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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in funzione di giudice di secondo grado, in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3219 del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato RUSSO GIOVANNI Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avvocato STEFANO EDOARDO
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2
n. 831/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza il 15.05.2019 con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/15 con il quale era stata ad essa ordinato il pagamento della somma di euro 1.406,77, oltre interessi e spese del monitorio, in favore de La bottega del calzolaio, per la fornitura di calzature e plantari ortopedici prodotti artigianalmente dall'appellata e pagati dal , sulla base delle fatture nn. 1/2012, 2/2012, 3/2013 e 1/2015. Controparte_2
L'appellante ha dedotto di avere in prime cure eccepito: 1) l'insussistenza del rapporto presupposto, interrottosi tra le parti nell'anno 2008 (tanto che le due fatture relative agli assistiti – Persona_1 fattura n. 2/2013 – e – fattura n. 1/2012 sono intestate alla società BI SR e non Persona_2 all'appellata che ne reclama una percentuale di pagamento), 2) il difetto di prova scritta del credito azionato e l'irregolarità della procedura per la fornitura dei presidi ortopedici, destinati ad assistiti dell'Asp di Cosenza;
3) la nullità/invalidità/inefficacia delle fatture azionate col monitorio, da essa mai ricevute né accettate, due delle quali, peraltro, non riferibili alla società appellata in difetto di indicazione nell'apposito spazio della ditta cliente (fatture nn. 1/2012 e 2/2012) e le altre due intestate non alla ma alla società BI SR (ha anche dedotto l'appellante che le fatture azionate Parte_2 recano un indirizzo diverso da quello effettivo e da essa mai cambiato (via Pasquale Rossi 128).
Ha in particolare censurato la sentenza gravata per non avere il Giudice di Pace fatto buon uso del potere discrezionale di valutazione della prova testimoniale assunta dalla quale sarebbe emersa l'insussistenza del rapporto contrattuale posto dall'appellata alla base della richiesta di pagamento, né avrebbe correttamente valutato la valenza probatoria delle fatture ed ha reiterato la sua eccezione di tardività e conseguente inammissibilità della produzione documentale avversa.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, di riformarne il contenuto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
846/2015 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata.
Costituitasi in giudizio a mezzo del suo l.r.p.t., La bottega del calzolaio di ha Controparte_1 resistito al gravame eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dei motivi di appello relativi alla irregolarità della procedura di cui al D.M. Sanità n. 332/1999, alle fatture 1/2012 e 2/2013 quanto alla loro riferibilità alla ditta BI SR ed alla sede, asseritamente errata, di via Pasquale Rossi, 78, trattandosi di censure mosse per la prima volta in appello. Ha, inoltre, contestato la fondatezza degli altri motivi di gravame sostenendo la correttezza della motivazione posta dal Giudice di prime cure alla base della decisione impugnata di cui ha chiesto la conferma, avanzando, in subordine, in caso di revoca dell'ingiunzione opposta, domanda di condanna dell'appellante al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.406,77, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, il magistrato originariamente procedente ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione dalla scrivente, nelle more subentrata nella titolarità del processo, sulle conclusioni cartolari delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'appello non è fondato e la sentenza impugnata va confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali di cui appresso.
Quanto al primo motivo di appello si osserva che, diversamente da quanto dedotto dalla Parte_1
la documentazione in atti e l'istruttoria espletata in primo grado confermano in maniera univoca
[...] la perdurante vigenza di un rapporto di collaborazione tra le parti anche negli anni successivi al 2011, indicato dalla stessa come presunto termine del rapporto. Parte_1
In primo luogo, la produzione dell'originale del libro fatture relativo agli anni 2007-2015 da parte della (all. 5 del fascicolo di primo grado), rimasta incontestata in primo grado, Controparte_1 evidenzia come la tra il 2007 e il 2014, abbia affidato alla Parte_1 Controparte_1 numerose commesse per la realizzazione di presidi ortopedici, onorando sistematicamente i relativi pagamenti, fatta eccezione per quelli oggetto delle fatture contestate. Tale documentazione testimonia la continuità del rapporto fra le parti anche nel periodo successivo al 2011, la cui vigenza trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado. In particolare, il teste
, escusso all'udienza del 16.03.2016, ha espressamente dichiarato di avere ricevuto una Tes_1 prescrizione per un paio di scarpe ortopediche nel 2012, in seguito alla quale si era recato presso l'ortopedia Matragrano di Cosenza che, su sua richiesta, lo aveva autorizzato a farsi realizzare i presidi presso la di . Controparte_1 Controparte_1
Inoltre, la totalità dei testi escussi – destinatari dei presidi ortopedici – ha confermato, in modo coerente e convergente, che i dispositivi sono stati effettivamente realizzati e forniti dalla CP_1
senza alcun pagamento diretto da parte loro, trattandosi di prestazioni a carico del Servizio
[...]
Sanitario. La circostanza che l'appellata non abbia preteso alcuna corresponsione economica dai clienti ma abbia invece agito giudizialmente nei confronti della società è un ulteriore Parte_1 indice della vigenza di un accordo in tal senso tra le parti.
Tutti i testi, inoltre, hanno confermato la presenza dell'insegna presso i locali della Parte_1
anche in epoca successiva al 2011. Controparte_1
Di contro, le dichiarazioni dei testi di parte opponente non sono idonee a confutare le deposizioni dei testimoni dell'appellante e la stessa è incorsa in una incoerenza temporale che mina Parte_1 la ricostruzione difensiva e rafforza l'ipotesi, emersa con chiarezza dall'istruttoria, della persistenza di un vincolo negoziale tra le parti. Invero, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la società appellante ha indicato il 2011 come data di cessazione del rapporto di committenza mentre
[...]
, legale rappresentante della società, escusso in sede di interrogatorio formale, ha riferito Parte_3 che tali rapporti si sarebbero conclusi addirittura nel 2008.
Infine, le fatture in oggetto, regolarmente contabilizzate, sebbene relative a periodi distanti nel tempo
(dal 2012 al 2015), non sono state contestate se non a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Nessun dubbio, dunque, in ordine alla sussistenza di un rapporto tra le parti nel periodo in cui sono state emesse le fatture oggetto di contestazione.
Quanto poi alla presunta violazione della procedura per la fornitura di ausili ortopedici, la relativa eccezione, come dedotto da parte appellata, va dichiarata inammissibile poiché risulta essere proposta per la prima volta in fase di appello (vedi verbale del 07.01.2016, dove nessuna menzione si fa della eccezione in discorso).
Sul secondo motivo di appello, si osserva quanto segue.
L'appellante contesta la nullità delle fatture per difetto di prova scritta, deducendo di non averle mai ricevute e/o accettate.
L'eccezione non coglie nel segno.
Risulta versata in atti documentazione provante l'avvenuto invio, da parte del , di due distinte CP_1
e-mail del 17.03.2015 e del 31.03.2015, allegate al fascicolo di primo grado, contenenti il riepilogo delle fatture non pagate. Dette mail, rimaste prive di riscontro, sono state inviate ad un indirizzo di posta elettronica regolarmente utilizzato dal legale rappresentante della per come Parte_1 da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale. Allo stesso modo, risultano consegnate le due raccomandate a.r. del 14.02.2014 e dell'11.03.2015, contenenti rispettivamente la fattura n.
2/2013 e la n. 1/2015, oltre al sollecito di pagamento relativo alle altre due fatture.
In ogni caso, va rammentato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non assume dirimente rilievo l'allegazione delle fatture, spettando invece al creditore opposto “l'onere di provare secondo le regole generali sul riparto dell'onere probatorio, la fondatezza della propria pretesa, potendo le fatture, in quanto documenti unilaterali, costituire al più un indizio, non idoneo da solo a dimostrare
l'esistenza del credito” (Cass. civ. sez. III, 16 gennaio 2020).
Nel caso di specie, ha dimostrato di aver effettivamente CP_1 Controparte_1 realizzato i presidi ortopedici per i signori (fattura n. 1/2012), Persona_3 Parte_4
(fattura n. 2/2012), e (fattura n. 2/2013). Tes_1 Persona_1
Ed infatti, fermo restando tutto quanto sopra osservato circa la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa nel periodo in cui le fatture sono state emesse, tutti i testi escussi nel giudizio di opposizione – destinatari dei presidi ortopedici oggetto delle fatture - hanno confermato di aver ricevuto la prestazione da parte di e di non aver pagato nulla per il servizio, Controparte_1 trattandosi di prestazioni a carico del Servizio Sanitario.
Quanto alla contestazione relativa alla non imputabilità alla delle fatture nn. 1/12 e Parte_1
2/13 poiché recanti il timbro di altra ditta (BI s.r.l.), si osserva preliminarmente che l'eccezione
è ammissibile poiché risulta tempestivamente formulata dall'appellante in primo grado (vedi verbale del 07.01.2016).
Tuttavia, nel merito, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
È infatti incontestato che tra la BI s.r.l. e la vi fosse un rapporto di sub Parte_1 committenza. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso (legale Parte_3 rappresentante della società) che in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la Parte_1 pagava alla del il 40% dell'importo relativo alle committenze “BI”.
[...] CP_1 CP_1
Anche l'esame della documentazione versata in atti, unitamente alle dichiarazioni dei testi escussi, consente di confermare che le committenze recanti il timbro “BI s.r.l.” e quelle recanti il timbro sono in realtà imputabili comunque alla Ed infatti, il teste Parte_1 Parte_1
escusso all'udienza del 14.12.2016, pur se la sua prescrizione reca il timbro “BI Testimone_2
s.r.l.” ha dichiarato di essersi recato presso la Bottega del perché conosceva personalmente CP_1 il sig. e perché sapeva che egli lavorava per conto di . CP_1 Parte_1
Infine, seppure tempestiva (vedi verbale del 07.01.2016), non è accoglibile neppure la doglianza relativa all'indicazione, su tutte le fatture oggetto di contestazione, di un indirizzo (Via Pasquale
Rossi) non riferibile alla poiché diverso rispetto a quello indicato nella visura Parte_1 depositata in atti (Via Emilio Capizzano 6/8).
Sul punto, si evidenzia che le raccomandate spedite presso l'indirizzo di Via Pasquale Rossi risultano regolarmente recapitate, e tale indirizzo compare anche sul timbro apposto dalla Società appellante alle prescrizioni rilasciate dall'ASP (all. 3 fascicolo di primo grado).
Nessun dubbio, dunque, circa la riferibilità di entrambi gli indirizzi alla Parte_1
Per le ragioni esposte, l'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore (compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), a tariffa media in ragione della complessità delle questioni trattate (fase di studio € 919,00, fase introduttiva €777,00, fase decisionale
€ 1.701,00), oltre spese, Iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese legali sostenute da parte appellata che liquida in euro 3.397,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo