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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/01/2025 nel procedimento portante il n. 391 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Eloa' Pellizzaro e Nicola Durazzo parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Giorgio Vanacore parte resistente
E C O N T R O
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Zanoni e Riccardo Visca parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 110 2023 0033581781000, emessa nei suoi confronti per il complessivo importo di € 39.726,08 e avente ad oggetto contributi obbligatori non versati a in relazione agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e ne CP_1 chiedeva l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva la decadenza dell'Ente creditore dal diritto alla riscossione per il decorso del termine di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 46/99 e la prescrizione della pretesa creditoria;
deduceva altresì l'insussistenza del credito per difetto di prova,
1 assumendo di non essere mai stato iscritto all'Ente convenuto e in subordine di non essere stato messo preventivamente a conoscenza delle ragioni e del periodo di riferimento del credito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano in giudizio le parti convenute, che contestavano le difese attoree, delle quali domandavano il rigetto.
La controversia veniva istruita documentalmente;
indi all'odierna udienza di discussione i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate, giova procedere alla corretta qualificazione dell'azione proposta dall'opponente, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento della doglianze sollevata a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti, rammentando che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618
2 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma)
o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n.
18256/2020).
1.1. Nel caso in esame il ricorrente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria per difetto dei presupposti, la prescrizione del credito contributivo in quanto, anteriormente alla notifica del titolo nella presente sede impugnato, non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione nel termine quinquennale e la decadenza ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/99 con conseguente estinzione dell'obbligo contributivo e la nullità dell'intero procedimento di riscossione. Alla luce dei vizi prospettati, il presente ricorso risulta dunque introduttivo di due azioni: l'una da qualificarsi come un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale, sicché la relativa decisione è soggetta alla disciplina dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, e l'altra da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi poiché investe la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo.
2. Sussiste, pertanto, la piena legittimazione passiva delle parti convenute, e dunque dell'ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore quale soggetto dal quale proviene materialmente l'atto oggetto di opposizione e al quale è devoluta l'attività di materiale di formazione e di notificazione, come le precisazioni di cui appresso.
Vale la pena, inoltre, precisare che in relazione al giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali notificate dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali,
3 sebbene la legittimazione passiva spetti unicamente al titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione debba intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario
(Cass. civ. n. 11687/2008; Cass. civ. n. 23984/2014; Cass. civ. n. 16425/19, Cass. civ. n.
15551/23; Cass. civ. n. 1731/2024), e senza che possa darsi soccombenza della parte nei confronti dell ai fini dell'art.91 c.p.c., è pure vero che il medesimo concessionario è CP_3 legittimato passivamente e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione in cui si deduca un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. civ. n. 12385/2013; Cass. civ. n. 24154/2007).
Va per conseguenza dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell con CP_2 riferimento ai motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa contributiva.
3. Tanto sopra precisato, parte ricorrente ha eccepito la decadenza dal potere di riscossione prevista dall'art. 25 D.Lgs. n. 46/99.
Trattasi, com'è noto, di vizio di natura processuale e non sostanziale (cfr. in termini Cass. civ. n. 5963/2018; Cass. civ. n. 16307/2019) inerente la legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito e non la fondatezza della pretesa contributiva, che va proposto ex art. 617 c.p.c. entro giorni venti dalla notifica del titolo. Nella specie non è in discussione la regolare notifica da parte di della cartella di pagamento, risalente al 20/02/2024; CP_3 ne segue l'inammissibilità dell'eccezione in quanto sollevata oltre il termine di cui al codice di rito.
3.1. Pur prescindendo dalle superiori e dirimenti considerazioni, l'eccezione si palesa comunque infondata, stante il principio reiteratamente affermato dal Supremo Collegio secondo cui l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass. civ. n. 23600/2009; Cass. civ. n. 5763/2002; Cass.
4 civ. n. 1556/2020; Cass. civ. n. 24134/2021), essendo questo uno dei meccanismi che la legge accorda all'ente di previdenza per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'Ente agisca nelle forme ordinarie.
Ne deriva che un eventuale vizio formale della cartella comporta soltanto l'impossibilità per il creditore di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, domanda nella specie ritualmente introdotta da (cfr. conclusum della CP_1 memoria di costituzione).
4. Venendo al merito della vicenda, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, del
Regolamento di Previdenza sono iscritti obbligatoriamente all'Ente CP_1 convenuto “gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata”, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata ed “ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente”.
Precisa, inoltre, l'art. 2 del Regolamento che “Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, sono tenuti a presentare apposita domanda, con le modalità indicate dall'Ente e autocertificando o allegando quanto richiesto, entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti” (comma 1) e che “In caso di omesso invio della domanda, decorso il termine di ulteriori 30 giorni, l'iscrizione avviene d'ufficio e si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento” (comma 2).
4.1. Ciò posto è documentalmente dimostrato che il ricorrente ha avanzato richiesta di iscrizione a con lettera raccomandata del 25/7/2007, cui è seguita in data CP_1
21/11/2007 delibera di iscrizione regolarmente comunicata al nuovo iscritto (cfr. doc. 2
e 3 in atti . CP_1
Né risulta che, anteriormente al maturare dei crediti per cui è causa, il ricorrente abbia avanzato domanda di cancellazione, in difetto di prova che era suo onere offrire.
Ne discende che deve ritenersi dimostrata la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico dell'opponente negli anni 2015-2018, come dettagliatamente quantificato nella cartella di pagamento opposta, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti CP_1 rispetto alla cui quantificazione sono state svolte in ricorso generiche contestazioni.
5 4.2. D'altro canto, ad avviso della giurisprudenza di legittimità in tema di omissioni contributive l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 esclude la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione (in termini Cass. civ. n. 183/2022), sicché
l'azione esecutiva non può dirsi invalidata in ragione dell'omessa notifica di atti preliminari informativi della natura e dell'importo del preteso credito.
5. Merita, infine, d'essere disattesa l'eccezione di prescrizione.
Giova in primo luogo evidenziare come il credito previdenziale di cui si discute scaturisca dalla mancata ottemperanza, da parte dell'odierno opponente, al pagamento dei contributi dovuti a in ragione delle previsioni regolamentari, alla cui CP_1 stregua ogni iscritto è tenuto annualmente al versamento dei seguenti contributi:
2) soggettivo, pari ad una percentuale predeterminata calcolata sul reddito dell'attività libero professionale prodotto nell'anno;
3) integrativo, rappresentato da una maggiorazione percentuale del 4% a carico del committente e da applicare sui compensi per attività libero professionale;
4) di maternità, rappresentato da importo fisso e determinato attualmente sulla base delle indennità di maternità erogate (cfr. atto di diffida del 14/9/2021, sub doc. 6 in atti dell' convenuto). CP_4
5.1. Va ancora premesso che, nel caso di specie, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con tale norma il legislatore ha inteso porre una regolamentazione a tutto campo, posto che la lett. a) del comma 9 riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lett. b) si riferisce a “tutte le altre contribuzioni di previdenza sociale obbligatoria”. Questa formulazione, che si riferisce alle contribuzioni di tipo pensionistico, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 26621/2006).
Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione esso va individuato nella data di scadenza dei termini di pagamento della contribuzione, come del resto osservato dalla difesa attorea, tenendo conto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento versato in atti
“Tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono comunicare all'Ente, con le modalità indicate dall'Ente, entro il 10 settembre di ciascun anno, l'ammontare del reddito netto professionale, nonché del volume d'affari o corrispettivo lordo derivanti dall'attività
6 professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente” e che poi l'iscritto deve provvedere a versare la contribuzione entro il successivo 10 dicembre.
I contributi annuali devono, infatti, essere versati con 5 rate di pari importo entro il 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre dell'anno in corso, alle quali si aggiunge una sesta rata che costituisce il conguaglio tra quanto già corrisposto con l'integrale ed effettivo pagamento di tutte le prime cinque rate e quanto realmente dovuto.
Pertanto, applicando la predetta disciplina, nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale va individuato nelle date del 10/12/2016 per i contributi riferiti all'anno 2015, del 10/12/2017 per i contributi riferiti all'anno 2016, del
10/12/2018 per i contributi riferiti all'anno 2017 e del 10/12/2019 per i contributi riferiti all'anno 2018.
5.2. Ne consegue che alla data del 14/10/2021, data di ricezione della lettera di richiesta di dei contributi in relazione alle annualità di cui si discute oltre CP_1 sanzioni e interessi, il termine di prescrizione quinquennale non ancora spirato.
Né è idonea a scalfire il valore probatorio del suddetto documento la contestazione mossa all'udienza di discussione del 12/7/2024, dovendosi richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'uso della lettera raccomandata, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può presumersi il suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna (v.
Cass. n. 9861/98; Cass. n. 7181/96; Cass. n. 10536/03; Cass. civ. Sez. lavoro, 22-02-2006, n.
3873)” (cfr. Cass. civ. n. 12003/2017).
D'altro canto, non potrebbe soccorrere nemmeno l'istituto della querela di falso
(peraltro nella specie nemmeno validamente proposta) al fine di disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento, perché il creditore non allega che sia stato personalmente il debitore a sottoscrivere l'avviso, potendo il plico essere regolarmente consegnato a persona incaricata a riceverlo, o presentatasi come tale.
6. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99 va, pertanto, respinta con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
7 7. La soccombenza giustifica la condanna del ricorrente al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione eseguita alla luce dei valori minimi previsti dal D.M. 55/14, in ragione della complessità delle questioni affrontate, con distrazione in favore dell'avv.to Vanacore quanto alle spese liquidate in favore di CP_1
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24 D.lgs. Controparte_5
n. 46/99.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che si liquidano per ciascuna in € 4.700, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Vanacore quanto alle spese liquidate in favore di CP_1
Così deciso in Asti, 10/01/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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