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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 4866/2024 R.G., vertente tra
(P.Iva: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Mariotto Parte_1 P.IVA_1
e
(P.Iva: ), per il tramite della propria mandataria e Controparte_1 P.IVA_2
procuratrice speciale, (P.Iva: ) rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giulio Giulini Parte_2 P.IVA_4
Richard
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 agosto 2024 ha instaurato il giudizio di merito dell'opposizione Parte_1
proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. nel corso della procedura esecutiva pendente innanzi a questo
Tribunale al n. 124/2023 R.G.E, procedura promossa da cessionaria del credito Controparte_1
già vantato da , sulla base del decreto ingiuntivo n. Parte_3
3458/2022 da essa ottenuto il 9 dicembre 2022 avverso la società ed il suo garante sig. . Persona_1
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver concluso con due contratti di Controparte_3
apertura di credito in conto corrente, il primo dei quali garantito da ipoteca, e che successivamente al pagina 1 di 4 subentro nei rapporti, a seguito di fusione, di quest'ultima aveva imposto al socio unico Parte_3
di , sig. , l'apertura di un nuovo conto corrente a lui intestato e la stipula di un Pt_1 Persona_1
mutuo fondiario, ha eccepito:
- il difetto di potere rappresentativo in capo sia a che a Controparte_2
a causa della nullità del conferimento dell'incarico di Parte_2
riscossione di crediti a soggetti non iscritti all'albo previsto dall'art. 106 Tub;
- la nullità dei contratti alla base del credito azionato, a causa, in particolare, della mancata indicazione del TAE, della pattuizione di una clausola di massimo scoperto in assenza dei criteri di applicazione, della previsione di un tasso floor con clausola oscura, dell'omessa indicazione del TAEG, della capitalizzazione dei soli interessi ma non delle spese, l'omessa indicazione della periodicità, con conseguente indeterminatezza o indeterminabilità delle pattuizioni contrattuali.
si è ritualmente costituita ed ha chiesto la reiezione dell'opposizione. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025.
L'opposizione proposta da è inammissibile. Pt_1
Lo è, innanzi tutto, perché proposta oltre la barriera preclusiva prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c. – come già evidenziato dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento di rigetto dell'istanza sospensiva ed eccepito in questa sede da parte opposta.
L'art. 615, comma 2, c.p.c. stabilisce, infatti, che “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Nella specie, la vendita dell'immobile pignorato era stata disposta l'11 ottobre 2023, e l'opposizione di non si fondava – Pt_1
come non si fonda tuttora – su fatti ad essa sopravvenuti o sulla deduzione di circostanze che ne avrebbero precluso, non per sua colpa, una proposizione tempestiva.
L'opposizione è, inoltre, inammissibile, perché essa si fonda su ragioni che avrebbero potuto e dovuto esser fatte valere proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, a mente dell'art. 650 c.p.c. Il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
pagina 2 di 4 non ha, invece, formato oggetto di opposizione ed è divenuto definitivo, sì che il giudicato che si è formato su di esso copre il dedotto ed il deducibile, ivi inclusa la sussistenza di cause di invalidità del contratto all'origine della pretesa azionata in via monitoria, precludendo all'ingiunto la possibilità di invocare, in sede esecutiva o in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole
(cfr., da ultimo, Cass., 4 novembre 2021, n. 31636), fatta eccezione soltanto per l'ipotesi – qui non ricorrente – del contratto concluso tra consumatore e professionista.
A tale riguardo deve in particolare osservarsi che già in sede monitoria ha agito tramite CP_1
la sua procuratrice speciale la quale aveva a sua volta conferito procura Controparte_2
a In ogni caso, questo Tribunale si è già orientato nel senso di ritenere Parte_2
che per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione i cd. servicer (o master servicer) possano legittimamente avvalersi di soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 Tub (cd. special servicer), fermo restando in capo al servicer il compito – e le relative responsabilità – di controllo sul corretto espletamento delle operazioni ex art. 2, comma 6 bis, della l. n. 130/1999.
Ed invero, a mente dell'art. 2, commi 3 e 6, di tale legge, i servizi di riscossione dei crediti ceduti, di cassa e di pagamento, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 Tub, mentre gli altri soggetti che intendono prestare i suddetti servizi di riscossione (appunto indicati al comma 3, lettera c) chiedono l'iscrizione a tale albo anche qualora non esercitino le attività (di intermediazione finanziaria) elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti. Dunque, mentre le società veicolo devono essere unicamente iscritte all'elenco tenuto presso la BA d'TA (com'è – cfr doc. n. 12 bis del Controparte_1
fascicolo dell'opposta), l'attività di riscossione dei crediti di cui esse sono titolari deve necessariamente essere affidata ad un servicer iscritto all'albo ex art. 106 Tub (com'è il caso di Controparte_2
Cont
– v. doc.. n. 5 dell'opposta); si ammette, poi, che il servicer nominato dalla possa delegare
[...] la concreta attività di riscossione dei crediti ad un subservicer, anche non iscritto all'albo ex art. 106
Tub, che operi sotto la sua responsabilità e sia soggetto al suo controllo: la l. n. 130/99 non lo esclude, ed anzi implicitamente lo ammette laddove stabilisce, al comma 6 bis dell'art. 2, che “I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”; in tal senso si è inoltre espressamente orientata la BA di TA con la Circolare n. 288 del e aprile 2015.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria – per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 4866/2024 R.G., promossa da avverso Parte_1
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
qui rappresentata da definitivamente decidendo: Controparte_2 Parte_2
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. da Parte_1
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in €
7.015,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 4866/2024 R.G., vertente tra
(P.Iva: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Mariotto Parte_1 P.IVA_1
e
(P.Iva: ), per il tramite della propria mandataria e Controparte_1 P.IVA_2
procuratrice speciale, (P.Iva: ) rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giulio Giulini Parte_2 P.IVA_4
Richard
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 agosto 2024 ha instaurato il giudizio di merito dell'opposizione Parte_1
proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. nel corso della procedura esecutiva pendente innanzi a questo
Tribunale al n. 124/2023 R.G.E, procedura promossa da cessionaria del credito Controparte_1
già vantato da , sulla base del decreto ingiuntivo n. Parte_3
3458/2022 da essa ottenuto il 9 dicembre 2022 avverso la società ed il suo garante sig. . Persona_1
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver concluso con due contratti di Controparte_3
apertura di credito in conto corrente, il primo dei quali garantito da ipoteca, e che successivamente al pagina 1 di 4 subentro nei rapporti, a seguito di fusione, di quest'ultima aveva imposto al socio unico Parte_3
di , sig. , l'apertura di un nuovo conto corrente a lui intestato e la stipula di un Pt_1 Persona_1
mutuo fondiario, ha eccepito:
- il difetto di potere rappresentativo in capo sia a che a Controparte_2
a causa della nullità del conferimento dell'incarico di Parte_2
riscossione di crediti a soggetti non iscritti all'albo previsto dall'art. 106 Tub;
- la nullità dei contratti alla base del credito azionato, a causa, in particolare, della mancata indicazione del TAE, della pattuizione di una clausola di massimo scoperto in assenza dei criteri di applicazione, della previsione di un tasso floor con clausola oscura, dell'omessa indicazione del TAEG, della capitalizzazione dei soli interessi ma non delle spese, l'omessa indicazione della periodicità, con conseguente indeterminatezza o indeterminabilità delle pattuizioni contrattuali.
si è ritualmente costituita ed ha chiesto la reiezione dell'opposizione. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025.
L'opposizione proposta da è inammissibile. Pt_1
Lo è, innanzi tutto, perché proposta oltre la barriera preclusiva prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c. – come già evidenziato dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento di rigetto dell'istanza sospensiva ed eccepito in questa sede da parte opposta.
L'art. 615, comma 2, c.p.c. stabilisce, infatti, che “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Nella specie, la vendita dell'immobile pignorato era stata disposta l'11 ottobre 2023, e l'opposizione di non si fondava – Pt_1
come non si fonda tuttora – su fatti ad essa sopravvenuti o sulla deduzione di circostanze che ne avrebbero precluso, non per sua colpa, una proposizione tempestiva.
L'opposizione è, inoltre, inammissibile, perché essa si fonda su ragioni che avrebbero potuto e dovuto esser fatte valere proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, a mente dell'art. 650 c.p.c. Il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
pagina 2 di 4 non ha, invece, formato oggetto di opposizione ed è divenuto definitivo, sì che il giudicato che si è formato su di esso copre il dedotto ed il deducibile, ivi inclusa la sussistenza di cause di invalidità del contratto all'origine della pretesa azionata in via monitoria, precludendo all'ingiunto la possibilità di invocare, in sede esecutiva o in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole
(cfr., da ultimo, Cass., 4 novembre 2021, n. 31636), fatta eccezione soltanto per l'ipotesi – qui non ricorrente – del contratto concluso tra consumatore e professionista.
A tale riguardo deve in particolare osservarsi che già in sede monitoria ha agito tramite CP_1
la sua procuratrice speciale la quale aveva a sua volta conferito procura Controparte_2
a In ogni caso, questo Tribunale si è già orientato nel senso di ritenere Parte_2
che per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione i cd. servicer (o master servicer) possano legittimamente avvalersi di soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 Tub (cd. special servicer), fermo restando in capo al servicer il compito – e le relative responsabilità – di controllo sul corretto espletamento delle operazioni ex art. 2, comma 6 bis, della l. n. 130/1999.
Ed invero, a mente dell'art. 2, commi 3 e 6, di tale legge, i servizi di riscossione dei crediti ceduti, di cassa e di pagamento, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 Tub, mentre gli altri soggetti che intendono prestare i suddetti servizi di riscossione (appunto indicati al comma 3, lettera c) chiedono l'iscrizione a tale albo anche qualora non esercitino le attività (di intermediazione finanziaria) elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti. Dunque, mentre le società veicolo devono essere unicamente iscritte all'elenco tenuto presso la BA d'TA (com'è – cfr doc. n. 12 bis del Controparte_1
fascicolo dell'opposta), l'attività di riscossione dei crediti di cui esse sono titolari deve necessariamente essere affidata ad un servicer iscritto all'albo ex art. 106 Tub (com'è il caso di Controparte_2
Cont
– v. doc.. n. 5 dell'opposta); si ammette, poi, che il servicer nominato dalla possa delegare
[...] la concreta attività di riscossione dei crediti ad un subservicer, anche non iscritto all'albo ex art. 106
Tub, che operi sotto la sua responsabilità e sia soggetto al suo controllo: la l. n. 130/99 non lo esclude, ed anzi implicitamente lo ammette laddove stabilisce, al comma 6 bis dell'art. 2, che “I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”; in tal senso si è inoltre espressamente orientata la BA di TA con la Circolare n. 288 del e aprile 2015.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria – per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 4866/2024 R.G., promossa da avverso Parte_1
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
qui rappresentata da definitivamente decidendo: Controparte_2 Parte_2
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. da Parte_1
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in €
7.015,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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