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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3344/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di RE, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3344/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Lorenza Gnes e
(c.f. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Dario Romeo ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Ravina di RE il 10 settembre 1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
1 RE, Parte II, Serie A, N. 15, Anno 1988, e che dalla loro unione sono nate a Per_ RE le figlie (in data 4 luglio 1993) e (in data 8 marzo 1999). Per_1
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale di data 9 agosto 2012, con udienza innanzi al
Presidente in data 12 luglio 2012, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto di essere proprietari in comunione legale della casa familiare, attualmente occupata dalla sig.ra e dalla figlia. Pt_1
Il sig. ha dato atto di riconoscere il debito nei confronti della moglie di € CP_1
18.297,49 (quota 50% spese straordinarie delle figlie non versate per gli anni dal
2014 al 2024) e di € 7.969,80 (quota 50% spese straordinarie quale proprietario della casa coniugale).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“- Il signor verserà un assegno di mantenimento di €300,00 mensili per la CP_1
Per_ figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente. La somma, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ogni anno a partire dall'anno successivo la sentenza di divorzio, verrà versata dal padre direttamente sul conto corrente della figlia entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno verrà versato dal padre fin quando la figlia avrà raggiunto l'indipendenza economica. Al momento Per_
sta facendo il servizio civile con un'entrata mensile di euro 600,00.-. Il padre le verserà in questo la somma di euro 150,00.- mensili direttamente sul conto della ragazza.
- Le spese universitarie, tasse, libri e quant'altro necessario allo studio per la figlia Per_
sarà al 50% a carico dei genitori;
le spese mediche di tipo straordinario, dentista, oculista, visite specialistiche, esami ematici, verranno sostenute da entrambi i genitori al 50%. Le detrazioni seguiranno l'effettivo pagamento.
- Le parti con la sottoscrizione del presente atto intendono regolare i loro rapporti patrimoniali
2 A) DIMORA FAMILIARE: appartamento sito in RE, Via R. da Sanseverino 113, tavolarmente identificato nella p.m. 15 della p.ed. 4953/1 in PT 5245 II CC 406
RE.
Il signor , C.F. , nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
11/07/1960, residente in [...], RE (TN) cede e trasferisce al coniuge
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], che accetta ed acquista, la propria quota di ½ indivisa dell'immobile ubicato a RE, Via R. da Sanseverino 113, C.F._ tavolarmente identificato nella p.m. 15 della p.ed. 4953/1 in PT II CC 406
RE. iscritta al N.C.E.U. di RE e precisamente:
* N. 1 CC 406 P.ed. 4953/1 Sub 14 Foglio 58 PM 15 Zona Cens. 1 Categ. A/2 Classe
3 Consistenza 5 vani Superficie 84 mq Rendita euro 477,72 Valore IMIS euro
80.256,96
N. 2 CC 406 P. ed. 4953/1 Sub 24 Figlio 58 PM 15 Zona Cens. 1 Categ. C/6 Classe
3 Consistenza 15 mq Superficie 17 mq Rendita euro 85,22 Valore IMIS euro
14.316,96
- nella consistenza come appare al Libro Fondiario nonché alle planimetrie depositate all'Ufficio del Catasto di RE;
- a fronte della cessione della metà indivisa della p.m. 15 della p.ed. 4953/1 in PT
5245 II CC 406 RE, la signora verserà al signor Parte_1 CP_1
la somma di euro 77.500,00.- che lo stesso aveva investito nella casa
[...] coniugale, nelle seguenti modalità: Assegno circolare che verrà consegnato all'udienza di comparizione delle parti;
- ai sensi dell'art. 29, co. 1 bis. della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 come modificato dall'art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, i signori Parte_1
e , dichiarano che lo stato di fatto degli immobili di cui sopra è CP_1 conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto;
si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie compilate dal geom. che l'intestazione CP_2 catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
3 - Il signor dichiara di rinunciare all'ipoteca legale ad esso CP_1 spettante, con esonero da responsabilità al riguardo per il Conservatore Tavolare.
- Il signor , previamente ammonito circa le responsabilità penali cui CP_1 può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria penale responsabilità
Dichiara
- Che l'inizio della costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è avvenuto in data anteriore al 1 settembre 1967 giusta licenza edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di RE n. 10310 dd. 10.07.1967
- che, successivamente al settembre 1967, l'immobile di cui al presente atto è stato oggetto di opere eseguite in virtù: della licenza edilizia n.9240 dd. 31.08.1968 e n. 5337 dd.
9.07.1969 rilasciate dal
Sindaco del Comune di RE;
dell'autorizzazione edilizia n.37106 dd.
6.11.1995 manutenzione straordinaria serramenti;
della DIA n. 50499 rilasciata il 14.05.2007 manutenzione straordinaria opere esterne della DIA n.21354 dd. 23.032.2009 opere esterne della SCIA n. 123252 dd. 22.07.2014 rilasciata per manutenzione straordinaria – ascensore –
della comunicazione manutenzione straordinaria n. 40326 rilasciata il dd.11.03.2014
della SCIA n. 127765 rilasciata in data 27.09.2016 manutenzione straordinaria , tutte rilasciate dal Comune di RE
n. 40386 dd. 25.09.2023 applicazione della sanzione di legge difformità stato di fatto/ autorizzato
- Che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere oltre a quelle di cui sopra;
- che successivamente al rilascio delle suddette concessioni il fabbricato non è stato oggetto di altri provvedimenti sanzionatori.
- Che in data 12.11.1971 al n. 5583/70 è stato rilasciato dal Comune di RE il certificato di abitabilità.
4 Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto. La parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della certificazione energetica dell'appartamento in oggetto;
copia conforme dell'attestato di certificazione energetica viene allegato al presente atto. Per la notifica del decreto tavolare relativo all'immobile in oggetto le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Lorenza Gnes che viene autorizzata a chiedere l'intavolazione .
Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, il signor garantisce la CP_1 signora circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati Parte_1 alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. Le parti espressamente convengono di non allegare al presente atto le dichiarazioni di conformità e/o le dichiarazioni di rispondenza relative, che la parte cedente si impegna a consegnare alla signora Pur a conoscenza Pt_1 dell'obbligo del signor di consegnarla alla signora non viene CP_1 Pt_1 allegata al presente atto la documentazione di cui all'art. 13 del DM 37/08 per concorde rinuncia fattane dalle parti.
Che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore a
5.000 mq e costituiscono pertinenza dell'immobile censito al Catasto, onde non si rende necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
- Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad essi inerenti a corpo e non a misura.
- Il signor garantisce la quota di immobile trasferita con il presente atto CP_1 libera da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli e promette le garanzie di legge in caso di molestie ed evizione.
– Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazione di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi, ai fini delle imposte immobiliari.
5 - Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 19
Legge 06/03/1987 n. 74 e della sentenza n. 154 dd. 24/04 – 10/05/1999 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16/03/2000 n. 27/E dd. 21/06/2012 e n. 2/E dd. 21/02/2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc..
- spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà
******
Con la sottoscrizione del presente atto il signor si impegna a rilasciare CP_1 quietanza nel momento in cui riceverà il denaro dalla moglie per l'acquisto della metà indivisa di immobile e comunque entrambe le parti dichiarano di aver regolato le questioni patrimoniali relative al matrimonio e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro in base al pregresso rapporto di coniugio”.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e la sig.ra ha consegnato al sig. Pt_1 CP_1
l'assegno circolare n. 6002731106-08 emesso da Cassa Centrale Banca in data 12 novembre 2025, di importo pari a € 77.500,00.
Con note depositate in data 9 dicembre 2025 la sig.ra ha dato atto Parte_1 che in data 4 dicembre 2025 è deceduto il sig. . CP_1
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, essendo nelle more del procedimento intervenuto il decesso del marito, si rende superflua una pronuncia sulla domanda originariamente proposta, atteso che ai sensi dell'art. 149 c.c. “Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi
(…)”.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
6 Così deciso dal Tribunale di RE, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di RE, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3344/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Lorenza Gnes e
(c.f. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Dario Romeo ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Ravina di RE il 10 settembre 1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
1 RE, Parte II, Serie A, N. 15, Anno 1988, e che dalla loro unione sono nate a Per_ RE le figlie (in data 4 luglio 1993) e (in data 8 marzo 1999). Per_1
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale di data 9 agosto 2012, con udienza innanzi al
Presidente in data 12 luglio 2012, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto di essere proprietari in comunione legale della casa familiare, attualmente occupata dalla sig.ra e dalla figlia. Pt_1
Il sig. ha dato atto di riconoscere il debito nei confronti della moglie di € CP_1
18.297,49 (quota 50% spese straordinarie delle figlie non versate per gli anni dal
2014 al 2024) e di € 7.969,80 (quota 50% spese straordinarie quale proprietario della casa coniugale).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“- Il signor verserà un assegno di mantenimento di €300,00 mensili per la CP_1
Per_ figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente. La somma, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ogni anno a partire dall'anno successivo la sentenza di divorzio, verrà versata dal padre direttamente sul conto corrente della figlia entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno verrà versato dal padre fin quando la figlia avrà raggiunto l'indipendenza economica. Al momento Per_
sta facendo il servizio civile con un'entrata mensile di euro 600,00.-. Il padre le verserà in questo la somma di euro 150,00.- mensili direttamente sul conto della ragazza.
- Le spese universitarie, tasse, libri e quant'altro necessario allo studio per la figlia Per_
sarà al 50% a carico dei genitori;
le spese mediche di tipo straordinario, dentista, oculista, visite specialistiche, esami ematici, verranno sostenute da entrambi i genitori al 50%. Le detrazioni seguiranno l'effettivo pagamento.
- Le parti con la sottoscrizione del presente atto intendono regolare i loro rapporti patrimoniali
2 A) DIMORA FAMILIARE: appartamento sito in RE, Via R. da Sanseverino 113, tavolarmente identificato nella p.m. 15 della p.ed. 4953/1 in PT 5245 II CC 406
RE.
Il signor , C.F. , nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
11/07/1960, residente in [...], RE (TN) cede e trasferisce al coniuge
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], che accetta ed acquista, la propria quota di ½ indivisa dell'immobile ubicato a RE, Via R. da Sanseverino 113, C.F._ tavolarmente identificato nella p.m. 15 della p.ed. 4953/1 in PT II CC 406
RE. iscritta al N.C.E.U. di RE e precisamente:
* N. 1 CC 406 P.ed. 4953/1 Sub 14 Foglio 58 PM 15 Zona Cens. 1 Categ. A/2 Classe
3 Consistenza 5 vani Superficie 84 mq Rendita euro 477,72 Valore IMIS euro
80.256,96
N. 2 CC 406 P. ed. 4953/1 Sub 24 Figlio 58 PM 15 Zona Cens. 1 Categ. C/6 Classe
3 Consistenza 15 mq Superficie 17 mq Rendita euro 85,22 Valore IMIS euro
14.316,96
- nella consistenza come appare al Libro Fondiario nonché alle planimetrie depositate all'Ufficio del Catasto di RE;
- a fronte della cessione della metà indivisa della p.m. 15 della p.ed. 4953/1 in PT
5245 II CC 406 RE, la signora verserà al signor Parte_1 CP_1
la somma di euro 77.500,00.- che lo stesso aveva investito nella casa
[...] coniugale, nelle seguenti modalità: Assegno circolare che verrà consegnato all'udienza di comparizione delle parti;
- ai sensi dell'art. 29, co. 1 bis. della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 come modificato dall'art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, i signori Parte_1
e , dichiarano che lo stato di fatto degli immobili di cui sopra è CP_1 conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto;
si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie compilate dal geom. che l'intestazione CP_2 catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
3 - Il signor dichiara di rinunciare all'ipoteca legale ad esso CP_1 spettante, con esonero da responsabilità al riguardo per il Conservatore Tavolare.
- Il signor , previamente ammonito circa le responsabilità penali cui CP_1 può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria penale responsabilità
Dichiara
- Che l'inizio della costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è avvenuto in data anteriore al 1 settembre 1967 giusta licenza edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di RE n. 10310 dd. 10.07.1967
- che, successivamente al settembre 1967, l'immobile di cui al presente atto è stato oggetto di opere eseguite in virtù: della licenza edilizia n.9240 dd. 31.08.1968 e n. 5337 dd.
9.07.1969 rilasciate dal
Sindaco del Comune di RE;
dell'autorizzazione edilizia n.37106 dd.
6.11.1995 manutenzione straordinaria serramenti;
della DIA n. 50499 rilasciata il 14.05.2007 manutenzione straordinaria opere esterne della DIA n.21354 dd. 23.032.2009 opere esterne della SCIA n. 123252 dd. 22.07.2014 rilasciata per manutenzione straordinaria – ascensore –
della comunicazione manutenzione straordinaria n. 40326 rilasciata il dd.11.03.2014
della SCIA n. 127765 rilasciata in data 27.09.2016 manutenzione straordinaria , tutte rilasciate dal Comune di RE
n. 40386 dd. 25.09.2023 applicazione della sanzione di legge difformità stato di fatto/ autorizzato
- Che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere oltre a quelle di cui sopra;
- che successivamente al rilascio delle suddette concessioni il fabbricato non è stato oggetto di altri provvedimenti sanzionatori.
- Che in data 12.11.1971 al n. 5583/70 è stato rilasciato dal Comune di RE il certificato di abitabilità.
4 Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto. La parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della certificazione energetica dell'appartamento in oggetto;
copia conforme dell'attestato di certificazione energetica viene allegato al presente atto. Per la notifica del decreto tavolare relativo all'immobile in oggetto le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Lorenza Gnes che viene autorizzata a chiedere l'intavolazione .
Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, il signor garantisce la CP_1 signora circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati Parte_1 alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. Le parti espressamente convengono di non allegare al presente atto le dichiarazioni di conformità e/o le dichiarazioni di rispondenza relative, che la parte cedente si impegna a consegnare alla signora Pur a conoscenza Pt_1 dell'obbligo del signor di consegnarla alla signora non viene CP_1 Pt_1 allegata al presente atto la documentazione di cui all'art. 13 del DM 37/08 per concorde rinuncia fattane dalle parti.
Che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore a
5.000 mq e costituiscono pertinenza dell'immobile censito al Catasto, onde non si rende necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
- Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad essi inerenti a corpo e non a misura.
- Il signor garantisce la quota di immobile trasferita con il presente atto CP_1 libera da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli e promette le garanzie di legge in caso di molestie ed evizione.
– Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazione di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi, ai fini delle imposte immobiliari.
5 - Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 19
Legge 06/03/1987 n. 74 e della sentenza n. 154 dd. 24/04 – 10/05/1999 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16/03/2000 n. 27/E dd. 21/06/2012 e n. 2/E dd. 21/02/2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc..
- spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà
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Con la sottoscrizione del presente atto il signor si impegna a rilasciare CP_1 quietanza nel momento in cui riceverà il denaro dalla moglie per l'acquisto della metà indivisa di immobile e comunque entrambe le parti dichiarano di aver regolato le questioni patrimoniali relative al matrimonio e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro in base al pregresso rapporto di coniugio”.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e la sig.ra ha consegnato al sig. Pt_1 CP_1
l'assegno circolare n. 6002731106-08 emesso da Cassa Centrale Banca in data 12 novembre 2025, di importo pari a € 77.500,00.
Con note depositate in data 9 dicembre 2025 la sig.ra ha dato atto Parte_1 che in data 4 dicembre 2025 è deceduto il sig. . CP_1
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, essendo nelle more del procedimento intervenuto il decesso del marito, si rende superflua una pronuncia sulla domanda originariamente proposta, atteso che ai sensi dell'art. 149 c.c. “Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi
(…)”.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
6 Così deciso dal Tribunale di RE, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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