TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dr. Luigi Reale Presidente dr.ssa Angelica Capotosto Giudice
dr. Quirino Caturano Giudice
dr. / p.a. Bruno Simoni Esperto
dr. / p.a. Simone Cingolani Esperto
relatore dr. Luigi Reale
alla udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2024 promossa da:
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MANTELLA FRANCESCO, elettivamente dom.to in VIALE DON BOSCO 47 62100 MACERATA, presso il difensore;
contro
, C.F. , CP_2 P.IVA_2 con l'avv. CECCHETTI PAOLO;
elettivamente dom.to in Via Cosimo Morelli 62100 Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: contratti agrari - simulazione
CONCLUSIONI: le parti concludevano alla udienza del 14/05/2025 riportandosi a quelle proposte in sede di rispettiva costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVAZIONE
1 - Sfornita di prova e quindi da respingersi la domanda proposta dalla CP_3 già , intesa alla declaratoria di nullità per simulazione Controparte_1 del contratto di affitto agrario stipulato con la Società con Controparte_4 CP_5
e in data 26.11.2020 della durata di un anno, relativo ad un fondo
[...] Controparte_6 rustico e fabbricato pertinenziale in Montelupone, allibrato il primo al F. 9, p.lla 148 ed il pagina 1 di 3 secondo al F. 9, p.lla 149, sub. 2; secondo la tesi della ricorrente l'intento comune delle parti era quello della locazione commerciale -onde la durata legale di sei anni con rinnovazione tacita per pari durata- come evidenzierebbe la circostanza che il fondo consiste nella corte a servizio del fabbricato, utilizzato dalla conduttrice da molti anni come magazzino di stoccaggio di sementi, mangimi “ed affini”.
1.1 – Il giudizio, inizialmente intrapreso nelle forme ordinarie, veniva trasferito in questa sede specializzata su disposizione di quel giudice in data 1.12.23 in ragione della delibazione su di un contatto agrario;
senza alcuna attività istruttoria, la Sezione rendeva sentenza.
2 – In via preliminare va ricordato che la prova della simulazione contrattuale ad opera delle parti incontra stretti limiti di ammissibilità: l'art. 1417 c.c. ammette la prova per testi nel solo caso in cui si intenda provare la illiceità del contratto dissimulato (sul presupposto che la illiceità non riceve alcuna tutela), in misura particolarmente stringente rispetto alla disciplina generale per la quale alle parti è precluso il ricorso ai testimoni per la prova di un documento di contenuto contrario a quello del contratto ed a questo anteriore o contemporaneo (art. 2722 c.c.); con la conseguenza che fuori dalle ipotesi di illiceità la parte che agisce in simulazione può solo ricorrere alla prova documentale, alla confessione della controparte o al giuramento, impossibile essendo il ricorso alle presunzioni per lo specifico divieto di cui all'art. 2729, co. 2, c.c.
2.1 - Poichè nella specie il contratto dissimulato sarebbe quello della locazione commerciale, non si pone alcun problema di illiceità dello stesso.
3 – Parte ricorrente ha ritualmente proposto l'interpello dei resistenti inteso alla confessione del diverso accordo sostenuto in ricorso, cui tuttavia la Sezione non ha dato corso ritenendolo inammissibile in ragione della linea difensiva tenuta da costoro di esclusione, con il comportamento processuale negatorio di tutte le argomentazioni avversarie e di censura dell'avverso capitolato di prova, della volontà di ammettere in giudizio la sussistenza di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli, invece, alla controparte: dalla ammissione sarebbero derivati ingiustificati spreco di risorse e protrazione del giudizio.
4 – Da respingersi anche la domanda risarcitoria per l'asserito illegittimo accesso della controparte (in particolare, del l.r. della convenuta, ) ai locali concessi Controparte_6 in affitto;
la prova dell'accesso consisterebbe nella produzione in giudizio di alcune fotografie dell'interno dei locali riprese dalla donna.
Non si rinviene tuttavia in atti alcuna fotografia, sebbene risulti elencata in allegazione la missiva della del 24.11.21 all'interno della quale sarebbero -secondo tesi del CP_6 ricorrente- state incluse.
5 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda proposta dalla già , intesa alla CP_3 Controparte_1 Co declaratoria di nullità per simulazione del contato di affitto fondo rustico concluso con la
, e del 19.11.2020, reg.to 26.11.2020; Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 respinge le ulteriori domande;
condanna la ricorrente a sostenere le spese del giudizio e liquida in favore dei resistenti, in solido, incluse quelle del giudizio in sede ordinaria, euro
2.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 14 maggio 2025.
Il Presidente rel.
dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dr. Luigi Reale Presidente dr.ssa Angelica Capotosto Giudice
dr. Quirino Caturano Giudice
dr. / p.a. Bruno Simoni Esperto
dr. / p.a. Simone Cingolani Esperto
relatore dr. Luigi Reale
alla udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2024 promossa da:
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MANTELLA FRANCESCO, elettivamente dom.to in VIALE DON BOSCO 47 62100 MACERATA, presso il difensore;
contro
, C.F. , CP_2 P.IVA_2 con l'avv. CECCHETTI PAOLO;
elettivamente dom.to in Via Cosimo Morelli 62100 Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: contratti agrari - simulazione
CONCLUSIONI: le parti concludevano alla udienza del 14/05/2025 riportandosi a quelle proposte in sede di rispettiva costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVAZIONE
1 - Sfornita di prova e quindi da respingersi la domanda proposta dalla CP_3 già , intesa alla declaratoria di nullità per simulazione Controparte_1 del contratto di affitto agrario stipulato con la Società con Controparte_4 CP_5
e in data 26.11.2020 della durata di un anno, relativo ad un fondo
[...] Controparte_6 rustico e fabbricato pertinenziale in Montelupone, allibrato il primo al F. 9, p.lla 148 ed il pagina 1 di 3 secondo al F. 9, p.lla 149, sub. 2; secondo la tesi della ricorrente l'intento comune delle parti era quello della locazione commerciale -onde la durata legale di sei anni con rinnovazione tacita per pari durata- come evidenzierebbe la circostanza che il fondo consiste nella corte a servizio del fabbricato, utilizzato dalla conduttrice da molti anni come magazzino di stoccaggio di sementi, mangimi “ed affini”.
1.1 – Il giudizio, inizialmente intrapreso nelle forme ordinarie, veniva trasferito in questa sede specializzata su disposizione di quel giudice in data 1.12.23 in ragione della delibazione su di un contatto agrario;
senza alcuna attività istruttoria, la Sezione rendeva sentenza.
2 – In via preliminare va ricordato che la prova della simulazione contrattuale ad opera delle parti incontra stretti limiti di ammissibilità: l'art. 1417 c.c. ammette la prova per testi nel solo caso in cui si intenda provare la illiceità del contratto dissimulato (sul presupposto che la illiceità non riceve alcuna tutela), in misura particolarmente stringente rispetto alla disciplina generale per la quale alle parti è precluso il ricorso ai testimoni per la prova di un documento di contenuto contrario a quello del contratto ed a questo anteriore o contemporaneo (art. 2722 c.c.); con la conseguenza che fuori dalle ipotesi di illiceità la parte che agisce in simulazione può solo ricorrere alla prova documentale, alla confessione della controparte o al giuramento, impossibile essendo il ricorso alle presunzioni per lo specifico divieto di cui all'art. 2729, co. 2, c.c.
2.1 - Poichè nella specie il contratto dissimulato sarebbe quello della locazione commerciale, non si pone alcun problema di illiceità dello stesso.
3 – Parte ricorrente ha ritualmente proposto l'interpello dei resistenti inteso alla confessione del diverso accordo sostenuto in ricorso, cui tuttavia la Sezione non ha dato corso ritenendolo inammissibile in ragione della linea difensiva tenuta da costoro di esclusione, con il comportamento processuale negatorio di tutte le argomentazioni avversarie e di censura dell'avverso capitolato di prova, della volontà di ammettere in giudizio la sussistenza di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli, invece, alla controparte: dalla ammissione sarebbero derivati ingiustificati spreco di risorse e protrazione del giudizio.
4 – Da respingersi anche la domanda risarcitoria per l'asserito illegittimo accesso della controparte (in particolare, del l.r. della convenuta, ) ai locali concessi Controparte_6 in affitto;
la prova dell'accesso consisterebbe nella produzione in giudizio di alcune fotografie dell'interno dei locali riprese dalla donna.
Non si rinviene tuttavia in atti alcuna fotografia, sebbene risulti elencata in allegazione la missiva della del 24.11.21 all'interno della quale sarebbero -secondo tesi del CP_6 ricorrente- state incluse.
5 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda proposta dalla già , intesa alla CP_3 Controparte_1 Co declaratoria di nullità per simulazione del contato di affitto fondo rustico concluso con la
, e del 19.11.2020, reg.to 26.11.2020; Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 respinge le ulteriori domande;
condanna la ricorrente a sostenere le spese del giudizio e liquida in favore dei resistenti, in solido, incluse quelle del giudizio in sede ordinaria, euro
2.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 14 maggio 2025.
Il Presidente rel.
dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3