Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10417/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
,rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Marina Gilardi Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Piazza V. Aprea cv. 11, Napoli RICORRENTE
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Lizzi
Maria Sofia con la quale è elett.te dom.to presso la sede dell'Ente in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 371 20230010524678000 notificato a mezzo posta raccomandata n. 66493403972-0 in data 19/01/2024 nonché l'avviso di addebito n° 371
20230010596351000 notificato a mezzo posta raccomandata n. 6649340398-0- in data 19/01/2024 relativamente ai contributi asseritamente dovuti alla Gestione
Commercianti relativamente, rispettivamente, alle annualità 2017 e 2018. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall CP 1 per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per cui chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento degli stessi, con vittoria di spese.
L CP_1 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della
Va, in via preliminare, evidenziato che i rimedi di cui dispone l'opponente sono: l'opposizione ex art. 24 per motivi inerenti il merito della pretesa o vizi di formazione del ruolo da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella;
l'opposizione ex art. 29 da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. per omessa o inesistente notifica della cartella o per fatti estintivi sopravvenuti proponibile senza limiti di tempo;
l'opposizione ex art. 29 da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni. Si pone a questo punto il problema di stabilire la natura e la rilevabilità di tale decadenza.
Ritiene lo scrivente che si tratti di decadenza senz'altro rilevabile d'ufficio.
Va ribadito che la decadenza in questione presenta lo stesso profilo di quella introdotta in materia tributaria dall'art. 21 d.lgs.vo n. 546/1992: l'ottica, infatti, è quella di una sostanziale equiparazione tra contributi e tributi, dell'unificazione delle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
Non vi è ragione, in sostanza, per discostarsi da quanto previsto in materia tributaria in una situazione del tutto analoga (opposizione a cartella o altro atto), materia in cui la decadenza è espressamente definita come rilevabile d'ufficio.
Invero, l'art. 20, comma primo, del d.lgs.vo 546/1992 stabilisce che "il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16" e l'art. 21, comma primo, della medesima fonte normativa sanziona d'inammissibilità la mancata proposizione del ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
L'art. 22, comma secondo, d'altro canto, prevede la rilevabilità d'ufficio - in ogni stato e grado del giudizio - della inammissibilità del ricorso" anche se la parte resistente si costituisce....".
Il determinarsi di tale situazione comporta, infatti, la definitività dell'atto impugnato.
La conclusione pare del tutto logica e rispondente alla comune esigenza di certezza nell'entrate dello fiscali o parafiscali.
D'altra parte, la regola per la quale la decadenza non può essere rilevata d'ufficio non ha carattere assoluto: a mente dell'art. 2969 c.c., il precetto trova deroga (con la conseguente rilevabilità d'ufficio) nell'ipotesi che si controverta "su materia sottratta alla disponibilità delle parti" e che la declaratoria di decadenza determini l'improponibilità dell'azione.
Ora, per "materia sottratta alla disponibilità delle parti" deve intendersi non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili per la loro propria natura, ma anche quella per la quale esiste un regime legale che escluda un potere di disponibilità delle parti nel senso che tale regime non può essere da loro obliterato, rinunciato o, comunque, modificato (vedi Cass. sez. trib. 23 giugno 2003, n. 9952).
In materia contributiva-previdenziale il regime relativo al termine entro il quale il contribuente può proporre l'azione di rimborso del tributo indebitamente versato è sottratto alla disponibilità delle parti nel senso chiarito, di modo che il giudice ha il potere dovere di rilevare d'ufficio la decadenza dall'azione, ove non proposta entro il termine di legge.
Stesse considerazioni valgono quanto all'art. 617 c.p.c. (vedi per tutte Cass. n. 4957/07).
In definitiva, il termine ex art 24 citato, trovando la sua ratio in un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche ed essendo diretto a determinare, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito delle stesse, la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, deve intendersi di natura perentoria, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta oltre i 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Diversamente opinando, se solo si ritenesse l'atto amministrativo impugnabile senza limiti temporali, la suddetta disposizione, non prevedendo alcuna sanzione in caso di sua violazione, sarebbe inutiliter data.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico ed incontestato in causa che parte ricorrente ha proposto opposizione attinente il merito della pretesa contributiva e, pertanto, opposizione all'iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs n. 46/99 ed è altrettanto documentalmente provato che l'avviso di addebito n° 371
20230010524678000 è stato notificato a mezzo posta raccomandata n. 66493403972-0 in data 19/01/2024 e l'avviso di addebito n° 371 20230010596351000 è stato notificato a mezzo posta raccomandata n. 6649340398-0- in data 19/01/2024, come riconosciuto dalla medesima parte ricorrente e come comprovato dalla documentazione in atti (cfr. copia degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate allegate alla produzione dell CP_1, mentre il ricorso in esame è stato depositato in Cancelleria in data
02.05.2024 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine previsto dal citato comma 5 dell'art. 24 e, comunque, oltre i termini di gg. 40. Tanto chiarito, il mancato rispetto di tale termine, come sicuramente è avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, determina la non ammissibilità della proposta opposizione, con la conseguente incontestabilità dell'accertamento contenuto nell'atto così tardivamente impugnato.
Per tutte le esposte considerazioni, la proposta opposizione va dichiarata inammissibile. Attesa la definizione della controversia con una pronuncia di mero rito, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 11/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario