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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4929 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI Parte_1 C.F._1
MARIA STELLA, giusta procura in atti;
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDONE CP_1 C.F._2
ANTONELLA, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 11.10.2023 - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Orta Nova in data 27.10.1994 e che dalla loro unione erano nate le CP_1 figlie (nt. il 23.10.2002), (nt. il 23.03.1999), (nt. il 18.05.2005) e Persona_1 Parte_2 Pt_3
(nt. il 17.07.2007) – chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione personale Per_2 delle parti con addebito al marito;
di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione stabile presso la madre a cui assegnare la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita paterno secondo tempi e modalità proposte nel piano genitoriale;
di porre a carico del resistente l'obbligo di continuare a versare la propria quota del mutuo ipotecario pari al 50%; di porre a carico del resistente l'obbligo di continuare a svolgere le attività di operaio presso la propria azienda fino al termine dell'assunzione; di obbligare il resistente a trasferire le rispettive quote di proprietà della casa familiare sita in Orta Nova (FG) alla Via Belgio n.1/A in favore delle figlie;
di condannare il riesistente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione dei doveri coniugali;
di porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie e delle figlie CP_1 Persona_1 Parte_2 ed maggiorenni economicamente non autosufficienti, e minore, mediante la Pt_3 Per_2 corresponsione di un assegno mensile dell'importo complessivo di € 1.500,00 (300,00 per la moglie e
300,00 cadauno per le figlie), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che il matrimonio era entrato in crisi a causa della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito che aveva instaurato una stabile relazione extraconiugale con un'altra donna;
che la figlia minore e le figlie maggiorenni vivevano con la madre presso la casa coniugale;
che le figlie maggiorenni erano economicamente non autosufficienti (anche e Persona_1 perché avevano svolto solo lavori part time e stagionali per pagarsi gli studi); che era Parte_2 titolare di un'azienda agricola denominata “Agricola Frasca” alle cui dipendenze era assunto (fino al
31.12.2023) il marito come operaio di fiducia, con una retribuzione annua pari a circa € 20.000,00; che il marito nel giugno 2023 aveva aperto anche una propria azienda agricola;
che la ricorrente risultava gravata da una ingente esposizione debitoria;
che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, risultava gravata da un mutuo ipotecario con un residuo di € 58.983,00.
Il resistente costituendosi in giudizio, chiedeva: che fosse pronunciata la separazione CP_1 dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e con regolazione del diritto di visita paterno;
che fosse assegnata la casa coniugale alla ricorrente con la disponibilità del locale box in favore del resistente;
di porre a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento delle sole figlie e contenendo l'importo Pt_3 Per_2 nel minimo previsto per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; di non riconoscere alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie e Persona_1 Pt_2
2 di rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto il trasferimento della quota di Pt_2 proprietà dell'immobile in favore delle figlie.
Deduceva all'uopo il resistente: di non aver instaurato alcuna relazione extraconiugale in costanza di matrimonio;
che lavorava con un contratto a tempo determinato (con scadenza al 31.12.2023) alle dipendenze dell'Azienda “Agricola Frasca” e percepiva una retribuzione media mensile di € 1.000,00; che, inoltre, era titolare di una azienda agricola propria, allo stato, priva di utili;
che il reddito della moglie era maggiore rispetto a quello del marito;
che le figlie maggiorenni e Persona_1 Parte_2 erano economicamente autosufficienti in quanto percettrici di redditi autonomi.
Con ordinanza riservata del 09.01.2024, il Giudice Istruttore emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la Per_2 madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo con la stessa, senza la predisposizione di un rigido calendario di visita, tenuto conto che la figlia è prossima al raggiungimento della maggiore età; • assegna a la casa familiare, con Per_2 Parte_1 le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alle figlie;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando, entro il 5 di ogni mese, a CP_1 [...]
la somma mensile di € 650,00 (di cui € 225,00 per le figlia minore, € 225,00 per la figlia maggiorenne Parte_1 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, € 100,00 per la figlia maggiorenne Pt_3 Per_1
[...
, € 100,00 per la figlia maggiorenne queste ultime due non del tutto economicamente autosufficienti e Parte_2 conviventi con la madre) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia); • nessun mantenimento deve essere riconosciuto nei confronti della moglie, non emergendo, allo stato, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, una situazione di rilevante sproporzione fra le capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi;
• riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti”.
La causa, pertanto, veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa.
Con ordinanza del 22.04.2024, il Giudice istruttore rigettava le richieste di modifica dell'ordinanza provvisoria avanzate da entrambe le parti e rinviava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di legge.
All'udienza del 24.03.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3 Sulla domanda di separazione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, la richiesta di addebito della separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito per aver instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna. Il resistente, dal canto suo, ha negato di aver intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Ebbene, sulla violazione del dovere di fedeltà, occorre rilevare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile…”.
Pertanto “… laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile…, a meno che non “risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto…..In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
(nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…..”(Cass. civ.
2059/12, 16859/15, 3923/18).
4 Orbene, l'istruttoria orale ha consentito di accertare, con un grado di ragionevole certezza, che il CP_1 abbia intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio nel corso degli anni
2020/2021. Invero, il teste con dichiarazioni concordanti, precise e circostanziate e, Testimone_1 dunque, ritenute attendibili, ha dichiarato: “si è vero. Siamo separati per effetto di sentenza del tribunale;
b) si è vero;
c) si è vero;
d) preciso che ho saputo della relazione tra mia moglie e il sig. perché me lo ha detto proprio mia CP_1 moglie. Il periodo in cui mia moglie mi ha rivelato tale relazione era tra il 2020 e il 2021. Inoltre, ho visto degli incontri tra mia moglie e il nel 2022 fuori casa;
non ho visto atteggiamenti intimi ma ho visto mia moglie che saliva in CP_1 macchina con il Con i sistemi di videosorveglianza che avevamo a casa ho visto telefonate, di cui ho ascoltato anche CP_1 il contenuto e ho potuto appurare che tali telefonate erano tra il RU e mia moglie;
e) si è vero;
ero andato per parlare con il sig. RU, ma ho incontrato la moglie e le figlie e ho parlato con loro. ADR Quel giorno non ho incontrato il sig.
e per quello ho parlato con la moglie e figlie;
ho incontrato il in altre occasioni. ADR dopo la scoperta della CP_1 CP_1 relazione extraconiugale di mia moglie il nostro rapporto è entrato in crisi e abbiamo deciso di separarci”.
Ebbene, a fronte della raggiunta prova che il abbia intrapreso una relazione extraconiugale nel CP_1 corso degli anni 2020/2021, parte resistente non ha assolto all'onere di dimostrare che in quel periodo il matrimonio fosse già in crisi.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità
5 tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né, tantomeno, allegati dalle parti profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni, va confermata, sul punto, l'ordinanza del Giudice Istruttore del 09.01.2024 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. Per_2
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento della figlia minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la separazione di fatto dei coniugi. Per_2
Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione del diritto di visita paterno nei confronti della figlia minore di anni 17, appare opportuno, in considerazione dell'età raggiunta dalla minore, Per_2 ormai prossima alla maggiore età, che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Stante il collocamento della minore presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla Pt_1 trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Al riguardo, occorre precisare che l'assegnazione della casa familiare deve intendersi comprensiva anche delle relative pertinenze, dunque, nel caso di specie, anche del box (foglio 23, p.lla 2584, piano T), atteso che la relazione pertinenziale tra due cose determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale e non avendo il resistente superato tale automatismo presuntivo dimostrando la cessazione del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il box
(cfr. Cass. 510/2020).
Sulle statuizioni economiche.
Quanto alle statuizioni economiche in punto di mantenimento per la moglie e per le figlie va rilevato quanto segue.
La ricorrente è titolare dell'azienda “Agricola Frasca” e risulta godere di una capacità economica sicuramente superiore rispetto agli esigui redditi dichiarati (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), alla luce della notevole capacità di spesa come evincibile dalle operazioni di dare ed avere di cui agli estratti di conto corrente in atti. La ricorrente, inoltre, è titolare di vari beni immobili tra cui la casa coniugale in comproprietà con il marito.
6 Il resistente è titolare di una propria azienda agricola e ha dichiarato reddito annuo complessivo per gli anni di imposta 2021 e 2022 pari a € 19.666,00 e 20.139,00 e un reddito annuo pari a € 18.369,00 relativo all'anno di imposta 2023. Dagli estratti di conto corrente depositati si evince, inoltre, una capacità di spesa superiore rispetto ai redditi dichiarati. Il resistente, infine, è titolare della casa coniugale in comproprietà con la moglie.
Ciò premesso in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti in causa, per quanto concerne il mantenimento del coniuge deve osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c.., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007,
n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Muovendo dal predetto principio di diritto, si ritiene che, nel caso di specie, nulla vada riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, in quanto la risulta essere titolare di redditi Pt_1 propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Quanto, invece, al mantenimento delle figlie maggiorenni si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
In primo luogo, deve rilevarsi che è circostanza incontestata che le figlie maggiorenni Pt_3
e convivano con la madre Inoltre, è incontestato che la Persona_1 Parte_2 Parte_1 figlia sia economicamente non autosufficiente. Pt_3
Per quanto riguarda, invece le figlie e è emerso che le stesse svolgano attività Persona_1 Parte_2 lavorativa non stabile percependo un reddito annuo pari a circa € 7.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
7 In merito all'indipendenza economica dei figli maggiorenni la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, (…) fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
1 - Ordinanza n. 40282 del
15/12/2021).
Tenuto conto dell'esigua retribuzione percepita dalle figlie maggiorenni e non Persona_1 Parte_2 idonea a renderle del tutto economicamente autosufficienti, deve confermarsi l'accoglimento anche della domanda di mantenimento in loro favore.
In ordine al quantum del mantenimento va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli, in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione all'età.
Alla luce della situazione economica delle parti sopra analizzata e non essendo emersi, tra l'altro, elementi di sostanziale novità rispetto alle condizioni già valutate in corso di causa dal Giudice istruttore, appare equo confermare quanto già previsto nell'ordinanza del 9.1.2024, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla moglie la somma mensile di € 650,00, (di cui € 225,00 per le figlia minore € 225,00 per la figlia maggiorenne Per_2 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, € 100,00 per la figlia Pt_3 maggiorenne € 100,00 per la figlia maggiorenne queste ultime due non del Persona_1 Parte_2 tutto economicamente autosufficienti e conviventi con la madre), entro e non il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Inoltre, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti, appare equo riconoscere alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale (misura, peraltro, già disposta nell'ordinanza del 9.1.2024 e a cui il resistente non si è opposto).
Sulle ulteriori domande della ricorrente
Va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, trattandosi di domande esulante dal “thema decidendum” della separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”,
8 soltanto per le quali l'art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
Sulle spese di lite
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per ½, mentre il restante 1/2 segue la soccombenza del resistente. Le spese di lite si liquidano in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Stante la parziale compensazione delle spese di lite, deve essere rigettatala domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, come in epigrafe meglio generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in Orta Nova il 27.10.1994 (atto n. 80, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994), ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- dichiara che la separazione va addebitata a CP_1
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e Per_2 con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- assegna la casa coniugale con le relative pertinenze a Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando, entro il 5 CP_1 di ogni mese, a la somma mensile di € 650,00 (di cui € 225,00 per le figlia minore Parte_1
€ 225,00 per la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e Per_2 Pt_3 convivente con la madre, € 100,00 per la figlia maggiorenne € 100,00 per la figlia Persona_1 maggiorenne queste ultime due non del tutto economicamente autosufficienti e conviventi Parte_2 con la madre) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi Contr nell'interesse delle figlie (si richiama il protocollo stipulato tra il e il Tribunale di Foggia);
- riconosce il diritto della ricorrente di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale;
9 - dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente, come da parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite pari a 1/2, CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 62,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara compensato l'ulteriore 1/2 delle spese di lite.
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Così deciso in Foggia, in data 20.05.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4929 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI Parte_1 C.F._1
MARIA STELLA, giusta procura in atti;
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDONE CP_1 C.F._2
ANTONELLA, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 11.10.2023 - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Orta Nova in data 27.10.1994 e che dalla loro unione erano nate le CP_1 figlie (nt. il 23.10.2002), (nt. il 23.03.1999), (nt. il 18.05.2005) e Persona_1 Parte_2 Pt_3
(nt. il 17.07.2007) – chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione personale Per_2 delle parti con addebito al marito;
di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione stabile presso la madre a cui assegnare la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita paterno secondo tempi e modalità proposte nel piano genitoriale;
di porre a carico del resistente l'obbligo di continuare a versare la propria quota del mutuo ipotecario pari al 50%; di porre a carico del resistente l'obbligo di continuare a svolgere le attività di operaio presso la propria azienda fino al termine dell'assunzione; di obbligare il resistente a trasferire le rispettive quote di proprietà della casa familiare sita in Orta Nova (FG) alla Via Belgio n.1/A in favore delle figlie;
di condannare il riesistente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione dei doveri coniugali;
di porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie e delle figlie CP_1 Persona_1 Parte_2 ed maggiorenni economicamente non autosufficienti, e minore, mediante la Pt_3 Per_2 corresponsione di un assegno mensile dell'importo complessivo di € 1.500,00 (300,00 per la moglie e
300,00 cadauno per le figlie), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che il matrimonio era entrato in crisi a causa della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito che aveva instaurato una stabile relazione extraconiugale con un'altra donna;
che la figlia minore e le figlie maggiorenni vivevano con la madre presso la casa coniugale;
che le figlie maggiorenni erano economicamente non autosufficienti (anche e Persona_1 perché avevano svolto solo lavori part time e stagionali per pagarsi gli studi); che era Parte_2 titolare di un'azienda agricola denominata “Agricola Frasca” alle cui dipendenze era assunto (fino al
31.12.2023) il marito come operaio di fiducia, con una retribuzione annua pari a circa € 20.000,00; che il marito nel giugno 2023 aveva aperto anche una propria azienda agricola;
che la ricorrente risultava gravata da una ingente esposizione debitoria;
che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, risultava gravata da un mutuo ipotecario con un residuo di € 58.983,00.
Il resistente costituendosi in giudizio, chiedeva: che fosse pronunciata la separazione CP_1 dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e con regolazione del diritto di visita paterno;
che fosse assegnata la casa coniugale alla ricorrente con la disponibilità del locale box in favore del resistente;
di porre a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento delle sole figlie e contenendo l'importo Pt_3 Per_2 nel minimo previsto per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; di non riconoscere alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie e Persona_1 Pt_2
2 di rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto il trasferimento della quota di Pt_2 proprietà dell'immobile in favore delle figlie.
Deduceva all'uopo il resistente: di non aver instaurato alcuna relazione extraconiugale in costanza di matrimonio;
che lavorava con un contratto a tempo determinato (con scadenza al 31.12.2023) alle dipendenze dell'Azienda “Agricola Frasca” e percepiva una retribuzione media mensile di € 1.000,00; che, inoltre, era titolare di una azienda agricola propria, allo stato, priva di utili;
che il reddito della moglie era maggiore rispetto a quello del marito;
che le figlie maggiorenni e Persona_1 Parte_2 erano economicamente autosufficienti in quanto percettrici di redditi autonomi.
Con ordinanza riservata del 09.01.2024, il Giudice Istruttore emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la Per_2 madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo con la stessa, senza la predisposizione di un rigido calendario di visita, tenuto conto che la figlia è prossima al raggiungimento della maggiore età; • assegna a la casa familiare, con Per_2 Parte_1 le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alle figlie;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando, entro il 5 di ogni mese, a CP_1 [...]
la somma mensile di € 650,00 (di cui € 225,00 per le figlia minore, € 225,00 per la figlia maggiorenne Parte_1 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, € 100,00 per la figlia maggiorenne Pt_3 Per_1
[...
, € 100,00 per la figlia maggiorenne queste ultime due non del tutto economicamente autosufficienti e Parte_2 conviventi con la madre) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia); • nessun mantenimento deve essere riconosciuto nei confronti della moglie, non emergendo, allo stato, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, una situazione di rilevante sproporzione fra le capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi;
• riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti”.
La causa, pertanto, veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa.
Con ordinanza del 22.04.2024, il Giudice istruttore rigettava le richieste di modifica dell'ordinanza provvisoria avanzate da entrambe le parti e rinviava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di legge.
All'udienza del 24.03.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3 Sulla domanda di separazione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, la richiesta di addebito della separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito per aver instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna. Il resistente, dal canto suo, ha negato di aver intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Ebbene, sulla violazione del dovere di fedeltà, occorre rilevare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile…”.
Pertanto “… laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile…, a meno che non “risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto…..In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
(nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…..”(Cass. civ.
2059/12, 16859/15, 3923/18).
4 Orbene, l'istruttoria orale ha consentito di accertare, con un grado di ragionevole certezza, che il CP_1 abbia intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio nel corso degli anni
2020/2021. Invero, il teste con dichiarazioni concordanti, precise e circostanziate e, Testimone_1 dunque, ritenute attendibili, ha dichiarato: “si è vero. Siamo separati per effetto di sentenza del tribunale;
b) si è vero;
c) si è vero;
d) preciso che ho saputo della relazione tra mia moglie e il sig. perché me lo ha detto proprio mia CP_1 moglie. Il periodo in cui mia moglie mi ha rivelato tale relazione era tra il 2020 e il 2021. Inoltre, ho visto degli incontri tra mia moglie e il nel 2022 fuori casa;
non ho visto atteggiamenti intimi ma ho visto mia moglie che saliva in CP_1 macchina con il Con i sistemi di videosorveglianza che avevamo a casa ho visto telefonate, di cui ho ascoltato anche CP_1 il contenuto e ho potuto appurare che tali telefonate erano tra il RU e mia moglie;
e) si è vero;
ero andato per parlare con il sig. RU, ma ho incontrato la moglie e le figlie e ho parlato con loro. ADR Quel giorno non ho incontrato il sig.
e per quello ho parlato con la moglie e figlie;
ho incontrato il in altre occasioni. ADR dopo la scoperta della CP_1 CP_1 relazione extraconiugale di mia moglie il nostro rapporto è entrato in crisi e abbiamo deciso di separarci”.
Ebbene, a fronte della raggiunta prova che il abbia intrapreso una relazione extraconiugale nel CP_1 corso degli anni 2020/2021, parte resistente non ha assolto all'onere di dimostrare che in quel periodo il matrimonio fosse già in crisi.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità
5 tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né, tantomeno, allegati dalle parti profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni, va confermata, sul punto, l'ordinanza del Giudice Istruttore del 09.01.2024 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. Per_2
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento della figlia minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la separazione di fatto dei coniugi. Per_2
Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione del diritto di visita paterno nei confronti della figlia minore di anni 17, appare opportuno, in considerazione dell'età raggiunta dalla minore, Per_2 ormai prossima alla maggiore età, che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Stante il collocamento della minore presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla Pt_1 trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Al riguardo, occorre precisare che l'assegnazione della casa familiare deve intendersi comprensiva anche delle relative pertinenze, dunque, nel caso di specie, anche del box (foglio 23, p.lla 2584, piano T), atteso che la relazione pertinenziale tra due cose determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale e non avendo il resistente superato tale automatismo presuntivo dimostrando la cessazione del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il box
(cfr. Cass. 510/2020).
Sulle statuizioni economiche.
Quanto alle statuizioni economiche in punto di mantenimento per la moglie e per le figlie va rilevato quanto segue.
La ricorrente è titolare dell'azienda “Agricola Frasca” e risulta godere di una capacità economica sicuramente superiore rispetto agli esigui redditi dichiarati (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), alla luce della notevole capacità di spesa come evincibile dalle operazioni di dare ed avere di cui agli estratti di conto corrente in atti. La ricorrente, inoltre, è titolare di vari beni immobili tra cui la casa coniugale in comproprietà con il marito.
6 Il resistente è titolare di una propria azienda agricola e ha dichiarato reddito annuo complessivo per gli anni di imposta 2021 e 2022 pari a € 19.666,00 e 20.139,00 e un reddito annuo pari a € 18.369,00 relativo all'anno di imposta 2023. Dagli estratti di conto corrente depositati si evince, inoltre, una capacità di spesa superiore rispetto ai redditi dichiarati. Il resistente, infine, è titolare della casa coniugale in comproprietà con la moglie.
Ciò premesso in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti in causa, per quanto concerne il mantenimento del coniuge deve osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c.., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007,
n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Muovendo dal predetto principio di diritto, si ritiene che, nel caso di specie, nulla vada riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, in quanto la risulta essere titolare di redditi Pt_1 propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Quanto, invece, al mantenimento delle figlie maggiorenni si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
In primo luogo, deve rilevarsi che è circostanza incontestata che le figlie maggiorenni Pt_3
e convivano con la madre Inoltre, è incontestato che la Persona_1 Parte_2 Parte_1 figlia sia economicamente non autosufficiente. Pt_3
Per quanto riguarda, invece le figlie e è emerso che le stesse svolgano attività Persona_1 Parte_2 lavorativa non stabile percependo un reddito annuo pari a circa € 7.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
7 In merito all'indipendenza economica dei figli maggiorenni la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, (…) fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
1 - Ordinanza n. 40282 del
15/12/2021).
Tenuto conto dell'esigua retribuzione percepita dalle figlie maggiorenni e non Persona_1 Parte_2 idonea a renderle del tutto economicamente autosufficienti, deve confermarsi l'accoglimento anche della domanda di mantenimento in loro favore.
In ordine al quantum del mantenimento va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli, in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione all'età.
Alla luce della situazione economica delle parti sopra analizzata e non essendo emersi, tra l'altro, elementi di sostanziale novità rispetto alle condizioni già valutate in corso di causa dal Giudice istruttore, appare equo confermare quanto già previsto nell'ordinanza del 9.1.2024, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla moglie la somma mensile di € 650,00, (di cui € 225,00 per le figlia minore € 225,00 per la figlia maggiorenne Per_2 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, € 100,00 per la figlia Pt_3 maggiorenne € 100,00 per la figlia maggiorenne queste ultime due non del Persona_1 Parte_2 tutto economicamente autosufficienti e conviventi con la madre), entro e non il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Inoltre, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti, appare equo riconoscere alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale (misura, peraltro, già disposta nell'ordinanza del 9.1.2024 e a cui il resistente non si è opposto).
Sulle ulteriori domande della ricorrente
Va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, trattandosi di domande esulante dal “thema decidendum” della separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”,
8 soltanto per le quali l'art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
Sulle spese di lite
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per ½, mentre il restante 1/2 segue la soccombenza del resistente. Le spese di lite si liquidano in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Stante la parziale compensazione delle spese di lite, deve essere rigettatala domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, come in epigrafe meglio generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in Orta Nova il 27.10.1994 (atto n. 80, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994), ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- dichiara che la separazione va addebitata a CP_1
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e Per_2 con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- assegna la casa coniugale con le relative pertinenze a Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando, entro il 5 CP_1 di ogni mese, a la somma mensile di € 650,00 (di cui € 225,00 per le figlia minore Parte_1
€ 225,00 per la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e Per_2 Pt_3 convivente con la madre, € 100,00 per la figlia maggiorenne € 100,00 per la figlia Persona_1 maggiorenne queste ultime due non del tutto economicamente autosufficienti e conviventi Parte_2 con la madre) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi Contr nell'interesse delle figlie (si richiama il protocollo stipulato tra il e il Tribunale di Foggia);
- riconosce il diritto della ricorrente di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale;
9 - dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente, come da parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite pari a 1/2, CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 62,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara compensato l'ulteriore 1/2 delle spese di lite.
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Così deciso in Foggia, in data 20.05.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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