Sentenza 5 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 16610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16610 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E66 IN NOME DEL P ALL O CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 5453/01 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron. 33386 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere- 4336 Rep. PICCININNI - Rel. Consigliere Dott. Carlo Ud. 21/05/2003 Dott. Luigi SALVATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: C BANCA CARIGE SPA CASSA RISPARMIO GENOVA IMPERIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso l'avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO VILLANI, MARIA TERESA GIANNINI, giusta procura a margine del ricorso;
1 ricorrente -
contro
SITEP ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA A.2003 1360 MANCINI 4, presso l'avvocato cheGUIDO CECINELLI, 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAMBERTO SCATENA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
Soc TELECOMUNICAZIONI ELET TRONICA FALLIMENTO INGEGNERIA PRODOTTI SPA;
- intimato avverso il provvedimento del Tribunale di LA SPEZIA, depositato il 20/12/00 (fall.0 (fall. 2308) - udita la relazione della causa svolta nella pubblica 21/05/2003 dal Consigliere Dott. Carlo udienza del PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Coen che ha chiesto C l'accoglimento del ricorso;
B udito per il resistente 1'Avvocato Cecinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 4.10.2000 il giudice delegato del fallimento Sitep s.p.a., nell'esaminare l'istanza con la quale la Banca IG s.p.a. aveva formalizzato in1'impegno a partecipare all'incanto dell'immobile cui veniva gestita l'azienda della società fallita per 2 un corrispettivo minimo di £.
2.800.000.000 e quella con la quale la Sitep Italia s.p.a. aveva formulato una offerta di £.
2.300.000.000 per l'acquisto dell'azienda, stabiliva di procedere alla vendita delle attività fallimentari in un unico lotto, rigettando conseguentemente la proposta di acquisto senza incanto della Sitep Italia. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la Banca IG deducendo violazione di leg- ge in relazione agli artt. 23 1. 223/91, 105, 108 1.f., 617 c.p.c., per il fatto che, contrariamente a quanto с verificatosi, il giudice delegato avrebbe dovuto privi- legiare l'offerta complessivamente più vantaggiosa per i creditori, e anziché tener conto esclusivamente dell'importo da ripartire fra i creditori chirografari avrebbe dovuto considerare l'incidenza sul creditore ipotecario ricorrente del minore importo ricavato dalla vendita dell'immobile. Resisteva con controricorso la Sitep Italia s.p.a., che deduceva l'infondatezza della doglianza prospettata con l'unico motivo di impugnazione, in ragione del fat- to che il provvedimento impugnato sarebbe congruamente e logicamente motivato e la dedotta violazione della 1. 223/91 insussistente. Depositava infine memoria la Banca IG s.p.a., 3 con la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo la duplice lesione subita quale potenziale acquirente dell'immobile e quale creditore del falli- mento. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 21.5.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca IG con un unico motivo ha denunziato violazione di legge in relazione alla 1. 223/91, nonché agli artt. 105, 108, 1.f., 617 c.p.c., e vizio di moti- vazione, lamentando sostanzialmente l'errore di valuta- C zione che il Tribunale di La Spezia avrebbe compiuto nel ritenere meno vantaggiosa per i creditori la pro- pria offerta di acquisto dell'immobile acquisito dal fallimento, rispetto a quella presentata dalla Sitep Italia s.r.l. Il ricorso è infondato. Ed infatti, premesso innanzitutto che nella specie ricorso per cassazione è consentito soltanto per il violazione di legge, dovendosi perciò escludere l'ammissibilità di censure volte a sollecitare un sin- dacato sull'adeguatezza della motivazione del provvedi- mento impugnato, si osserva che le dedotte violazioni non sono neppure astrattamente configurabili. Quanto alla prima, è invero sufficiente rilevare 4 che non è stata formulata all'affittuario dell'azienda alcuna proposta di acquisto ai sensi della 1. 223/91 da parte dell'autorità giudiziaria preposta alla vendita del bene, sicchè sarebbe eventualmente ravvisabile una omissione nell'attuazione della detta normativa, piut- tosto che una violazione nella sua applicazione. Dell'eventuale omissione comunque, se del caso, si sarebbe potuto dolere il soggetto in ipotesi danneg- giato dal mancato invio dell'invito ad acquistare il bene avvalendosi della prelazione, e cioè la Sitep Ita- C sua qualità di affittuario lia s.p.a. nella dell'azienda, ma certamente non la Banca ricorrente, che della normativa non avrebbe potuto beneficiare e che fra l'altro ha incentrato la sua doglianza non già sull'inosservanza della stessa ma sulla sua non corret- ta applicazione. In ordine alla seconda censura, da individuare come nell'asserita maggior convenienza dell'offerta detto IG, va precisato che il giudice delegato prima ed il Tribunale di La Spezia poi non hanno autorizzato la vendita del bene senza incanto ad uno dei due offerenti in danno dell'altro, autorizzazione che avrebbe presup- posto un giudizio di maggiore convenienza per la solu- zione nel concreto adottata ma, più semplicemente, si sono limitati a disporne la vendita all'incanto, in 5 sintonia con la regola dettata in via generale dall'art. 108 1.f. Anche sotto questo profilo, dunque, non è ravvisa- bile alcuna violazione di legge. Il ricorso pertanto va conclusivamente rigettato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese con processuali, liquidate in € 3.100, di cui € 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.100, di cui € 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge. Roma, 21.5.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Abellyin's (Carlo Piccininni) (Rosario De Musis) IL NC EN AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sezione Civile Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 19.01.01 Depositato in Cancelleria Serie 4 al n. 10 0 versate €148 77 il - 5 NOV. 2003 apposta in calce alla copia extenta IL NC (it. 278 T.U. n°11506130/5/2002) движе