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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 736/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv.to Federica Troisi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avv.to Antonio Cavaliere, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 959/2018 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, emessa in data 10/09/2018 e depositata in data 13/09/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., al fine Pt_1 di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento le- sivo verificatosi presso la propria sede di Fisciano (SA) nella notte tra il
1 01/07/2016 ed il 02/07/2016. L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si sarebbe verificato un guasto alla linea idrica Fisciano – Mer- cato San Severino a seguito del quale venivano arrecati danni alla propria “produ- zione” nonché all'addolcitore presso la propria sede quantificati in euro 5.000,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nonché la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 co. 4 c.p.c., per non aver l'attore compiutamente descrit- to i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Eccepiva altre- sì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in ragione degli artt. 822 e ss. c.c. gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrut- ture, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio pubblico.
Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore in quanto, non vi fu alcuna rottura degli impianti idrici, bensì un programmato intervento finalizzato al miglioramento del servizio idrico reso all'utenza e pertanto chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Esaurita la fase istruttoria, il Giudice assegnava la causa in decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda attorea e per l'effetto condannava la a corrispondere al la somma di € 1.220,00 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali dalla domanda;
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , in persona del Pt_1
legale rappresentante p.t., proponeva gravame avverso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) Impro- cedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di ne- goziazione assistita.; 2) Difetto di legittimazione passiva della 3) Er- Parte_1
roneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza in merito alla presunta responsabilità della ed in merito alla prova dei fatti per cui è Parte_1
causa ed alla quantificazione dei danni lamentati.; 4) Erronea applicazione del
2 principio di cui all'art. 115 c.p.c.; 5) Omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 1175 c.c.
costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'appello nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il G.U. all'udienza del 17/11/2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellante, ponendosi come "ragione più liquida" e riso- lutiva della controversia.
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un danno avvenuto per omessa manutenzione dell'impianto fognario pubblico, va ricondotta all'alveo della re- sponsabilità ex art. 2051 c.c. e va perciò rilevato come, secondo il condivisibile in- dirizzo esegetico della Corte di legittimità, la citata norma postuli semplicemente, sotto il profilo dell'obiettività materiale, l'accertamento del nesso eziologico tra la res posta nell'effettivo potere fisico di un soggetto e la derivazione del danno a ter- zi, talché, riscontrata l'efficienza causale nel determinare l'evento lesivo, sussiste la responsabilità del custode con la possibilità della sola prova contraria del caso for- tuito (da ultimo, con diffusa motivazione, Cass., 15 gennaio 2003 n.472; Cass., 20 luglio 2002 n. 10641).
A questo punto al fine di addivenire della corretta attribuzione della responsabilità in capo all'appellante, deve procedersi all'individuazione del soggetto legittimato passivo della odierna domanda, dovendosi premettere che la in qualità Parte_1
di gestore del servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione e gestio- ne degli impianti fino al punto di consegna all'utenza, come previsto dalla norma- tiva vigente (art. 156, D.lgs. n. 152/2006). La giurisprudenza di merito e di legitti- mità ha più volte ribadito che il gestore del servizio idrico risponde dei danni deri- vanti da eventuali disservizi o difetti di manutenzione delle infrastrutture che rien- trano nella sua competenza gestionale (Cass. Civ., Sez. III, n. 15860/2019). Pertan-
3 to, non vi è dubbio che la sia correttamente evocata in giudizio quale Parte_1
soggetto responsabile degli eventi dannosi occorsi presso la sede dell'appellata.
L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del danno ope- rata dal Giudice di Pace.
Nel caso di specie, la non ha fornito elementi probatori sufficienti a Parte_1
dimostrare che il danno sia derivato da cause estranee alla sua sfera di controllo.
Non risulta, infatti, che siano state adottate misure atte a limitare le conseguenze negative sui terzi. Tali omissioni integrano una condotta negligente idonea a fon- dare la responsabilità del gestore.
Quanto alla quantificazione del danno, il Giudice di Pace ha correttamente valutato le prove documentali e testimoniali, liquidando un importo pari a € 1.220,00. Tale somma risulta congrua e proporzionata rispetto al danno effettivamente subito, considerando i costi per la riparazione dell'addolcitore e il mancato utilizzo della linea produttiva per il periodo interessato.
L'appellante deduce una violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il Giudice di Pace abbia deciso la causa senza tenere conto degli elementi probatori acquisiti.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice ha basato la propria decisione su una valutazione complessiva delle prove, rispettando il prin- cipio del libero convincimento del giudice di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. Non si ravvisano profili di arbitrarietà o illogicità nella valutazione delle prove documen- tali e testimoniali.
Infine, l'appellante invoca l'applicazione del principio di correttezza e buona fede sancito dall'art. 1175 c.c. Tuttavia, tale principio, pur rilevante nei rapporti obbli- gatori di natura contrattuale, non è applicabile in modo diretto al caso di specie, trattandosi di una responsabilità extracontrattuale. In ogni caso, il comportamento dell'attore non appare contrario ai canoni di correttezza e buona fede, avendo agito nel rispetto delle norme processuali per la tutela di un diritto soggettivo leso da una condotta negligente dell'appellante.
Alla luce di quanto sopra considerato, può ritenersi esistente la responsabilità della per i danni causati alla sede del . Il tutto come esposto sopra e Pt_1 CP_1
come altresì rilevato dalla documentazione in atti.
4 Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata sia sotto il profilo fattuale che giuridico.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Stante il rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condannato al pagamento del- le spese processuali liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/14, applicando i parametri minimi e tenuto conto dell'assenza della fase istrutto- ria.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presen- te giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/01/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 736/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv.to Federica Troisi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avv.to Antonio Cavaliere, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 959/2018 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, emessa in data 10/09/2018 e depositata in data 13/09/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., al fine Pt_1 di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento le- sivo verificatosi presso la propria sede di Fisciano (SA) nella notte tra il
1 01/07/2016 ed il 02/07/2016. L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si sarebbe verificato un guasto alla linea idrica Fisciano – Mer- cato San Severino a seguito del quale venivano arrecati danni alla propria “produ- zione” nonché all'addolcitore presso la propria sede quantificati in euro 5.000,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nonché la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 co. 4 c.p.c., per non aver l'attore compiutamente descrit- to i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Eccepiva altre- sì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in ragione degli artt. 822 e ss. c.c. gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrut- ture, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio pubblico.
Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore in quanto, non vi fu alcuna rottura degli impianti idrici, bensì un programmato intervento finalizzato al miglioramento del servizio idrico reso all'utenza e pertanto chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Esaurita la fase istruttoria, il Giudice assegnava la causa in decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda attorea e per l'effetto condannava la a corrispondere al la somma di € 1.220,00 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali dalla domanda;
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , in persona del Pt_1
legale rappresentante p.t., proponeva gravame avverso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) Impro- cedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di ne- goziazione assistita.; 2) Difetto di legittimazione passiva della 3) Er- Parte_1
roneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza in merito alla presunta responsabilità della ed in merito alla prova dei fatti per cui è Parte_1
causa ed alla quantificazione dei danni lamentati.; 4) Erronea applicazione del
2 principio di cui all'art. 115 c.p.c.; 5) Omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 1175 c.c.
costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'appello nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il G.U. all'udienza del 17/11/2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellante, ponendosi come "ragione più liquida" e riso- lutiva della controversia.
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un danno avvenuto per omessa manutenzione dell'impianto fognario pubblico, va ricondotta all'alveo della re- sponsabilità ex art. 2051 c.c. e va perciò rilevato come, secondo il condivisibile in- dirizzo esegetico della Corte di legittimità, la citata norma postuli semplicemente, sotto il profilo dell'obiettività materiale, l'accertamento del nesso eziologico tra la res posta nell'effettivo potere fisico di un soggetto e la derivazione del danno a ter- zi, talché, riscontrata l'efficienza causale nel determinare l'evento lesivo, sussiste la responsabilità del custode con la possibilità della sola prova contraria del caso for- tuito (da ultimo, con diffusa motivazione, Cass., 15 gennaio 2003 n.472; Cass., 20 luglio 2002 n. 10641).
A questo punto al fine di addivenire della corretta attribuzione della responsabilità in capo all'appellante, deve procedersi all'individuazione del soggetto legittimato passivo della odierna domanda, dovendosi premettere che la in qualità Parte_1
di gestore del servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione e gestio- ne degli impianti fino al punto di consegna all'utenza, come previsto dalla norma- tiva vigente (art. 156, D.lgs. n. 152/2006). La giurisprudenza di merito e di legitti- mità ha più volte ribadito che il gestore del servizio idrico risponde dei danni deri- vanti da eventuali disservizi o difetti di manutenzione delle infrastrutture che rien- trano nella sua competenza gestionale (Cass. Civ., Sez. III, n. 15860/2019). Pertan-
3 to, non vi è dubbio che la sia correttamente evocata in giudizio quale Parte_1
soggetto responsabile degli eventi dannosi occorsi presso la sede dell'appellata.
L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del danno ope- rata dal Giudice di Pace.
Nel caso di specie, la non ha fornito elementi probatori sufficienti a Parte_1
dimostrare che il danno sia derivato da cause estranee alla sua sfera di controllo.
Non risulta, infatti, che siano state adottate misure atte a limitare le conseguenze negative sui terzi. Tali omissioni integrano una condotta negligente idonea a fon- dare la responsabilità del gestore.
Quanto alla quantificazione del danno, il Giudice di Pace ha correttamente valutato le prove documentali e testimoniali, liquidando un importo pari a € 1.220,00. Tale somma risulta congrua e proporzionata rispetto al danno effettivamente subito, considerando i costi per la riparazione dell'addolcitore e il mancato utilizzo della linea produttiva per il periodo interessato.
L'appellante deduce una violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il Giudice di Pace abbia deciso la causa senza tenere conto degli elementi probatori acquisiti.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice ha basato la propria decisione su una valutazione complessiva delle prove, rispettando il prin- cipio del libero convincimento del giudice di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. Non si ravvisano profili di arbitrarietà o illogicità nella valutazione delle prove documen- tali e testimoniali.
Infine, l'appellante invoca l'applicazione del principio di correttezza e buona fede sancito dall'art. 1175 c.c. Tuttavia, tale principio, pur rilevante nei rapporti obbli- gatori di natura contrattuale, non è applicabile in modo diretto al caso di specie, trattandosi di una responsabilità extracontrattuale. In ogni caso, il comportamento dell'attore non appare contrario ai canoni di correttezza e buona fede, avendo agito nel rispetto delle norme processuali per la tutela di un diritto soggettivo leso da una condotta negligente dell'appellante.
Alla luce di quanto sopra considerato, può ritenersi esistente la responsabilità della per i danni causati alla sede del . Il tutto come esposto sopra e Pt_1 CP_1
come altresì rilevato dalla documentazione in atti.
4 Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata sia sotto il profilo fattuale che giuridico.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Stante il rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condannato al pagamento del- le spese processuali liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/14, applicando i parametri minimi e tenuto conto dell'assenza della fase istrutto- ria.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presen- te giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/01/2025 Il Giudice
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