Articolo 147 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 146Articolo 148
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13 novembre 1960
Art. 147. Estinzione del procedimento

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini, con gli effetti previsti dagli articoli 120, 121 e 123.
Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960