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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott.ssa Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2092/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: il PM ha rinunciato alla richiesta in data 13.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il PM chiedeva l'interdizione del sig. nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...].
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 9 dicembre 2024, avanti il GOP designato, si procedeva all'esame dell'interdicendo. Si riporta il contenuto del verbale: “Mi chiamo , sono nato a [...]_1 l'8/8/2000 risiedo a Fossano non ricordo l'indirizzo e oggi è lunedì 9 dicembre 2024.
pagina 1 di 4 Mi trovo presso la Comunità Solaro di Mondovì da tre settimane, dopo la dimissione dall'Ospedale di LI dove ero stato ricoverato perché a casa non riuscivo a respirare bene e avevo un problema respiratorio, sono stato ricoverato a LI ad agosto del 2024 e dimesso il 14/11/2024, mi sembra così.
A Fossano, prima del ricovero, vivevo con mio padre, . Quando sono stato Persona_1 ricoverato ero a casa e c'era mia zia che ha chiamato l'ambulanza. Non ricordo quale titolo di studio abbia conseguito;
avevo finito la scuola con delle bocciature e non ho mai lavorato. Ho seguito uno stage per alcuni mesi per un corso che avevo fatto di meccanica industriale.
Il Giudice chiede al Sig. se, quando era a casa, aiutasse il padre nelle pulizie domestiche, CP_1 nel fare la spesa o altri incombenti e questi risponde: no, facevo una vita normale, mettevo a posto la mia camera e cucinavo da solo perché durante il giorno mio padre non c'era dovendo lavorare.
A domanda del Giudice dichiara:
Non sono affetto da patologie fisiche per le quali devo assumere continuativamente dei farmaci, dovevo prendere degli antistaminici per un'allergia al polline che però non ho preso negli ultimi due anni;
in questo periodo invece sto assumendo una terapia, il “gutron” per la pressione, il “chineton”, poi nel “gutron” ci sono anche altre gocce che non so come si chiamano e poi prendo anche delle gocce per andare a dormire, così mi sembra;
questa terapia l'ho iniziato ad assumere quando ero ricoverato LI e continuo a prenderla ancora adesso in Comunità.
Non ho un conto corrente.
A domanda del Giudice dichiara: una banconota da dieci euro è di colore rosaceo, una da cinque euro è verde e la somma delle due è pari a 15 euro;
se dovessi acquistare una maglietta del costo di 10 euro non mi darebbero il resto, mentre se la maglietta costasse 13 euro mi verrebbero dati tre euro di resto.
Il Giudice dà atto della ragione per la quale è stata fissata l'udienza odierna e l'interdicendo dichiara di essere capace a gestirsi da solo e che è contrario alla nomina di un tutore;
il giudice rappresenta al sig. che un'ulteriore forma di tutela, diversa dall'interdizione, potrebbe essere quella CP_1 dell'amministrazione di sostegno, chiarendone la natura e il ruolo dell'amministratore, ma il sig. dichiara di essere contrario anche alla nomina di un amministratore di sostegno. CP_1
Il Giudice chiede all'interdicendo se in questo momento della sua vita ritenga di aver bisogno di un aiuto per quanto riguarda la gestione dei suoi interessi (economici, di salute, ecc.) e questi risponde: no, riesco a gestirmi da solo”.
Restituiti gli atti dal delegato, il procedimento veniva rinviato con trattazione scritta al 30.01.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con termini intermedi.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone il rigetto della domanda di interdizione proposta nei confronti di Controparte_1
Risulta dall'esame che risponde adeguatamente alle domande, pur vero Controparte_1 elementari, che gli vengono poste e comprende il significato del procedimento, chiedendo sostanzialmente il rigetto della domanda.
Non ci sono certificazioni mediche che evidenzino uno stato di totale compromissione;
al contrario, la relazione psichiatrica agli atti evidenzia un andamento altalenante, dipendente anche dalla mancata assunzione dei farmaci prescritti. La diagnosi di disturbo psicotico e schizofrenia paranoide non sembra porlo in una situazione di totale e permanente incapacità; al contrario, se opportunamente curato e seguito, un'amministrazione di sostegno potrebbe essere sufficiente. All'esame, come si è detto, è apparso lucido e consapevole, orientato nel tempo. pagina 2 di 4 Le evidenziate risultanze consentono di affermare che allo stato il sig. evidenzi Controparte_1 una situazione psico-fisica che, sebbene seriamente compromessa, non è tale da comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi. Poiché Controparte_1 necessita di protezione giuridica attenuata e modulata, sembrano più adatte misure di tutela più limitate (come l'amministrazione di sostegno).
Dunque, tenuto conto delle capacità residue del convenuto, la proposta misura dell'interdizione appare francamente afflittiva, anche alla luce della recente ma consolidata giurisprudenza in materia. La Suprema Corte ha infatti ribadito anche di recente come “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Anche la Corte Costituzionale ha affermato che «la complessiva disciplina inserita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela piu' adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita'; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice puo' ricorrere alle ben piu' invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita', estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria» (sentenza, n. 440 del 2005).
Alla luce di tutto quanto sopra detto il ricorso deve essere respinto, non trovandosi il convenuto nelle condizioni che legittimano, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra richiamato, la pronuncia dell'interdizione. Lo stesso PM, dopo l'esame, ha rinunciato alla richiesta di interdizione.
Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza,
pagina 3 di 4 rigetta la richiesta di interdizione per infermità di mente di nato a [...] Controparte_1
(CN) il 08/08/2000 e residente a [...].
Dispone con separata ordinanza per la trasmissione degli atti al G.T.
Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott.ssa Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2092/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: il PM ha rinunciato alla richiesta in data 13.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il PM chiedeva l'interdizione del sig. nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...].
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 9 dicembre 2024, avanti il GOP designato, si procedeva all'esame dell'interdicendo. Si riporta il contenuto del verbale: “Mi chiamo , sono nato a [...]_1 l'8/8/2000 risiedo a Fossano non ricordo l'indirizzo e oggi è lunedì 9 dicembre 2024.
pagina 1 di 4 Mi trovo presso la Comunità Solaro di Mondovì da tre settimane, dopo la dimissione dall'Ospedale di LI dove ero stato ricoverato perché a casa non riuscivo a respirare bene e avevo un problema respiratorio, sono stato ricoverato a LI ad agosto del 2024 e dimesso il 14/11/2024, mi sembra così.
A Fossano, prima del ricovero, vivevo con mio padre, . Quando sono stato Persona_1 ricoverato ero a casa e c'era mia zia che ha chiamato l'ambulanza. Non ricordo quale titolo di studio abbia conseguito;
avevo finito la scuola con delle bocciature e non ho mai lavorato. Ho seguito uno stage per alcuni mesi per un corso che avevo fatto di meccanica industriale.
Il Giudice chiede al Sig. se, quando era a casa, aiutasse il padre nelle pulizie domestiche, CP_1 nel fare la spesa o altri incombenti e questi risponde: no, facevo una vita normale, mettevo a posto la mia camera e cucinavo da solo perché durante il giorno mio padre non c'era dovendo lavorare.
A domanda del Giudice dichiara:
Non sono affetto da patologie fisiche per le quali devo assumere continuativamente dei farmaci, dovevo prendere degli antistaminici per un'allergia al polline che però non ho preso negli ultimi due anni;
in questo periodo invece sto assumendo una terapia, il “gutron” per la pressione, il “chineton”, poi nel “gutron” ci sono anche altre gocce che non so come si chiamano e poi prendo anche delle gocce per andare a dormire, così mi sembra;
questa terapia l'ho iniziato ad assumere quando ero ricoverato LI e continuo a prenderla ancora adesso in Comunità.
Non ho un conto corrente.
A domanda del Giudice dichiara: una banconota da dieci euro è di colore rosaceo, una da cinque euro è verde e la somma delle due è pari a 15 euro;
se dovessi acquistare una maglietta del costo di 10 euro non mi darebbero il resto, mentre se la maglietta costasse 13 euro mi verrebbero dati tre euro di resto.
Il Giudice dà atto della ragione per la quale è stata fissata l'udienza odierna e l'interdicendo dichiara di essere capace a gestirsi da solo e che è contrario alla nomina di un tutore;
il giudice rappresenta al sig. che un'ulteriore forma di tutela, diversa dall'interdizione, potrebbe essere quella CP_1 dell'amministrazione di sostegno, chiarendone la natura e il ruolo dell'amministratore, ma il sig. dichiara di essere contrario anche alla nomina di un amministratore di sostegno. CP_1
Il Giudice chiede all'interdicendo se in questo momento della sua vita ritenga di aver bisogno di un aiuto per quanto riguarda la gestione dei suoi interessi (economici, di salute, ecc.) e questi risponde: no, riesco a gestirmi da solo”.
Restituiti gli atti dal delegato, il procedimento veniva rinviato con trattazione scritta al 30.01.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con termini intermedi.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone il rigetto della domanda di interdizione proposta nei confronti di Controparte_1
Risulta dall'esame che risponde adeguatamente alle domande, pur vero Controparte_1 elementari, che gli vengono poste e comprende il significato del procedimento, chiedendo sostanzialmente il rigetto della domanda.
Non ci sono certificazioni mediche che evidenzino uno stato di totale compromissione;
al contrario, la relazione psichiatrica agli atti evidenzia un andamento altalenante, dipendente anche dalla mancata assunzione dei farmaci prescritti. La diagnosi di disturbo psicotico e schizofrenia paranoide non sembra porlo in una situazione di totale e permanente incapacità; al contrario, se opportunamente curato e seguito, un'amministrazione di sostegno potrebbe essere sufficiente. All'esame, come si è detto, è apparso lucido e consapevole, orientato nel tempo. pagina 2 di 4 Le evidenziate risultanze consentono di affermare che allo stato il sig. evidenzi Controparte_1 una situazione psico-fisica che, sebbene seriamente compromessa, non è tale da comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi. Poiché Controparte_1 necessita di protezione giuridica attenuata e modulata, sembrano più adatte misure di tutela più limitate (come l'amministrazione di sostegno).
Dunque, tenuto conto delle capacità residue del convenuto, la proposta misura dell'interdizione appare francamente afflittiva, anche alla luce della recente ma consolidata giurisprudenza in materia. La Suprema Corte ha infatti ribadito anche di recente come “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Anche la Corte Costituzionale ha affermato che «la complessiva disciplina inserita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela piu' adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita'; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice puo' ricorrere alle ben piu' invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita', estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria» (sentenza, n. 440 del 2005).
Alla luce di tutto quanto sopra detto il ricorso deve essere respinto, non trovandosi il convenuto nelle condizioni che legittimano, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra richiamato, la pronuncia dell'interdizione. Lo stesso PM, dopo l'esame, ha rinunciato alla richiesta di interdizione.
Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza,
pagina 3 di 4 rigetta la richiesta di interdizione per infermità di mente di nato a [...] Controparte_1
(CN) il 08/08/2000 e residente a [...].
Dispone con separata ordinanza per la trasmissione degli atti al G.T.
Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
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