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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/05/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro Composta dai sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel. Dott. Marco Sabella – Consigliere Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 250 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Piazza Armerina, Via Gen. Ciancio n. 74, presso lo studio dell'Avv. Santina Maria Micali, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello A P P E L L A N T I
E
Controparte_1
[...]
In persona del Direttore pro tempore per la Sicilia elettivamente Parte_2 domiciliato presso la sede dell' , in Controparte_2
Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo n. 47, con l'Avv. Sergio Alessi che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar di Per_1
Palermo del 19 gennaio 2023 A P P E L L A T O
OGGETTO: Malattia professionale
1
CONCLUSIONI Per l'appellante: v. atto di appello Per l'Ente appellato: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20 ottobre 2020, adiva il Tribunale Parte_1 di Enna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento dell'origine professionale delle patologie osteoarticolari rappresentante in ricorso in quanto causalmente connesse alle proprie mansioni di carpentiere e muratore svolte sin dal 1981, con consequenziale condanna dell' alla CP_1 costituzione di rendita commisurata ad un danno biologico pari al 20% o quanto meno alla corresponsione di indennizzo. Più in dettaglio, il ricorrente sosteneva di essere affetto da “spondilodiscopatia con ipertrofia delle faccette articolari lombari, marcata protusione discale di L4 L5 e protussione discale L3 L4, L5 Si con conseguente associata listesi anteriore di 1° grado di L5 e stenosi del canale spinale da L3 a L5 con mobilità del tronco ridotta di ½ e sofferenza neurogena in territorio di L4-L5 bilateralmente, strumentalmente accertata, nonché da coxartrosi bilaterale con discreta limitazione antalgica dei movimenti delle anche” Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Con sentenza n. 314/2023 del 23 maggio 2023, il giudice adito rigettava il ricorso e nulla statuiva sulle spese, stante la dichiarazione del ricorrente ai fini dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Il soccombente propone appello ed insiste per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, previa integrale riforma della sentenza impugnata. L' si è costituito eccependo l'infondatezza del gravame. CP_1
Il Tribunale ha osservato preliminarmente che le patologie osteoarticolari denunciate dal ricorrente non rientravano fra quelle per le quali il D.M. dell'aprile 2008 stabiliva una presunzione legale di origine professionale. Ciò premesso, il primo giudice ha evidenziato contraddittorietà e genericità delle allegazioni e delle prove articolate in ricorso, sia con riguardo alla natura dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sia all'incidenza della movimentazione dei carichi nel determinismo causale patologico. Escludeva dunque il Tribunale che la malattia descritta in ricorso potesse “essere, ragionevolmente e con adeguato criterio di probabilità, attribuita all'attività lavorativa” del vista la notata mancata illustrazione delle Pt_1
“caratteristiche specifiche di esplicazione di tale attività tali da costituire un rischio serio per la salute della parte ricorrente” Di qui il rigetto del ricorso.
2 L'appellante afferma che, invece, la propria patologia sarebbe compresa fra quelle oggetto di legalmente presunta origine professionale e denuncia gli errori del Tribunale nell'interpretazione ed applicazione del concetto di continuità dell'attività lavorativa e nell'identificazione dei periodi in cui il aveva svolto attività di muratore (ben più dei due periodi indicati in Pt_1 sentenza), fermo restando, peraltro, che anche i compiti di carpentiere comportavano l'esposizione al rischio professionale, in particolare per movimentazione manuale di carichi rilevanti.
*********** Con ordinanza del 28 febbraio 2024, questa Corte, rilevato che nel ricorso introduttivo di primo grado, alla pag. 2, si affermava che la domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale era stata presentata con riguardo a “broncopatia cronica ostruttiva ed ipertensione arteriosa con danno d'organo”, mentre il ricorso giudiziale (v. pag. 3) aveva posto a fondamento della domanda una serie di patologie osteoarticolari (sopra trascritte), osservava che si poneva un problema di proponibilità della domanda – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo – alla stregua delle previsioni dell'art. 53 co. 5 D.P.R. n. 1124 del 1965 e della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto. Sottoponeva perciò la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c.. Le note depositate dall'appellante in data 17 aprile 2024 hanno suggerito e consentito un vaglio più approfondito. In effetti, l'equivoco è nato dalla pag. 2 del ricorso introduttivo di primo grado dove si parlava di domanda amministrativa per broncopatia. Presumibilmente, il ricorso in questione era stato redatto su precedente conservato al computer, afferente ad altro soggetto ed altra malattia, con mancata sostituzione di tali errate allegazioni con quelle effettivamente pertinenti al caso in esame. Peraltro, l'equivoco è stato avvalorato dal fatto che, in sede amministrativa, nella visita collegiale del 13 febbraio 2017 (v. all. 5 prod. ricorrente), si fosse valutato il caso concordemente “circa la mancata corrispondenza fra patologia denunciata e ricorso amministrativo”. Si rileva che la denuncia n. 512563414 del 3 aprile 2015 non si rinviene nei fascicoli di parte appellante, ma all'interno del fascicolo . In essa, viene CP_1 denunciata “spondilo discopatia L3/L4 – L4/L5 – L5/S1; Coxartrosi bil(aterale)” Su questa denuncia intervenne il provvedimento del 1° dicembre 2015 CP_1
(doc. 3 originaria produzione che escluse il nesso causale fra Pt_1 rischio lavorativo e malattia denunciata e rigettò l'istanza. A mezzo (v. all. 4 prod. ricorrente), l'interessato fece pervenire Org_1 all' ulteriore certificato medico del 26 aprile 2016, con la quale si CP_1
3 diagnosticavano al Cosenza “marcate protrusioni discali L3/L4 – L5/S1 con canale vertebrale ristretto in tutti i livelli da L3 a S1 con sofferenza neurogena in territorio di L4 – L5 bilateralmente”. Segue, in atti, il già menzionato verbale del 13 febbraio 2017 che, a questo punto, deve avere ritenuto la suddetta mancata corrispondenza e ciò appare piuttosto sorprendente, vista la comune riferibilità delle due diagnosi alle vertebre lombari e sacrali sopra menzionate. In ogni caso, per quanto qui interessa, la domanda giudiziale, alla stregua dei principi richiamati nella succitata ordinanza del 28 febbraio 2024, è da ritenersi senz'altro proponibile.
********* L'appello è infondato. Asserisce l'appellante, a proposito della presunzione legale ex D.M. 9 aprile 2008 sull'origine professionale della propria patologia, che “la spondilodiscopatia del tratto lombare, rientra al pari dell'ernia discale, tra le malattie professionali di cui alla Lista 1 Gruppo 2 il cui agente è ravvisato nella movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (pagg. 5 – 6 ricorso in appello). Ammessa, per pura ipotesi, l'astratta fondatezza in diritto della doglianza, quello che manca totalmente è non solo la prova, ma già e soprattutto l'allegazione afferente alle caratteristiche della movimentazione manuale dei carichi, ossia del presupposto di fatto della presunzione legale invocata dall'appellante. Nel ricorso introduttivo di primo grado, il ricorrente si limitava ad affermare che le mansioni di carpentiere – muratore comportavano “la lunga esposizione a vibrazioni provenienti dagli strumenti di lavoro utilizzati … quali per esempio il martello pneumatico, la movimentazione manuale dei carichi, l'adozione di movimenti ripetitivi e posture incongrue” e dovevano perciò ritenersi “la causa principale … della malattia”; il tutto sarebbe stato poi confermato dalla relazione del CTP. Come si vede, si tratta di allegazioni del tutto generiche, dal momento che non vengono indicati gli elementi concreti, propri delle varie esperienze lavorative effettive dell'appellante, necessari alla specifica individuazione del rischio professionale ed in particolare quello, sul quale si è appositamente incentrato il motivo di appello, della movimentazione manuale dei carichi. Non risultano infatti precisati: a) quali lavorazioni venissero effettuate presso i vari datori di lavoro, numerosi, nel corso degli anni, come numerosi sono stati i periodi di disoccupazione (v. estratto conto contributivo prodotto dall'appellante);
4 b) con quale frequenza e per quanto tempo il impiegasse Pt_1 strumenti vibranti;
c) in che cosa si sostanziassero le posture incongrue del ricorrente in relazione alle lavorazioni concretamente svolte nei vari cantieri in cui egli venne impiegato nel corso degli anni;
d) quali fossero le caratteristiche dei carichi da movimentare manualmente né, anche qui, la frequenza e durata di siffatta movimentazione, senza dunque alcun riferimento concreto che permetta di rilevarne il carattere non occasionale. Peraltro, si osserva che il cod. 77 del D.M. 9 aprile 2008 richiede non solo il carattere non occasionale della movimentazione manuale dei carichi, ma anche che la stessa avvenga in assenza di ausili efficaci. Su questa ulteriore ed essenziale caratteristica lavorativa il ricorso di primo grado è totalmente silente. A tale vistosa carenza descrittiva complessiva non sopperivano certo i capitolati di prova testimoniale, non meno generici. Un contenuto specificante non si rinviene neppure nel ricorso in appello e, del resto, esso sarebbe stato precluso ex art. 345 c.p.c.. Come osservato dall' (si vedano considerazioni mediche del 31 maggio CP_1
2021), nessuna prova documentale avvalora il rischio professionale cui concretamente il fu esposto, non si rinvengono questionari, Pt_1 documenti di valutazione del rischio, descrizioni dei lavori effettuati nei cantieri di impiego del o relative disposizioni di servizio. Pt_1
Il vuoto di allegazione, prima che di prova, riscontrato, impedisce qualsiasi approfondimento istruttorio ed una CTU medico – legale sarebbe solo ed inammissibilmente esplorativa. La decisione del Tribunale, pertanto, è condivisibile e va confermata. Spese compensate, vista l'apposita dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 314/2023 del 23 maggio 2023 del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
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D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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