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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 385/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
(C.F. e P.IVA: ) in persona del LRPT Parte_2 P.IVA_1
Giuseppe De LO con il patrocinio dell'Avv. BOTTINI DANIELA con domicilio eletto in
CORSO ROMA 17 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_1 P.IVA_2
TOSTI GUERRA MASSIMO, con domicilio presso Avvocatura Provincia
Corso Marrucino 97 CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Piaccia all'On.le Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, in accoglimento pagina1 di 9 dell'opposizione proposta ed in riforma dell'ordinanza-ingiunzione n° 138 del 24.04.2024 emessa dalla Provincia di così provvedere: CP_1
I. IN VIA PRELIMINARE, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 sospendere con ordinanza, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n° 138 del 24.04.2024 emessa dalla
Provincia di per i motivi tutti esposti nel presente ricorso;
CP_1
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, ritenere e dichiarare inammissibile e/o illegittima la predetta ordinanza-ingiunzione per insussistenza della fattispecie prevista dall'art. 226 bis D. Lgs. 152/2006 e/o per tardività della contestazione, alla luce delle ragioni illustrate nel paragrafo 1 del presente ricorso;
III. IN VIA PREGIUDIZIALE, ritenere e dichiarare nulla la medesima ordinanza ingiunzione per cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento da parte della società obbligata in solido Pt_3
per tutti i motivi esposti nel paragrafo 2 del presente libello
[...]
introduttivo;
IV. NEL MERITO, ritenere e dichiarare che nulla e/o erronea e/o infondata in fatto ed in diritto la gravata ordinanza-ingiunzione per le motivazioni illustrate nel paragrafo 3 del presente atto;
V. il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adversis reiectis, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto dedotte nel presente atto, rigettare integralmente il ricorso introduttivo, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione n.138 del 24.04.2024 della con condanna dei ricorrenti alla refusione delle CP_1 CP_1
spese e competenze di lite oltre oneri previdenziali degli avvocati della pubblica amministrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
È resa opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 138 del 24.4.2024 emessa dalla Provincia sulla base del Verbale n. 1/2020 del CP_1
pagina2 di 9 10.2.2020 con il quale gli Agenti della Regione Carabinieri Forestale
“Abruzzo e Molise” Stazione di Atessa in data 10.2.2020 alle ore 11:50 presso gli uffici della società sita in Atessa (CH) in via Parte_2
Genova n.48 accertavano la violazione dell'art.3 del D.M. 18 Marzo 2013 e
Art. 226 ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm e ii. concernente la commercializzazione di buste di plastica ultra legge-re non conformi ai dettami normativi. Nello specifico venivano individuati quale trasgressore il
Sig. quale esecutore materiale delle infrazioni Parte_1
contestate nonché legale rappresentante della e Parte_2 quest'ultima società quale obbligato in solido ex art. 6 Legge 689/81.
I ricorrenti hanno sostenuto:
l'illegittimità dell'ordinanza riferita alla violazione dell'art. 226 bis
Dlgs 152/2006 in luogo dell'art. 226ter contemplato nel verbale 01/2020;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per l'intervenuto pagamento da parte del coobbligato in solido tale individuato nel verbale Pt_3
07/2020 il quale, come il verbale n. 01/2020 ed altro verbale n 18/2019 notificato a trae fondamento dall'attività di controllo effettata il CP_2
20/11/19 presso il supermercato della società CP_3 Controparte_4
e i tre i processi verbali riguardano i medesimi lotti di shoppers
[...]
(189427, 194590 e 186730) ed assumono violata la stessa normativa, ovvero gli artt. 3 D.M. 18 marzo 2013 e 226 ter D. Lgs. 152/2006, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 261 co. 4 bis D. Lgs. 152/2006;
l'illegittimità dell'ordinanza in quanto la normativa contestata (art-
226 ter) non contempla l'omessa dicitura in contestazione, e le borse di plastica contemplate nell'ordinanza e nei verbali presupposti erano munite del marchio di conformità OK Compost con logo contemplato nel CP_5
certificato di conformità ottenuto dalla produttrice Parte_4
La si è costituta contestando gli assunti dei ricorrenti. CP_1
Ha richiamato la sentenza 166/24 in giudicato che nel giudizio proposto da avverso l'ordinanza emessa sul presupposto CP_2 verbale 18/2018 ha rigettato il ricorso e accertato l'irregolarità dei medesimi sacchi oggetto della odierna contestazione;
pagina3 di 9 ha dedotto l'ininfluenza dell'intervenuto pagamento da parte di della sanzione alla stessa irrogata, in quanto riferita a verbale Pt_3
diverso da quello oggetto del presente giudizio, oltre che per il richiamo all'art. 5 l. 689/81; la corretta applicazione della normativa individuata,
l'inattendibilità del certificato richiamato dai ricorrenti, emesso in data anteriore alla vigenza dell'art 226 ter contestato;
l'intervenuto riconoscimento di invalidià di questa certificazione derivante dall'intervenuto pagamento da parte del produttore della sanzione Pt_3
emessa per la commercializzazione di materiale inidoneo.
La causa di natura documentale è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03/02/2025- tenuta in trattazione scritta - con termini per scritti conclusionali e decisa in quella sede
DIRITTO
I. Il ricorso deve essere respinto
II. Quanto all'errore di indicazione della norma contestata (art.226bis in luogo dell'art. 226 ter cui si riferisce la violazione), si osserva che in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art.14 della legge n.689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003).
III. Nella specie, nessun pregiudizio risulta derivato alla difesa dell'opponente, che in realtà non lo deduce;
risulta infatti che ha presentato memorie difensive ha presentato dichiarazioni personali, ed ha esperito il rimedio giurisdizionale, assumendo difese in ordine alla specifica contestazione dell'art. 226ter (in tali sensi il principio in Corte di Cassazione sez. II civ.14 aprile 2009, n. 8885).
IV. Con ciò risulta privato di rilevo l'assunto vizio che deriverebbe dalla menzione dell'art. 226bis, anche perché nel testo dell'ordinanza viene parimenti richiamato l'art. 226ter e richiamata la fattispecie pagina4 di 9 sanzionata corrispondente a quella contemplata nell'art.226 ter.
V. Ciò è reso evidente dal tenore della contestazione che fa riferimento agli accertamenti di cui al verbale del 20/11/2019 n.18 in cui si dà atto dell'assenza della dicitura prescritta (sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN
132432:2002. sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici quindi non rispondenti alle prescrizioni di legge seppure provvisti del logo di certificazione ), e tali accertamenti sono CP_5
richiamati per relationem nel verbale 01/2020, nel quale si riscontra la corrispondenza tra il materiale commercializzato da e Parte_2
quello rinvenuto presso Sigma Srl
VI. La documentazione raccolta dagli agenti accertatori e le indagini da essi effettuate a favore della ricostruzione dell'accadimento hanno accertato la violazione da parte dei ricorrenti delle norme contestate. Con il verbale di accertamento n. 18 del 20.11.2019 i
Carabinieri Forestali avevano rilevato a carico della la CP_4 violazione dell'art. 3 del D.M. 18 marzo 2013 e dell'art. 226 ter del
D.lgs. 152/2006 (testo Unico Ambiente).
VII. In particolare, l'art. 226 ter del Testo Unico Ambiente rubricato
“Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero” stabilisce che:
“
1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a),b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non
pagina5 di 9 inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e
(CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
VIII. Altra norma violata è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato
18.3.2013. Il suddetto decreto è stato emanato in seguito al
Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, la quale Legge, in particolare l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente al comma 2 prevede che con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori.
pagina6 di 9 IX. Dunque in ossequio a detta Legge il Ministero ha emanato il suddetto decreto il cui art. 3 ha stabilito:
“Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera
a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN
13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera
b.
1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare»;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.
2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera
c.
1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare»;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera
c.
2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».
X. La fattispecie violata dai ricorrenti concerne le prescrizioni mancanti di cui alla lettera a) del suddetto art.
3. per le cui violazioni il successivo art.4 del decreto ministeriale in esame stabilisce che restano ferme le sanzioni di cui all'art.2, comma 4, del D.L.
n.2/2012 convertito dalla Legge 24.3.2012 n.28 sanzioni trasfuse nell'art. 261 comma 4 bis del Testo Unico Ambiente che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 ad € 25.000,00.
XI. La violazione contestata è quindi acclarata dai verbalizzanti che hanno rinvenuto il materiale non conforme al sopralluogo del
20/11/19 effettuato presso il supermercato , individuando CP_3
nella progressione esitata nelle successive verbalizzazioni (n. 18 del 20/11/19 a carico di , n.1 del 10/2/2020 a carico di CP_3
, n. 7 del 16/04/2020 carico di tutti i soggetti Parte_2 Pt_3
coinvolti nella commercializzazione del prodotto, cioè la società
pagina7 di 9 esercente il supermercato la società produttrice CP_3 Parte_4
e la società odierna ricorrente che nell'ambito della sequenza commerciale si pone quindi nella posizione intermedia tra il produttore ed il commerciante finale, avendo essa rivenduto a le buste prodotte dalla CP_4 Parte_4
XII. La verbalizzazione a carico dell'odierna ricorrente evidenza la fornitura di shoppers non rispondenti alle specifiche prescritte, mediante le fatture 695/18/A del 2.7.18 n. 10349/18/a del
12.10.2018 e 3446/19/A del 9/4/2019, così individuando correttamente tre distinte operazioni, per conseguenza sono state correttamente irrogate tre sanzioni amministrative, poi ridotte al minimo edittale.
XIII. Sul punto non viene dedotta né provata la riconducibilità delle cessioni all'esecuzione di un unico rapporto continuativo (come potrebbe ipotizzarsi per il caso di somministrazione) quindi le tre cessioni appaiono distintamente individuabili pur se riconducibili al rapporto commerciale continuativo configurabile tra e Parte_2
Analoga considerazione può peraltro essere svolta anche in CP_3
relazione al rapporto , poichè dalla produzione del Controparte_6 verbale 07/2020 si evince l'esistenza di tre distinte forniture di beni con le fatture 1653 del 20.05.2018, 3152 del 30/09/18, A4707H7 del 25/03/19, afferenti i beni che poi avrebbe ceduto a Parte_2 con le fatturazioni – coerenti nella successione cronologica – CP_3
descritte nei verbali a carico di queste ultime emessi.
XIV. Resta così ininfluente, in relazione alla odierna contestazione, la circostanza che abbia ottemperato al pagamento della Pt_3
sanzione a proprio carico, e tale irrilevanza si deve incidentalmente constatare anche in relazione alla contestazione mossa a carico di
Sigma Srl, fermo restando che quest'ultima è stata confermata all'esito di separato giudizio, nel quale tale adempimento non era dedotto.
XV. Le sanzioni sono emesse sulla base di distinti e separati verbali, con i quali si è acclarata la violazione da parte di tre distinti soggetti pagina8 di 9 commerciali, interessati alla circolazione dei beni in contestazione.
XVI. Ne viene correttamente individuata l'autonoma responsabilità dei tre soggetti coinvolti, e l'irrogazione della distinta sanzione a carico di ciascuno di essi sulla base di quanto stabilisce l'Art.5 della Legge
24.11.1981 n.689 secondo cui “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
XVII. Il ricorso va pertanto respinto e l'ordinanza impugnata va confermata
XVIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo tabella allegata al DM 147/2022, con riduzione ai minimi
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n.
138 del 24.4.2024 emessa dalla Provincia di CP_1
2. Condanna i ricorrenti a rimborsare alla resistente Provincia le spese di lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta della udienza di discussione
Lanciano, 6 febbraio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 385/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
(C.F. e P.IVA: ) in persona del LRPT Parte_2 P.IVA_1
Giuseppe De LO con il patrocinio dell'Avv. BOTTINI DANIELA con domicilio eletto in
CORSO ROMA 17 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_1 P.IVA_2
TOSTI GUERRA MASSIMO, con domicilio presso Avvocatura Provincia
Corso Marrucino 97 CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Piaccia all'On.le Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, in accoglimento pagina1 di 9 dell'opposizione proposta ed in riforma dell'ordinanza-ingiunzione n° 138 del 24.04.2024 emessa dalla Provincia di così provvedere: CP_1
I. IN VIA PRELIMINARE, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 sospendere con ordinanza, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n° 138 del 24.04.2024 emessa dalla
Provincia di per i motivi tutti esposti nel presente ricorso;
CP_1
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, ritenere e dichiarare inammissibile e/o illegittima la predetta ordinanza-ingiunzione per insussistenza della fattispecie prevista dall'art. 226 bis D. Lgs. 152/2006 e/o per tardività della contestazione, alla luce delle ragioni illustrate nel paragrafo 1 del presente ricorso;
III. IN VIA PREGIUDIZIALE, ritenere e dichiarare nulla la medesima ordinanza ingiunzione per cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento da parte della società obbligata in solido Pt_3
per tutti i motivi esposti nel paragrafo 2 del presente libello
[...]
introduttivo;
IV. NEL MERITO, ritenere e dichiarare che nulla e/o erronea e/o infondata in fatto ed in diritto la gravata ordinanza-ingiunzione per le motivazioni illustrate nel paragrafo 3 del presente atto;
V. il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adversis reiectis, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto dedotte nel presente atto, rigettare integralmente il ricorso introduttivo, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione n.138 del 24.04.2024 della con condanna dei ricorrenti alla refusione delle CP_1 CP_1
spese e competenze di lite oltre oneri previdenziali degli avvocati della pubblica amministrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
È resa opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 138 del 24.4.2024 emessa dalla Provincia sulla base del Verbale n. 1/2020 del CP_1
pagina2 di 9 10.2.2020 con il quale gli Agenti della Regione Carabinieri Forestale
“Abruzzo e Molise” Stazione di Atessa in data 10.2.2020 alle ore 11:50 presso gli uffici della società sita in Atessa (CH) in via Parte_2
Genova n.48 accertavano la violazione dell'art.3 del D.M. 18 Marzo 2013 e
Art. 226 ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm e ii. concernente la commercializzazione di buste di plastica ultra legge-re non conformi ai dettami normativi. Nello specifico venivano individuati quale trasgressore il
Sig. quale esecutore materiale delle infrazioni Parte_1
contestate nonché legale rappresentante della e Parte_2 quest'ultima società quale obbligato in solido ex art. 6 Legge 689/81.
I ricorrenti hanno sostenuto:
l'illegittimità dell'ordinanza riferita alla violazione dell'art. 226 bis
Dlgs 152/2006 in luogo dell'art. 226ter contemplato nel verbale 01/2020;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per l'intervenuto pagamento da parte del coobbligato in solido tale individuato nel verbale Pt_3
07/2020 il quale, come il verbale n. 01/2020 ed altro verbale n 18/2019 notificato a trae fondamento dall'attività di controllo effettata il CP_2
20/11/19 presso il supermercato della società CP_3 Controparte_4
e i tre i processi verbali riguardano i medesimi lotti di shoppers
[...]
(189427, 194590 e 186730) ed assumono violata la stessa normativa, ovvero gli artt. 3 D.M. 18 marzo 2013 e 226 ter D. Lgs. 152/2006, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 261 co. 4 bis D. Lgs. 152/2006;
l'illegittimità dell'ordinanza in quanto la normativa contestata (art-
226 ter) non contempla l'omessa dicitura in contestazione, e le borse di plastica contemplate nell'ordinanza e nei verbali presupposti erano munite del marchio di conformità OK Compost con logo contemplato nel CP_5
certificato di conformità ottenuto dalla produttrice Parte_4
La si è costituta contestando gli assunti dei ricorrenti. CP_1
Ha richiamato la sentenza 166/24 in giudicato che nel giudizio proposto da avverso l'ordinanza emessa sul presupposto CP_2 verbale 18/2018 ha rigettato il ricorso e accertato l'irregolarità dei medesimi sacchi oggetto della odierna contestazione;
pagina3 di 9 ha dedotto l'ininfluenza dell'intervenuto pagamento da parte di della sanzione alla stessa irrogata, in quanto riferita a verbale Pt_3
diverso da quello oggetto del presente giudizio, oltre che per il richiamo all'art. 5 l. 689/81; la corretta applicazione della normativa individuata,
l'inattendibilità del certificato richiamato dai ricorrenti, emesso in data anteriore alla vigenza dell'art 226 ter contestato;
l'intervenuto riconoscimento di invalidià di questa certificazione derivante dall'intervenuto pagamento da parte del produttore della sanzione Pt_3
emessa per la commercializzazione di materiale inidoneo.
La causa di natura documentale è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03/02/2025- tenuta in trattazione scritta - con termini per scritti conclusionali e decisa in quella sede
DIRITTO
I. Il ricorso deve essere respinto
II. Quanto all'errore di indicazione della norma contestata (art.226bis in luogo dell'art. 226 ter cui si riferisce la violazione), si osserva che in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art.14 della legge n.689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003).
III. Nella specie, nessun pregiudizio risulta derivato alla difesa dell'opponente, che in realtà non lo deduce;
risulta infatti che ha presentato memorie difensive ha presentato dichiarazioni personali, ed ha esperito il rimedio giurisdizionale, assumendo difese in ordine alla specifica contestazione dell'art. 226ter (in tali sensi il principio in Corte di Cassazione sez. II civ.14 aprile 2009, n. 8885).
IV. Con ciò risulta privato di rilevo l'assunto vizio che deriverebbe dalla menzione dell'art. 226bis, anche perché nel testo dell'ordinanza viene parimenti richiamato l'art. 226ter e richiamata la fattispecie pagina4 di 9 sanzionata corrispondente a quella contemplata nell'art.226 ter.
V. Ciò è reso evidente dal tenore della contestazione che fa riferimento agli accertamenti di cui al verbale del 20/11/2019 n.18 in cui si dà atto dell'assenza della dicitura prescritta (sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN
132432:2002. sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici quindi non rispondenti alle prescrizioni di legge seppure provvisti del logo di certificazione ), e tali accertamenti sono CP_5
richiamati per relationem nel verbale 01/2020, nel quale si riscontra la corrispondenza tra il materiale commercializzato da e Parte_2
quello rinvenuto presso Sigma Srl
VI. La documentazione raccolta dagli agenti accertatori e le indagini da essi effettuate a favore della ricostruzione dell'accadimento hanno accertato la violazione da parte dei ricorrenti delle norme contestate. Con il verbale di accertamento n. 18 del 20.11.2019 i
Carabinieri Forestali avevano rilevato a carico della la CP_4 violazione dell'art. 3 del D.M. 18 marzo 2013 e dell'art. 226 ter del
D.lgs. 152/2006 (testo Unico Ambiente).
VII. In particolare, l'art. 226 ter del Testo Unico Ambiente rubricato
“Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero” stabilisce che:
“
1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a),b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non
pagina5 di 9 inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e
(CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
VIII. Altra norma violata è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato
18.3.2013. Il suddetto decreto è stato emanato in seguito al
Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, la quale Legge, in particolare l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente al comma 2 prevede che con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori.
pagina6 di 9 IX. Dunque in ossequio a detta Legge il Ministero ha emanato il suddetto decreto il cui art. 3 ha stabilito:
“Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera
a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN
13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera
b.
1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare»;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.
2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera
c.
1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare»;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera
c.
2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».
X. La fattispecie violata dai ricorrenti concerne le prescrizioni mancanti di cui alla lettera a) del suddetto art.
3. per le cui violazioni il successivo art.4 del decreto ministeriale in esame stabilisce che restano ferme le sanzioni di cui all'art.2, comma 4, del D.L.
n.2/2012 convertito dalla Legge 24.3.2012 n.28 sanzioni trasfuse nell'art. 261 comma 4 bis del Testo Unico Ambiente che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 ad € 25.000,00.
XI. La violazione contestata è quindi acclarata dai verbalizzanti che hanno rinvenuto il materiale non conforme al sopralluogo del
20/11/19 effettuato presso il supermercato , individuando CP_3
nella progressione esitata nelle successive verbalizzazioni (n. 18 del 20/11/19 a carico di , n.1 del 10/2/2020 a carico di CP_3
, n. 7 del 16/04/2020 carico di tutti i soggetti Parte_2 Pt_3
coinvolti nella commercializzazione del prodotto, cioè la società
pagina7 di 9 esercente il supermercato la società produttrice CP_3 Parte_4
e la società odierna ricorrente che nell'ambito della sequenza commerciale si pone quindi nella posizione intermedia tra il produttore ed il commerciante finale, avendo essa rivenduto a le buste prodotte dalla CP_4 Parte_4
XII. La verbalizzazione a carico dell'odierna ricorrente evidenza la fornitura di shoppers non rispondenti alle specifiche prescritte, mediante le fatture 695/18/A del 2.7.18 n. 10349/18/a del
12.10.2018 e 3446/19/A del 9/4/2019, così individuando correttamente tre distinte operazioni, per conseguenza sono state correttamente irrogate tre sanzioni amministrative, poi ridotte al minimo edittale.
XIII. Sul punto non viene dedotta né provata la riconducibilità delle cessioni all'esecuzione di un unico rapporto continuativo (come potrebbe ipotizzarsi per il caso di somministrazione) quindi le tre cessioni appaiono distintamente individuabili pur se riconducibili al rapporto commerciale continuativo configurabile tra e Parte_2
Analoga considerazione può peraltro essere svolta anche in CP_3
relazione al rapporto , poichè dalla produzione del Controparte_6 verbale 07/2020 si evince l'esistenza di tre distinte forniture di beni con le fatture 1653 del 20.05.2018, 3152 del 30/09/18, A4707H7 del 25/03/19, afferenti i beni che poi avrebbe ceduto a Parte_2 con le fatturazioni – coerenti nella successione cronologica – CP_3
descritte nei verbali a carico di queste ultime emessi.
XIV. Resta così ininfluente, in relazione alla odierna contestazione, la circostanza che abbia ottemperato al pagamento della Pt_3
sanzione a proprio carico, e tale irrilevanza si deve incidentalmente constatare anche in relazione alla contestazione mossa a carico di
Sigma Srl, fermo restando che quest'ultima è stata confermata all'esito di separato giudizio, nel quale tale adempimento non era dedotto.
XV. Le sanzioni sono emesse sulla base di distinti e separati verbali, con i quali si è acclarata la violazione da parte di tre distinti soggetti pagina8 di 9 commerciali, interessati alla circolazione dei beni in contestazione.
XVI. Ne viene correttamente individuata l'autonoma responsabilità dei tre soggetti coinvolti, e l'irrogazione della distinta sanzione a carico di ciascuno di essi sulla base di quanto stabilisce l'Art.5 della Legge
24.11.1981 n.689 secondo cui “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
XVII. Il ricorso va pertanto respinto e l'ordinanza impugnata va confermata
XVIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo tabella allegata al DM 147/2022, con riduzione ai minimi
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n.
138 del 24.4.2024 emessa dalla Provincia di CP_1
2. Condanna i ricorrenti a rimborsare alla resistente Provincia le spese di lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta della udienza di discussione
Lanciano, 6 febbraio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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