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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 6238/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Lea Domenica Lucchese ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, via P.pe di
Belmonte n° 78, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
(già Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Tommaso Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.zza Amendola n. 43, giusta procura in atti
- opposta -
E
Controparte_3
[...]
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 6 dicembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
.
[...]
❖ Annulla la cartella esattoriale n. 29620180059686469 di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 29620229022687351000.
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara compensate per metà le spese di lite con l'ente riscossore e condanna parte ricorrente a corrispondere ad la restante parte che liquida in euro 1.450,00, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
❖ Nessuna statuizione sulle spese di lite nei confronti dell'Assessorato stante la sua contumacia .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 propose opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n° 29620229022687351000 - notificata il 6 aprile 2023 - limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 29620170019818202000,
29620180033631614000 e 29620180059686469000 (per il complessivo importo di euro
41.000,00) lamentando il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso di cui contestava la fondatezza ed eccependo in particolare la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica delle cartelle esattoriali sottese.
Pur ritualmente evocato in giudizio con ricorso notificato via pec il 27.7.2023,
l' convenuto rimaneva contumace. CP_3
La causa istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 6 dicembre
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'
[...]
. Controparte_3
2 In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione sollevata dall'ente riscossore di nullità del ricorso in quanto pur con deduzioni assolutamente succinte, il ricorrente ha enucleato le ragioni dell'opposizione: difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione del credito.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata in ricorso di difetto di motivazione in quanto esso risulta conforme al modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli atti impugnati così che nessuna lesione del diritto di difesa può essere ipotizzata.
A tal proposito, oltretutto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, Sent. del 18/01/2018, n. 1111; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord, dell'11/10/2018, n. 25343; Cass. civ., Sez. V, Sent. del 25/05/2011, n. 11466) che ha sottolineato come «[..] non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta
l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n.
212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del
2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”».
Sul punto si è espressa anche la locale Corte d'Appello (cfr. ex multis Corte
d'Appello Palermo, Sez. lavoro, Sent. dell'08/06/2020, n. 41) che pur riferendosi al preavviso di fermo, (ma identiche motivazioni sono applicabili all'intimazione di
3 pagamento) ha precisato che «[..] è sufficiente osservare che il requisito della motivazione, in cui rientra anche la natura del tributo e dell'Ente impositore, la cui assenza determina la nullità dell'atto alla quale la stessa si riferisce, costituisce elemento sostanziale indefettibile solo della cartella di pagamento, atto prodromico nonché presupposto dell'atto oggi impugnato. Il predetto requisito è, infatti, proprio della fase impositiva, come riportata nella cartella di pagamento, nel cui ambito il contribuente viene reso edotto ed informato di tutti gli elementi necessari alla intelligenza della pretesa creditoria e al connesso esercizio del diritto di difesa;
non sussiste, viceversa, alcun obbligo che imponga al concessionario di motivare il preavviso di fermo allegando gli atti in esso richiamati, posto che il contribuente, a seguito della notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, è già stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'imposizione. Sul punto, è appena il caso di richiamare l'autorevole pronunciamento della Suprema Corte, secondo cui, "Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato" (Cassazione Civile, sezione VI, 21.9.2017 n.22018)».
Ciò premesso il ricorso va accolto solo parzialmente.
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti prodromici oggetto di causa, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione.
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, proprio in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo
4 legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale
l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale - necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
5 Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali ritualmente notificate.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine previsto per l'impugnazione (nel caso di specie 30 giorni sempre che l'Ordinanza Ingiunzione non sia stata notificata) diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura.
In particolare, in tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Conseguentemente, era onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Ciò premesso, l'onere probatorio è stato assolto solo in parte.
Invero, con riferimento alla cartella n. 29620180059686469000, l'ente riscossore non ha fornito la prova della sua rituale notifica non ritenendo questo giudice bastevole l'allegata copia della busta con il numero della raccomandata e con l'indicazione del numero apposto a penna senza alcun timbro postale.
Pertanto, in assenza sia di documentazione attestante la notifica rituale della cartella esattoriale de qua o delle ordinanze-ingiunzione ivi richiamate o la data in cui è stata commessa la violazione, sia di richiesta di accertamento del credito da parte dell'Amministrazione convenuta (stante la sua contumacia), tale deficienza probatoria non potrà che ricadere sugli enti convenuti e la cartella va annullata.
Per quanto riguarda, invece, le cartelle esattoriali nn. 29620170019818202000,
29620180033631614000 ha fornito prova della loro rituale notifica (rispettivamente CP_1
il 28.8.2017 ex art 140 cpc e il 19.7.2018 a mani di familiare convivente).
6 La prescrizione quinquennale non risulta tuttavia maturata alla data della notifica
(6.4.2023) dell'intimazione di pagamento n. 29620229022687351000 alla luce dei decreti emergenziali che hanno disposto la sospensione dei termini prescrizionali.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
Nessuna statuizione sulle spese di lite nei confronti dell'Assessorato va assunta stante la sua contumacia.
Mentre nei confronti dell'ente riscossore, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e del valore del credito portato nella cartella annullata, si ritiene di compensarle per metà condannando parte ricorrente a versare la restante parte ad che viene liquidata CP_1
(in relazione all'attività effettivamente espletata) come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 6 dicembre
2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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