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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1909/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
9.5.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Monza, via Italia n. 28;
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del _1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luigi Granato e dell'avv. Rosa
Alba Nunziata, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via San
Gottardo n. 91;
CONVENUTA
Oggetto: interpretazione dell'art. 4 c.c.n.l. multiservizi.
Svolgimento del processo
Pagina 1 di 13 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 8 ottobre 2019 e ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del Parte_10
lavoro, , chiedendo di: “accertare e dichiarare il _1
diritto di tutte le ricorrenti, in forza di quanto previsto dall'art. 4 c.c.n.l. Controparte_2
al mantenimento dello stesso identico numero di ore di lavoro già svolto presso
[...]
l'appaltatrice uscente e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro nella misura del 7% operata dalla società convenuta. Accertare
e dichiarare il diritto di tutte le ricorrenti ad essere retribuite per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta per tutte le ore di lavoro svolte con la paga oraria ordinaria incidente su 13ma, 14ma, ferie, ROL, malattia e T.F.R.”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti, addette alle pulizie presso l'Ospedale San AR di Monza, hanno dedotto di aver subito una riduzione unilaterale del 7% dell'orario di lavoro settimanale a seguito del subentro nel 2018 di nel _1 contratto di appalto.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha _1
contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e deducendo, in particolar modo, di aver rispettato l'obbligo contrattuale sancito dall'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi, assumendo le ricorrenti senza periodo di prova, come richiesto dalla normativa collettiva.
Ha altresì evidenziato che le ricorrenti, in sede di assunzione, hanno dapprima firmato senza riserve i contratti individuali di lavoro con indicata la riduzione oraria, successivamente hanno invece rifiutato l'aumento - loro offerto - del 3,5% dell'orario di lavoro.
Previamente insistendo per la infondatezza del ricorso, in via subordinata ha richiesto di accertare il diritto delle ricorrenti al ripristino del monte ore di lavoro per il solo periodo intercorso dal 19 agosto 2018 al 31 luglio 2020 e con detrazione della quota di orario lavorativo in aumento proposta alle lavoratrici e da quest'ultime rifiutata.
3. All'udienza del 6 ottobre 2020 le parti hanno asseverato che la cooperativa convenuta ha perso l'appalto in data 31 luglio 2020 e che le ricorrenti sono passate alle dipendenze della ditta subentrante.
4. Istruita la causa con l'escussione dei testi e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giudice - esaminate le note autorizzate depositate
Pagina 2 di 13 dalle parti - ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, pacifici tra le parti e comunque risultanti su base documentale, possono essere così sintetizzati:
- le ricorrenti operano da lungo tempo presso l'appalto relativo ai servizi di pulizie svolti presso l'ospedale San AR di Monza (nelle more del processo divenuto prima e poi;
appalto che vede l'ospedale San AR di Monza come CP_3 CP_4 committente, KE s.p.a. come appaltatrice e le diverse società datrici di lavoro delle ricorrenti (prima Manutencop FM s.p.a., poi Servizi Integrati s.p.a. e infine l'odierna convenuta) come subappaltatrici;
- in particolare le ricorrenti, già dipendenti della subappaltatrice Manutencop FM s.p.a., in data 24.6.2016 sono passate alle dipendenze di Servizi Integrati s.p.a. in ragione del cambio di subappalto e in virtù di un verbale di accordo nel quale era espressamente previsto che il passaggio sarebbe stato diretto, “senza soluzione di continuità e senza periodo di prova”, con “pari inquadramento professionale, mansioni e monte ore settimanale” (cfr. doc. 2 fasc. ric.);
- con decorrenza dal 31.7.2018, in ragione di nuovo cambio nell'ambito del subappalto,
a Servizi Integrati s.p.a. è subentrata la convenuta _1
;
[...]
- l'esperimento della procedura di cui all'art. 4 del c.c.n.l. non ha portato alla CP_2
definizione di un accordo e gli incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la nuova datrice di lavoro si sono conclusi non con un verbale di accordo, ma con un mero verbale di incontro nel quale la datrice di lavoro subentrante nell'appalto ha dato atto di procedere all'assunzione del personale con una “riduzione trasversale contrattuale pari al 7%” dell'orario di lavoro (doc. 3 fasc. ric.);
- nonostante la mancanza di un accordo con le organizzazioni sindacali, le ricorrenti – al momento del cambio di appalto – hanno accettato l'assunzione e hanno sottoscritto il relativo contratto, nel quale le parole “verbale di accordo” sono state cancellate in sede di sottoscrizione del contratto di assunzione, con la sola eccezione della posizione della lavoratrice , per la quale il relativo lemma non risulta oggetto di Parte_6
alcun intervento grafico (cfr. doc. 6 fasc. ric.);
Pagina 3 di 13 - nell'aprile 2019 ha vanamente proposto a _1
tutte le ricorrenti un aumento del monte orario di lavoro del 3,5% (doc. 6 fasc. conv.).
5.2 Nonostante la diversa prospettazione offerta dalle ricorrenti, risulta provato nel giudizio che il cambio di appalto, in ragione del quale _1
è subentrata a Servizi Integrati s.p.a., è avvenuto senza che al contratto di appalto
[...]
stipulato dal committente ospedale San AR siano state apportate sostanziali modifiche con riferimento alle ore di esecuzione dei servizi di pulizia richieste o comunque con riferimento ai termini, alle modalità e alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
A tale riguardo la società convenuta ha espressamente contestato di aver riferito che la scelta di riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti sarebbe derivata da una espressa richiesta della parte committente (cfr. capitolo 5 della memoria).
In sede di istruttoria testimoniale, poi, la teste di parte ricorrente ha confermato che “Abbiamo ritenuto inaccettabile la riduzione del monte ore e successivamente abbiamo contattato il
Direttore del San AR il quale ci ha riferito che non era prevista alcuna riduzione delle ore da svolgere nell'ambito dell'appalto. Preciso che si trattava di un subappalto con il San AR quale committente, KE quale ditta appaltatrice e quale subappaltatrice. CP_1
Neppure risultavano, per quel che ne so, modifiche della capitolato d'appalto” (cfr. dichiarazioni di di cui al verbale di udienza del 22.10.2021) Testimone_1
6. Così enucleati gli elementi di fatto essenziali per la decisione della controversia, con riferimento al piano strettamente interpretativo deve rilevarsi che la domanda attorea - tesa al ripristino del medesimo orario di lavoro e del pagamento delle differenze retributive - si fonda sulla interpretazione dell'art. 4, lettera a) e lettera b) del c.c.n.l. multiservizi.
Occorre in particolare valutare se tale disposizione pattizia implichi, per il datore di lavoro subentrante nell'appalto a parità di condizioni (ossia a parità di “termini, modalità e prestazioni contrattuali”) un obbligo di assunzione dei lavoratori già addetti all'appalto con il pieno mantenimento delle condizioni contrattuali pregresse.
6.1 L'articolo 4 del c.c.n.l. multiservizi - intitolato “cessazione di appalto” – ai fini qui rilevanti statuisce: “Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono
Pagina 4 di 13 pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma
4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. […]
Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. […]”.
6.3 Risultando dimostrato nel corso del processo che il subentro dell'odierna convenuta alla precedente subappaltatrice, datrice di lavoro delle ricorrenti, è avvenuto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, è dunque evidente che nella fattispecie in disamina si controverte di un cambio di appalto disciplinato dalla lettera a) dell'art. 4 del c.c.n.l. CP_2
Il punto nodale per la soluzione della controversia - su cui si scontrano le differenti soluzioni interpretative offerte dalle parti processuali - consiste nel valutare se la parità di condizioni (rectius di termini, modalità e prestazioni) del contratto di appalto sia elemento dal quale discende l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai dipendenti, assunti per effetto del subentro nell'appalto, almeno le medesime condizioni di assunzione già applicate dal datore di lavoro uscente o si risolve, piuttosto, nell'obbligo di assicurare il mantenimento del livello occupazionale e di non apporre ai contratti dei lavoratori assunti il patto di prova.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, il subentro nell'appalto a parità di condizioni implicherebbe per il nuovo datore di lavoro l'obbligo di assicurare ai dipendenti già operanti
Pagina 5 di 13 sull'appalto le medesime condizioni contrattuali già accordate dal datore di lavoro uscente dall'appalto; secondo la tesi difensiva, invece, la non modificazione delle pattuizioni del contratto di appalto comporterebbe esclusivamente l'onere di assicurare l'assunzione a tutti i lavoratori già operanti presso l'appalto senza apposizione al loro contratto del patto di prova.
6.4 Premesso che l'interpretazione di un contratto collettivo è soggetta, per la sua natura privatistica, alle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c., deve però osservarsi che il criterio letterale di cui all'art. 1362 c.c. costituisce il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia (Cassazione civile sez. VI, 03/10/2014,
n.20966; Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, n.18277; Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2005, n.20660), ma richiede altresì una lettura complessiva delle clausole ai sensi dell'art. 1363 c.c. onde poter attribuire a ciascuna un senso.
La volontà delle parti collettive, dunque, deve essere ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2), nonché attraverso la lettura complessiva dello stesso, le cui clausole "si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363
c.c..).
Inoltre, la norma deve essere interpretata in modo che il significato della disposizione tenga conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare.
Tanto premesso sul piano sistematico, dalla lettura congiunta dell'art. 4, lettera a) e lettera b) del emerge che tale disposizione pattizia disciplina due ipotesi Controparte_5
diverse:
- la prima ipotesi (lettera a) ricorre nel caso in cui l'appalto sia rinnovato a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali;
- la seconda ipotesi (lettera b) ricorre in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali.
6.4.1. Sul piano interpretativo emerge, dalla stessa premessa dell'art. 4 (sopra già enunciata), che la tutela dei livelli di occupazione costituisce l'obiettivo di entrambe le ipotesi che si possono verificare al momento del cambio di appalto, tanto nel primo caso (in cui non vi sono significative variazioni delle condizioni contrattuali tra committente ed appaltatore e il passaggio di tutti i dipendenti viene ritenuto come naturale conseguenza del cambio dell'appaltatore), quanto nel secondo caso (per il quale è prevista una obbligatoria procedura di confronto in sede terza con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, aziendali e territoriali, per assicurare comunque la tutela del livello occupazionale anche mediante il ricorso a
Pagina 6 di 13 “strumenti [di solidarietà] quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”).
Chiarito che la tutela del livello occupazione costituisce il fine specifico di tutta la disciplina contenuta nell'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi, la disamina delle fattispecie esaminate in esso, sub lettere a) e b), pone dunque in evidenza come nel cambio appalto la variazione delle condizioni contrattuali di assunzione dei lavoratori sia possibile quando il subentro del nuovo appaltatore sia avvenuto in una situazione di diversità di termini, modalità e prestazioni del contratto di appalto, dovendosi invece ritenere che la modifica delle condizioni contrattuali di assunzione dei lavoratori trasferiti dal precedente al nuovo appaltatore non sia possibile quando il subentro nell'appalto avvenga alle medesime condizioni già stabilite dal committente con la propria precedente controparte.
In altre parole, l'appaltatrice è legittimata a modificare le condizioni contrattuali di assunzione dei lavoratori provenienti da un cambio appalto, anche mediante riduzione dell'orario di lavoro, nella sola ipotesi in cui il subentro nel contratto di appalto avvenga a condizioni diverse da quelle a suo tempo stipulate dall'appaltatrice uscente;
e tale possibilità è attribuita alla appaltatrice subentrante al precipuo “fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.
Argomentare diversamente e sostenere (come sostiene la convenuta) che ai sensi dell'art. 4, lettera a), del il subentro nell'appalto alle medesime condizioni Controparte_5 contrattuali imponga alla azienda subentrante esclusivamente l'obbligo di mantenere invariato il numero dei lavoratori addetti all'appalto e di non apporre il patto di prova ai loro contratti di assunzione, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, poiché i lavoratori interessati da un cambio appalto con modifica delle condizioni poste dalla committente godrebbero della tutela assicurata dal coinvolgimento delle parti sociali in una apposita procedura e di esse si avvarrebbero nella concertazione sulle modalità di esecuzione della loro prestazione lavorativa, mentre i lavoratori che abbiano il vantaggio di accedere ad un cambio datoriale a parità di condizioni del contratto di appalto vedrebbero fatto salvo solo il loro diritto al mantenimento del posto di lavoro senza patto di prova ma con possibilità per il nuovo datore di lavoro di mutare e financo stravolgere le condizioni di loro assunzione e quindi di esecuzione della loro prestazione lavorativa.
Pagina 7 di 13 In definitiva, ove l'interpretazione dell'art. 4, lettere a) e b) del c.c.n.l. non CP_2
si fermi al mero dato letterale e sia effettuata in considerazione degli interessi tutelati dalla norma pattizia e della complessiva valenza delle clausole pattizie ai sensi dell'art. 1363 c.c., diviene evidente come la lettera a) non possa essere interpretata riferendo il dato della “parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” anche alla assunzione dei lavoratori interessati dal cambio appalto, poiché – diversamente argomentando – essi, pur a fronte di una situazione di fatto in astratto di maggioro favore, vedrebbero garantita la propria posizione occupazionale con misure e procedure meno efficaci di quelle previste nella ipotesi di cambio di appalto con modificazione delle condizioni contrattuali del relativo contratto.
6.4.2. In senso contrario, rispetto a quanto evidenziato, non convince la tesi esposta dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza n. 102 del 5.4.2022 e propugnata dalla stessa convenuta, a dire della quale l'interpretazione “estensiva” della portata della lettera a) dell'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi comporterebbe una indebita applicazione estensiva della disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c.
A tal riguardo, infatti, la Corte di legittimità ha recentemente ricostruito la genesi e l'evoluzione dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, osservando come «l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003 nella versione originaria escludeva l'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 per il trasferimento di azienda o di parte di azienda in caso di cambio di appalto.
5. L'art. 30 della legge n. 122 del 2016 ha modificato il suddetto comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 276 del 2003, che nella versione applicabile ratione temporis, recita: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
6. La novella legislativa è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23, in materia di trasferimento di azienda: invero, pur se questa Corte aveva ritenuto che la diversità di modello negoziale tra cessione d'azienda e subentro nell'appalto (l'uno generalmente bilaterale;
l'altro necessariamente trilaterale) non fosse determinante per escludere l'applicazione dell'art. 2112 al subentro nell'appalto (Cass. n. 11918 del 2013), la Commissione Europea aveva ritenuto insufficiente l'autorevole orientamento giurisprudenziale ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione Europea (ancorando, l'orientamento di legittimità, la tutela dell'art. 2112 c.c. al requisito del passaggio di beni di non trascurabile entità).
Pagina 8 di 13
7. La formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa" […].
15. Va, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del
D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto» (Corte di Cassazione, sentenza n. 27607 del
24.10.2024).
Parimenti, non convincente risulta la tesi della incompatibilità - nel caso di specie – del tenore letterale della clausola a) dell'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi con l'interpretazione della medesima disposizione ex art. 1363 c.c. in ragione del fatto che il criterio ermeneutico letterale deve considerarsi prevalente.
La tesi, secondo la quale la lettera a) dell'art. 4 del c.c.n.l. intenda vincolare CP_2
l'appaltatrice subentrante nell'appalto solo al mantenimento del livello occupazionale senza apposizione del patto di prova ai contratti di assunzione del personale già operante presso l'appalto, non trova conferma già sullo stesso piano letterale poiché la condizione “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” non è posta come incidentale (o meglio, non è delimitata da virgole) né rispetto alla premessa della “cessazione di appalto”, né rispetto ai doveri attribuiti alla impresa subentrante, cosicché essa – anche sul piano strettamente grammaticale – deve intendersi come riferita ad entrambe le locuzioni: in caso di cessazione di appalto a parità di termini […], a parità di termini […] l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova dei lavoratori già operanti sull'appalto.
Peraltro, come già evidenziato in precedenza, una differente interpretazione della clausola in disamina, senza la necessaria correlazione e comparazione ex art. 1363 c.c. con la ipotesi
Pagina 9 di 13 disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 4, creerebbe una insanabile contraddizione tra le previsioni pattizie e il riconoscimento, ai lavoratori interessati da un cambio di appalto a parità di condizioni, di una tutela minore rispetto a quella accordata ai soggetti coinvolti da un cambio di appalto caratterizzato da diversi termini contrattuali. Il legislatore, infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 4, lettera b) del c.c.n.l. multiservizi ha previsto espressamente la possibilità o necessità di attivare - previa concertazione - strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 4, lettera a) nulla ha previsto a riguardo.
7. Chiarito dunque che nel caso di specie la circostanza che la convenuta sia subentrata nell'appalto dell'ospedale San AR a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali impone alla appaltatrice subentrante di assicurare ai lavoratori almeno l'applicazione delle medesime condizioni contrattuali già stabilite dall'appaltatrice uscente (fatta salva, ovviamente, la possibilità di modifiche migliorative), con segnato riferimento occorre valutare se la sottoscrizione, da parte delle ricorrenti, del contratto di assunzione valga a significare l'accettazione anche dell'orario di lavoro e si ponga quindi quale elemento dirimente per la valutazione delle domane attoree.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, nel caso di specie le lavoratrici hanno espressamente manifestato il consenso alla riduzione dell'orario di lavoro, ciascuna sottoscrivendo il proprio contratto individuale di assunzione: “ai fini del rigetto delle domande avversarie sarebbe dirimente il fatto che la variazione dell'orario di lavoro di cui è causa è basata sull'accordo scritto tra le parti, ossia il contratto di lavoro. […] Peraltro, nessuna delle ricorrenti ha mai contestato, né in sede di assunzione né successivamente, le condizioni contrattuali ed, anzi, le stesse hanno accettato l'assunzione proposta da con Parte_11 orario di lavoro stabilito nel relativo contratto, in riduzione del 7% rispetto al rapporto con
l'appaltatrice uscente […].” (cfr. pagine 10 e 11 della memoria di costituzione in giudizio).
Sul punto, deve rilevarsi che la società convenuta nelle lettere di assunzione individuale delle ricorrenti (cfr. doc. 6 parte ricorrente) ha sì graficamente cancellato le parole
“accordo sindacale”, ma non le ulteriori locuzioni idonee a richiamare nel lavoratore la suggestione di una intervenuta intesa con le rappresentanze sindacali.
Nei contratti di assunzione di ciascuna delle ricorrenti alle dipendenze della convenuta, infatti,
è espressamente scritto: “Considerata la riduzione oraria di cui al verbale di accordo sindacale, qui da intendersi integralmente richiamato, siglato in data 23.07.2018, l'azienda si impegna a formalizzare, entro il 30.09.2018, la nuova distribuzione oraria dei contratti a tempo parziale”.
È evidente che la semplice cancellazione a penna delle parole “verbale di accordo sindacale” non è sufficiente a far venire meno nel lavoratore – interlocutore sovente non in
Pagina 10 di 13 possesso di nozioni tecnico giuridiche – l'idea di una avvenuta intesa con le proprie rappresentanze sindacali, tanto più che il semplice depennamento della locuzione non muta il senso della frase, nella quale l'esistenza appunto di un accordo resta immanente, considerato che ad esso è fatto espresso ed “integrale richiamo” e di esso è comunque indicata la data di avvenuta “sigla”.
Deve quindi ritenersi che l'avvenuto depennamento del riferimento alla esistenza di una intesa con le organizzazioni sindacali sia avvenuto con modalità tali da ingenerare confusione nelle lavoratrici e comunque tali da non far percepire immediatamente ad esse il fatto che la scelta di riduzione dell'orario di lavoro era riferibile esclusivamente alla volontà della società datoriale.
Infatti, come già evidenziato nella enucleazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, tra la società convenuta e le organizzazioni e rappresentanze sindacali, invero, non era stato siglato alcun accordo e il confronto del 23 luglio 2018 - avvenuto in ragione del cambio di appalto - si era concluso con la mera sottoscrizione di un verbale con il quale la convenuta aveva solo comunicato - non pervenendo ad alcun accordo sul punto - che avrebbe assunto le lavoratrici già impiegate nell'appalto, ma con una riduzione delle prestazioni settimanali individuali del 7% (cfr. docc. 3 e 6 fasc. ric.).
Dagli elementi di fatto sopra enucleati emerge dunque che il dato della inesistenza di un accordo tra nuovo datore di lavoro e organizzazioni sindacali non era chiaramente evincibile sulla base di quanto indicato nella lettera di assunzione di ciascuna delle ricorrenti, con conseguente violazione delle regole di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e
1375 c.c.
La mancanza di chiarezza, da parte della datrice di lavoro, circa la inesistenza di un accordo con le organizzazioni sindacali emerge lapalissianamente ove si ponga attenzione al fatto che nel contratto di assunzione della lavoratrice le parole “accordo sindacale” non Parte_6
sono state neppure depennate con segno grafico apposto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, mentre per altre lavoratrici sono state depennate solo le parole “accordo sindacale”, ma mantenuto integro il riferimento al “verbale” (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Infine, non risulta fondata neppure la richiesta della datrice di lavoro di determinare il quantum dovuto in favore di ciascuna delle ricorrenti previa detrazione - ai sensi dell'art. 1227
c.c. - della quota di orario lavorativo in aumento del 3,5% loro proposta nell'aprile 2019 e da costoro rifiutata (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Lungi dal significare un disinteresse rispetto al tema del ripristino dell'orario di lavoro svolto prima del subentro di nel contratto di appalto, la _1
Pagina 11 di 13 scelta di non sottoscrivere l'aumento del 3,5% conferma l'interesse delle lavoratrici a conseguire il ripristino dell'orario svolto presso la precedente appaltatrice. Con la sottoscrizione della proposta di aumento dell'orario di lavoro del 3,5% ciascuna di esse avrebbe infatti abdicato al diritto di far valere l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro al momento dell'assunzione e avrebbe invece significato l'accettazione non solo del monte ore settimanale aumentato in ragione del 3,5%, ma anche la precedente riduzione del 7%, rispetto alla quale la proposta di aumento del 3,5% si propone come strettamente conseguenziale.
8. In definitiva, in ragione di tutto quanto enucleato, deve essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere assunte da con il _1 mantenimento dello stesso identico numero di ore di lavoro già svolto presso l'appaltatrice uscente e, conseguentemente, deve essere dichiarata l'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro nella misura del 7% operata dalla società convenuta.
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta - ossia dal dì dell'assunzione del 19 agosto 2018 (cfr. doc. 6 lettera di assunzione) fino al 31 luglio 2020, data in cui pacificamente è cessato il contratto di appalto stipulato dalla convenuta per la esecuzione dei servizi di pulizia presso l'ospedale San AR - sulla base delle ore di lavoro settimanale svolte fino al 30.7.2018 presso l'appaltatrice uscente Controparte_6
con attribuzione per tutte tali ore di lavoro settimanale della paga oraria ordinaria, incidente su tredicesima, quattordicesima, ferie, r.o.l., malattia e t.f.r., previa decurtazione - ai fini della quantificazione (che però non è stata richiesta nel presente processo) - dei compensi corrisposti alle lavoratrici quale indennità per lavoro supplementare compresi nell'orario di lavoro settimanale maggiorato del 7% rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione di ciascuna e fermo rimanendo invece il diritto delle lavoratrici a ritenere per sé ulteriori compensi corrisposti a titolo di indennità di lavoro supplementare eccedente l'orario di lavoro settimanale indicato nel contratto di assunzione presso la convenuta e maggiorato del 7%.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza;
la convenuta deve quindi essere condannata a rifonderle alle ricorrenti nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità elevata, stante la natura strettamente interpretativa della questione e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati) e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 12 di 13 - Accoglie la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
nei confronti di Parte_9 Parte_10 [...]
e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di ciascuna, in forza Controparte_7
di quanto previsto dall'art. 4 servizi integrati al mantenimento dello Controparte_5
stesso identico numero di ore di lavoro già svolto fino al 30.7.2018 presso l'appaltatrice uscente e, conseguentemente, accerta e Controparte_6
dichiara l'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro di ciascuna ricorrente nella misura del 7% operata dalla società convenuta per tutto il periodo di lavoro sovlto dal 19.8.2018 al 31.7.2020;
- Accerta e dichiara il diritto di ciascuna ricorrente ad essere retribuita per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, e quindi dal
19.8.2018 al 31.7.2020, sulla base delle ore di lavoro settimanale svolte fino al
30.7.2018 presso l'appaltatrice uscente con attribuzione Controparte_6
per tutte tali ore di lavoro settimanale della paga oraria ordinaria, incidente su tredicesima, quattordicesima, ferie, r.o.l., malattia e t.f.r.,;
- Condanna a rifondere a , Controparte_7 Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
le
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(al 15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
9.5.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Monza, via Italia n. 28;
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del _1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luigi Granato e dell'avv. Rosa
Alba Nunziata, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via San
Gottardo n. 91;
CONVENUTA
Oggetto: interpretazione dell'art. 4 c.c.n.l. multiservizi.
Svolgimento del processo
Pagina 1 di 13 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 8 ottobre 2019 e ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del Parte_10
lavoro, , chiedendo di: “accertare e dichiarare il _1
diritto di tutte le ricorrenti, in forza di quanto previsto dall'art. 4 c.c.n.l. Controparte_2
al mantenimento dello stesso identico numero di ore di lavoro già svolto presso
[...]
l'appaltatrice uscente e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro nella misura del 7% operata dalla società convenuta. Accertare
e dichiarare il diritto di tutte le ricorrenti ad essere retribuite per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta per tutte le ore di lavoro svolte con la paga oraria ordinaria incidente su 13ma, 14ma, ferie, ROL, malattia e T.F.R.”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti, addette alle pulizie presso l'Ospedale San AR di Monza, hanno dedotto di aver subito una riduzione unilaterale del 7% dell'orario di lavoro settimanale a seguito del subentro nel 2018 di nel _1 contratto di appalto.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha _1
contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e deducendo, in particolar modo, di aver rispettato l'obbligo contrattuale sancito dall'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi, assumendo le ricorrenti senza periodo di prova, come richiesto dalla normativa collettiva.
Ha altresì evidenziato che le ricorrenti, in sede di assunzione, hanno dapprima firmato senza riserve i contratti individuali di lavoro con indicata la riduzione oraria, successivamente hanno invece rifiutato l'aumento - loro offerto - del 3,5% dell'orario di lavoro.
Previamente insistendo per la infondatezza del ricorso, in via subordinata ha richiesto di accertare il diritto delle ricorrenti al ripristino del monte ore di lavoro per il solo periodo intercorso dal 19 agosto 2018 al 31 luglio 2020 e con detrazione della quota di orario lavorativo in aumento proposta alle lavoratrici e da quest'ultime rifiutata.
3. All'udienza del 6 ottobre 2020 le parti hanno asseverato che la cooperativa convenuta ha perso l'appalto in data 31 luglio 2020 e che le ricorrenti sono passate alle dipendenze della ditta subentrante.
4. Istruita la causa con l'escussione dei testi e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giudice - esaminate le note autorizzate depositate
Pagina 2 di 13 dalle parti - ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, pacifici tra le parti e comunque risultanti su base documentale, possono essere così sintetizzati:
- le ricorrenti operano da lungo tempo presso l'appalto relativo ai servizi di pulizie svolti presso l'ospedale San AR di Monza (nelle more del processo divenuto prima e poi;
appalto che vede l'ospedale San AR di Monza come CP_3 CP_4 committente, KE s.p.a. come appaltatrice e le diverse società datrici di lavoro delle ricorrenti (prima Manutencop FM s.p.a., poi Servizi Integrati s.p.a. e infine l'odierna convenuta) come subappaltatrici;
- in particolare le ricorrenti, già dipendenti della subappaltatrice Manutencop FM s.p.a., in data 24.6.2016 sono passate alle dipendenze di Servizi Integrati s.p.a. in ragione del cambio di subappalto e in virtù di un verbale di accordo nel quale era espressamente previsto che il passaggio sarebbe stato diretto, “senza soluzione di continuità e senza periodo di prova”, con “pari inquadramento professionale, mansioni e monte ore settimanale” (cfr. doc. 2 fasc. ric.);
- con decorrenza dal 31.7.2018, in ragione di nuovo cambio nell'ambito del subappalto,
a Servizi Integrati s.p.a. è subentrata la convenuta _1
;
[...]
- l'esperimento della procedura di cui all'art. 4 del c.c.n.l. non ha portato alla CP_2
definizione di un accordo e gli incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la nuova datrice di lavoro si sono conclusi non con un verbale di accordo, ma con un mero verbale di incontro nel quale la datrice di lavoro subentrante nell'appalto ha dato atto di procedere all'assunzione del personale con una “riduzione trasversale contrattuale pari al 7%” dell'orario di lavoro (doc. 3 fasc. ric.);
- nonostante la mancanza di un accordo con le organizzazioni sindacali, le ricorrenti – al momento del cambio di appalto – hanno accettato l'assunzione e hanno sottoscritto il relativo contratto, nel quale le parole “verbale di accordo” sono state cancellate in sede di sottoscrizione del contratto di assunzione, con la sola eccezione della posizione della lavoratrice , per la quale il relativo lemma non risulta oggetto di Parte_6
alcun intervento grafico (cfr. doc. 6 fasc. ric.);
Pagina 3 di 13 - nell'aprile 2019 ha vanamente proposto a _1
tutte le ricorrenti un aumento del monte orario di lavoro del 3,5% (doc. 6 fasc. conv.).
5.2 Nonostante la diversa prospettazione offerta dalle ricorrenti, risulta provato nel giudizio che il cambio di appalto, in ragione del quale _1
è subentrata a Servizi Integrati s.p.a., è avvenuto senza che al contratto di appalto
[...]
stipulato dal committente ospedale San AR siano state apportate sostanziali modifiche con riferimento alle ore di esecuzione dei servizi di pulizia richieste o comunque con riferimento ai termini, alle modalità e alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
A tale riguardo la società convenuta ha espressamente contestato di aver riferito che la scelta di riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti sarebbe derivata da una espressa richiesta della parte committente (cfr. capitolo 5 della memoria).
In sede di istruttoria testimoniale, poi, la teste di parte ricorrente ha confermato che “Abbiamo ritenuto inaccettabile la riduzione del monte ore e successivamente abbiamo contattato il
Direttore del San AR il quale ci ha riferito che non era prevista alcuna riduzione delle ore da svolgere nell'ambito dell'appalto. Preciso che si trattava di un subappalto con il San AR quale committente, KE quale ditta appaltatrice e quale subappaltatrice. CP_1
Neppure risultavano, per quel che ne so, modifiche della capitolato d'appalto” (cfr. dichiarazioni di di cui al verbale di udienza del 22.10.2021) Testimone_1
6. Così enucleati gli elementi di fatto essenziali per la decisione della controversia, con riferimento al piano strettamente interpretativo deve rilevarsi che la domanda attorea - tesa al ripristino del medesimo orario di lavoro e del pagamento delle differenze retributive - si fonda sulla interpretazione dell'art. 4, lettera a) e lettera b) del c.c.n.l. multiservizi.
Occorre in particolare valutare se tale disposizione pattizia implichi, per il datore di lavoro subentrante nell'appalto a parità di condizioni (ossia a parità di “termini, modalità e prestazioni contrattuali”) un obbligo di assunzione dei lavoratori già addetti all'appalto con il pieno mantenimento delle condizioni contrattuali pregresse.
6.1 L'articolo 4 del c.c.n.l. multiservizi - intitolato “cessazione di appalto” – ai fini qui rilevanti statuisce: “Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono
Pagina 4 di 13 pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma
4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. […]
Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. […]”.
6.3 Risultando dimostrato nel corso del processo che il subentro dell'odierna convenuta alla precedente subappaltatrice, datrice di lavoro delle ricorrenti, è avvenuto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, è dunque evidente che nella fattispecie in disamina si controverte di un cambio di appalto disciplinato dalla lettera a) dell'art. 4 del c.c.n.l. CP_2
Il punto nodale per la soluzione della controversia - su cui si scontrano le differenti soluzioni interpretative offerte dalle parti processuali - consiste nel valutare se la parità di condizioni (rectius di termini, modalità e prestazioni) del contratto di appalto sia elemento dal quale discende l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai dipendenti, assunti per effetto del subentro nell'appalto, almeno le medesime condizioni di assunzione già applicate dal datore di lavoro uscente o si risolve, piuttosto, nell'obbligo di assicurare il mantenimento del livello occupazionale e di non apporre ai contratti dei lavoratori assunti il patto di prova.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, il subentro nell'appalto a parità di condizioni implicherebbe per il nuovo datore di lavoro l'obbligo di assicurare ai dipendenti già operanti
Pagina 5 di 13 sull'appalto le medesime condizioni contrattuali già accordate dal datore di lavoro uscente dall'appalto; secondo la tesi difensiva, invece, la non modificazione delle pattuizioni del contratto di appalto comporterebbe esclusivamente l'onere di assicurare l'assunzione a tutti i lavoratori già operanti presso l'appalto senza apposizione al loro contratto del patto di prova.
6.4 Premesso che l'interpretazione di un contratto collettivo è soggetta, per la sua natura privatistica, alle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c., deve però osservarsi che il criterio letterale di cui all'art. 1362 c.c. costituisce il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia (Cassazione civile sez. VI, 03/10/2014,
n.20966; Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, n.18277; Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2005, n.20660), ma richiede altresì una lettura complessiva delle clausole ai sensi dell'art. 1363 c.c. onde poter attribuire a ciascuna un senso.
La volontà delle parti collettive, dunque, deve essere ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2), nonché attraverso la lettura complessiva dello stesso, le cui clausole "si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363
c.c..).
Inoltre, la norma deve essere interpretata in modo che il significato della disposizione tenga conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare.
Tanto premesso sul piano sistematico, dalla lettura congiunta dell'art. 4, lettera a) e lettera b) del emerge che tale disposizione pattizia disciplina due ipotesi Controparte_5
diverse:
- la prima ipotesi (lettera a) ricorre nel caso in cui l'appalto sia rinnovato a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali;
- la seconda ipotesi (lettera b) ricorre in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali.
6.4.1. Sul piano interpretativo emerge, dalla stessa premessa dell'art. 4 (sopra già enunciata), che la tutela dei livelli di occupazione costituisce l'obiettivo di entrambe le ipotesi che si possono verificare al momento del cambio di appalto, tanto nel primo caso (in cui non vi sono significative variazioni delle condizioni contrattuali tra committente ed appaltatore e il passaggio di tutti i dipendenti viene ritenuto come naturale conseguenza del cambio dell'appaltatore), quanto nel secondo caso (per il quale è prevista una obbligatoria procedura di confronto in sede terza con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, aziendali e territoriali, per assicurare comunque la tutela del livello occupazionale anche mediante il ricorso a
Pagina 6 di 13 “strumenti [di solidarietà] quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”).
Chiarito che la tutela del livello occupazione costituisce il fine specifico di tutta la disciplina contenuta nell'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi, la disamina delle fattispecie esaminate in esso, sub lettere a) e b), pone dunque in evidenza come nel cambio appalto la variazione delle condizioni contrattuali di assunzione dei lavoratori sia possibile quando il subentro del nuovo appaltatore sia avvenuto in una situazione di diversità di termini, modalità e prestazioni del contratto di appalto, dovendosi invece ritenere che la modifica delle condizioni contrattuali di assunzione dei lavoratori trasferiti dal precedente al nuovo appaltatore non sia possibile quando il subentro nell'appalto avvenga alle medesime condizioni già stabilite dal committente con la propria precedente controparte.
In altre parole, l'appaltatrice è legittimata a modificare le condizioni contrattuali di assunzione dei lavoratori provenienti da un cambio appalto, anche mediante riduzione dell'orario di lavoro, nella sola ipotesi in cui il subentro nel contratto di appalto avvenga a condizioni diverse da quelle a suo tempo stipulate dall'appaltatrice uscente;
e tale possibilità è attribuita alla appaltatrice subentrante al precipuo “fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.
Argomentare diversamente e sostenere (come sostiene la convenuta) che ai sensi dell'art. 4, lettera a), del il subentro nell'appalto alle medesime condizioni Controparte_5 contrattuali imponga alla azienda subentrante esclusivamente l'obbligo di mantenere invariato il numero dei lavoratori addetti all'appalto e di non apporre il patto di prova ai loro contratti di assunzione, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, poiché i lavoratori interessati da un cambio appalto con modifica delle condizioni poste dalla committente godrebbero della tutela assicurata dal coinvolgimento delle parti sociali in una apposita procedura e di esse si avvarrebbero nella concertazione sulle modalità di esecuzione della loro prestazione lavorativa, mentre i lavoratori che abbiano il vantaggio di accedere ad un cambio datoriale a parità di condizioni del contratto di appalto vedrebbero fatto salvo solo il loro diritto al mantenimento del posto di lavoro senza patto di prova ma con possibilità per il nuovo datore di lavoro di mutare e financo stravolgere le condizioni di loro assunzione e quindi di esecuzione della loro prestazione lavorativa.
Pagina 7 di 13 In definitiva, ove l'interpretazione dell'art. 4, lettere a) e b) del c.c.n.l. non CP_2
si fermi al mero dato letterale e sia effettuata in considerazione degli interessi tutelati dalla norma pattizia e della complessiva valenza delle clausole pattizie ai sensi dell'art. 1363 c.c., diviene evidente come la lettera a) non possa essere interpretata riferendo il dato della “parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” anche alla assunzione dei lavoratori interessati dal cambio appalto, poiché – diversamente argomentando – essi, pur a fronte di una situazione di fatto in astratto di maggioro favore, vedrebbero garantita la propria posizione occupazionale con misure e procedure meno efficaci di quelle previste nella ipotesi di cambio di appalto con modificazione delle condizioni contrattuali del relativo contratto.
6.4.2. In senso contrario, rispetto a quanto evidenziato, non convince la tesi esposta dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza n. 102 del 5.4.2022 e propugnata dalla stessa convenuta, a dire della quale l'interpretazione “estensiva” della portata della lettera a) dell'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi comporterebbe una indebita applicazione estensiva della disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c.
A tal riguardo, infatti, la Corte di legittimità ha recentemente ricostruito la genesi e l'evoluzione dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, osservando come «l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003 nella versione originaria escludeva l'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 per il trasferimento di azienda o di parte di azienda in caso di cambio di appalto.
5. L'art. 30 della legge n. 122 del 2016 ha modificato il suddetto comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 276 del 2003, che nella versione applicabile ratione temporis, recita: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
6. La novella legislativa è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23, in materia di trasferimento di azienda: invero, pur se questa Corte aveva ritenuto che la diversità di modello negoziale tra cessione d'azienda e subentro nell'appalto (l'uno generalmente bilaterale;
l'altro necessariamente trilaterale) non fosse determinante per escludere l'applicazione dell'art. 2112 al subentro nell'appalto (Cass. n. 11918 del 2013), la Commissione Europea aveva ritenuto insufficiente l'autorevole orientamento giurisprudenziale ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione Europea (ancorando, l'orientamento di legittimità, la tutela dell'art. 2112 c.c. al requisito del passaggio di beni di non trascurabile entità).
Pagina 8 di 13
7. La formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa" […].
15. Va, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del
D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto» (Corte di Cassazione, sentenza n. 27607 del
24.10.2024).
Parimenti, non convincente risulta la tesi della incompatibilità - nel caso di specie – del tenore letterale della clausola a) dell'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi con l'interpretazione della medesima disposizione ex art. 1363 c.c. in ragione del fatto che il criterio ermeneutico letterale deve considerarsi prevalente.
La tesi, secondo la quale la lettera a) dell'art. 4 del c.c.n.l. intenda vincolare CP_2
l'appaltatrice subentrante nell'appalto solo al mantenimento del livello occupazionale senza apposizione del patto di prova ai contratti di assunzione del personale già operante presso l'appalto, non trova conferma già sullo stesso piano letterale poiché la condizione “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” non è posta come incidentale (o meglio, non è delimitata da virgole) né rispetto alla premessa della “cessazione di appalto”, né rispetto ai doveri attribuiti alla impresa subentrante, cosicché essa – anche sul piano strettamente grammaticale – deve intendersi come riferita ad entrambe le locuzioni: in caso di cessazione di appalto a parità di termini […], a parità di termini […] l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova dei lavoratori già operanti sull'appalto.
Peraltro, come già evidenziato in precedenza, una differente interpretazione della clausola in disamina, senza la necessaria correlazione e comparazione ex art. 1363 c.c. con la ipotesi
Pagina 9 di 13 disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 4, creerebbe una insanabile contraddizione tra le previsioni pattizie e il riconoscimento, ai lavoratori interessati da un cambio di appalto a parità di condizioni, di una tutela minore rispetto a quella accordata ai soggetti coinvolti da un cambio di appalto caratterizzato da diversi termini contrattuali. Il legislatore, infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 4, lettera b) del c.c.n.l. multiservizi ha previsto espressamente la possibilità o necessità di attivare - previa concertazione - strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 4, lettera a) nulla ha previsto a riguardo.
7. Chiarito dunque che nel caso di specie la circostanza che la convenuta sia subentrata nell'appalto dell'ospedale San AR a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali impone alla appaltatrice subentrante di assicurare ai lavoratori almeno l'applicazione delle medesime condizioni contrattuali già stabilite dall'appaltatrice uscente (fatta salva, ovviamente, la possibilità di modifiche migliorative), con segnato riferimento occorre valutare se la sottoscrizione, da parte delle ricorrenti, del contratto di assunzione valga a significare l'accettazione anche dell'orario di lavoro e si ponga quindi quale elemento dirimente per la valutazione delle domane attoree.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, nel caso di specie le lavoratrici hanno espressamente manifestato il consenso alla riduzione dell'orario di lavoro, ciascuna sottoscrivendo il proprio contratto individuale di assunzione: “ai fini del rigetto delle domande avversarie sarebbe dirimente il fatto che la variazione dell'orario di lavoro di cui è causa è basata sull'accordo scritto tra le parti, ossia il contratto di lavoro. […] Peraltro, nessuna delle ricorrenti ha mai contestato, né in sede di assunzione né successivamente, le condizioni contrattuali ed, anzi, le stesse hanno accettato l'assunzione proposta da con Parte_11 orario di lavoro stabilito nel relativo contratto, in riduzione del 7% rispetto al rapporto con
l'appaltatrice uscente […].” (cfr. pagine 10 e 11 della memoria di costituzione in giudizio).
Sul punto, deve rilevarsi che la società convenuta nelle lettere di assunzione individuale delle ricorrenti (cfr. doc. 6 parte ricorrente) ha sì graficamente cancellato le parole
“accordo sindacale”, ma non le ulteriori locuzioni idonee a richiamare nel lavoratore la suggestione di una intervenuta intesa con le rappresentanze sindacali.
Nei contratti di assunzione di ciascuna delle ricorrenti alle dipendenze della convenuta, infatti,
è espressamente scritto: “Considerata la riduzione oraria di cui al verbale di accordo sindacale, qui da intendersi integralmente richiamato, siglato in data 23.07.2018, l'azienda si impegna a formalizzare, entro il 30.09.2018, la nuova distribuzione oraria dei contratti a tempo parziale”.
È evidente che la semplice cancellazione a penna delle parole “verbale di accordo sindacale” non è sufficiente a far venire meno nel lavoratore – interlocutore sovente non in
Pagina 10 di 13 possesso di nozioni tecnico giuridiche – l'idea di una avvenuta intesa con le proprie rappresentanze sindacali, tanto più che il semplice depennamento della locuzione non muta il senso della frase, nella quale l'esistenza appunto di un accordo resta immanente, considerato che ad esso è fatto espresso ed “integrale richiamo” e di esso è comunque indicata la data di avvenuta “sigla”.
Deve quindi ritenersi che l'avvenuto depennamento del riferimento alla esistenza di una intesa con le organizzazioni sindacali sia avvenuto con modalità tali da ingenerare confusione nelle lavoratrici e comunque tali da non far percepire immediatamente ad esse il fatto che la scelta di riduzione dell'orario di lavoro era riferibile esclusivamente alla volontà della società datoriale.
Infatti, come già evidenziato nella enucleazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, tra la società convenuta e le organizzazioni e rappresentanze sindacali, invero, non era stato siglato alcun accordo e il confronto del 23 luglio 2018 - avvenuto in ragione del cambio di appalto - si era concluso con la mera sottoscrizione di un verbale con il quale la convenuta aveva solo comunicato - non pervenendo ad alcun accordo sul punto - che avrebbe assunto le lavoratrici già impiegate nell'appalto, ma con una riduzione delle prestazioni settimanali individuali del 7% (cfr. docc. 3 e 6 fasc. ric.).
Dagli elementi di fatto sopra enucleati emerge dunque che il dato della inesistenza di un accordo tra nuovo datore di lavoro e organizzazioni sindacali non era chiaramente evincibile sulla base di quanto indicato nella lettera di assunzione di ciascuna delle ricorrenti, con conseguente violazione delle regole di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e
1375 c.c.
La mancanza di chiarezza, da parte della datrice di lavoro, circa la inesistenza di un accordo con le organizzazioni sindacali emerge lapalissianamente ove si ponga attenzione al fatto che nel contratto di assunzione della lavoratrice le parole “accordo sindacale” non Parte_6
sono state neppure depennate con segno grafico apposto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, mentre per altre lavoratrici sono state depennate solo le parole “accordo sindacale”, ma mantenuto integro il riferimento al “verbale” (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Infine, non risulta fondata neppure la richiesta della datrice di lavoro di determinare il quantum dovuto in favore di ciascuna delle ricorrenti previa detrazione - ai sensi dell'art. 1227
c.c. - della quota di orario lavorativo in aumento del 3,5% loro proposta nell'aprile 2019 e da costoro rifiutata (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Lungi dal significare un disinteresse rispetto al tema del ripristino dell'orario di lavoro svolto prima del subentro di nel contratto di appalto, la _1
Pagina 11 di 13 scelta di non sottoscrivere l'aumento del 3,5% conferma l'interesse delle lavoratrici a conseguire il ripristino dell'orario svolto presso la precedente appaltatrice. Con la sottoscrizione della proposta di aumento dell'orario di lavoro del 3,5% ciascuna di esse avrebbe infatti abdicato al diritto di far valere l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro al momento dell'assunzione e avrebbe invece significato l'accettazione non solo del monte ore settimanale aumentato in ragione del 3,5%, ma anche la precedente riduzione del 7%, rispetto alla quale la proposta di aumento del 3,5% si propone come strettamente conseguenziale.
8. In definitiva, in ragione di tutto quanto enucleato, deve essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere assunte da con il _1 mantenimento dello stesso identico numero di ore di lavoro già svolto presso l'appaltatrice uscente e, conseguentemente, deve essere dichiarata l'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro nella misura del 7% operata dalla società convenuta.
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta - ossia dal dì dell'assunzione del 19 agosto 2018 (cfr. doc. 6 lettera di assunzione) fino al 31 luglio 2020, data in cui pacificamente è cessato il contratto di appalto stipulato dalla convenuta per la esecuzione dei servizi di pulizia presso l'ospedale San AR - sulla base delle ore di lavoro settimanale svolte fino al 30.7.2018 presso l'appaltatrice uscente Controparte_6
con attribuzione per tutte tali ore di lavoro settimanale della paga oraria ordinaria, incidente su tredicesima, quattordicesima, ferie, r.o.l., malattia e t.f.r., previa decurtazione - ai fini della quantificazione (che però non è stata richiesta nel presente processo) - dei compensi corrisposti alle lavoratrici quale indennità per lavoro supplementare compresi nell'orario di lavoro settimanale maggiorato del 7% rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione di ciascuna e fermo rimanendo invece il diritto delle lavoratrici a ritenere per sé ulteriori compensi corrisposti a titolo di indennità di lavoro supplementare eccedente l'orario di lavoro settimanale indicato nel contratto di assunzione presso la convenuta e maggiorato del 7%.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza;
la convenuta deve quindi essere condannata a rifonderle alle ricorrenti nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità elevata, stante la natura strettamente interpretativa della questione e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati) e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 12 di 13 - Accoglie la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
nei confronti di Parte_9 Parte_10 [...]
e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di ciascuna, in forza Controparte_7
di quanto previsto dall'art. 4 servizi integrati al mantenimento dello Controparte_5
stesso identico numero di ore di lavoro già svolto fino al 30.7.2018 presso l'appaltatrice uscente e, conseguentemente, accerta e Controparte_6
dichiara l'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro di ciascuna ricorrente nella misura del 7% operata dalla società convenuta per tutto il periodo di lavoro sovlto dal 19.8.2018 al 31.7.2020;
- Accerta e dichiara il diritto di ciascuna ricorrente ad essere retribuita per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, e quindi dal
19.8.2018 al 31.7.2020, sulla base delle ore di lavoro settimanale svolte fino al
30.7.2018 presso l'appaltatrice uscente con attribuzione Controparte_6
per tutte tali ore di lavoro settimanale della paga oraria ordinaria, incidente su tredicesima, quattordicesima, ferie, r.o.l., malattia e t.f.r.,;
- Condanna a rifondere a , Controparte_7 Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
le
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(al 15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
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