Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott. Mario Montanaro Consigliere all'esito della camera di consiglio del 17.12.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2556/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.10.2024 tra:
[C.F.: ] Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
[C.F.: ]; [C.F.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
]; [C.F.: ]; C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
[C.F.: ], tutti elettivamente Parte_5 CodiceFiscale_5
domiciliati in Roma in Via Della Giuliana n° 80, presso l'Avv. Enrico
Delehaye [C.F: - pec: CodiceFiscale_6
- fax: 06.3216298] che li rappresenta Email_1
e difende giusta procura originale rilasciata su documento separato sottoscritto con firma vera e congiunto all'atto di ricorso per Cassazione e rinnovata per il presente grado ai sensi di legge.
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. ), presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei P.IVA_2
Portoghesi, n. 2.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma il
, all'esito della ordinanza della Corte di Cassazione che, Controparte_1
in parziale accoglimento della impugnazione dai medesimi proposta avverso la sentenza emessa da precedente Collegio, ha cassato detta decisione, così concludendo:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, così provvedere a seguito di rinvio: IN VIA PRINCIPALE, In riforma della sentenza n.
1093/2022, PUBBLICATA IN DATA 17/02/2022 [N.R.G. 4994/2017 -
REP. 1142/2022] NON NOTIFICATA della Corte d'Appello di Roma e in conformità alle motivazioni di diritto dell'Ordinanza n. 4577/2024, accogliere l'appello e le conclusioni ivi riportate ricalcolando le voci di danno rigettate nei gradi di merito (Tab. A e C del Tribunale di Roma) compreso il danno catastrofale in relazione alle peculiarità del de cuius (come previste dalla Tab. H
pag. 2/14 del Tribunale di Roma) e aggiungendo a quanto di diritto già riconosciuto e non impugnato nella sentenza nr. 333/2017; NEL MERITO, Condannare il convenuto, come rappresentato, alle spese, Controparte_1
diritti ed onorari dei giudizi innanzi la Corte d'Appello e la Suprema Corte di
Cassazione ed al presente giudizio.
IN OGNI CASO, Eliminare la condanna di euro 16.000,00 comminata nella sent.1093/2022 RGNR 4994/2017 a seguito di accoglimento di ricorso per
Cassazione”.
Nel costituirsi in giudizio per il tramite della Avvocatura Generale, il CP_1
ha a sua volta così concluso:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello Civile, contrariis reiectis, adeguarsi all'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 20 febbraio
2024, n. 4577/2024, e respingere il ricorso di conseguenza. Con favore di spese e dei compensi legali”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini abbreviati ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va premesso, che con istanza depositata il 23.9.2024, gli attori hanno richiesto l'oscuramento dei loro dati personali ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 196/03 trattandosi di sentenza avente ad oggetto loro dati sensibili, per cui non c'è dubbio che la stessa sia meritevole di accoglimento.
Passando al merito, la delicata vicenda trae origine dal giudizio introdotto dagli attori nei confronti del per ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni iure proprio e iure hereditatis, derivanti dal decesso del loro familiare
, deceduto per le conseguenze della infezione da epatite C Persona_1
che lo stesso, negli anni 1981/1982 aveva contratto a seguito di pag. 3/14 emotrasfusioni in occasione di un ricovero per essere sottoposto ad intervento chirurgico.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande riconoscendo agli attori i soli danni non patrimoniali subiti iure proprio.
Tale statuizione relativa a detto capo non veniva impugnata e, dunque, passava definitivamente in giudicato.
La sentenza, invece, veniva impugnata in relazione alle altre domande in quanto ritenute dal Primo Giudice intempestivamente proposte in sede di deposito di 1^ memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, per il resto, infondate senza tenere in debito conto la rendita da pensione che il Pt_2
aveva percepito fino alla sua morte, come peraltro documentato anche dai cedolini INPS e dalla stessa sentenza intervenuta tra essi appellanti e l CP_3
in altro separato giudizio per il riconoscimento del loro diritto alla rendita ex art. 85 TU. 1124/65.
La Corte di Appello, tuttavia, pur avendo ritenuto il gravame meritevole di accoglimento con specifico riferimento alla interpretazione della nozione di mutatio libelli rispetto alle domande integrative proposte dagli appellanti in primo grado in sede di deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., ritenendo le domande ammissibilmente proposte, rigettava tuttavia il gravame con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese in favore del convenuto. CP_1
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla S.C. che, con propria ordinanza n.
470/24, così statuiva: “Il motivo è fondato. Il giudice di appello non ha accolto il motivo di appello relativo al danno iure hereditatis, ancor prima che per la mancanza di prova, sulla base di un difetto di genericità della domanda per come formulata, non risultando allegati gli elementi rilevanti. Deve così ritenersi che la pronuncia sia di rito, e non di merito, essendo fondata non pag. 4/14 sull'assenza di prova, ma sulla carenza dell'indicazione del fatto costitutivo. A fronte di una tale statuizione, ben può essere riqualificata la censura, al di là delle disposizioni citate in rubrica, come impugnazione del rilievo dell'assenza della causa petendi, là dove nella concreta articolazione del motivo si fa riferimento alla presenza comunque del danno biologico terminale, alla stregua del fatto allegato, ed alla possibilità di identificare in via presuntiva il danno morale terminale. Risultando assolto l'onere di cui all'art. 366, comma
1, n. 6 c.p.c., e alla luce della natura processuale della violazione in gioco, al
Collegio è consentito accedere agli atti del processo di merito, ed in particolare all'atto introduttivo del giudizio ed alla memoria ai sensi dell'art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., una volta che vi sia giudicato interno in ordine alla tempestività della domanda introdotta con quest'ultimo atto. Il fatto allegato nell'originaria domanda è il progressivo aggravarsi nel corso degli anni della malattia fino al ricovero cui seguì, il giorno dopo, il decesso. Trattasi di fatto suscettibile di produrre conseguenze sul piano del danno non solo iure proprio, ma anche iure hereditatis, soprattutto alla luce dell'allegazione nella memoria, ove si legge che «dalle trasfusioni ematiche avvenute a cavallo tra il 21.12.1981 ed il
14.01.1982 che hanno determinato l'insorgenza dell'epatite C, alla morte del
Sig. , avvenuta in data 20.11.2006, sono trascorsi ben 14 anni, nei quali Pt_2
il de cuius ha potuto percepire gli effetti nefasti che la patologia insorta ha cagionato sia con riferimento al bene della vita salute che alla propria vita da relazione, oltre all'inevitabile perdita di capacità reddituale ad essa connessa».
E ancora, e con riferimento alla parte che qui interessa:
“Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
2043 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 1, comma 6, legge n. 238 del 1997, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione all'istanza risarcitoria per la perdita della rendita mensile di Euro
pag. 5/14 6.903,50 goduta in vita dal congiunto, che illegittimamente è stata pretesa, a sostegno dell'istanza, la deduzione della mancata contestazione del fatto costitutivo e che inoltre il fatto storico della percezione della rendita è stato provato anche dal giudicato relativo al giudizio promosso nei confronti dell , avente altresì efficacia di prova documentale. Aggiunge che la CP_3
circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte del . Il CP_1
motivo è parzialmente fondato. La motivazione della decisione impugnata, al riguardo, è la seguente: «con riguardo a quanto lamentato a proposito della perdita della rendita mensile di euro 6.903,50, goduta in vita dal , per Pt_2
escludere che [si] tratterebbe di una circostanza incontroversa ex art. 115 cpc, in quanto non specificamente contestata, vale considerare come tale circostanza non risulti essere stata mai addotta a sostegno della pretesa e che, quanto al preteso vincolo di giudicato sul punto, viene addotta una sentenza che vede come controparte l anziché il ». Manifestamente CP_3 CP_1
fondato è il rilievo di illegittima subordinazione del riconoscimento del diritto risarcitorio alla allegazione che il medesimo non sia controverso. Il riconoscimento del fatto non controverso, di cui all'art. 115 c.p.c., non dipende chiaramente dall'allegazione della non contestazione, essendo piuttosto un effetto processuale che è compito del giudice collegare una volta che ne ravvisi il presupposto. Fondata è anche la censura di restrizione dell'efficacia del giudicato alla sua portata di statuizione di norma del caso concreto. E' vero che, come afferma la corte territoriale, il giudicato non può essere opposto al soggetto che non sia stato parte del relativo processo, ma resta ferma la sua efficacia di prova documentale (cfr. Cass. n. 18325 del
2019). Il giudice del merito dovrà quindi valutare sul piano probatorio il giudicato in questione”.
pag. 6/14 Gli altri motivi sono stati, dunque, dichiarati inammissibili, sicchè non potrà il
Collegio non tenerne conto ai fini della decisione.
Orbene, occorre a questo punto prendere le mosse dalla prima questione relativa alla domanda risarcitoria formulata dagli attori per ottenere il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali patiti dal loro dante causa sia in relazione c.d. “danno biologico terminale” che al “danno morale catastrofale”.
E' ormai noto, quanto al danno catastrofale, che esso consiste nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. Sent. 28.2.2022 n. 6503).
Occorre, dunque, verificare se nel caso di specie risulta essere stata fornita detta prova o meno, onde poter affermare se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento di tale tipo di danno che sarebbe stato poi trasmesso dal de cuius ai suoi eredi.
Ebbene, premesso che non è stata richiesta alcuna prova ulteriore rispetto a quella meramente documentale, emerge dalla documentazione medica e, in particolare, dalla cartella clinica della Azienda Ospedaliera Pugliese presso cui il fu da ultimo ricoverato il giorno 10.11.2006 decedendo il successivo Pt_2
11.11.2006, che la sua diagnosi fu la seguente: “Coma epatico. Sindrome epato-renale. Cirrosi epatica da HCV. Fibrillazione atriale parossistica”.
Dunque, il paziente entrò già in stato comatoso, sicchè non può affermarsi che vi sia stata, per le sue condizioni, una lucida agonia da parte sua derivante dalla consapevolezza della ormai imminente perdita della vita (Cass.
13537/2014; Cass. 23.10.2018 n. 26727; Cass.
6.10.2020 n. 21508).
pag. 7/14 In assenza di riscontri in tal senso, non potendosi il danno ritenere sussistente in re ipsa, la pretesa risarcitoria deve essere respinta.
Più complessa, invece, si appalesa la questione relativa al c.d. “danno biologico terminale”.
Esso, contrariamente al “danno catastrofale”, richiede come condizione necessaria che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo (Cass. 28.4.2006 n. 9959 per tutte).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che tale condizione si sia certamente realizzata, sia rispetto al momento in cui il ebbe a contrarre la Pt_2
infezione da epatite C in a seguito dell emotrasfusioni a cui fu sottoposto in occasione del suo ricovero ospedaliero a cavallo tra il 1981 ed il 1982, sia rispetto al momento in cui gli fu diagnosticata la “epatite cronica HCV relata” in data 21.5.1997.
Detto tipo di danno, contrariamente al precedente, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per tutto il tempo della permanenza in vita del soggetto, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione alla integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa.
Afferma in particolare la S.C. che “il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino alla data del decesso) a cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) – Cass.
31.10.2014 n. 23183 -.
E ancora, ha affermato in modo concorde la S.C., che “non può escludersi la liquidazione del danno biologico terminale in ragione della mera mancanza di elementi utili ad accertare lo stato soggettivo della vittima, in quanto lo stato di invalidità che precede il decesso è sufficiente – ove perduri quoad tempore pag. 8/14 – a far sorgere il diritto al risarcimento del danno (biologica da inabilità temporanea) a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito” (Cass. Sez. III^
19.10.2016 n. 21060).
Dunque, con riferimento da tale danno, esso può dirsi certamente sussistente essendo entrato pienamente nella sfera del de cuius, sicchè è stato tramesso iure hereditatis ai suoi eredi come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione che ha cassato la precedente sentenza emessa da questo Ufficio.
Resta, dunque, da esaminare la tematica della liquidazione di detto danno dovendosi, tuttavia, partire da una premessa.
Si verte nel caso di specie, in una chiara ipotesi di infezione che può avere notoriamente, nella valutazione medico legale, diverse soluzioni finali, quali la assenza di malattia, la sua stabilizzazione o la morte.
Per evento, dunque, non deve intendersi la semplice infezione quanto, piuttosto, la manifestazione della malattia conseguente.
In particolare, la S.C. ha proprio di recente meglio circoscritto tale questione precisando che: “finchè l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto”
(Cass. 17.2.2023 n. 5119).
E ancora: “in caso di danno c.d. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite
B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione della integrità psico fisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona sicchè, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile,
pag. 9/14 altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa) privo di accertamento di nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi. A tanto, consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione” (Cass. 14.2.2024 n. 4110; Cass. SS.UU.
19129/23).
Dunque, non rileva nel caso di specie, ai fini della liquidazione, che la infezione sia stata contratta da tra il 1981 ed il 1982 in Persona_1
occasione delle emotrasfusioni, essendo invece necessario accertare quanto si
è concretamente manifestata la epatite con i suoi effetti incidenti sulla qualità della vita del prevenuto.
Ebbene, esaminando la documentazione medica e le relazioni medico legali in atti, si evince con certezza che il fu trovato affetto da epatite solo in Pt_2
data 21.5.1997.
Senonchè, sulla base della stessa allegazione delle parti attrici, “riscontrata la positività all'HCV nel 1995, “vi è stata nel soggetto – dopo un primo periodo di stabilizzazione della malattia per circa un decennio – una evoluzione repentina verso la cirrosi epatica scompensata, con un successivo coma epatico e sindrome epato-renale, infermità che hanno determinato il decesso del periziando” (1^ memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che ha richiamato la relazione peritale del Dr. del 3.1.2007). Persona_2
Dunque, si deve concludere che solo nell'ultimo periodo la malattia si è effettivamente manifestata in modo pregiudizievole, essendo essa rimasta silente per quai tutto il periodo della vita del , senza incidere sulla sua Pt_2
condizione psico fisica.
Al fine della liquidazione del danno, ritiene dunque il Collegio di poter condividere le motivazioni dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che, in pag. 10/14 tema di liquidazione del danno terminale, ha evidenziato come “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso”. Per tale motivo, proprio in considerazione delle difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, sulla base della esperienza medico legale si
è individuato un periodo massimo di giorni 100 al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi.
Ebbene, adottando le relative tabelle aggiornate al gennaio 2024 e tenendosi conto del criterio di liquidazione indicato dalla S.C., può riconoscersi a tale titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 35.247,00 per i primi tre giorni, aumentata della metà per la personalizzazione del danno certamente in considerazione delle sofferenze patite dal a complessivi € 52.870,00 a Pt_2
cui vanno sommati € 62.544,00 per gli ulteriori 97 giorni, per la complessiva somma di € 115.414,00 oltre interessi legali nei termini di cui alla sentenza di primo grado passata in giudicato quanto agli altri danni liquidati iure proprio in favore degli attori ed a cui quelli in questo giudizio liquidati, si aggiungono.
Quanto ai danni patrimoniali richiesti, invece, dagli attori in relazione alla perdita di reddito che il de cuius, percettore di pensione mensile, non aveva potuto più riversare nel nucleo familiare, o quanto meno in favore della di lui consorte dal momento dell'avvenuto suo decesso, Parte_1
alla luce della documentazione prodotta, tra cui le cedole pensionistiche e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, confermata dalla Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto in favore degli eredi di
[...]
della rendita ex 85 T.U. 1124/65, è pacifico nella Giurisprudenza Per_1
della S.C. che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di pag. 11/14 solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico, tra i coniugi e dal reddito presumibile dal defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge”. [Cfr.
Cass. Civ. 19.8.2003 n. 12124]. Naturalmente, “Una volta determinata la quota utile del reddito del defunto destinata in favore della famiglia, si dovrà procedere alla sua capitalizzazione, prendendo in considerazione sia l'età della vittima sia quella dei superstiti” (Cass. Civ. 21.11.1995, n. 12020).
Detti principi giurisprudenziali sono stati appunto richiamati anche dalla difesa attorea in sede di deposito della integrazione ex art. 183 c.p.c. e sono certamente meritevoli di accoglimento.
Deve, tuttavia, aversi riguardo alla vita media del soggetto deceduto secondo i criteri ISTAT, onde verificare in qual misura lo stesso avrebbe potuto contribuire al mantenimento della consorte, (decisamente più giovane) ferma restando che ella è l'unica legittimata ad ottenere tale risarcimento.
Va, peraltro, rilevato che la rendita pensionistica del , indicata come Pt_2
mensile per € 6.903,80, in realtà era annuale.
Ciò detto, per il periodo 2005/2010, secondo il calcolo secondo l'ISTAT la aspettativa di vita degli uomini era di anni 80,3.
Ne consegue, che, rispetto all'età che il aveva al momento del decesso Pt_2
(78), la sua aspettativa di vita media era pari all'incirca ad ulteriori anni due.
E' in relazione a tale periodo che va calcolata, quindi, la perdita subita dalla che avrebbe beneficiato presumibilmente del 50% del reddito del Parte_1
coniuge.
Ne consegue, che alla stessa va riconosciuta a titolo risarcitorio, la ulteriore somma di € 6.903,80 oltre interessi nei termini come sopra indicati.
pag. 12/14 Va respinta ogni ulteriore domanda risarcitoria per altri danni quali spese sostenute di tipo funerario ed altre, in quanto non provate relativamente alla posizione del de cuius ein quanto assorbite dalla decisione di rigetto già passata in giudicato per presunti danni patiti iure proprio dagli attori.
La fondatezza della domanda, sia pure nei limiti sopra specificati, deve portare alla riforma della sentenza precedentemente emessa dalla Corte di Appello sulle spese del giudizio dovendo esse essere poste a carico del . CP_1
Quanto a quelle del giudizio di Legittimità e di quelle del presente giudizio, esse seguono ugualmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della fascia di riferimento in relazione al quantum della domanda accolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da Parte_1 Parte_2 [...]
e così provvede: Pt_4 Parte_3 Parte_5
in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 333/2017 proposto dai suddetti, e a parziale riforma di quest'ultima, condanna il , in persona del in aggiunta a Controparte_1 CP_4
quanto già statuito con la sentenza impugnata, al risarcimento degli ulteriori danni in favore degli odierni attori in riassunzione, secondo le rispettive quote ereditarie e iure hereditatis, della somma di € 115.414,00 oltre interessi come da sentenza di primo grado e, in favore della sola Parte_1
dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento per danni materiali patiti iure pag. 13/14 proprio di € 6.903,50 oltre interessi come previsti dalla sentenza di primo grado.
Condanna il suddetto alla rifusione in favore delle medesime parti CP_1
attrici in riassunzione, delle spese del precedente giudizio di appello che liquida, per l'intero, tenuto conto dell'aumento per il numero delle parti, in €
31.497,40, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione di quelle del presente giudizio in riassunzione che liquida sempre nel medesimo importo di cui sopra pari ad € 31.497,40 oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge e, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di
Legittimità che liquida in complessivi € 19.367,15 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 52 D.L.vo 196/2003 dispone che sull'originale della sentenza, a cura della Cancelleria, venga posta annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati degli interessati istanti odierni attori in riassunzione riportati in sentenza
Così deciso alla camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 14/14