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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3913/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3913/2022
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3913/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Colla Parte_1 PARTE OPPONENTE
per essa appresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Pellegrino PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 694/2022 (R.G. n. 7951/2021) pubblicato il 24.03.2022 e notificato il 29.05.2022, con il quale il Tribunale di Velletri ha ingiunto alla società di pagare, alla parte ricorrente, la somma di € 13.978,43 oltre interessi moratori. Parte_1
Ha chiesto l'opponente che fosse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della
[...] in via ulteriormente gradata ha chiesto che fosse dichiarato perento ai sensi dell'art. Controparte_1
644 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 694/2022 notificato all'opponente a mezzo in data CP_3
29.5.2022.
Sempre in via preliminare, nel merito, ha chiesto di dichiarare la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 694/2022 In subordine, nel merito, in via subordinata, accertarsi in corso di causa pagina 2 di 7 la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi ex art. 210 c.p.c. da parte dell'istituto finanziario opposto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso per cui è causa.
Si è costituita la società opposta chiedendo il rigetto di ogni domanda.
La società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento a suo tempo stipulato in data 18.04.2008 con Prestitempo, fusa per incorporazione della Parte_2
Ha altresì prodotto la cessione del 25/06/2015, con la quale la ha ceduto pro Parte_2 soluto il credito vantato nei confronti dell'odierna appellante a e successivamente Controparte_4 la appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di acquisto e gestioni dei Controparte_1 portafogli dei crediti deteriorati di è divenuta titolare del suddetto credito in virtù Controparte_4 del verbale di assemblea e conferimento del ramo d'azienda in data 29/06/2018 n. 80866 REP e 15510
RACC sempre allegato all'atto di costituzione.
L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire non può trovare fondamento alla luce della documentazione prodotta già nel fascicolo monitorio sia in lingua italiana che inglese.
Sono state altresì prodotte già in fase monitoria le ricevute di ritorno attestanti l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente che le ha regolarmente ricevute per compiuta giacenza.
Sul punto la Giurisprudenza anche di merito ha ritenuto che le comunicazioni di cessione del credito non siano sottoposte a forme particolari purchè vi sia l'indicazione del contratto (si veda ex multis .
Cassazione civile sez. III - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Pure priva di pregio deve ritenersi l'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito atteso che essa ben può essere comunicata con lo stesso decreto ingiuntivo.
Anche l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.,per essere stato notificato oltre il termine previsto per legge è destituito di fondamento atteso che risulta già nel fascicolo monitorio, che il decreto ingiuntivo è stato portato alla notifica, una prima volta, in data
06.04.2022 ma tale notificazione non andava a buon fine.ma anche la seconda notifica è stata fatta entro i termini di 60 giorni. Difatti, risulta agli atti che l'ufficiale giudiziario abbia proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c. il giorno 20.05.2022, e nulla rileva che la comunicazione sia effettivamente giunta al debitore il 29.05.2022.
pagina 3 di 7 Sul punto la Giurisprudenza ritiene che “il provvedimento monitorio non può ritenersi inefficace, poiché, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo si verifica solo quando sia mancata la notifica nel termine stabilito da tale norma, e non nel caso - che è quello eventualmente qui ricorrente – di nullità della notifica eseguita nel predetto termine (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 14.2.2014, n. 3552)
In ordine alla prescrizione quinquennale eccepita dalla parte opponente atteso che la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non può dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n.
19291; Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707). A riguardo, si richiama il seguente provvedimento: “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n.
802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006).
In ordine al dies a quo deve essere coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. Difatti in presenza di un accordo contrattuale (finanziamento), stipulato in data 28/10/2003, che prevede la restituzione della somma mutuata in 48 rate costanti mensili (28/10/2007), la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento
“alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. Civ.
Sez. III, 17798/2011ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004) ” (cfr. Trib. Napoli, sent. 7823/2020, in iusletter.com; nello stesso senso: Cass., 10-9-2010, n. 19291 e Trib. Avellino, sent. n. 1436/2018: cfr.
DOC. 12).
È documentato che il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 18.04.2008, preveda il rimborso della somma erogata in n. 60 rate mensili a partire dal 24.05.2008 (cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio). Posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 24.05.2013, il diritto di pagina 4 di 7 credito avrebbe potuto prescriversi solo in data 24.05.2023.
In ordine al disconoscimento è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio che ha chiaramente accertato l'autenticità della sottoscrizione.
Nel merito pure le eccezioni sono infondate ed invero l'asserita mancanza del piano di ammortamento non può ritenersi causa di nullità del contratto.
Nel caso per cui è processo è stato documentato il contratto e l'estratto conto da cui risultano anche i pagamenti di alcune rate.
Il dedotto anatocismo è assolutamente generico e come tale non merita approfondimento istruttorio ed invero l'opponente avrebbe dovuto quanto meno dimostrare se, e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma indicando l'esatto ammontare e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c..
Anche la contestazione sull'ammortamento alla francese in se esso deve ritenersi legittimo e non crea capitalizzazione degli interessi ulteriore rispetto a quello pienamente legittimato dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 bis, D. Lgs. 385/93 e 3 della delibera CICR del 09-02-2000” come affermato da Giurisprudenza costante.
In ordine alla commissione di massimo scoperto che rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (come ritenuto anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 870/06 prodotta dalla stessa difesa dell'attrice) essendo stata espressamente pattuita tra le parti, non può essere ritenuta causa di nullità del contratto sottoscritto.
La giurisprudenza ha chiarito che anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 2/09, la commissione di massimo scoperto era destinata ad operare su un piano diverso ed a remunerare una diversa prestazione della banca consistente nell'integrale e immediata messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente” (Tribunale Milano, n. 12806/12);
La eccepita usurarietà degli interessi superiori al tasso soglia, è generica e come tale non ha meritato alcun approfondimento istruttorio non ha infatti in alcun modo contestato l'opponente le pattuizioni contenute nel contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte.
La parte opposta ha poi dedotto nei suoi scritti che il ” determinato sulla base del TEGM Persona_1
pagina 5 di 7 rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: aprile-giugno 2008), così come indicato nel D.M. del 18 marzo 2008, era pari al 15,27 %. E che nel contratto il TAEG indicato in contratto è pari al 11,99 %, il TAN corrisponde al 10,90 %, mentre gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del 14,00 % (ovvero tasso BCE alla data di aprile 2008 più 10 punti percentuali.
Le doglianze in merito all'usura sopravvenuta non possono altresì trovare accoglimento alla luce della ricostruzione ed orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto la quale ha affermato testualmente che “sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen., ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (cfr. Cass., Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675, in iusletter.com).
In merito all'eccezione sul Taeg la giurisprudenza prevalente, ritiene che esso non sia un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: l'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca, senza assumere rilievo come regola di validità del contratto.
Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'articolo
117 comma 6 del T.U.B.” (in tal senso, Tribunale di Roma, Sez. XVII, sent. nt. 17990/2019).
L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di ctu
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 oltre accessori di legge. pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 24 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Francesca Salucci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3913/2022
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3913/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Colla Parte_1 PARTE OPPONENTE
per essa appresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Pellegrino PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 694/2022 (R.G. n. 7951/2021) pubblicato il 24.03.2022 e notificato il 29.05.2022, con il quale il Tribunale di Velletri ha ingiunto alla società di pagare, alla parte ricorrente, la somma di € 13.978,43 oltre interessi moratori. Parte_1
Ha chiesto l'opponente che fosse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della
[...] in via ulteriormente gradata ha chiesto che fosse dichiarato perento ai sensi dell'art. Controparte_1
644 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 694/2022 notificato all'opponente a mezzo in data CP_3
29.5.2022.
Sempre in via preliminare, nel merito, ha chiesto di dichiarare la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 694/2022 In subordine, nel merito, in via subordinata, accertarsi in corso di causa pagina 2 di 7 la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi ex art. 210 c.p.c. da parte dell'istituto finanziario opposto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso per cui è causa.
Si è costituita la società opposta chiedendo il rigetto di ogni domanda.
La società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento a suo tempo stipulato in data 18.04.2008 con Prestitempo, fusa per incorporazione della Parte_2
Ha altresì prodotto la cessione del 25/06/2015, con la quale la ha ceduto pro Parte_2 soluto il credito vantato nei confronti dell'odierna appellante a e successivamente Controparte_4 la appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di acquisto e gestioni dei Controparte_1 portafogli dei crediti deteriorati di è divenuta titolare del suddetto credito in virtù Controparte_4 del verbale di assemblea e conferimento del ramo d'azienda in data 29/06/2018 n. 80866 REP e 15510
RACC sempre allegato all'atto di costituzione.
L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire non può trovare fondamento alla luce della documentazione prodotta già nel fascicolo monitorio sia in lingua italiana che inglese.
Sono state altresì prodotte già in fase monitoria le ricevute di ritorno attestanti l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente che le ha regolarmente ricevute per compiuta giacenza.
Sul punto la Giurisprudenza anche di merito ha ritenuto che le comunicazioni di cessione del credito non siano sottoposte a forme particolari purchè vi sia l'indicazione del contratto (si veda ex multis .
Cassazione civile sez. III - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Pure priva di pregio deve ritenersi l'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito atteso che essa ben può essere comunicata con lo stesso decreto ingiuntivo.
Anche l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.,per essere stato notificato oltre il termine previsto per legge è destituito di fondamento atteso che risulta già nel fascicolo monitorio, che il decreto ingiuntivo è stato portato alla notifica, una prima volta, in data
06.04.2022 ma tale notificazione non andava a buon fine.ma anche la seconda notifica è stata fatta entro i termini di 60 giorni. Difatti, risulta agli atti che l'ufficiale giudiziario abbia proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c. il giorno 20.05.2022, e nulla rileva che la comunicazione sia effettivamente giunta al debitore il 29.05.2022.
pagina 3 di 7 Sul punto la Giurisprudenza ritiene che “il provvedimento monitorio non può ritenersi inefficace, poiché, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo si verifica solo quando sia mancata la notifica nel termine stabilito da tale norma, e non nel caso - che è quello eventualmente qui ricorrente – di nullità della notifica eseguita nel predetto termine (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 14.2.2014, n. 3552)
In ordine alla prescrizione quinquennale eccepita dalla parte opponente atteso che la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non può dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n.
19291; Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707). A riguardo, si richiama il seguente provvedimento: “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n.
802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006).
In ordine al dies a quo deve essere coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. Difatti in presenza di un accordo contrattuale (finanziamento), stipulato in data 28/10/2003, che prevede la restituzione della somma mutuata in 48 rate costanti mensili (28/10/2007), la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento
“alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. Civ.
Sez. III, 17798/2011ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004) ” (cfr. Trib. Napoli, sent. 7823/2020, in iusletter.com; nello stesso senso: Cass., 10-9-2010, n. 19291 e Trib. Avellino, sent. n. 1436/2018: cfr.
DOC. 12).
È documentato che il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 18.04.2008, preveda il rimborso della somma erogata in n. 60 rate mensili a partire dal 24.05.2008 (cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio). Posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 24.05.2013, il diritto di pagina 4 di 7 credito avrebbe potuto prescriversi solo in data 24.05.2023.
In ordine al disconoscimento è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio che ha chiaramente accertato l'autenticità della sottoscrizione.
Nel merito pure le eccezioni sono infondate ed invero l'asserita mancanza del piano di ammortamento non può ritenersi causa di nullità del contratto.
Nel caso per cui è processo è stato documentato il contratto e l'estratto conto da cui risultano anche i pagamenti di alcune rate.
Il dedotto anatocismo è assolutamente generico e come tale non merita approfondimento istruttorio ed invero l'opponente avrebbe dovuto quanto meno dimostrare se, e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma indicando l'esatto ammontare e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c..
Anche la contestazione sull'ammortamento alla francese in se esso deve ritenersi legittimo e non crea capitalizzazione degli interessi ulteriore rispetto a quello pienamente legittimato dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 bis, D. Lgs. 385/93 e 3 della delibera CICR del 09-02-2000” come affermato da Giurisprudenza costante.
In ordine alla commissione di massimo scoperto che rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (come ritenuto anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 870/06 prodotta dalla stessa difesa dell'attrice) essendo stata espressamente pattuita tra le parti, non può essere ritenuta causa di nullità del contratto sottoscritto.
La giurisprudenza ha chiarito che anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 2/09, la commissione di massimo scoperto era destinata ad operare su un piano diverso ed a remunerare una diversa prestazione della banca consistente nell'integrale e immediata messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente” (Tribunale Milano, n. 12806/12);
La eccepita usurarietà degli interessi superiori al tasso soglia, è generica e come tale non ha meritato alcun approfondimento istruttorio non ha infatti in alcun modo contestato l'opponente le pattuizioni contenute nel contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte.
La parte opposta ha poi dedotto nei suoi scritti che il ” determinato sulla base del TEGM Persona_1
pagina 5 di 7 rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: aprile-giugno 2008), così come indicato nel D.M. del 18 marzo 2008, era pari al 15,27 %. E che nel contratto il TAEG indicato in contratto è pari al 11,99 %, il TAN corrisponde al 10,90 %, mentre gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del 14,00 % (ovvero tasso BCE alla data di aprile 2008 più 10 punti percentuali.
Le doglianze in merito all'usura sopravvenuta non possono altresì trovare accoglimento alla luce della ricostruzione ed orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto la quale ha affermato testualmente che “sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen., ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (cfr. Cass., Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675, in iusletter.com).
In merito all'eccezione sul Taeg la giurisprudenza prevalente, ritiene che esso non sia un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: l'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca, senza assumere rilievo come regola di validità del contratto.
Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'articolo
117 comma 6 del T.U.B.” (in tal senso, Tribunale di Roma, Sez. XVII, sent. nt. 17990/2019).
L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di ctu
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 oltre accessori di legge. pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 24 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Francesca Salucci
pagina 7 di 7