Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, il procedimento di omologazione dell'atto costitutivo di una società e delle sue successive variazioni deve ritenersi attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, anche se esso sia diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale, giacché alla nuova disciplina introdotta con l'art. 8 della suddetta legge, laddove prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi - in difetto di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro - un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nella quale l'individuazione del giudice competente per l'omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 del cod. proc. civ. o su una specifica peculiarità del procedimento di omologazione, ma derivava dall'interpretazione sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell'attuazione del registro delle imprese e particolarmente: a) dell'art. 101 delle disp. att. del cod. civ., nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale non era espressione di un forum domicilii (come sarebbe stato coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell'ufficio del registro competente con la cancelleria del tribunale destinatario dell'istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; b) dell'art. 108 delle disp. di att. del cod. civ., il quale, sino all'attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l'iscrizione dei contratti consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio", così rivelando che il criterio di competenza era collegato al luogo nel quale gli atti acquisivano pubblicità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1999, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal TRIBUNALE di NOLA con ord. 17.12.97 nel proc. n. 1202/97 v.g. in ordine alla omologazione della delibera assembleare della soc. CO.TRA.NA. a r.l. richiesta con ricorso del notaio Salomone, a seguito della declinatoria di competenza adottata dal TRIBUNALE di NAPOLI con ordin. 10.11.97 nel proc. n. 5009/97.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.2.1999 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Lette le richieste 6.10.98 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Delli Priscoli che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dal notaio Salomone era chiesta al Tribunale di Napoli l'omologazione di delibera assembleare relativa alla soc. Co.Tra.Na. a r.l. avente sede legale nel circondario del Tribunale di Nola. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza richiamata in intestazione declinava la propria competenza per territorio, affermando il proprio dissenso dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sent. 7445/97 (a mente del quale l'omologazione dell'atto costitutivo di una società, o delle sue successive variazioni, è devoluta alla cognizione del Tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, ancorché diverso dalla sede sociale, posto che ad esso, nel quadro della disciplina posta dalla legge 29.12.93 n. 580 e dal DPR 7.12.95 n. 581, compete di dare direttive all'organo della P.A. la cui sede sia nel circondario di quel Giudice). Il Tribunale di Nola - cui con nuovo ricorso era chiesta la denegata omologazione - in dissenso dalle opinioni espresse dai giudici napoletani, con l'ordinanza pur indicata in epigrafe, richiedeva d'ufficio a questa Corte (cui l'atto perveniva il 26.5.98) regolamento di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 4^ c.p.c. Il P.G., nelle sue richieste 6.10.98, in piena adesione alla consolidata giurisprudenza del S.C., istava per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio - all'atto di condividere le osservazioni formulate dal remittente Tribunale di Nola - di dover ribadire, in dissenso dai rilievi espressi dai Giudici napoletani, e se pur con l'adozione di ulteriori argomenti, l'indirizzo già assunto in materia da questa Corte con le sentenze 7445/97 - 5535/98 - 5536/98.
1. L'individuazione del giudice territorialmente competente per l'omologazione delle delibere delle società non si fonda, in realtà, sull'applicazione di un principio generale desumibile in via analogica dagli artt. 18, 19, 24 e 25 c.p.c, e neppure sulla diversa e peculiare natura del procedimento di omologazione rispetto a quella della fase successiva dell'iscrizione della delibera omologata nel registro delle imprese: essa si fonda, piuttosto, sulla interpretazione sistematica della normativa regolante la materia, senza che in tal sede possano rilevare le opinioni espresse nei lavori preparatori del regolamento di attuazione (DPR 581/95).
2. Ed infatti proprio nel sistema transitorio disciplinato dall'art. 101 disp.att.c.c. (abrogato implicitamente dall'art. 8 comma 1 della legge 580/93) la competenza territoriale del Tribunale
del luogo della sede sociale - competenza indiscutibile pur non essendo espressamente prevista dall'art. 2330 3^ comma c.c. - non rappresentava affatto l'espressione di un forum domicilii in tesi coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento bensì derivava solo dalla indicazione dell'ufficio del registro competente, che transitoriamente coincideva con la cancelleria del Tribunale destinatario dell'istanza di omologazione (coincidenza che in fatto escludeva alcun problema di, individuazione, essendo presso ogni Tribunale l'ufficio del registro delle società).
3. Conferma dell'esattezza di tale interpretazione è poi lecito ricavare dall'art. 108 1^ comma disp.att.c.c. che prevedeva espressamente che, sino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione dei contratti di consorzio dovesse essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del Tribunale "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio", così intendendosi in modo inequivoco che anche per tali incombenti il criterio di competenza era correlato alla individuazione del luogo nel quale gli atti in discorso acquisivano pubblicità.
4. La nuova disciplina introdotta dall'art. 8 della legge 580/93 - che prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia - non ha, dal canto suo, fatto venir meno la predetta coincidenza tra il tribunale competente per l'omologazione e quello attributario della vigilanza sul registro delle società, ma la ha definitivamente sancita.
5. La nuova norma, per quel che qui rileva, ha infatti una valenza meramente ricognitiva della situazione precedente, in difetto di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro. E non vi è dubbio che una norma esplicita sarebbe stata necessaria ove si fosse inteso derogare al criterio dell'originaria coincidenza tra i due Uffici conferendosi rilievo preminente alla sede della società (soggetto della cui posizione si discute) rispetto a quello ove insiste il nuovo sistema di pubblicità nel quale l'atto societario deve essere incluso.
6. Quanto ai profili di ordine pratico afferenti le difficoltà che potrebbero derivare dalle concentrazioni di tutte le omologazioni presso l'unico Tribunale del capoluogo di provincia, con il correlato pregiudizio delle esigenze di celerità ed efficienza, tali profili, pur apprezzabili, presentano inconvenienti ampiamente superati dal vantaggio derivante dalla stessa concentrazione: un giudice specializzato in grado di assumere indirizzi uniformi a tutto beneficio della certezza del diritto quantomeno nell'ambito della singola circoscrizione.
7. Nè, da ultimo, appare rilevante la preoccupazione avanzata per la sorte delle omologazioni concesse da tribunali incompetenti, le quali sarebbero esposte alla revoca senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 742 c.p.c.: da un canto la revocabilità dei decreti di omologazione in materia societaria non è affermazione indiscutibile;
dall'altro canto, essa deve escludersi recisamente quantomeno con riguardo ai decreti di omologazione dell'atto costitutivo posto che, come evidenziato dalla prevalente dottrina, una società che sia venuta ad esistenza come persona giuridica non può essere eliminata dall'ordinamento se non all'esito del procedimento di liquidazione e previa l'emanazione della sentenza di nullità ai sensi dell'art.2332 c.c. In conclusione, e confermandosi, con gli esposti ulteriori argomenti, l'indirizzo assunto da questa Corte con le pronunzie richiamate all'inizio, deve affermarsi che l'omologazione dell'atto costitutivo di una società e delle sue successive variazioni sia di competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del registro delle imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, pur se diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale. Il ché comporta la statuizione della competenza del Tribunale di Napoli a provvedere sul ricorso per omologazione della ricorrente società, pur avente sede legale in Nola.
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione,
dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella c.d.c., il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999