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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.136/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Luna. Controparte_1
APPELLATA Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 26.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 20.02.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.105/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 17.01.2023, che aveva dichiarato il diritto di alle quote di assegno per il nucleo familiare sulla pensione di Controparte_1 reversibilità categoria SO n.20100198 con decorrenza dal giugno 2019 (e non dal 30.06.2021 come disposto dall'ente debitore).
In particolare l'adito magistrato - in applicazione dell'art.2 comma 4 D.L. n.69/1998 (“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione de coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n,818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”), come interpretato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.7668/1996 (“l'assegno per il nucleo familiare può essere corrisposto, ai sensi dell'art.2 comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”) – aveva ritenuto, disattendendo le risultanze dell'espletata CT (l'ausiliario tecnico aveva fatto risalire l'inabilità a proficuo lavoro alla data dell'accertamento ambulatoriale dell del Pt_1
30.06.2021), che la ricorrente a decorrere dal mese di giugno 2019 fosse già soggetto ultrasettantenne e come tale inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa avendo riguardo “alle concrete possibilità di collocamento nel mercato del lavoro del luogo in cui il soggetto vive, in relazione alla cultura e alle esperienze pregresse”.
Lamenta invece l' appellante che “il concetto di invalidità per l' assegno per il Pt_1 nucleo familiare deve essere letto in stretta connessione e aderenza con il nuovo concetto di invalidità pensionabile introdotto dalla l. n. 222/1984”, prescindendo l'accertamento
“del tutto da ogni e qualsiasi valutazione propria dell'invalidità civile e dal fatto se il soggetto sia o meno ultrasessantacinquenne”.
“L'accertamento sanitario”, prosegue l' , “infatti, ha ad oggetto anche i soggetti Pt_1 ultrasessantacinquenni atteso che essi non sono esclusi di per sé dalla possibilità di attendere ad una prestazione lavorativa, né è negata loro la possibilità di implementare la propria provvista contributiva”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 14.06.2025, , preliminare Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto ovvero per violazione dell'art.348 bis cpc e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 26.06.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni di cui in seguito.
In via del tutto preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, tenuto conto che:
- la sentenza di prime cure era notificata il 19.01.2023 al difensore dell' costituito in Pt_1 primo grado, cosicché il termine perentorio di trenta giorni fissato dall'art.434 c.p.c. per la proposizione del gravame, inizialmente destinato a scadere il 18.02.2023, doveva ritenersi prorogato al 20.02.2023 (giorno di effettivo deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio), considerato che il 18.02.2023 coincideva con la giornata di sabato (cfr. art.155, comma 5, c.p.c.);
- non si ravvisano, per le ragioni che saranno poco oltre illustrate, i presupposti per l'operatività dell'art.348 bis, nella versione ratione temporis vigente (“l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta”).
Passando al merito della vertenza, ritiene questo collegio, in ragione di una lettura combinata dell'art.2 comma 4 D.L. n.69/1998 e del pronunciamento delle Corte di Cassazione (sent. n.7668/1996), che condizione imprescindibile per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in favore del coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità e che quest'ultimo sia “affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Situazione nella quale non versava la al momento della presentazione della CP_1 domanda amministrativa come riferito dal CT nominato in prime cure all'esito di un percorso argomentativo pienamente condivisibile perché fondato su di un'attenta analisi della documentazione medica in atti.
Nel dettaglio, si legge nella relazione peritale depositata il 18.12.2022:
- “Sulla base dei dati disponibili, dunque, se, da un lato, possiamo ritenere che, in atto, l'interessata (oggi 73enne) sia da ritenere inabile al proficuo lavoro, posta la sussistenza di un quadro morboso moderatamente articolato e certamente evoluto rispetto alle due singole infermità (per nulla documentate nelle loro caratteristiche essenziali e laconicamente allegate all'epoca); dall'altro, ora per allora - per i motivi già in parte introdotti - non può in alcun modo legittimamente ritenersi che all'epoca dell'istanza (del 26/02/2020) l'interessata - a causa delle sole infermità “ipertensione arteriosa” (seppure definita sibillinamente “di difficile controllo farmacologico”) e “tiroidite multinodulare”
- fosse già inabile al proficuo lavoro”;
- “A proposito di ipertensione arteriosa e per chiarire meglio il proprio pensiero, ai fini di valutare gli aspetti funzionali della detta forma morbosa - in termini di valutazione medico legale - mancano una serie di dati essenziali di valutazione ed inquadramento del caso: a titolo di esempio (e senza pretesa di esaustività), non sappiamo quali fossero i valori tensivi dell'interessata (mancano le misurazioni pressorie allo studio medico e le automisurazioni al domicilio e non disponiamo di un holter pressorio al fine di comprendere le oscillazioni circadiane del regime tensivo); né conosciamo la natura primitiva o secondaria dell'ipertensione (che può essere definita solo sulla base di accertamenti internistici complessi, che hanno notevole refluenza sul trattamento farmacologico di volta in volta da effettuare); né abbiamo informazioni su eventuali indagini mirate alla ricerca dei segni di danno ipertensivo sugli organi “bersaglio” e se questi siano coinvolti (cuore, reni, encefalo, distretti periferici degli arti inferiori, solo per citare le sedi più frequentemente indagate); né sulla terapia praticata o sulla compliance e aderenza al trattamento praticato, ecc.”;
- “Ad ogni modo è, comunque, difficile ritenere che - anche una forma di ipertensione arteriosa complicata da danno d'organo, frequentemente scompensata, di problematico trattamento e mal tollerata, malgrado trattamento adeguato (e tutti questi elementi di giudizio comunque fanno difetto nel caso che ci occupa) - possa di per sé rendersi responsabile di un'inabilità al proficuo lavoro come più su citato, in completa mancanza di approfondimenti e specifici dati tecnici (in parte più su accennati) che possano orientarci in tal senso;
né tale valutazione può essere minimamente scalfita dalla coesistenza di una tiroidite multinodulare, di cui analogamente (tuttora) nulla sappiamo (ma che, nella stragrande parte dei casi adeguatamente trattati, consente di svolgere una vita del tutto normale, salvo specifiche valutazioni e caso per caso)”.
Il diverso orientamento seguito dall'adito magistrato non trova conforto nella normativa di settore e si fonda su un richiamato precedente giurisprudenziale (Cass. n.19409/2020) non sovrapponibile alla vicenda per cui è oggi causa.
Inveri la Suprema Corte, nell'affermare il principio per cui “L' accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi”, si è trovata ad affrontare un caso in cui il lavoratore, da sempre impegnato quale bracciante agricolo, era stato dichiarato idoneo a svolgere attività lavorativa che non richiedessero sforzi fisici prolungati.
Nell'odierna fattispecie di causa il CT non ha riscontrato alcuna inabilità lavorativa, neppure parziale, riconoscendo il diritto della al domandato beneficio per il solo CP_1 fatto che la stessa al momento della presentazione della domanda amministrativa fosse soggetto ultrasettantenne.
Requisito anagrafico inidoneo da solo, se non accompagnato da un'infermità tale da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a legittimare la pretesa dell'appellata.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
All'accoglimento del gravame non segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.105/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 17 gennaio 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Dichiara la parte appellata non tenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.136/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Luna. Controparte_1
APPELLATA Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 26.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 20.02.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.105/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 17.01.2023, che aveva dichiarato il diritto di alle quote di assegno per il nucleo familiare sulla pensione di Controparte_1 reversibilità categoria SO n.20100198 con decorrenza dal giugno 2019 (e non dal 30.06.2021 come disposto dall'ente debitore).
In particolare l'adito magistrato - in applicazione dell'art.2 comma 4 D.L. n.69/1998 (“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione de coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n,818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”), come interpretato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.7668/1996 (“l'assegno per il nucleo familiare può essere corrisposto, ai sensi dell'art.2 comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”) – aveva ritenuto, disattendendo le risultanze dell'espletata CT (l'ausiliario tecnico aveva fatto risalire l'inabilità a proficuo lavoro alla data dell'accertamento ambulatoriale dell del Pt_1
30.06.2021), che la ricorrente a decorrere dal mese di giugno 2019 fosse già soggetto ultrasettantenne e come tale inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa avendo riguardo “alle concrete possibilità di collocamento nel mercato del lavoro del luogo in cui il soggetto vive, in relazione alla cultura e alle esperienze pregresse”.
Lamenta invece l' appellante che “il concetto di invalidità per l' assegno per il Pt_1 nucleo familiare deve essere letto in stretta connessione e aderenza con il nuovo concetto di invalidità pensionabile introdotto dalla l. n. 222/1984”, prescindendo l'accertamento
“del tutto da ogni e qualsiasi valutazione propria dell'invalidità civile e dal fatto se il soggetto sia o meno ultrasessantacinquenne”.
“L'accertamento sanitario”, prosegue l' , “infatti, ha ad oggetto anche i soggetti Pt_1 ultrasessantacinquenni atteso che essi non sono esclusi di per sé dalla possibilità di attendere ad una prestazione lavorativa, né è negata loro la possibilità di implementare la propria provvista contributiva”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 14.06.2025, , preliminare Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto ovvero per violazione dell'art.348 bis cpc e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 26.06.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni di cui in seguito.
In via del tutto preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, tenuto conto che:
- la sentenza di prime cure era notificata il 19.01.2023 al difensore dell' costituito in Pt_1 primo grado, cosicché il termine perentorio di trenta giorni fissato dall'art.434 c.p.c. per la proposizione del gravame, inizialmente destinato a scadere il 18.02.2023, doveva ritenersi prorogato al 20.02.2023 (giorno di effettivo deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio), considerato che il 18.02.2023 coincideva con la giornata di sabato (cfr. art.155, comma 5, c.p.c.);
- non si ravvisano, per le ragioni che saranno poco oltre illustrate, i presupposti per l'operatività dell'art.348 bis, nella versione ratione temporis vigente (“l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta”).
Passando al merito della vertenza, ritiene questo collegio, in ragione di una lettura combinata dell'art.2 comma 4 D.L. n.69/1998 e del pronunciamento delle Corte di Cassazione (sent. n.7668/1996), che condizione imprescindibile per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in favore del coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità e che quest'ultimo sia “affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Situazione nella quale non versava la al momento della presentazione della CP_1 domanda amministrativa come riferito dal CT nominato in prime cure all'esito di un percorso argomentativo pienamente condivisibile perché fondato su di un'attenta analisi della documentazione medica in atti.
Nel dettaglio, si legge nella relazione peritale depositata il 18.12.2022:
- “Sulla base dei dati disponibili, dunque, se, da un lato, possiamo ritenere che, in atto, l'interessata (oggi 73enne) sia da ritenere inabile al proficuo lavoro, posta la sussistenza di un quadro morboso moderatamente articolato e certamente evoluto rispetto alle due singole infermità (per nulla documentate nelle loro caratteristiche essenziali e laconicamente allegate all'epoca); dall'altro, ora per allora - per i motivi già in parte introdotti - non può in alcun modo legittimamente ritenersi che all'epoca dell'istanza (del 26/02/2020) l'interessata - a causa delle sole infermità “ipertensione arteriosa” (seppure definita sibillinamente “di difficile controllo farmacologico”) e “tiroidite multinodulare”
- fosse già inabile al proficuo lavoro”;
- “A proposito di ipertensione arteriosa e per chiarire meglio il proprio pensiero, ai fini di valutare gli aspetti funzionali della detta forma morbosa - in termini di valutazione medico legale - mancano una serie di dati essenziali di valutazione ed inquadramento del caso: a titolo di esempio (e senza pretesa di esaustività), non sappiamo quali fossero i valori tensivi dell'interessata (mancano le misurazioni pressorie allo studio medico e le automisurazioni al domicilio e non disponiamo di un holter pressorio al fine di comprendere le oscillazioni circadiane del regime tensivo); né conosciamo la natura primitiva o secondaria dell'ipertensione (che può essere definita solo sulla base di accertamenti internistici complessi, che hanno notevole refluenza sul trattamento farmacologico di volta in volta da effettuare); né abbiamo informazioni su eventuali indagini mirate alla ricerca dei segni di danno ipertensivo sugli organi “bersaglio” e se questi siano coinvolti (cuore, reni, encefalo, distretti periferici degli arti inferiori, solo per citare le sedi più frequentemente indagate); né sulla terapia praticata o sulla compliance e aderenza al trattamento praticato, ecc.”;
- “Ad ogni modo è, comunque, difficile ritenere che - anche una forma di ipertensione arteriosa complicata da danno d'organo, frequentemente scompensata, di problematico trattamento e mal tollerata, malgrado trattamento adeguato (e tutti questi elementi di giudizio comunque fanno difetto nel caso che ci occupa) - possa di per sé rendersi responsabile di un'inabilità al proficuo lavoro come più su citato, in completa mancanza di approfondimenti e specifici dati tecnici (in parte più su accennati) che possano orientarci in tal senso;
né tale valutazione può essere minimamente scalfita dalla coesistenza di una tiroidite multinodulare, di cui analogamente (tuttora) nulla sappiamo (ma che, nella stragrande parte dei casi adeguatamente trattati, consente di svolgere una vita del tutto normale, salvo specifiche valutazioni e caso per caso)”.
Il diverso orientamento seguito dall'adito magistrato non trova conforto nella normativa di settore e si fonda su un richiamato precedente giurisprudenziale (Cass. n.19409/2020) non sovrapponibile alla vicenda per cui è oggi causa.
Inveri la Suprema Corte, nell'affermare il principio per cui “L' accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi”, si è trovata ad affrontare un caso in cui il lavoratore, da sempre impegnato quale bracciante agricolo, era stato dichiarato idoneo a svolgere attività lavorativa che non richiedessero sforzi fisici prolungati.
Nell'odierna fattispecie di causa il CT non ha riscontrato alcuna inabilità lavorativa, neppure parziale, riconoscendo il diritto della al domandato beneficio per il solo CP_1 fatto che la stessa al momento della presentazione della domanda amministrativa fosse soggetto ultrasettantenne.
Requisito anagrafico inidoneo da solo, se non accompagnato da un'infermità tale da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a legittimare la pretesa dell'appellata.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
All'accoglimento del gravame non segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.105/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 17 gennaio 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Dichiara la parte appellata non tenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria