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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NA, Presidente
MA SE, EL
MIELE BRUNO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3641/2019 depositato il 10/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012814917000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020190012814917000, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di recupero crediti d'imposta n. TF9CR0900088/2018, asseritamente notificato in data 27.11.2018, gli veniva intimato il pagamento di euro 376.419,55 a titolo di imposte dirette e di IVA relativamente all'anno di imposta 2016.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la irritualità della notifica effettuata a mezzo pec;
b) la carenza di motivazione;
c) la omessa notifica del prodromico avviso;
d) la errata determinazione degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli ente convenuti, i quali, prodotta la documentazione afferente la notifica dell'atto prodromico e contestata la infondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente, concludevano per il rigetto della domanda.
In corso di causa, il ricorrente esperiva innanzi al Tribunale di Salerno querela di falso per sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione a nome suo in data 27.11.2018 sull'avviso di recupero crediti d'imposta n.
TF9CR0900088/2018.
Con sentenza n. 4578/2023 resa in data 20.10.2023, il Tribunale decretava la falsità della firma.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 12.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dal ricorrente inerente l'omessa notifica dell'avviso di recupero crediti d'imposta n. TF9CR0900088/2018 sottostante alla cartella impugnata.
L'eccezione è fondata.
Invero, poiché nessuna delle due parti convenute ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica al ricorrente dell'atto prodromico (sul punto v. la sentenza n. 4578/2023 resa in data 20.10.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Salerno decretava la falsità della sottoscrizione apposta in data
27.11.2018 sull'avviso di recupero crediti d'imposta n. TF9CR0900088/2018), deve ritenersi che la cartella di pagamento n. 10020190012814917000, relativa alle imposte dirette e all'IVA relativamente all'anno di imposta 2016, sia stata emessa in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge, in ragione del quale la cartella di pagamento deve necessariamente essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato, pertanto, in ragione di ciò deve ritenersi nullo.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NA, Presidente
MA SE, EL
MIELE BRUNO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3641/2019 depositato il 10/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012814917000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020190012814917000, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di recupero crediti d'imposta n. TF9CR0900088/2018, asseritamente notificato in data 27.11.2018, gli veniva intimato il pagamento di euro 376.419,55 a titolo di imposte dirette e di IVA relativamente all'anno di imposta 2016.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la irritualità della notifica effettuata a mezzo pec;
b) la carenza di motivazione;
c) la omessa notifica del prodromico avviso;
d) la errata determinazione degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli ente convenuti, i quali, prodotta la documentazione afferente la notifica dell'atto prodromico e contestata la infondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente, concludevano per il rigetto della domanda.
In corso di causa, il ricorrente esperiva innanzi al Tribunale di Salerno querela di falso per sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione a nome suo in data 27.11.2018 sull'avviso di recupero crediti d'imposta n.
TF9CR0900088/2018.
Con sentenza n. 4578/2023 resa in data 20.10.2023, il Tribunale decretava la falsità della firma.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 12.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dal ricorrente inerente l'omessa notifica dell'avviso di recupero crediti d'imposta n. TF9CR0900088/2018 sottostante alla cartella impugnata.
L'eccezione è fondata.
Invero, poiché nessuna delle due parti convenute ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica al ricorrente dell'atto prodromico (sul punto v. la sentenza n. 4578/2023 resa in data 20.10.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Salerno decretava la falsità della sottoscrizione apposta in data
27.11.2018 sull'avviso di recupero crediti d'imposta n. TF9CR0900088/2018), deve ritenersi che la cartella di pagamento n. 10020190012814917000, relativa alle imposte dirette e all'IVA relativamente all'anno di imposta 2016, sia stata emessa in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge, in ragione del quale la cartella di pagamento deve necessariamente essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato, pertanto, in ragione di ciò deve ritenersi nullo.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.