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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1594 /2023 ,
promossa da:
con l'Avv. SENA CASAROSA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. DERI LAURA CP_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificato il giorno 18.10.2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € la somma capitale d'euro 2.748,58, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura di ingiunzione .
A sostegno delle proprie ragioni parte opponente rilevava che i conteggi effettuati da controparte nel ricorso monitorio erano errati in quanto, erano stati effettuati “al lordo delle trattenute fiscali” e che dalle quietanze di versamento allegate lo aveva correttamente versato all'erario Parte_1 le trattenute fiscali concernenti la Sig.ra . CP_1
Parte opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: affinché il Giudice del Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e termine per notifica del ricorso e del pedissequo decreto, ed eventualmente previo espletamento dell'istruttoria richiesta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia, previa conferma della sospensione del titolo ex art. 649 c.p.c., inaudita altera parte, e/o con fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, voglia :
in via pregiudiziale, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato;
nel merito ,accogliere la presente opposizione, e quindi revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto il denegato credito con esso fatto valere è inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova e/o, conseguentemente all'accertamento di cui ai fatti in narrativa, non dovuto e/o estinto per intervenuto pagamento;
nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'avvenuto pagamento della somma ingiunta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da determinarsi ex d.m. 55/2014 e succ. modifiche.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente
A sostegno delle proprie ragioni parte opposta rilevava che le somme erano state corrisposte e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni -“in via preliminare, confermare il decreto ingiuntivo opposto, poiché fondato in fatto ed in diritto, -condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite”.
L'opposizione è fondata.
Dalla documentazione versata agli atti di causa risulta provato che parte opponente ha provveduto a corrispondere le somme dovute a parte opposta.
Infatti dalla documentazione in atti risulta che solamente l'importo pari a complessivi euro 1.868,58
è stato corrisposto da dopo il deposito del ricorso monitorio. Parte_1
Pertanto che parte opponente ha provveduto al pagamento dell'intera somma è inoltre circostanza accertato nell'opposizione a precetto.
Per quanto riguarda le spese di lite questo debbono essere compensate, in quanto parte ha provveduto al pagamento della residua somma senza contestare il quantum al momento della notifica.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario ,
REVOCA il decreto ingiuntivo,
COMPENSA integralmente le spese del giudizio di opposizione
Pisa, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone