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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. GI Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 19/03/2024 al n. 661/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 19/03/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL AN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI
11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. OL AN ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. ACCORSI CP_1 C.F._2
GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Bagnolo S.Vito MN via Dante
Alighieri n.28, presso lo studio dell'avv. ACCORSI GIOVANNA convenuta
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
09/12/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “
1. In via principale: dichiarare, anche con Parte_1
sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e revocare – di conseguenza- ogni statuizione adottata in merito ad assegno di concorso nel mantenimento;
3. Rigettare ogni richiesta di addebito della separazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
- per “a) SEPARAZIONE: dichiarare Ia separazione CP_1
personale dei coniugi e come sopra meglio Parte_1 CP_1
identificati;
b) ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: addebitarsi la separazione al sig.
per violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio;
Parte_1
c) ASSEGNO DI MANTENIMENTO: Disporsi a carico di il Parte_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
pari ad euro €.350,00 mensili, confermandosi il provvedimento del Giudice del
13/09/2024 con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. pagina 2 di 9 d) ISTANZE ISTRUTTORIE: Si reiterano le istanze già effettuate in via istruttoria e che qui si riportano per comodità di lettura:
Si chiede fin d'ora di essere ammessa a provare per testi sulle seguenti circostanze:
Vero che il sig. ha distaccato nel mese di dicembre 2023 le utenze Parte_1
relative ad acqua, luce e gas dell'abitazione coniugale mentre ancora la casa era abitata dalla moglie sig.ra CP_1
2) Vero che la sig.ra ha vissuto priva di acqua, luce e gas per più CP_1
di un mese dal dicembre 2023 sino a quando ha lasciato la casa coniugale nel gennaio 2024;
3) Vero che il sig. ha dichiarato pubblicamente a Loshi Kozeta, Parte_1 [...]
, il suo disinteresse per la propria paternità con la moglie Pt_2 Parte_3
; CP_1
4) Vero che la madre del sig. ha sempre evitato di frequentare la Parte_1
casa coniugale del figlio;
5) Vero è che gli abiti del sig. sono sempre rimasti nella casa dei Parte_1
genitori;
6) Vero è che la sig.ra è stata tenuta lontana dalla madre del sig. CP_1
in occasione di qualsivoglia festività, ricorrenza o pranzo di Parte_1
famiglia, Natale e Pasqua compresi, cui era invitato il solo sig. che vi Parte_1
si recava da solo.
Si indicano come testi su tutti i capitoli:
via Ghisiolo 11 Stradella di S.GI MN;
Tes_1
Loshi Kozeta via Ghisiolo 11 Stradella di S.GI MN;
pagina 3 di 9 via Gazzo 36 Gazzo LO MN;
Parte_2
via Gazzo 36 Gazzo LO MN;
Testimone_2
via Terre 10 Gonzaga MN;
Parte_3
contrada Montecchiane 2 Rovere' Veronese VR. CP_2
7) Si chiede che il Giudice voglia ordinare al sig. ex lege la Parte_1
produzione delle posizioni finanziarie a lui intestate relative agli ultimi tre anni previsti ex lege (2022-2023-2024), nonché tutte le fatture a suo nome relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in via Castel D'Ario 11 Stradella di
S.GI LO nel quale egli è andato ad abitare.
Con vittoria di onorari, spese e competenze della presente causa oltre gli oneri di legge, anche per violazione da parte del ricorrente del dovere di cui all'art.473 bis18.”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dalla moglie con ricorso depositato in data 19/03/2024. Il ricorrente ha dedotto che i coniugi fossero economicamente indipendenti e quindi ha chiesto che non venisse disposto alcun assegno di mantenimento.
La coppia non ha avuto figli.
Si è costituita la convenuta chiedendo l'addebito della separazione al marito a causa delle condotte tenute dal marito nelle immediatezze della presentazione della domanda di separazione oltre a disporsi un assegno di mantenimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale. pagina 4 di 9 Sulla separazione personale delle parti
Le circostanze dedotte dalle parti nei loro atti difensivi, denotano l'esistenza di una crisi coniugale e sono state confermate dalle parti.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 CP_1
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla convenuta è fondata e va accolta.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale.
Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare (in termini, di recente Cass. civ.
n. 648/2020, ma anche Cass. civ. n. 11792/2021). pagina 5 di 9 Nel caso di specie, la convenuta ha allegato e provato che il ricorrente abbia abbandonato l'abitazione familiare, abbia disdetto il contratto di locazione ed abbia cessato le utenze in costanza di matrimonio.
Valga per tutte la comunicazione che il marito invia alla moglie circa 3 mesi prima di depositare il ricorso per separazione:
La condotta è certamente contraria ai doveri coniugali e quindi può essere accolta la domanda di addebito formulata dalla convenuta.
pagina 6 di 9 L'addebito della separazione, tuttavia, non è autonoma fonte di obbligazione che possa giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento non avendo, la pronuncia sull'addebito, quella specifica funzione.
Peraltro, non sussistono dubbi circa il fatto che proprio l'allontanamento unilateralmente deciso e privo di apparenti ragioni della resistente abbia cagionato la crisi matrimoniale.
È dunque evidente come il comportamento del ricorrente sia stato del tutto contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e per questo, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione.
Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva come, all'esito del procedimento, sia emersa la capacità della convenuta di procurarsi autonomamente le risorse per il proprio sostentamento, mentre non è emerso che la coppia in costanza di matrimonio fosse adusa a concedersi una vita di lussi e sfarzi.
Dall'esame dei modelli 730 prodotti dalla convenuta si evince che per gli anni
2020 abbia dichiarato redditi per 10.965 euro, nel 2021 abbia dichiarato redditi per 18.162, nel 2022 abbia dichiarato redditi per 20.537, nel 2023 abbia dichiarato redditi per 21.032.
Se quindi l'assegno concesso in sede presidenziale si giustificava con la necessità di compensare le modalità inurbane di rilascio della casa coniugale così da consentire alla moglie di avere il tempo ed il sostegno per ritrovare una nuova collocazione, all'esito del procedimento ritiene il Collegio che non sussistano i requisiti riconoscere ulteriormente un assegno di mantenimento rispetto a quanto già goduto nell'ultimo anno. pagina 7 di 9 L'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale andrà quindi revocato a far data dalla presente decisione.
Le spese del presente procedimento vanno compensate per il 50% in quanto procedimento necessitato, per la restante parte del 50% vanno poste a carico del ricorrente attesa la sua scorrettezza processuale atteso che egli ha depositato la documentazione reddituale solo a seguito di ordine giudiziale (e per vero neppure in via integrale) e soprattutto perché ha depositato la documentazione medica, da cui si è potuto scoprire che egli è sostanzialmente sterile, laddove, al contrario, negli atti di causa egli ha svolto la seguente deduzione (prima di svelare la sua sterilità) “Il , infatti, andò a sottoporsi a visita Parte_1
e esami dal dott. , primario di andrologia di Mantova, che valutò non Per_1
esserci problemi in tal senso”. La documentazione medica versata in atti a seguito di ordine giudiziale ha invece evidenziato che il ricorrente sia affetto da
IG (ridotta concentrazione di spermatozoi), ST (ridotta motilità degli spermatozoi) e ER (oltre il 70% degli spermatozoi presenta una forma anomala). La consapevolezza di tale condizione clinica il ricorrente l'ha conseguita nel 2018, mentre nella prima memoria 473 bis 17
c.p.c. sosteneva che “Il , infatti, andò a sottoporsi a visita e Parte_1
esami dal dott. , primario di andrologia di Mantova, che valutò non Per_1
esserci problemi in tal senso”. La condotta processuale è sleale e quindi la parte va condannata al pagamento del 50% delle spese di lite.
Le spese vanno liquidate nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria, mentre va maggiorata al 50% la fase istruttoria visto che la documentazione necessaria a decidere la controversia è stata ottenuta solo pagina 8 di 9 all'esito di ordine giudiziale. La metà del valore astrattamente liquidabile di euro
8.519, va posto quindi a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
2) Revoca l'assegno di mantenimento previsto nella ordinanza del
13/09/2024 a far data dalla presente decisione;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San GI LO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
1, parte 2, Serie A, anno 2017);
4) ND (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
rifondere a (C.F. ) le spese di lite del CP_1 C.F._2
presente procedimento che si liquidano in € 4.259,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. GI Bertola
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. GI Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 19/03/2024 al n. 661/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 19/03/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL AN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI
11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. OL AN ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. ACCORSI CP_1 C.F._2
GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Bagnolo S.Vito MN via Dante
Alighieri n.28, presso lo studio dell'avv. ACCORSI GIOVANNA convenuta
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
09/12/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “
1. In via principale: dichiarare, anche con Parte_1
sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e revocare – di conseguenza- ogni statuizione adottata in merito ad assegno di concorso nel mantenimento;
3. Rigettare ogni richiesta di addebito della separazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
- per “a) SEPARAZIONE: dichiarare Ia separazione CP_1
personale dei coniugi e come sopra meglio Parte_1 CP_1
identificati;
b) ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: addebitarsi la separazione al sig.
per violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio;
Parte_1
c) ASSEGNO DI MANTENIMENTO: Disporsi a carico di il Parte_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
pari ad euro €.350,00 mensili, confermandosi il provvedimento del Giudice del
13/09/2024 con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. pagina 2 di 9 d) ISTANZE ISTRUTTORIE: Si reiterano le istanze già effettuate in via istruttoria e che qui si riportano per comodità di lettura:
Si chiede fin d'ora di essere ammessa a provare per testi sulle seguenti circostanze:
Vero che il sig. ha distaccato nel mese di dicembre 2023 le utenze Parte_1
relative ad acqua, luce e gas dell'abitazione coniugale mentre ancora la casa era abitata dalla moglie sig.ra CP_1
2) Vero che la sig.ra ha vissuto priva di acqua, luce e gas per più CP_1
di un mese dal dicembre 2023 sino a quando ha lasciato la casa coniugale nel gennaio 2024;
3) Vero che il sig. ha dichiarato pubblicamente a Loshi Kozeta, Parte_1 [...]
, il suo disinteresse per la propria paternità con la moglie Pt_2 Parte_3
; CP_1
4) Vero che la madre del sig. ha sempre evitato di frequentare la Parte_1
casa coniugale del figlio;
5) Vero è che gli abiti del sig. sono sempre rimasti nella casa dei Parte_1
genitori;
6) Vero è che la sig.ra è stata tenuta lontana dalla madre del sig. CP_1
in occasione di qualsivoglia festività, ricorrenza o pranzo di Parte_1
famiglia, Natale e Pasqua compresi, cui era invitato il solo sig. che vi Parte_1
si recava da solo.
Si indicano come testi su tutti i capitoli:
via Ghisiolo 11 Stradella di S.GI MN;
Tes_1
Loshi Kozeta via Ghisiolo 11 Stradella di S.GI MN;
pagina 3 di 9 via Gazzo 36 Gazzo LO MN;
Parte_2
via Gazzo 36 Gazzo LO MN;
Testimone_2
via Terre 10 Gonzaga MN;
Parte_3
contrada Montecchiane 2 Rovere' Veronese VR. CP_2
7) Si chiede che il Giudice voglia ordinare al sig. ex lege la Parte_1
produzione delle posizioni finanziarie a lui intestate relative agli ultimi tre anni previsti ex lege (2022-2023-2024), nonché tutte le fatture a suo nome relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in via Castel D'Ario 11 Stradella di
S.GI LO nel quale egli è andato ad abitare.
Con vittoria di onorari, spese e competenze della presente causa oltre gli oneri di legge, anche per violazione da parte del ricorrente del dovere di cui all'art.473 bis18.”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dalla moglie con ricorso depositato in data 19/03/2024. Il ricorrente ha dedotto che i coniugi fossero economicamente indipendenti e quindi ha chiesto che non venisse disposto alcun assegno di mantenimento.
La coppia non ha avuto figli.
Si è costituita la convenuta chiedendo l'addebito della separazione al marito a causa delle condotte tenute dal marito nelle immediatezze della presentazione della domanda di separazione oltre a disporsi un assegno di mantenimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale. pagina 4 di 9 Sulla separazione personale delle parti
Le circostanze dedotte dalle parti nei loro atti difensivi, denotano l'esistenza di una crisi coniugale e sono state confermate dalle parti.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 CP_1
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla convenuta è fondata e va accolta.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale.
Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare (in termini, di recente Cass. civ.
n. 648/2020, ma anche Cass. civ. n. 11792/2021). pagina 5 di 9 Nel caso di specie, la convenuta ha allegato e provato che il ricorrente abbia abbandonato l'abitazione familiare, abbia disdetto il contratto di locazione ed abbia cessato le utenze in costanza di matrimonio.
Valga per tutte la comunicazione che il marito invia alla moglie circa 3 mesi prima di depositare il ricorso per separazione:
La condotta è certamente contraria ai doveri coniugali e quindi può essere accolta la domanda di addebito formulata dalla convenuta.
pagina 6 di 9 L'addebito della separazione, tuttavia, non è autonoma fonte di obbligazione che possa giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento non avendo, la pronuncia sull'addebito, quella specifica funzione.
Peraltro, non sussistono dubbi circa il fatto che proprio l'allontanamento unilateralmente deciso e privo di apparenti ragioni della resistente abbia cagionato la crisi matrimoniale.
È dunque evidente come il comportamento del ricorrente sia stato del tutto contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e per questo, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione.
Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva come, all'esito del procedimento, sia emersa la capacità della convenuta di procurarsi autonomamente le risorse per il proprio sostentamento, mentre non è emerso che la coppia in costanza di matrimonio fosse adusa a concedersi una vita di lussi e sfarzi.
Dall'esame dei modelli 730 prodotti dalla convenuta si evince che per gli anni
2020 abbia dichiarato redditi per 10.965 euro, nel 2021 abbia dichiarato redditi per 18.162, nel 2022 abbia dichiarato redditi per 20.537, nel 2023 abbia dichiarato redditi per 21.032.
Se quindi l'assegno concesso in sede presidenziale si giustificava con la necessità di compensare le modalità inurbane di rilascio della casa coniugale così da consentire alla moglie di avere il tempo ed il sostegno per ritrovare una nuova collocazione, all'esito del procedimento ritiene il Collegio che non sussistano i requisiti riconoscere ulteriormente un assegno di mantenimento rispetto a quanto già goduto nell'ultimo anno. pagina 7 di 9 L'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale andrà quindi revocato a far data dalla presente decisione.
Le spese del presente procedimento vanno compensate per il 50% in quanto procedimento necessitato, per la restante parte del 50% vanno poste a carico del ricorrente attesa la sua scorrettezza processuale atteso che egli ha depositato la documentazione reddituale solo a seguito di ordine giudiziale (e per vero neppure in via integrale) e soprattutto perché ha depositato la documentazione medica, da cui si è potuto scoprire che egli è sostanzialmente sterile, laddove, al contrario, negli atti di causa egli ha svolto la seguente deduzione (prima di svelare la sua sterilità) “Il , infatti, andò a sottoporsi a visita Parte_1
e esami dal dott. , primario di andrologia di Mantova, che valutò non Per_1
esserci problemi in tal senso”. La documentazione medica versata in atti a seguito di ordine giudiziale ha invece evidenziato che il ricorrente sia affetto da
IG (ridotta concentrazione di spermatozoi), ST (ridotta motilità degli spermatozoi) e ER (oltre il 70% degli spermatozoi presenta una forma anomala). La consapevolezza di tale condizione clinica il ricorrente l'ha conseguita nel 2018, mentre nella prima memoria 473 bis 17
c.p.c. sosteneva che “Il , infatti, andò a sottoporsi a visita e Parte_1
esami dal dott. , primario di andrologia di Mantova, che valutò non Per_1
esserci problemi in tal senso”. La condotta processuale è sleale e quindi la parte va condannata al pagamento del 50% delle spese di lite.
Le spese vanno liquidate nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria, mentre va maggiorata al 50% la fase istruttoria visto che la documentazione necessaria a decidere la controversia è stata ottenuta solo pagina 8 di 9 all'esito di ordine giudiziale. La metà del valore astrattamente liquidabile di euro
8.519, va posto quindi a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
2) Revoca l'assegno di mantenimento previsto nella ordinanza del
13/09/2024 a far data dalla presente decisione;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San GI LO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
1, parte 2, Serie A, anno 2017);
4) ND (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
rifondere a (C.F. ) le spese di lite del CP_1 C.F._2
presente procedimento che si liquidano in € 4.259,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. GI Bertola
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