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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13541/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Giudice Dott. HI TE
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/04/2025 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 05/04/1979 a OMEGNA (VB)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]17 MILANO ITALIA con l'Avv. ARENOSTO FRANCESCA elettivamente domiciliato VIA DEI MARTINITT, 3 20146
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte 1 data e luogo di nascita: 17/04/1967 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]17 MILANO ITALIA con l'Avv. CASAGRANDE SILVIA e CERULLO VALENTINA elettivamente domiciliato VIA
CROCEFISSO 6 MILANO
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9 maggio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a CAMBIASCA (VB) il 27/07/2003 (anno
2003, atto n2, parte I) e trascritto a Milano
Dall'unione sono nati: nata a [...] il [...] Controparte_2 nato a [...] il [...] Persona 1
Persona 2 nata a [...] il [...]
Persona 3 nata a [...] il [...]
Parte 2Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/04/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande con riferimento a genitorialità e conseguenze economiche della separazione e parte convenuta si è costituita in data 15 luglio 2025 concordando con le domande sullo stato delle persone avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 15 ottobre 2025, presenti entrambi i coniugi, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice Delegato che si è riservato.
Con ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c del 16 ottobre 2025 il Giudice Delegato ha così provveduto
Osserva
All'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno aderito alla seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ex art 473 bis. 21 c.p.c.
1) Affido condiviso delle minori Per_2 -prossima al compimento della maggiore età- e di
Per 3;
2) disporre che le ragazze continuino ad abitare presso e con la mamma nella casa familiare di sua proprietà con assegnazione della stessa;
3) disporre che il padre si allontani dalla casa familiare entro e non oltre il 15 novembre 2025;
4) tenuto conto dell'età delle figlie minori e della non chiara e futura situazione abitativa del padre, disporre che le ragazze frequentino il genitore prendendo accordi direttamente con lui;
5) porre a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità successiva al rilascio della casa familiare, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei quattro figli versando alla madre l'importo di 400 € mensili
6) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) disporre che l'intero assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Ed i procuratori hanno chiesto che il Tribunale adottasse provvedimenti temporanei come da accordi dei genitori, hanno insistito nelle istanze istruttorie articolate chiedendo che il procedimento venisse direttamente trattenuto in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone dovendo proseguire con riferimento alle altre domande e con riferimento alla pronuncia divorzile
***** I provvedimenti temporanei e urgenti
Devono esser recepiti in provvedimenti temporanei gli accordi raggiunti dai genitori, in adesione alla proposta conciliativa formulata, sia con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle frequentazioni con i genitori (in perfetta coerenza con l'età anagrafica delle minori e con la complessiva situazione familiare in cui è prioritario interrompere la convivenza tra i genitori) sia con riferimento ai profili economici dell'accordo (che contemperando le rispettive posizioni economico patrimoniale delle parti, i benefici della assegnazione della casa famigliare sono idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione)
Le istanze istruttorie.
Le richieste istruttorie sulla genitorialità sono superflue visto il contenuto degli accordi raggiunti e tenuto conto della loro genericità e vaghezza.
La moglie non formula istanze con riferimento all'allegato tradimento del marito posto a fondamento della domanda di addebito e le istanze articolate dal marito in merito non sono ammissibili.
Le altre istanze istruttorie articolate da entrambe le parti (relative alle modalità di gestione economica nel corso della lunga vita matrimoniale ed alla contribuzione nell'acquisto della casa famigliare) sono irrilevanti ai fini della decisione.
Quanto alla prosecuzione del procedimento.
Le parti hanno cumulato le domande di separazione e di scioglimento del matrimonio ex art 473 bis.
49 c.p.c., ed hanno chiesto al Tribunale di decidere la domanda relativa allo status delle persone trattenendo direttamente il procedimento in decisione.
Come da richiesta delle parti il procedimento deve essere rimesso al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Attivandosi ex art 473 bis. 2 c.p.c. nell'interesse delle figlie minori deve essere ordinato alle parti di aggiornare le loro posizioni economiche come indicato in dispositivo,
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati
2) Recepisce in provvediemnti temporanei gli accordi dei genitori come sopra riportati da intendersi qui richiamati e trascritti
3) Respinge le istanze di prova articolate da ambo le parti;
4) Ordina ex art 473 bis. 2 c.p.c. ai genitori di produrre ed aggiornare in giudizio le
"Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal
Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla CP 3 e ad [...] CP 4 evitando duplicazioni, entro dieci giorni prima della prossima udienza
,
5) Rinvia il procedimento all'udienza del 24 novembre 2026 ore 9.30
6) Riserva di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda di status;
L causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
******** Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio anche ex art 473 bi. 49 c.p.c.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.13541/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile CAMBIASCA (VB) il 27/07/2003 (anno
2003, atto n2, parte I) e trascritto a Milano 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
HI TE;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CAMBIASCA (VB) e di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. HI TE Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Giudice Dott. HI TE
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/04/2025 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 05/04/1979 a OMEGNA (VB)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]17 MILANO ITALIA con l'Avv. ARENOSTO FRANCESCA elettivamente domiciliato VIA DEI MARTINITT, 3 20146
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte 1 data e luogo di nascita: 17/04/1967 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]17 MILANO ITALIA con l'Avv. CASAGRANDE SILVIA e CERULLO VALENTINA elettivamente domiciliato VIA
CROCEFISSO 6 MILANO
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9 maggio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a CAMBIASCA (VB) il 27/07/2003 (anno
2003, atto n2, parte I) e trascritto a Milano
Dall'unione sono nati: nata a [...] il [...] Controparte_2 nato a [...] il [...] Persona 1
Persona 2 nata a [...] il [...]
Persona 3 nata a [...] il [...]
Parte 2Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/04/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande con riferimento a genitorialità e conseguenze economiche della separazione e parte convenuta si è costituita in data 15 luglio 2025 concordando con le domande sullo stato delle persone avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 15 ottobre 2025, presenti entrambi i coniugi, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice Delegato che si è riservato.
Con ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c del 16 ottobre 2025 il Giudice Delegato ha così provveduto
Osserva
All'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno aderito alla seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ex art 473 bis. 21 c.p.c.
1) Affido condiviso delle minori Per_2 -prossima al compimento della maggiore età- e di
Per 3;
2) disporre che le ragazze continuino ad abitare presso e con la mamma nella casa familiare di sua proprietà con assegnazione della stessa;
3) disporre che il padre si allontani dalla casa familiare entro e non oltre il 15 novembre 2025;
4) tenuto conto dell'età delle figlie minori e della non chiara e futura situazione abitativa del padre, disporre che le ragazze frequentino il genitore prendendo accordi direttamente con lui;
5) porre a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità successiva al rilascio della casa familiare, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei quattro figli versando alla madre l'importo di 400 € mensili
6) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) disporre che l'intero assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Ed i procuratori hanno chiesto che il Tribunale adottasse provvedimenti temporanei come da accordi dei genitori, hanno insistito nelle istanze istruttorie articolate chiedendo che il procedimento venisse direttamente trattenuto in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone dovendo proseguire con riferimento alle altre domande e con riferimento alla pronuncia divorzile
***** I provvedimenti temporanei e urgenti
Devono esser recepiti in provvedimenti temporanei gli accordi raggiunti dai genitori, in adesione alla proposta conciliativa formulata, sia con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle frequentazioni con i genitori (in perfetta coerenza con l'età anagrafica delle minori e con la complessiva situazione familiare in cui è prioritario interrompere la convivenza tra i genitori) sia con riferimento ai profili economici dell'accordo (che contemperando le rispettive posizioni economico patrimoniale delle parti, i benefici della assegnazione della casa famigliare sono idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione)
Le istanze istruttorie.
Le richieste istruttorie sulla genitorialità sono superflue visto il contenuto degli accordi raggiunti e tenuto conto della loro genericità e vaghezza.
La moglie non formula istanze con riferimento all'allegato tradimento del marito posto a fondamento della domanda di addebito e le istanze articolate dal marito in merito non sono ammissibili.
Le altre istanze istruttorie articolate da entrambe le parti (relative alle modalità di gestione economica nel corso della lunga vita matrimoniale ed alla contribuzione nell'acquisto della casa famigliare) sono irrilevanti ai fini della decisione.
Quanto alla prosecuzione del procedimento.
Le parti hanno cumulato le domande di separazione e di scioglimento del matrimonio ex art 473 bis.
49 c.p.c., ed hanno chiesto al Tribunale di decidere la domanda relativa allo status delle persone trattenendo direttamente il procedimento in decisione.
Come da richiesta delle parti il procedimento deve essere rimesso al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Attivandosi ex art 473 bis. 2 c.p.c. nell'interesse delle figlie minori deve essere ordinato alle parti di aggiornare le loro posizioni economiche come indicato in dispositivo,
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati
2) Recepisce in provvediemnti temporanei gli accordi dei genitori come sopra riportati da intendersi qui richiamati e trascritti
3) Respinge le istanze di prova articolate da ambo le parti;
4) Ordina ex art 473 bis. 2 c.p.c. ai genitori di produrre ed aggiornare in giudizio le
"Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal
Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla CP 3 e ad [...] CP 4 evitando duplicazioni, entro dieci giorni prima della prossima udienza
,
5) Rinvia il procedimento all'udienza del 24 novembre 2026 ore 9.30
6) Riserva di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda di status;
L causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
******** Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio anche ex art 473 bi. 49 c.p.c.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.13541/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile CAMBIASCA (VB) il 27/07/2003 (anno
2003, atto n2, parte I) e trascritto a Milano 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
HI TE;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CAMBIASCA (VB) e di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. HI TE Dott. Maria Laura Amato