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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 781 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi ---- appellante
E
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1
con l'Avv. Teresa Canfora ---- appellata
E appellata/ non costituita Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Opposizione avverso estratti di ruolo.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare il capo di condanna dell al pagamento di un Pt_1
terzo delle spese di lite pari ad €. 2.200,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Conclusioni per l'appellata : “... - accogliere l'appello riformando l'impugnata sentenza CP_3
in relazione alla compensazione delle spese legali dovute all'annullamento ope legis ex art. 4 DL
118/19.
- vittoria di spese e competenze di lite”. Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice Pt_1
del lavoro, che, sul ricorso proposto dalla SI.ra , per l'accertamento negativo Controparte_2
della dovutezza di somme portate da cartelle esattoriali, siccome richiamate in un estratto di ruolo ottenuto dalla parte interessata, si è pronunciato nei seguenti termini:
“Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali n.
13320000007851131000, 13320020002746710000, 13320030002708980000,
13320040001991752000, 13320050001684532000, 13320050008359609000,
13320060009855470000 e 13320070014212103000 poste a base dell'estratto di ruolo opposto.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'avviso di addebito n.
43320140000460390000 presupposto all'estratto di ruolo impugnato nel presente giudizio.
Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' e l' Pt_1 Controparte_4
al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Più specificamente, l' ha criticato la pronuncia di primo grado osservando che dalla Pt_1
dichiarazione di cessata materia del contendere, derivante dall'applicazione del D.L. n°
119/2018, che aveva annullato ex lege le poste previste dallo stesso decreto, non poteva discendere alcuna soccombenza virtuale, bensì una compensazione integrale delle stesse.
3. L' costituitosi, ha aderito alle richieste dell' mentre contumace è rimasta la CP_3 Pt_1
SI.ra . CP_2
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 18 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Se è vero che la cessazione della materia del contendere dà luogo, normalmente, ad una statuizione di condanna in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, è altrettanto vero che, nella fattispecie che ci occupa, tale cessazione è derivata non già da un contegno difensivo di una o più parti, che non hanno perseverato nel sostenere le proprie ragioni critiche, bensì ha operato automaticamente, al sol verificarsi dei presupposti di legge. Il corrispondente principio pacifico è stato fissato, al riguardo, dalla giurisprudenza, tanto di merito (ex multis C. App. Catania n° 760/19), quanto della Suprema Corte;
ed è il seguente:
<<l ai sensi dell comma del d.l. n. conv. con modif. in l.>
136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori>> (Cassazione civile sez. trib., 07/06/2019, n. 15471).
Parimenti: conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo>> (Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2828).
I.2. Sicché, nessuna soccombenza virtuale s'è verificata, rispetto alle cartelle recanti somme stralciate.
II.- Il gravame merita, pertanto, accoglimento.
III.- Sussistono validi ed eccezionali motivi (contrasti giurisprudenziali) per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
tanto nei confronti dell' Pt_1
quanto nei confronti dell' CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 1° agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 90/2022, resa in data 4 febbraio 2022, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
2.- Conferma nel resto;
3.- Compensa anche le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 26 aprile 2025. Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 781 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi ---- appellante
E
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1
con l'Avv. Teresa Canfora ---- appellata
E appellata/ non costituita Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Opposizione avverso estratti di ruolo.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare il capo di condanna dell al pagamento di un Pt_1
terzo delle spese di lite pari ad €. 2.200,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Conclusioni per l'appellata : “... - accogliere l'appello riformando l'impugnata sentenza CP_3
in relazione alla compensazione delle spese legali dovute all'annullamento ope legis ex art. 4 DL
118/19.
- vittoria di spese e competenze di lite”. Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice Pt_1
del lavoro, che, sul ricorso proposto dalla SI.ra , per l'accertamento negativo Controparte_2
della dovutezza di somme portate da cartelle esattoriali, siccome richiamate in un estratto di ruolo ottenuto dalla parte interessata, si è pronunciato nei seguenti termini:
“Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali n.
13320000007851131000, 13320020002746710000, 13320030002708980000,
13320040001991752000, 13320050001684532000, 13320050008359609000,
13320060009855470000 e 13320070014212103000 poste a base dell'estratto di ruolo opposto.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'avviso di addebito n.
43320140000460390000 presupposto all'estratto di ruolo impugnato nel presente giudizio.
Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' e l' Pt_1 Controparte_4
al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Più specificamente, l' ha criticato la pronuncia di primo grado osservando che dalla Pt_1
dichiarazione di cessata materia del contendere, derivante dall'applicazione del D.L. n°
119/2018, che aveva annullato ex lege le poste previste dallo stesso decreto, non poteva discendere alcuna soccombenza virtuale, bensì una compensazione integrale delle stesse.
3. L' costituitosi, ha aderito alle richieste dell' mentre contumace è rimasta la CP_3 Pt_1
SI.ra . CP_2
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 18 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Se è vero che la cessazione della materia del contendere dà luogo, normalmente, ad una statuizione di condanna in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, è altrettanto vero che, nella fattispecie che ci occupa, tale cessazione è derivata non già da un contegno difensivo di una o più parti, che non hanno perseverato nel sostenere le proprie ragioni critiche, bensì ha operato automaticamente, al sol verificarsi dei presupposti di legge. Il corrispondente principio pacifico è stato fissato, al riguardo, dalla giurisprudenza, tanto di merito (ex multis C. App. Catania n° 760/19), quanto della Suprema Corte;
ed è il seguente:
<<l ai sensi dell comma del d.l. n. conv. con modif. in l.>
136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori>> (Cassazione civile sez. trib., 07/06/2019, n. 15471).
Parimenti: conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo>> (Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2828).
I.2. Sicché, nessuna soccombenza virtuale s'è verificata, rispetto alle cartelle recanti somme stralciate.
II.- Il gravame merita, pertanto, accoglimento.
III.- Sussistono validi ed eccezionali motivi (contrasti giurisprudenziali) per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
tanto nei confronti dell' Pt_1
quanto nei confronti dell' CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 1° agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 90/2022, resa in data 4 febbraio 2022, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
2.- Conferma nel resto;
3.- Compensa anche le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 26 aprile 2025. Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale