Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 673 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente AR C.F._1
domiciliata in Piazza Gregorio Antonelli n.
9 - Terracina (LT), presso lo studio dell'avv. Antonino FEDELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
in Via dei Boi n. 25 - Latina, presso lo studio dell'avv. Andrea DI MICCO, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendicazione.
Tribunale adito, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché nei successivi atti difensivi comprese le presenti note di trattazione scritta, contrariis reiectis: accertato che la SI.ra , AR
nata a [...] il [...], è la legittima proprietaria dell'immobile sito in
Terracina alla Via Derna n. 23, contraddistinto al Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Terracina (LT) al foglio 115 - particella 111 – sub. 52, in forza di Atto
Pubblico di compravendita, Repertorio n. 12.691 - Raccolta n. 7.568, stipulato dal
Notaio Dott. in data 30.09.2014, Trascritto alla Conservatoria dei Persona_1
Registri immobiliari di Latina il 02.10.2014 al n. 60, Registro Generale n. 21608,
Registro particolare n. 16836; dichiarare che la resistente occupa senza titolo
l'unità immobiliare, sita in Terracina (04019) alla Via Derna n. 23, di proprietà della ricorrente SI.ra e, per l'effetto, condannare la SI.ra AR
all'immediato rilascio dell'indicato immobile (anche, ove ritenuto, ai CP_1
sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.), libero da persone e cose, in favore della SI.ra
in modo da reintegrarla nel pieno e legittimo possesso del bene AR
di sua proprietà; condannare altresì la resistente, , al pagamento in CP_1
favore della ricorrente SI.ra , a titolo di indennità di AR
occupazione del suddetto immobile, anche ex art. 614 bis c.p.c., di un importo pari ad
€ 750,00 mensili dalla richiesta di rilascio (del 03.10.2023) e per ogni mensilità fino all'effettivo rilascio dello stesso, ovvero la somma diversa maggiore o minore che il
Giudice adito riterrà di giustizia, tenuto conto che trattasi di immobile della superficie di mq. 102/104 ed ubicato nel pieno centro della città di Terracina;
condannare altresì la resistente al risarcimento del danno equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore della ricorrente SI.ra AR
, a causa della mancata adesione al procedimento di mediazione. Con vittoria
[...]
di spese ed onorari di giudizio aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.” per parte convenuta (note del 3/2/2025): “A) nel merito, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio, per quanto di ragione argomentato
e dedotto in narrativa;
B) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese e compensi professionali di lite del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., depositato telematicamente il
17/2/2024, ha evocato in giudizio al fine di AR CP_1
ottenere l'accertamento della proprietà di essa attrice sull'immobile sito in Terracina, via Derna n. 23, distinto in Catasto Edilizio Urbano del medesimo comune al foglio
115, p.lla 111, sub 52, diritto acquisito in virtù di compravendita ai rogiti del notaio
(rep. n. 12.691 – racc. n. 7.568); a fronte di detto accertamento ha, altresì, Per_1
chiesto che fosse dichiarata l'occupazione sine titulo di detta abitazione da parte della resistente e contestualmente che fosse pronunciata condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, anche ex art. 615-bis c.p.c., di un importo pari ad € 750,00 mensili dalla domanda e per ogni mensilità fino al rilascio dello stesso.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha operato una ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione all'immobile oggetto di causa e per come avvenuti nel corso del tempo, rilevando, in primo luogo, che i propri danti causa sarebbero divenuti proprietari dell'immobile in forza di successione mortis causa della de cuius . Persona_2
Quest'ultima sarebbe poi divenuta proprietaria dell'immobile per averlo acquistato da , in forza di atto pubblico di compravendita a rogito del Persona_3
notaio e stipulato il 12/12/1987 (rep. n. 84107, - racc. n. 16791). Per_4
La ricorrente ha inoltre sostenuto che a sua volta aveva Persona_3
acquisito la proprietà dell'immobile per atto pubblico ai rogiti del notaio (in Per_5
data 13/5/1955), pertanto, in virtù dei titoli elencati e descritti, AR
risulterebbe attualmente legittima proprietaria del bene.
Ha allegato parte ricorrente che la resistente, risiederebbe CP_2
nell'immobile oggetto del giudizio sin dal dicembre 2019, quando in ragione della relazione more uxorio avuta con il fratello di essa ricorrente, , Persona_6
avrebbe concesso ai due, in data 31/3/2017, in comodato ad uso AR
personale gratuito, l'immobile per cui è causa. Nel mese di settembre 2023 la ricorrente ha inoltrato al fratello formale richiesta di restituzione dell'immobile per il sopraggiungere di stringenti motivi personali.
A fronte del fatto che la richiesta è rimasta inevasa e della volontà di rilasciare l'immobile espressa da , nonché della contestuale opposizione Persona_6
al rilascio da parte della resistente la ricorrente ha provveduto ad CP_1
inoltrare formale diffida al rilascio dell'immobile, rimasta tuttavia priva di riscontro, per cui l'appartamento risulterebbe tutt'ora occupato dalla resistente senza titoli legittimanti.
Per tali ragioni, ha chiesto l'accertamento della proprietà dell'immobile in suo favore e la contestuale condanna della resistente al rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma a titolo indennitario per l'occupazione illegittima.
1.1 Con comparsa depositata il 25/10/2024 si è costituita in giudizio CP_1
contestando quanto dedotto dalla controparte.
[...]
In particolare, ha rilevato la resistente, operando una propria ricostruzione dei fatti, che in data 13/8/2023, venuta meno l'affectio familiaris in virtù di una profonda conflittualità tra i conviventi, si è interrotta la sua relazione con Persona_6
, con la conseguenza dell'allontanamento volontario di lui dalla casa
[...]
familiare.
La resistente sarebbe dunque rimasta residente presso l'immobile in oggetto insieme ai figli avuti da precedente relazione, e , Persona_7 Persona_8
rispettivamente di anni 19 e 14, e altresì con il figlio avuto dalla relazione more uxorio con , , nato nel dicembre 2020. Persona_6 Persona_9
Con provvedimento adottato dal Tribunale Ordinario di Latina, in data
19/5/2024, nel procedimento civile rubricato al n. 4110/2023 R.G., avente ad oggetto la richiesta di regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore
, reso in sede di adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, è stata Per_9
disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, quale genitore collocatario della prole. ha altresì sostenuto che il comodato concesso al fratello della CP_1 ricorrente non può essere qualificato come comodato “precario” ma come comodato
“a termine”, ove per termine dovrebbe intendersi la realizzazione della vita familiare, e a tal proposito ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione in base alla quale “ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato
(diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
n. 13603 del 21/07/2004).
Ha quindi sostenuto che non vi fosse alcuna dimostrazione di un urgente ed impreveduto bisogno da parte della ricorrente, tale da giustificare il rilascio del bene e ha chiesto il rigetto del ricorso con contestuale condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi professionali.
1.2 Alla scadenza del termine del 3/2/2025 per il deposito di note scritte, il giudice si è riservato di provvedere a norma degli artt. 281-sexies, terzo comma, e
281-terdecies c.p.c..
2. Ai fini della disamina del merito della domanda attorea, occorre preliminarmente provvedere alla qualificazione della domanda stessa per come proposta sulla scorta dei seguenti principi, dalla cui applicazione discende il criterio di ripartizione dell'onere della prova che va assolto.
Si deve partire dal dato per cui la ricorrente agisce espressamente affermandosi proprietaria del bene di cui chiede il rilascio, deduce l'occupazione senza titolo della resistente e qualifica la propria domanda espressamente come azione di rivendicazione.
Va rilevato, in linea generale, che l'azione di rivendicazione, che tende al recupero della materiale disponibilità del bene, ha carattere reale e con essa l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (Cass. civ. n. 4416 del 26/02/2007).
Ancor più in generale dev'essere rimarcata la differenza tra l'azione reale di rivendica e quella personale di restituzione, con conseguente differenziazione dell'onere della prova a carico di chi agisce con l'una o l'altra delle azioni.
Si può affermare che, in tema di azioni a difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico, ovverosia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi.
Ed invero, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà.
Ne deriva che la prova dell'azione di rivendicazione della proprietà è molto rigorosa.
Ancora più recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 21940 del
10/09/2018 ha affermato che in tema di azione di rivendicazione, ai fini della
'probatio diabolica' gravante sull'attore, (questi è) tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Viceversa, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa.
2.1 Si è posto il problema, rilevante anche ai fini della presente decisione, se a fondamento dell'azione personale di restituzione del bene - per la quale l'onere probatorio a carico di chi agisce è certamente meno gravoso - sia possibile allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (come ritenuto da una parte della giurisprudenza).
La questione, unitamente ad altre, è stata risolta dalla nota pronuncia a sezioni unite della Cassazione n. 7305 del 2014.
È stato affermato che “l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione.
L'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”
(Cass. civile, sez. un., 28/03/2014, n. 7305).
3. Va dunque affrontato in via preliminare il problema della qualificazione dell'azione proposta da . AR
La qualificazione dell'azione deve essere compiuta in base alla causa petendi ed al petitum della domanda effettivamente proposta. Va infatti osservato che il giudice del merito, che, tra l'altro, non è in ciò neppure condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto” (cfr., in motivazione, Cass. n.
4416/2007).
Ciò posto ai fini di una corretta qualificazione dell'azione, si osserva come l'attrice, premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Terracina, occupato attualmente dalla resistente, ha agito per il rilascio del suddetto immobile, allegando l'inesistenza di un valido titolo che legittimasse la sua detenzione del bene di cui si chiede pertanto la restituzione.
Occorre rilevare come, nel caso di specie, entrambe le parti ammettano che l'acquisizione del possesso del bene da parte della resistente sia avvenuta in virtù di un accordo di comodato d'uso tra la ricorrente, e il fratello AR
, contratto concluso il 31/3/2017, con il quale la ha Persona_6 AR
concesso la disponibilità dell'immobile. Le circostanze emerse dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, poi confermate anche dalla ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta CP_1
rilevano come abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile di Persona_6
Via Derna n. 23 in Terracina a seguito della instaurazione appunto di un rapporto di comodato d'uso gratuito con la sorella e ivi si sia trasferito con la resistente CP_1
con cui al tempo ha avuto una relazione e con la volontà quindi di iniziare
[...]
una convivenza more uxorio.
La ricorrente ha affermato di aver agito nel presente giudizio, al fine riottenere il possesso del bene, in virtù del fatto che una volta richiesta la restituzione ai sensi dell'art. 1810 c.c., nonostante la volontà in positivo espressa dal fratello, la resistente si sarebbe opposta a tale restituzione.
Dalle circostanze allegate emerge, dunque, che la richiesta di restituzione dell'immobile, rivolta alla resistente nel caso di specie, deve qualificarsi alla stregua di domanda di rivendica, posto che l'attrice agisce nei diretti confronti della resistente alla quale personalmente non avrebbe concesso alcun legittimo titolo per l'occupazione, avendo stipulato, al contrario, con il proprio fratello, un contratto di comodato d'uso gratuito, a lui solo concedendo formalmente l'uso del bene. Restando dunque il comodatario estraneo al presente giudizio ed assumendo la ricorrente la detenzione sine titulo di la domanda non può subire, da parte del CP_1
giudice, alcuna riqualificazione in termini di possibile azione di restituzione e va dunque considerata, come pure espressamente da parte ricorrente, quale azio3en di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c..
4. L'attrice ha agito, dunque, introducendo una domanda di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c., al fine di ottenere una declaratoria di accertamento della proprietà sul bene per cui è causa e, conseguentemente, ottenere la condanna al rilascio dell'immobile da parte della resistente.
La domanda rivolta ai sensi dell'art. 948 c.c. deve essere rigettata in quanto non risulta sufficientemente assolto l'onere della prova dell'acquisto a titolo originario dell'immobile oggetto di giudizio.
A tal proposito, pare opportuno richiamare i seguenti principi che fondano l'esercizio dell'azione di rivendicazione in tema di proprietà e azioni a tutela della stessa. L'azione di rivendicazione è l'azione di carattere reale mediante la quale il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene, a prescindere dalla sussistenza di un'obbligazione restitutoria in capo al possessore od al detentore.
Essa ha finalità reintegratoria, diretta ad ottenere la condanna al rilascio della cosa sulla quale sia accertato il diritto di proprietà dell'attore, e la legittimazione attiva spetta a chi assume di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della res.
La questione della prova rappresenta il capitolo cruciale delle trattazioni sulla rivendicazione, oltre che il maggiore scoglio nella proposizione dell'azione.
Il rivendicante che fonda la propria domanda sul diritto di proprietà è tenuto, in conformità dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare di esserne titolare.
Secondo la tradizione romanistica la prova deve rivestire carattere assoluto con la dimostrazione quindi, nel caso di acquisto derivativo, anche della proprietà in capo al dante causa e così via di seguito fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario o dell'usucapione secondo il noto schema della probatio diabolica di epoca romana.
Nel nostro ordinamento, a differenza di altri di analoga matrice, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti hanno continuato a dichiararsi fedeli alla più rigorosa tradizione romanistica richiedendo la prova della effettiva proprietà dell'attore. Affermazioni nel senso che «l'attore ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà anche se il convenuto non vanti di avere su di essa (= cosa) un proprio diritto» e che neppure se il convenuto abbia invocato «un proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita vien meno l'onere dell'attore di provare il diritto dominicale» e che la prova dev'essere fornita «risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo» sono fra le più ricorrenti. Di analogo tenore sono le proposizioni della prevalente dottrina che nega l'esistenza nel nostro sistema di un'azione basata sulla dimostrazione di un titolo prevalente o migliore in quanto essa tutelerebbe «non il diritto di proprietà ma il diritto di possedere» aggiungendo che la prova dev'essere positiva non essendo sufficiente che l'attore dimostri la mancanza di proprietà del convenuto o di avere un titolo a proprio favore più forte di quello che vanta il convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che: L'azione di rivendicazione, con cui si aspira ad una pronuncia giudiziale che dichiari la proprietà rispetto ad un bene, impone all'attore di provare il proprio titolo, cosa che può fare dando prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene
(Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n.7883).
Il fondamento di tale assunto sta nel fatto che la domanda di rivendica, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e la prova del possesso di essa da parte del convenuto. Tale prova della proprietà si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi in via alternativa o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene.
Discende da quanto sopra che particolarmente rigorosa e puntuale dev'essere l'allegazione della documentazione posta a sostegno della dedotta titolarità del bene rivendicato.
Si legge costantemente nella giurisprudenza di legittimità: In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. civ., sez. II, 21/11/1997, n. 11605). Ed ancora La denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario - è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà (Cass. civ., sez. II, 29/07/2004, n. 14395).
4.1 La documentazione in atti appare, alla luce dei richiamati principi, del tutto inidonea a ricondurre in capo all'attrice la proprietà dell'immobile rivendicato ai sensi dell'art. 948 c.c..
La ricorrente ha infatti posto a fondamento della propria domanda la circostanza per cui sarebbe divenuta proprietaria del bene immobile sito in Terracina, via Derna n. 23 (distinto al N.C.E.U. del Comune di Terracina, al foglio 115, p.lla
111, sub. 52) al foglio in virtù di atto pubblico redatto a rogito del notaio in Per_1
data 3/9/2014 (rep. n. 12.691 – racc. n. 7.568).
Ha altresì indicato le modalità attraverso le quali i propri danti causa e quelli di questi ultimi abbiano acquisito la proprietà dell'immobile, rilevando come i propri danti causa, , ed avrebbero ottenuto la proprietà Controparte_3 CP_4 CP_5
dell'immobile in virtù di successione mortis causa di (come Persona_2
emerge dalla dichiarazione di successione registrata in data 15.02.1999 al Volume
458 n. 35 e trascritta in data 03.04.2002 al n. 6025/8380).
Quest'ultima avrebbe acquisito la proprietà dell'immobile tramite acquisto da tramite atto pubblico di compravendita del 12/12/1987 (notaio Persona_3
, rep. n. 84107 e racc. n. 16791). Per_4
Infine, avrebbe acquistato l'immobile, come emerge nell'atto Persona_3
di compravendita successivo presso il notaio , in data 13/5/1955 con atto Per_4
pubblico ai rogiti del notaio Per_5
La ricostruzione della successione dei titoli indicati, con riguardo all'immobile in contestazione, non giova all'accoglimento della domanda, in quanto gli stessi dimostrano il susseguirsi di una serie di acquisti di proprietà, avvenuti nel corso del tempo anteriore all'acquisto da parte dell'attrice, tutti a titolo derivativo
(contratto o successione mortis causa).
Non può dirsi dunque raggiunta la prova che la giurisprudenza di legittimità in tema di rivendica reputa necessaria, ossia la dimostrazione dell'avvenuto acquisto, a titolo originario, della proprietà dell'immobile oggetto di causa, da parte dell'attrice o dei suoi danti causa.
La probatio diabolica richiesta al fine di consentire l'accoglimento di una domanda di rivendicazione impone la ricostruzione di un acquisto a titolo originario, che non viene assolto dalla mera indicazione degli atti acquisitivi della proprietà per il tramite di atti di acquisto a titolo derivativo.
Inoltre, nel caso in esame (anche in ragione della scelta del rito), nessuna informazione è stata fornita in merito al possesso ultraventennale dell'attrice o di un suo dante causa, astrattamente funzionale all'accoglimento di una domanda di usucapione, che avrebbe consentito di acclarare l'esistenza di un avvenuto acquisto a titolo originario del bene.
L'assenza, dunque, di titoli ab origine idonei a dimostrare la titolarità del bene rivendicato, secondo gli stringenti oneri probatori richiamati, conduce a ritenere infondata la domanda di rivendica proposta dalla ricorrente.
Tale assunto comporta il contestuale rigetto della domanda di condanna della resistente al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose e la reintegrazione nel possesso come richiesta da parte della ricorrente . AR
5. Va chiarito, inoltre, un ulteriore aspetto della vicenda dedotta nel presente giudizio.
La resistente che ha occupato l'immobile sin dal 2017, in ragione di una convivenza more uxorio intrapresa con il comodatario, fratello della ricorrente,
, continua a detenere l'immobile in virtù del provvedimento Persona_6
adottato dal Tribunale Ordinario di Latina, sez. I famiglia, nella causa iscritta al n.
R.G. 4110/2023 che, in occasione della richiesta di adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, ha disposto la collocazione del minore, Persona_9
figlio della resistente e del fratello della ricorrente, prevalentemente presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, ove risiede oltre che con il figlio avuto dalla relazione more uxorio con , anche con Persona_6
altri due figli avuti da precedente relazione, di una minore.
La decisione adottata con provvedimento del 19/5/2024, impugnata davanti alla Corte d'Appello di Roma, ha ottenuto conferma con il decreto n. 1897/2024, del
18/11/2024, adottata dal collegio della Corte d'Appello, il quale ha ritenuto che la decisione del giudice di prime cure sia stata adottata nel rispetto della previsione normativa descritta all'art. 337-sexies, per cui il godimento della casa familiare viene disciplinato salvaguardando il primario interesse del minore al mantenimento dell'ambiente di vita nel quale è cresciuto, tenuta anche in considerazione la tenera età del minore, nato il [...] (v. certificato contestuale anagrafico in atti).
Secondo un orientamento cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità “Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se questa è detenuta a titolo diverso dalla proprietà, emesso in presenza dei validi presupposti, ha effetto anche nei confronti dei proprietari che avevano concesso il comodato al coniuge non assegnatario. Anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà del coniuge non assegnatario, se sono osservate le condizioni e se nell'immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l'assegnazione è opponibile ai proprietari e ai terzi” (Cass. civ., sez. VI,
12/02/2018, n. 3302).
In questo senso, dunque, l'atto di assegnazione della casa familiare a CP_1
risulta opponibile anche al terzo proprietario, in virtù della pacifica
[...]
circostanza per cui prima della interruzione della convivenza more uxorio l'immobile risultava adibito a residenza familiare, e ne sussistono i presupposti previsti dall'art. 337-sexies c.c. in virtù della tutela del superiore interesse del minore.
In tema la Corte di Cassazione è giunta ad affermare, altresì, che “il convivente è detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente, che assume quindi la posizione di comodante. Il provvedimento di assegnazione, così come è opponibile al terzo comodante, è opponibile anche ove il comodante sia l'altro convivente, proprietario dell'immobile ed è irrilevante il fatto che l'originario proprietario dell'immobile sia terzo oppure componente della coppia” (Cass. civ., sez. I, 11/09/2015, n.17971).
Nel caso di specie, dunque, il provvedimento di assegnazione della casa familiare risulta opponibile al terzo proprietario, alle condizioni attualmente sussistenti, e per tutte le ragioni suindicate.
6. In virtù del rigetto delle domande attoree resta assorbita la domanda di condanna della resistente al pagamento dell'importo richiesto dall'attrice a titolo di indennità di occupazione dell'immobile.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore dele difese svolte;
esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte dalla ricorrente;
AR
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 4.216,50 per compenso al difensore, oltre CP_1
rimborso delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 28/2/2025
Il giudice
Luca Venditto