Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 276/2022
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ARTT. 601 – 789 C. 3 C.P.C.
Nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n. 276/2022 R.G., avente ad oggetto la divisione endo-esecutiva dei beni immobili di proprietà pro quota indivisa dell'esecutato
[...]
(esecuzione immobiliare iscritta al n. 339/2020 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Vicenza) CP_1
promossa dal creditore procedente rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Alberto Cappellari
IL GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA vista l'ordinanza ex art. 785 - 788 c.p.c. del 4.10.2022 con la quale il Giudice ha disposto lo scioglimento della comunione del diritto di proprietà relativamente al compendio immobiliare oggetto di causa, mediante vendita dell'intero e ha demandato al Notaio delegato le operazioni di vendita ex artt. 786 e 790 -791 c.p.c.; considerato che in sede di giudizio divisorio promosso ex art. 601 c.p.c., come quello di specie, il giudice della cognizione e non quello dell'esecuzione ha il potere di porre in essere la vendita dei beni, mentre il giudice dell'esecuzione, in seguito alla riassunzione del processo esecutivo
(sospeso ex art. 601 c.p.c. limitatamente ai beni oggetto della divisione) è competente a predisporre la distribuzione a favore dei creditori procedenti e intervenuti del denaro attribuito al debitore esecutato (all'esito della vendita dell'intero) in sostituzione del bene in natura;
considerato che
il compendio immobiliare pignorato pro quota e oggetto di causa è stato alienato, dalla vendita è stata ricavata la somma complessiva di euro 78.000,00 ed è stato predisposto dal Delegato il progetto di distribuzione del ricavato della vendita;
considerato che
all'udienza dell'11.3.2025 avanti al Notaio delegato, fissata per discussione del progetto divisionale (relativo alla somma realizzata a seguito della vendita degli immobili oggetto della divisione endo-esecutiva) non sono sorte contestazioni (come risulta dal verbale di approvazione del progetto divisionale depositato dal Notaio delegato in data 12.3.2025), per cui il progetto di divisione va dichiarato esecutivo ex art. 789 c. 3 c.p.c. con ordinanza non impugnabile
(v. Cass. S.U. n. 16727/2012);
a carico del convenuto debitore esecutato (mentre le spese relative alle operazioni Controparte_1 di vendita delegate, in quanto nell'interesse comune, vanno e sono state poste a carico dei comproprietari, come da progetto approvato all'udienza dell'11.3.2025), liquidandole a favore del creditore procedente attore in euro 5.776,00 per compenso (applicato il DM Parte_1
n. 147/2022, scaglione minimo delle cause da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 posto che la massa da dividere è pari a euro 72.488,17 ed esclusa la fase di studio, trattandosi di giudizio introdotto con ordinanza del Giudice) e in euro 1.196,35 per spese anticipate (vedi nota spese in atti), oltre a spese generali, cpa e iva di legge;
visto l'art. 789 c. 3 c.p.c.;
DICHIARA esecutivo il progetto divisionale (relativo alla somma realizzata a seguito della vendita del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio di divisione endoesecutiva - esecuzione n.
339/2020 R.G.E. Tribunale di Vicenza) predisposto dal Delegato e approvato all'udienza dell'11.3.2025 avanti al medesimo;
.
ORDINA
al Notaio delegato di provvedere ai pagamenti come da progetto predisposto, a mezzo bonifico e/o assegno circolare.
CONDANNA
parte esecutata, , a rifondere a parte attrice/creditrice procedente, Controparte_1
le spese legali del presente giudizio (che per essa parte esecutata vengono poste Parte_1
in prededuzione a carico della procedura esecutiva n. 339/2020 R.G. ES.IMM), liquidate in euro
5.776,00 per compenso e in euro 1.196,35 per spese anticipate, oltre a spese generali, cpa e iva di legge;
compensa tra le altre parti le spese di giudizio;
DICHIARA
definito il presente giudizio di divisione endo-esecutiva.
ASSEGNA termine di tre mesi per la riassunzione dell'esecuzione sospesa ex art. 601 c.p.c.
Si comunichi alle parti e al Notaio delegato.
Vicenza, 25/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Saltarelli