Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 11/12/2023, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 01432/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2023, proposto da
Solar Century Fvgc 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Ermanda Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione, a fronte dell'istanza per il rilascio del PAUR, ai sensi dell'art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, presentato dalla società in data 16.2.2021 e, in particolare, per aver omesso l'indizione della Conferenza dei servizi, nei termini previsti dall'art. 27 -bis , comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e non aver per l'effetto concluso il procedimento, nonché in relazione alle diffide notificate dalla società in data 28.11.2022 e in data 26.1.2023;
- e per la condanna dell'amministrazione alla sollecita definizione del procedimento di cui all'art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, chiedendo sin d'ora la nomina di un commissario ad acta , in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell'Amministrazione a concludere il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Daniele Chiatante, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Daminani, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società ricorrente lamentava il silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dall’amministrazione della Provincia di Foggia, in ordine alla presentata domanda di PAUR per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto agro-voltaico.
2.- Si costituiva la Provincia di Foggia, resistendo ed evidenziando la complessità del procedimento; inoltre chiedeva dichiararsi improcedibile il ricorso proposto per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, seppur oltre i termini previsti, la stessa ha avviato il procedimento amministrativo.
3.- Dopo rinvio, scambiati ulteriori documenti, alla fissata camera di consiglio, la difesa della società ricorrente stigmatizzava la perdurante inerzia, essendosi, invero, nelle more, succedutisi meri rinvii della conferenza di servizi, permanendo dunque la violazione dei termini procedimentali ex lege sanciti. Nulla contro-deduceva la difesa della parte resistente, peraltro assente; indi, la causa veniva trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, emerge che il procedimento, seppur formalmente iniziato, epperò dopo prolungata inerzia, non si è concluso nei termini ex lege sanciti, configurandosi un iter divergente, rispetto a quello normativamente previsto e, segnatamente, rispetto all’art. 27- bis del TUA. Termini che, invero, per espressa previsione dell’art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006: “ si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis della L. 7.8.1990, n. 241 ”.
Di talché, nella sostanza e per tabulas , perdura l’inerzia della Provincia di Foggia.
Inerzia non tollerabile, in considerazione dell’indirizzo di massima diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile (c.d. “FER”), sancito, in generale, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. “PNRR”) e della qualificazione di opera di “ pubblica utilità ” anche “ indifferibile ed urgente ”, disposta dall’art. 12, co. 1, d.lgs. n. 387/2003 e dall’art. 7- bis , co. 2- bis , d.lgs. n.152/2006.
In ultima analisi, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., è accertata l’illegittimità dell’omissione della Provincia di Foggia costituita dalla mancata deliberazione finale sull’esito della conferenza di servizi e indi va dichiarato l’obbligo del Comune di Foggia di provvedere.
Pertanto, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. b) , c.p.a., va ordinato alla Provincia di Foggia di provvedere, entro n. 60 giorni, dalla comunicazione d’ufficio della presente sentenza, ovvero dalla notificazione di parte, se anteriore.
5.- In ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega, il quale provvederà, su impulso della parte interessata, entro il termine di successivi n. 60 giorni.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in motivazione.
Nomina commissario ad acta , in caso di ulteriore inerzia della Provincia di Foggia, il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 700,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO