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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/09/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5648 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla (allora) minore
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Parte_3
Giovanna Rizzi e Francesca Rizzi, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORI
E
in persona del Sindaco in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dal proprio Ufficio Legale, in persona dell'avv. Giorgia Franco, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale della procuratrice costituita
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza 2
del 17.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 29.7.2020 i coniugi e in proprio e in Pt_1 Pt_2
rappresentanza della figlia , all'epoca minorenne, Persona_1
hanno quivi convenuto il Comune di deducendo Controparte_1
quanto segue.
Il giorno 13.11.2016, intorno alle ore 20.30, in abitato di
[...]
, la unitamente alla piccola , che aveva CP_1 Pt_2 Pt_3
allora 10 anni, e all'ancor più piccolo , altro figlio Persona_2
degli attori, che aveva allora 3 anni, tenendo i due bambini per mano, si trovava a camminare sul lato sinistro della via Tito
Livio, che percorreva con direzione verso la via Luigi
Settembrini; attraversato l'incrocio con la via Ezio Vanoni, i tre erano costretti a discendere dal marciapiede sulla strada per superare l'ostacolo costituito da una automobile in sosta con le ruote di sinistra sul marciapiede;
tanto faceva per prima la bambina, che tuttavia finiva in tal modo per mettere il piede in una buca ivi esistente sull'asfalto, non prevedibile, per essere per il resto la strada in buono stato e priva di anomalie, non visibile, in quanto in parte coperta dalla stessa automobile e in parte dissimulata dalla pioggia che, l'aveva riempita d'acqua, e non segnalata in alcun modo;
la piccola sfuggiva così alla presa della madre e cadeva malamente al suolo, riportando di conseguenza 3
<>,
per tale diagnosticata presso il locale ospedale, dove la mamma nell'immediatezza l'accompagnava, che hanno comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente, con la connessa necessità di esborsi per spese mediche, ivi compresa la spesa per l'acquisto di una sedia a rotelle;
la responsabilità
di tali danni va imputata all convenuto, quale soggetto CP_2
proprietario e così custode della strada il cui dissesto ha dato causa alla caduta occorsa, in forza dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c.; nessun esito ha avuto la richiesta di risarcimento previamente indirizzata all'Amministrazione comunale in via stragiudiziale con missiva del 16.5.2017, di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Al risarcimento dei predetti danni, oltre che al rimborso della spesa sostenuta per far fotografare lo stato dei luoghi quale si presentava al momento dell'incidente, gli attori chiedono pertanto condannarsi il in misura della Controparte_1
complessiva somma di € 14.142,25 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
misura di legge sulla somma rivalutata>>, di cui € 13.561,00 in favore della figlia, per risarcimento dei danni non patrimoniali da essa sofferti per il danno biologico riportato, ed € 581,25 in favore proprio, per risarcimento dei danni patrimoniali da essi subiti, costituiti dagli esborsi che hanno dovuto sostenere in dipendenza del danno biologico della figlia, per l'acquisto della sedia a rotelle, per cui hanno pagato € 150,00, per le spese mediche in senso stretto, per cui hanno complessivamente pagato €
411,25 e per le fotografie del luogo del sinistro, per cui hanno 4
pagato € 20,00.
Il Comune convenuto resiste con comparsa di risposta depositata il 14.12.2020, bensì tardivamente, lo stesso giorno fissato per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione, in violazione quindi del termine prescritto dall'art. 166 c.p.c., e tuttavia senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo del successivo art. 167.
La proprietà in capo al della rete viaria cittadina CP_1
comporta che incombe sull'Amministrazione l'onere di provvedere alla sua custodia, donde la sua responsabilità per tutti i danni che possano derivare agli utenti da condizioni di pericolosità
nelle quali strade e marciapiedi vengano a versare.
Tale responsabilità può essere ascritta all'ente civico sia in forza dell'art. 2043 c.c. sia in forza dell'art. 2051 c.c. (v.
Cass. 20.1.2014 n. 999).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni per effetto di insidia stradale, cioè di anomalie di strade e marciapiedi non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'Amministrazione comunale ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione che le fanno carico quale proprietaria e così custode della pubblica via, a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente l'insidia per il tempo occorrente alla sua rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051
c.c., a titolo della responsabilità oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. fra le più recenti Cass., SS.UU., 5
30.6.2022 n. 20943), per cui il , indipendentemente dalla CP_1
sua condotta, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale con le anomalie di strade e marciapiedi,
fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere dell'Ente, per liberarsi da responsabilità, dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un evento naturale esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. 30.6.2022 n. 20943),
al quale sono assimilati anche il fatto di un terzo e il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
officiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del 6
danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>>
(Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. n. 999/2014 cit.).
Nel caso del presente giudizio, l'accadimento della caduta dell'allora minorenne allegata dai genitori, nelle Parte_3
circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione - che gli attori e particolarmente la non hanno mancato di confermare nel Pt_2
rendere l'interrogatorio formale deferito loro, il quale nessun esito confessorio ha dato in favore del - ha trovato CP_1
puntuale conforto nelle sostanzialmente univoche deposizioni rese dai testi oculari escussi, e Controparte_3 Tes_1
, padre e figlia, della cui piena attendibilità non v'è
[...]
alcun motivo di dubitare.
Questi hanno riferito di avere personalmente assistito all'incidente, trovandosi casualmente a seguire la e i suoi Pt_2
bambini nel mentre si recavano a riprendere la loro automobile,
che avevano lasciato parcheggiata ivi stesso, nella quale
[...]
era poi già entrato nel momento in cui ha visto la CP_3
piccola cadere, concordemente aggiungendo che quel giorno Pt_3 7
aveva piovuto e ancora piovigginava allorché il sinistro è
avvenuto, e che era alquanto buio, in quanto l'illuminazione pubblica non era funzionante, e riconoscendo nelle fotografie depositate dagli attori fedele rappresentazione dello stato dei luoghi qual era al momento e in particolare nella lunga e stretta buca che compare anche da sola raffigurata in una di tali fotografie quella sulla quale la bambina perse l'equilibrio, che ivi si vede formatasi nell'asfalto a ridosso del piccolo marciapiede sul quale hanno dichiarato i testi che la e i Pt_2
suoi figli e la stessa teste erano prima Testimone_1
dovuti salire per consentire il passaggio di un'automezzo che proveniva dalle loro spalle per poi discenderne per essere il marciapiede occupato dalle ruote di un'auto ivi parcheggiata.
È stato altresì sentito quale testimone il fotografo che realizzò
le riprese, il quale ha confermato che ciò fece il 15.11.2016,
due giorni dopo quindi l'accadimento oggetto del giudizio, verso il corrispettivo di € 20,00.
A tali acquisizioni istruttorie consegue che non può nella specie attribuirsi alla condotta della danneggiata alcun contributo nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c., il cui verificarsi va invece unicamente imputato a responsabilità dell'ente civico: ex art. 2051 c.c., a fronte del risalente prodursi della anomalia del manto stradale che ha provocato la caduta della piccola , dovendosi Pt_3
escludere la possibilità di ravvisarvi il caso fortuito contemplato dalla norma quale esimente del custode, che avrebbe al contrario postulato una improvvisa emergenza della situazione di pericolo, tale da risultare per il non prevenibile;
CP_1 8
ovvero ex art. 2043 c.c., in ragione del negligente comportamento dell'Amministrazione comunale, che il pericolo venuto così a crearsi per la pubblica incolumità ha trascurato di tempestivamente rimuovere e, nel frattempo, finanche di segnalare.
Quanto ai danni non patrimoniali di cui gli attori chiedono ristoro in favore della figlia all'epoca minorenne, dispone l'art. 2059 c.c. che <
solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene il danno biologico quivi lamentato, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, alla cui previsione deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti., costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione del danno,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico- 9
legale d'ufficio a tal fine espletata, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della infortunata e della certificazione medica versata in atti, che, in conseguenza dell'incidente oggetto di causa, la stessa ha effettivamente riportato la lesione allegata, la quale ha comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 70 giorni, di cui 30 al 75% e 40 al 50%, e da invalidità permanente nella misura di 3 punti percentuali.
La modesta entità di quest'ultima non giustifica personalizzazione del relativo risarcimento, in assenza anche soltanto della allegazione di particolari aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata che siano venuti ad essere incisi in misura speciale dai postumi permanenti della lesione occorsa.
È statuizione della Suprema Corte, tuttora valida per il caso di specie - al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025, - a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità
psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>>
(Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta bensì di lesioni 10
micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali, ma non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che,
facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di € 9.378,50, di cui € 4.887,50 per danno biologico da invalidità temporanea, € 4.491,00 per danno biologico da invalidità permanente, il risarcimento che può complessivamente liquidarsi ad oggi in favore di che aveva 10 anni Parte_3
all'epoca del sinistro, per i danni non patrimoniali.
A tale somma va poi aggiunta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai genitori, l'ulteriore complessiva somma di € 581,25, di cui € 150,00 che è documentato e non contestato che i coniugi e hanno speso per l'acquisto di sedia Pt_1 Pt_2
a rotelle per la bambina, € 20,00 che è come sopra provato che gli stessi hanno pagato al fotografo ed € 411,25 che gli attori hanno documentato di avere sborsato per le spese mediche in senso stretto rese necessarie dall'infortunio della figlia, che la c.t.u. ha trovato congrue.
Deriva che ammonta in totale ad € 9.959,75 il risarcimento che il convenuto va in definitiva condannato a pagare in favore CP_1
degli attori in proprio e in rappresentanza della figlia allora minorenne, di cui € 9.378,50 per danni non patrimoniali ed €
581,25 per danni patrimoniali.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è 11
verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie, la somma di € 9.378,50 riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi già
comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 581,25
riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto ai danni non patrimoniali, a 12
decorrere dalla data dell'evento lesivo, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tali danni devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
A norma dell'art. 1224 c.c., l'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come innanzi rivalutato va ulteriormente maggiorato degli interessi moratori: e quindi degli interessi a maturare, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sul nella misura liquidata in dispositivo, ivi compresa la CP_1
spesa di c.t.u., che va definitivamente posta ad intero carico dell'Ente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del Sindaco in carica, così provvede, Controparte_1
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna il a pagare in favore degli Controparte_1
attori la complessiva somma di € 9.959,75, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
13
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico del Controparte_1
per il suo intero ammontare;
[...]
- condanna il a pagare in favore degli Controparte_1
attori le altre spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.782,00, di cui € 264,00 per gli esborsi documentati ed € 5.518,00, per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed
IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 27.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5648 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla (allora) minore
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Parte_3
Giovanna Rizzi e Francesca Rizzi, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORI
E
in persona del Sindaco in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dal proprio Ufficio Legale, in persona dell'avv. Giorgia Franco, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale della procuratrice costituita
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza 2
del 17.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 29.7.2020 i coniugi e in proprio e in Pt_1 Pt_2
rappresentanza della figlia , all'epoca minorenne, Persona_1
hanno quivi convenuto il Comune di deducendo Controparte_1
quanto segue.
Il giorno 13.11.2016, intorno alle ore 20.30, in abitato di
[...]
, la unitamente alla piccola , che aveva CP_1 Pt_2 Pt_3
allora 10 anni, e all'ancor più piccolo , altro figlio Persona_2
degli attori, che aveva allora 3 anni, tenendo i due bambini per mano, si trovava a camminare sul lato sinistro della via Tito
Livio, che percorreva con direzione verso la via Luigi
Settembrini; attraversato l'incrocio con la via Ezio Vanoni, i tre erano costretti a discendere dal marciapiede sulla strada per superare l'ostacolo costituito da una automobile in sosta con le ruote di sinistra sul marciapiede;
tanto faceva per prima la bambina, che tuttavia finiva in tal modo per mettere il piede in una buca ivi esistente sull'asfalto, non prevedibile, per essere per il resto la strada in buono stato e priva di anomalie, non visibile, in quanto in parte coperta dalla stessa automobile e in parte dissimulata dalla pioggia che, l'aveva riempita d'acqua, e non segnalata in alcun modo;
la piccola sfuggiva così alla presa della madre e cadeva malamente al suolo, riportando di conseguenza 3
<>,
per tale diagnosticata presso il locale ospedale, dove la mamma nell'immediatezza l'accompagnava, che hanno comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente, con la connessa necessità di esborsi per spese mediche, ivi compresa la spesa per l'acquisto di una sedia a rotelle;
la responsabilità
di tali danni va imputata all convenuto, quale soggetto CP_2
proprietario e così custode della strada il cui dissesto ha dato causa alla caduta occorsa, in forza dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c.; nessun esito ha avuto la richiesta di risarcimento previamente indirizzata all'Amministrazione comunale in via stragiudiziale con missiva del 16.5.2017, di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Al risarcimento dei predetti danni, oltre che al rimborso della spesa sostenuta per far fotografare lo stato dei luoghi quale si presentava al momento dell'incidente, gli attori chiedono pertanto condannarsi il in misura della Controparte_1
complessiva somma di € 14.142,25 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
misura di legge sulla somma rivalutata>>, di cui € 13.561,00 in favore della figlia, per risarcimento dei danni non patrimoniali da essa sofferti per il danno biologico riportato, ed € 581,25 in favore proprio, per risarcimento dei danni patrimoniali da essi subiti, costituiti dagli esborsi che hanno dovuto sostenere in dipendenza del danno biologico della figlia, per l'acquisto della sedia a rotelle, per cui hanno pagato € 150,00, per le spese mediche in senso stretto, per cui hanno complessivamente pagato €
411,25 e per le fotografie del luogo del sinistro, per cui hanno 4
pagato € 20,00.
Il Comune convenuto resiste con comparsa di risposta depositata il 14.12.2020, bensì tardivamente, lo stesso giorno fissato per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione, in violazione quindi del termine prescritto dall'art. 166 c.p.c., e tuttavia senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo del successivo art. 167.
La proprietà in capo al della rete viaria cittadina CP_1
comporta che incombe sull'Amministrazione l'onere di provvedere alla sua custodia, donde la sua responsabilità per tutti i danni che possano derivare agli utenti da condizioni di pericolosità
nelle quali strade e marciapiedi vengano a versare.
Tale responsabilità può essere ascritta all'ente civico sia in forza dell'art. 2043 c.c. sia in forza dell'art. 2051 c.c. (v.
Cass. 20.1.2014 n. 999).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni per effetto di insidia stradale, cioè di anomalie di strade e marciapiedi non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'Amministrazione comunale ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione che le fanno carico quale proprietaria e così custode della pubblica via, a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente l'insidia per il tempo occorrente alla sua rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051
c.c., a titolo della responsabilità oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. fra le più recenti Cass., SS.UU., 5
30.6.2022 n. 20943), per cui il , indipendentemente dalla CP_1
sua condotta, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale con le anomalie di strade e marciapiedi,
fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere dell'Ente, per liberarsi da responsabilità, dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un evento naturale esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. 30.6.2022 n. 20943),
al quale sono assimilati anche il fatto di un terzo e il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
officiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del 6
danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>>
(Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. n. 999/2014 cit.).
Nel caso del presente giudizio, l'accadimento della caduta dell'allora minorenne allegata dai genitori, nelle Parte_3
circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione - che gli attori e particolarmente la non hanno mancato di confermare nel Pt_2
rendere l'interrogatorio formale deferito loro, il quale nessun esito confessorio ha dato in favore del - ha trovato CP_1
puntuale conforto nelle sostanzialmente univoche deposizioni rese dai testi oculari escussi, e Controparte_3 Tes_1
, padre e figlia, della cui piena attendibilità non v'è
[...]
alcun motivo di dubitare.
Questi hanno riferito di avere personalmente assistito all'incidente, trovandosi casualmente a seguire la e i suoi Pt_2
bambini nel mentre si recavano a riprendere la loro automobile,
che avevano lasciato parcheggiata ivi stesso, nella quale
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era poi già entrato nel momento in cui ha visto la CP_3
piccola cadere, concordemente aggiungendo che quel giorno Pt_3 7
aveva piovuto e ancora piovigginava allorché il sinistro è
avvenuto, e che era alquanto buio, in quanto l'illuminazione pubblica non era funzionante, e riconoscendo nelle fotografie depositate dagli attori fedele rappresentazione dello stato dei luoghi qual era al momento e in particolare nella lunga e stretta buca che compare anche da sola raffigurata in una di tali fotografie quella sulla quale la bambina perse l'equilibrio, che ivi si vede formatasi nell'asfalto a ridosso del piccolo marciapiede sul quale hanno dichiarato i testi che la e i Pt_2
suoi figli e la stessa teste erano prima Testimone_1
dovuti salire per consentire il passaggio di un'automezzo che proveniva dalle loro spalle per poi discenderne per essere il marciapiede occupato dalle ruote di un'auto ivi parcheggiata.
È stato altresì sentito quale testimone il fotografo che realizzò
le riprese, il quale ha confermato che ciò fece il 15.11.2016,
due giorni dopo quindi l'accadimento oggetto del giudizio, verso il corrispettivo di € 20,00.
A tali acquisizioni istruttorie consegue che non può nella specie attribuirsi alla condotta della danneggiata alcun contributo nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c., il cui verificarsi va invece unicamente imputato a responsabilità dell'ente civico: ex art. 2051 c.c., a fronte del risalente prodursi della anomalia del manto stradale che ha provocato la caduta della piccola , dovendosi Pt_3
escludere la possibilità di ravvisarvi il caso fortuito contemplato dalla norma quale esimente del custode, che avrebbe al contrario postulato una improvvisa emergenza della situazione di pericolo, tale da risultare per il non prevenibile;
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ovvero ex art. 2043 c.c., in ragione del negligente comportamento dell'Amministrazione comunale, che il pericolo venuto così a crearsi per la pubblica incolumità ha trascurato di tempestivamente rimuovere e, nel frattempo, finanche di segnalare.
Quanto ai danni non patrimoniali di cui gli attori chiedono ristoro in favore della figlia all'epoca minorenne, dispone l'art. 2059 c.c. che <
solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene il danno biologico quivi lamentato, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, alla cui previsione deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti., costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione del danno,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico- 9
legale d'ufficio a tal fine espletata, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della infortunata e della certificazione medica versata in atti, che, in conseguenza dell'incidente oggetto di causa, la stessa ha effettivamente riportato la lesione allegata, la quale ha comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 70 giorni, di cui 30 al 75% e 40 al 50%, e da invalidità permanente nella misura di 3 punti percentuali.
La modesta entità di quest'ultima non giustifica personalizzazione del relativo risarcimento, in assenza anche soltanto della allegazione di particolari aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata che siano venuti ad essere incisi in misura speciale dai postumi permanenti della lesione occorsa.
È statuizione della Suprema Corte, tuttora valida per il caso di specie - al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025, - a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità
psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>>
(Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta bensì di lesioni 10
micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali, ma non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che,
facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di € 9.378,50, di cui € 4.887,50 per danno biologico da invalidità temporanea, € 4.491,00 per danno biologico da invalidità permanente, il risarcimento che può complessivamente liquidarsi ad oggi in favore di che aveva 10 anni Parte_3
all'epoca del sinistro, per i danni non patrimoniali.
A tale somma va poi aggiunta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai genitori, l'ulteriore complessiva somma di € 581,25, di cui € 150,00 che è documentato e non contestato che i coniugi e hanno speso per l'acquisto di sedia Pt_1 Pt_2
a rotelle per la bambina, € 20,00 che è come sopra provato che gli stessi hanno pagato al fotografo ed € 411,25 che gli attori hanno documentato di avere sborsato per le spese mediche in senso stretto rese necessarie dall'infortunio della figlia, che la c.t.u. ha trovato congrue.
Deriva che ammonta in totale ad € 9.959,75 il risarcimento che il convenuto va in definitiva condannato a pagare in favore CP_1
degli attori in proprio e in rappresentanza della figlia allora minorenne, di cui € 9.378,50 per danni non patrimoniali ed €
581,25 per danni patrimoniali.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è 11
verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie, la somma di € 9.378,50 riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi già
comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 581,25
riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto ai danni non patrimoniali, a 12
decorrere dalla data dell'evento lesivo, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tali danni devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
A norma dell'art. 1224 c.c., l'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come innanzi rivalutato va ulteriormente maggiorato degli interessi moratori: e quindi degli interessi a maturare, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sul nella misura liquidata in dispositivo, ivi compresa la CP_1
spesa di c.t.u., che va definitivamente posta ad intero carico dell'Ente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del Sindaco in carica, così provvede, Controparte_1
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna il a pagare in favore degli Controparte_1
attori la complessiva somma di € 9.959,75, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
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- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico del Controparte_1
per il suo intero ammontare;
[...]
- condanna il a pagare in favore degli Controparte_1
attori le altre spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.782,00, di cui € 264,00 per gli esborsi documentati ed € 5.518,00, per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed
IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 27.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo