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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 53/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARESCALCO FRANCESCO;
RICORRENTE
E
nata il 08/12/1960 in PORTICI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TRAINI C.F._2
PIETRO;
1 RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. con scadenza all'11.06.2025;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/01/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con Controparte_1 in Portici il 07.05.2007, da cui non sono nati figli.
2. Ritualmente citata, si costituiva in data 08/05/2025 la quale si associava Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rappresentava che le parti erano medio tempore addivenute ad un accordo.
3. Con istanza congiuntamente depositata le parti rinunciavano alla trattazione in presenza dell'udienza dell'11.06.2025. Il Giudice disponeva in conformità assegnando termine per note fino all'11.06.2025 e, lette le note, riservava la causa al Collegio previa rimessione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
2 Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine dinanzi all'ufficiale di stato civile. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
6. Le parti hanno poi richiesto il recepimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Portici (NA) in data 7 maggio 2007 tra il Sig. e la Signora iscritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune, al numero 23, Parte I, anno 2007;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Portici il compimento delle annotazioni e delle ulteriori incombenze prescritte dagli artt. 49 lett. g) e 69 1 comma lett. d) del D.P.R. 30 novembre 2000, n. 396;
3) omologare e dichiarare equa la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione ex art. 5 8° comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898, con la precisazione che le parti riconoscono che l'attribuzione patrimoniale che precede – pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) - costituisce un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata ad estinzione e tacitazione di ogni equalunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cu iall'art. 5 8° comma della legge 898/1970, della Signora traente causa o Controparte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Il Collegio, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
7. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato in Portici il 07.05.2007, trascritto presso il registro degli atti di CP_1
3 matrimonio del Comune di Portici (Anno 2007, Numero 23, Parte I, Serie, Comune di
Portici);
b) Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
f) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 53/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARESCALCO FRANCESCO;
RICORRENTE
E
nata il 08/12/1960 in PORTICI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TRAINI C.F._2
PIETRO;
1 RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. con scadenza all'11.06.2025;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/01/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con Controparte_1 in Portici il 07.05.2007, da cui non sono nati figli.
2. Ritualmente citata, si costituiva in data 08/05/2025 la quale si associava Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rappresentava che le parti erano medio tempore addivenute ad un accordo.
3. Con istanza congiuntamente depositata le parti rinunciavano alla trattazione in presenza dell'udienza dell'11.06.2025. Il Giudice disponeva in conformità assegnando termine per note fino all'11.06.2025 e, lette le note, riservava la causa al Collegio previa rimessione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
2 Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine dinanzi all'ufficiale di stato civile. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
6. Le parti hanno poi richiesto il recepimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Portici (NA) in data 7 maggio 2007 tra il Sig. e la Signora iscritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune, al numero 23, Parte I, anno 2007;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Portici il compimento delle annotazioni e delle ulteriori incombenze prescritte dagli artt. 49 lett. g) e 69 1 comma lett. d) del D.P.R. 30 novembre 2000, n. 396;
3) omologare e dichiarare equa la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione ex art. 5 8° comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898, con la precisazione che le parti riconoscono che l'attribuzione patrimoniale che precede – pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) - costituisce un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata ad estinzione e tacitazione di ogni equalunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cu iall'art. 5 8° comma della legge 898/1970, della Signora traente causa o Controparte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Il Collegio, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
7. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato in Portici il 07.05.2007, trascritto presso il registro degli atti di CP_1
3 matrimonio del Comune di Portici (Anno 2007, Numero 23, Parte I, Serie, Comune di
Portici);
b) Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
f) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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