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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Stefano Marega ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La casa coniugale sita in Desio (MB) alla Via Mantegazza n. 50, di proprietà esclusiva del sig.
, resterà nella sua piena disponibilità, unitamente agli arredi ivi contenuti come sino ad Parte_2 ora attuato sin dall'allontanamento della sig.ra ; Parte_1
2. Le figlie e , essendo ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non Per_1 Per_2 necessitano di alcuna regolamentazione in ordine a mantenimento, affidamento o convivenza e, pertanto, non sono destinatarie di alcuna disposizione, sia in relazione all'affidamento, sia in relazione alle disposizioni economiche nell'ambito del presente atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento, godendo gli stessi di proprio reddito da lavoro, così come da modelli reddituali che si producono (doc.ti 5-6) e, pertanto, dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di aver espressamente reciprocamente preso visione della documentazione patrimoniale di ciascun ricorrente, come da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative alle consistenze patrimoniali e reddituali che gli stessi si sono scambiati e che si producono ( doc. 7-8), i coniugi dichiarano altresì di rinunciare a qualsiasi pretesa futura, anche a titolo di assegno divorzile;
4. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso, di comune accordo tra loro, tutti i beni di loro rispettiva proprietà e, a tal fine, dichiarano che, a seguito di suddivisione già intervenuta, quanto attualmente presente all'interno della casa coniugale è di proprietà esclusiva del sig. e Parte_2 che la sig.ra ha già provveduto all'asporto di quanto di sua esclusiva proprietà; Parte_1
5. I coniugi dichiarano di non avere conti correnti in comune e di aver già provveduto alla revoca delle deleghe concesse da ciascuno sul conto corrente dell'altro;
6. Con la sottoscrizione, quindi, del presente atto, i coniugi dichiarano, sin d'ora, di nulla avere più
a pretendere l'uno dall'altro e viceversa, nemmeno per il futuro sotto l'aspetto patrimoniale, avendo già provveduto in fase di separazione alla suddivisione di ogni bene in comproprietà tra i quali le automobili (già intestate separatamente a ciascun coniuge), nonché l'arredamento della casa coniugale, già assegnato al marito.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza
N. 950/2024 emessa in data 08.11.2024 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Desio in data 17.07.2001 (atto n. 83, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 09.10.2025.
Il Presidente est.
LA TT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Stefano Marega ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La casa coniugale sita in Desio (MB) alla Via Mantegazza n. 50, di proprietà esclusiva del sig.
, resterà nella sua piena disponibilità, unitamente agli arredi ivi contenuti come sino ad Parte_2 ora attuato sin dall'allontanamento della sig.ra ; Parte_1
2. Le figlie e , essendo ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non Per_1 Per_2 necessitano di alcuna regolamentazione in ordine a mantenimento, affidamento o convivenza e, pertanto, non sono destinatarie di alcuna disposizione, sia in relazione all'affidamento, sia in relazione alle disposizioni economiche nell'ambito del presente atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento, godendo gli stessi di proprio reddito da lavoro, così come da modelli reddituali che si producono (doc.ti 5-6) e, pertanto, dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di aver espressamente reciprocamente preso visione della documentazione patrimoniale di ciascun ricorrente, come da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative alle consistenze patrimoniali e reddituali che gli stessi si sono scambiati e che si producono ( doc. 7-8), i coniugi dichiarano altresì di rinunciare a qualsiasi pretesa futura, anche a titolo di assegno divorzile;
4. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso, di comune accordo tra loro, tutti i beni di loro rispettiva proprietà e, a tal fine, dichiarano che, a seguito di suddivisione già intervenuta, quanto attualmente presente all'interno della casa coniugale è di proprietà esclusiva del sig. e Parte_2 che la sig.ra ha già provveduto all'asporto di quanto di sua esclusiva proprietà; Parte_1
5. I coniugi dichiarano di non avere conti correnti in comune e di aver già provveduto alla revoca delle deleghe concesse da ciascuno sul conto corrente dell'altro;
6. Con la sottoscrizione, quindi, del presente atto, i coniugi dichiarano, sin d'ora, di nulla avere più
a pretendere l'uno dall'altro e viceversa, nemmeno per il futuro sotto l'aspetto patrimoniale, avendo già provveduto in fase di separazione alla suddivisione di ogni bene in comproprietà tra i quali le automobili (già intestate separatamente a ciascun coniuge), nonché l'arredamento della casa coniugale, già assegnato al marito.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza
N. 950/2024 emessa in data 08.11.2024 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Desio in data 17.07.2001 (atto n. 83, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 09.10.2025.
Il Presidente est.
LA TT