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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.g. 4200/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DI GIGLIO SANDRA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PONTEBBA Parte_1 CP_1 il 01/09/2018.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/07/2019 ed l 17/05/2023. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori e iano affidate ad entrambi Persona_3 Persona_4 i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che le figlie minori mantengano la loro residenza e collocazione presso la casa familiare, in Pinerolo (TO), Largo Staffette Partigiane n. 5, di proprietà della madre.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute debbano essere assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo in debito conto le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie minori.
DISPONE che la casa familiare sita in Pinerolo (TO), Largo Staffette Partigiane n. 5, di proprietà della IG.ra , venga assegnata alla moglie che continuerà ad abitare l'immobile unitamente Parte_1 alle figlie ed Per_1 Per_2
PRENDE ATTO che i mobili e gli arredi ivi presenti vengono assegnati in proprietà alla IG.ra Parte_1 (collocataria delle figlie minori), dandosi atto che il marito – in accordo con la moglie – si è già allontanato dalla casa coniugale e che provvederà all'asporto dei propri effetti personali entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che il marito, che attualmente è ospite nell'abitazione dei propri genitori, provvederà inoltre a spostare la propria attuale residenza in luogo che si riserva di comunicare alla IG.ra Parte_1 entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di separazione,
DISPONE che, in considerazione della tenerissima età delle figlie minori (di anni Persona_3 5) e (di soli 21 mesi) il IG. possa vedere e tenere con sé le figlie nei Persona_4 CP_1 tempi e con le modalità di seguito riportate, con rinuncia per il momento e fino al compimento dei tre anni di età di al pernottamento delle bambine presso di sé. Per_2
-A partire da maggio 2026, entrambe le figlie, pernotteranno presso l'abitazione del padre nel week end di sua spettanza la notte del sabato.
-Nell'intento di garantire alle minori (entrambe in tenerissima età) la continuità e la quotidianità del rapporto padre-figlie, ogni mattina dal lunedì al venerdì ed in orario tra le 7 e le 8, il IG. si CP_1 recherà presso la casa coniugale per partecipare attivamente alla vita scolastica delle bimbe e coadiuverà la IG.ra nella loro preparazione, per poi accompagnare la figlia resso l'asilo nido che Parte_1 Per_2 frequenta, consentendo così alla moglie di poter accompagnare – a propria volta - la figlia presso Per_1 la propria scuola. pagina 2 di 5 -Settimana a) nella settimana in cui il padre osserverà il riposo lavorativo nella giornata di giovedì (uno ogni 15 giorni), il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie ed compatibilmente CP_1 Per_1 Per_2 con le esigenze di salute, scolastiche e non delle stesse) in orario dalle 16 alle 20, avendo cura di prelevare entrambe dalle rispettive scuole, di somministrare loro la cena (presso la sua abitazione o presso l'abitazione dei nonni paterni) e di riaccompagnarle presso l'abitazione materna alle ore 20.
-Nella giornata di domenica (una ogni 15 giorni), con orario continuato dalle 9 alle 18, il padre si recherà presso l'abitazione della moglie (che metterà a sua disposizione la propria casa, allontanandosi temporaneamente) e si occuperà in modo esclusivo delle figlie fino al rientro della IG.ra (ore Parte_1 18), avendo cura di preparare e somministrare loro il pranzo e la merenda.
-Dopo il lavoro e nelle sere di lunedì e di venerdì, tra le 20 e le 21, inoltre il padre potrà visitare le figlie presso l'abitazione materna.
-Settimana b) nella settimana in cui il padre osserverà il riposo lavorativo nella giornata di sabato (uno ogni 15 giorni), questi potrà vedere e tenere con sé le figlie ed on orario continuato dalle Per_1 Per_2 9 alle 18, recandosi presso l'abitazione della moglie (che metterà a sua disposizione la propria casa, allontanandosi temporaneamente) e si occuperà in modo esclusivo delle figlie fino al rientro della IG.ra
(ore 18), avendo cura di preparare e somministrare loro il pranzo e la merenda. Parte_1
-A partire dal compimento dei tre anni da parte di e nella settimana in cui il padre osserverà il Per_2 riposo lavorativo nella giornata di sabato (uno ogni 15 giorni), questi potrà vedere e tenere con sé le figlie ed on orario continuato dalle 9 del sabato alle alle 17 della domenica, recandosi presso la Per_1 Per_2 sua abitazione e si occuperà in modo esclusivo delle figlie fino al rientro delle stesse presso l'abitazione della IG.ra (ore 18), avendo cura di preparare e somministrare loro i relativi pasti e di Parte_1 riaccompagnarle presso la madre.
-Dopo il lavoro e nelle sere di lunedì, giovedì e venerdì, tra le 20 e le 21, inoltre il padre potrà visitare le figlie presso l'abitazione materna.
-Quando la IG.ra dovrà sottoporsi all'esame diagnostico PET (circa una volta all'anno) i Parte_1 coniugi concordano fin d'ora che il IG. dovrà necessariamente assentarsi dal lavoro e CP_1 prendersi cura in modo esclusivo e per 24 ore consecutive delle figlie ed somministrando Per_1 Per_2 loro tutti i pasti e pernottando con loro nell'abitazione materna.
-In ogni caso, vengono fatti comunque salvi eventuali differenti accordi intercorsi tra i coniugi, tenendo in debito conto anche le esigenze delle figlie e, in ogni caso, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse.
-I figli trascorreranno – ad anni alterni - con ciascuno dei coniugi, il giorno delle festività di Natale, di Capodanno e di Pasqua, oltre alle altre festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.).
-I coniugi dichiarano di essersi già accordati in relazione alle festività coincidenti con il giorno di Pasqua 2025 e di Natale 2025, che verranno fruite dalla madre.
-Le festività civili e religiose, fatti salvi differenti accordi tra i coniugi, saranno fruite da ciascun genitore secondo un'alternanza annuale per consentire che le figlie minori possano trascorrere ogni anno la festività corrispondente con il genitore con cui l'anno precedente non hanno trascorso la medesima festività.
-Durante le vacanze estive ed in considerazione della tenerissima età delle figlie minori (che fanno fatica a restare lontane dalla madre), esse potranno trascorrere con il padre un periodo di una settimana, anche eventualmente non continuativo e/o diversamente programmato, tenendo conto delle esigenze delle pagina 3 di 5 bimbe e dei genitori stessi, previo espresso avviso in ordine al periodo di vacanza prescelto a mezzo e- mail entro il 30.05 di ogni anno.
-In ogni caso, durante i periodi delle vacanze estive ciascun coniuge si impegna a rendere possibili contatti quotidiani telefonici e/o tramite altri diversi mezzi telematici con le figlie, in modo che queste possano chiamare ed essere chiamati dall'altro genitore, consentendo così alle predette minori di mantenere un rapporto costante e continuativo con il genitore in quel momento assente.
-I coniugi dichiarano di essersi già accordati in relazione alle vacanze estive 2025.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie per il periodo in cui li avrà con sé, impegnandosi tuttavia ad assumere di comune accordo con l'altro, salvo comprovate ragioni di urgenza, le scelte di maggiore interesse per la prole (educative, scolastiche e di assistenza sanitaria). Inoltre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed l padre Per_1 Per_2 corrisponderà, a far data dal mese di marzo 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe, l'importo mensile complessivo di €. 1.000,00# (euromille/00), comprensivo delle rette scolastiche inerenti alle scuole private frequentate dalle bimbe, ovvero €. 500,00# (eurocinquecento/00) per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2026, somma che verserà entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul c.c. iban IBAN IT43 C030 6930 7501 0000 0070 815 giacente presse la Banca Intesa San Paolo Ag. di Pinerolo, P.zza Barbieri, intestato alla moglie . Parte_1
DISPONE che i coniugi provvedano, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese straordinarie inerenti alle spese per visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e medicamentose non coperte dal SSN, le spese di cancelleria di inizio anno scolastico e relative all'abbigliamento e calzature per cambio di stagione, sportive e/o per attività extrascolastica (una per ciascuna figlia), che si renderanno necessarie nell'interesse delle minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati in data 15.03.2016 a regolamentazione delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. Le parti precisano che, ad eccezione delle singole voci di spesa che non necessitano di preventivo ed espresso accordo, le ulteriori voci di spesa dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e verranno corrisposte solo a seguito di esibizione di idonea documentazione, in ossequio alle previsioni del Protocollo sopra richiamato e si obbligano a rimborsarsi reciprocamente le spese straordinarie anticipate dell'interesse dei figli, entro la fine del mese successivo a quello degli esborsi effettuati.
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale previsto per i figli a carico ed erogabile su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sarà di spettanza di entrambi i coniugi, come ad entrambi competeranno le eventuali detrazioni fiscali relative alle figlie nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione del bonus nido e delle rette scolastiche, le cui detrazioni competeranno alla madre nella misura del 100%. Proprio a tal fine entrambi i coniugi assumono il reciproco onere di mettere a disposizione l'uno in favore dell'altro ed entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il proprio Isee minorenni, onde rendere agevole l'accesso al suddetto beneficio.
PRENDE ATTO che, in virtù di specifico accordo, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione in loro favore di un contributo al mantenimento, dando atto di essere entrambi provvisti di occupazione lavorativa.
PRENDE ATTO che l'autovettura Honda HRV tg. FR224PM già intestata a viene CP_1 assegnata in proprietà al marito. L'autovettura Fiat Panda Tg. FW136DY già intestata a Parte_1
viene assegnata in proprietà alla moglie.
[...]
pagina 4 di 5 PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto sopra specificato, per il resto i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale e pertanto dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra e rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa per qualsiasi ragione o titolo.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano il nulla osta per il rilascio del passaporto, visti e rinnovi o documenti equipollenti, con possibilità dell'iscrizione dei figli minori su quello di entrambi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.g. 4200/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DI GIGLIO SANDRA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PONTEBBA Parte_1 CP_1 il 01/09/2018.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/07/2019 ed l 17/05/2023. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori e iano affidate ad entrambi Persona_3 Persona_4 i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che le figlie minori mantengano la loro residenza e collocazione presso la casa familiare, in Pinerolo (TO), Largo Staffette Partigiane n. 5, di proprietà della madre.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute debbano essere assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo in debito conto le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie minori.
DISPONE che la casa familiare sita in Pinerolo (TO), Largo Staffette Partigiane n. 5, di proprietà della IG.ra , venga assegnata alla moglie che continuerà ad abitare l'immobile unitamente Parte_1 alle figlie ed Per_1 Per_2
PRENDE ATTO che i mobili e gli arredi ivi presenti vengono assegnati in proprietà alla IG.ra Parte_1 (collocataria delle figlie minori), dandosi atto che il marito – in accordo con la moglie – si è già allontanato dalla casa coniugale e che provvederà all'asporto dei propri effetti personali entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che il marito, che attualmente è ospite nell'abitazione dei propri genitori, provvederà inoltre a spostare la propria attuale residenza in luogo che si riserva di comunicare alla IG.ra Parte_1 entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di separazione,
DISPONE che, in considerazione della tenerissima età delle figlie minori (di anni Persona_3 5) e (di soli 21 mesi) il IG. possa vedere e tenere con sé le figlie nei Persona_4 CP_1 tempi e con le modalità di seguito riportate, con rinuncia per il momento e fino al compimento dei tre anni di età di al pernottamento delle bambine presso di sé. Per_2
-A partire da maggio 2026, entrambe le figlie, pernotteranno presso l'abitazione del padre nel week end di sua spettanza la notte del sabato.
-Nell'intento di garantire alle minori (entrambe in tenerissima età) la continuità e la quotidianità del rapporto padre-figlie, ogni mattina dal lunedì al venerdì ed in orario tra le 7 e le 8, il IG. si CP_1 recherà presso la casa coniugale per partecipare attivamente alla vita scolastica delle bimbe e coadiuverà la IG.ra nella loro preparazione, per poi accompagnare la figlia resso l'asilo nido che Parte_1 Per_2 frequenta, consentendo così alla moglie di poter accompagnare – a propria volta - la figlia presso Per_1 la propria scuola. pagina 2 di 5 -Settimana a) nella settimana in cui il padre osserverà il riposo lavorativo nella giornata di giovedì (uno ogni 15 giorni), il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie ed compatibilmente CP_1 Per_1 Per_2 con le esigenze di salute, scolastiche e non delle stesse) in orario dalle 16 alle 20, avendo cura di prelevare entrambe dalle rispettive scuole, di somministrare loro la cena (presso la sua abitazione o presso l'abitazione dei nonni paterni) e di riaccompagnarle presso l'abitazione materna alle ore 20.
-Nella giornata di domenica (una ogni 15 giorni), con orario continuato dalle 9 alle 18, il padre si recherà presso l'abitazione della moglie (che metterà a sua disposizione la propria casa, allontanandosi temporaneamente) e si occuperà in modo esclusivo delle figlie fino al rientro della IG.ra (ore Parte_1 18), avendo cura di preparare e somministrare loro il pranzo e la merenda.
-Dopo il lavoro e nelle sere di lunedì e di venerdì, tra le 20 e le 21, inoltre il padre potrà visitare le figlie presso l'abitazione materna.
-Settimana b) nella settimana in cui il padre osserverà il riposo lavorativo nella giornata di sabato (uno ogni 15 giorni), questi potrà vedere e tenere con sé le figlie ed on orario continuato dalle Per_1 Per_2 9 alle 18, recandosi presso l'abitazione della moglie (che metterà a sua disposizione la propria casa, allontanandosi temporaneamente) e si occuperà in modo esclusivo delle figlie fino al rientro della IG.ra
(ore 18), avendo cura di preparare e somministrare loro il pranzo e la merenda. Parte_1
-A partire dal compimento dei tre anni da parte di e nella settimana in cui il padre osserverà il Per_2 riposo lavorativo nella giornata di sabato (uno ogni 15 giorni), questi potrà vedere e tenere con sé le figlie ed on orario continuato dalle 9 del sabato alle alle 17 della domenica, recandosi presso la Per_1 Per_2 sua abitazione e si occuperà in modo esclusivo delle figlie fino al rientro delle stesse presso l'abitazione della IG.ra (ore 18), avendo cura di preparare e somministrare loro i relativi pasti e di Parte_1 riaccompagnarle presso la madre.
-Dopo il lavoro e nelle sere di lunedì, giovedì e venerdì, tra le 20 e le 21, inoltre il padre potrà visitare le figlie presso l'abitazione materna.
-Quando la IG.ra dovrà sottoporsi all'esame diagnostico PET (circa una volta all'anno) i Parte_1 coniugi concordano fin d'ora che il IG. dovrà necessariamente assentarsi dal lavoro e CP_1 prendersi cura in modo esclusivo e per 24 ore consecutive delle figlie ed somministrando Per_1 Per_2 loro tutti i pasti e pernottando con loro nell'abitazione materna.
-In ogni caso, vengono fatti comunque salvi eventuali differenti accordi intercorsi tra i coniugi, tenendo in debito conto anche le esigenze delle figlie e, in ogni caso, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse.
-I figli trascorreranno – ad anni alterni - con ciascuno dei coniugi, il giorno delle festività di Natale, di Capodanno e di Pasqua, oltre alle altre festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.).
-I coniugi dichiarano di essersi già accordati in relazione alle festività coincidenti con il giorno di Pasqua 2025 e di Natale 2025, che verranno fruite dalla madre.
-Le festività civili e religiose, fatti salvi differenti accordi tra i coniugi, saranno fruite da ciascun genitore secondo un'alternanza annuale per consentire che le figlie minori possano trascorrere ogni anno la festività corrispondente con il genitore con cui l'anno precedente non hanno trascorso la medesima festività.
-Durante le vacanze estive ed in considerazione della tenerissima età delle figlie minori (che fanno fatica a restare lontane dalla madre), esse potranno trascorrere con il padre un periodo di una settimana, anche eventualmente non continuativo e/o diversamente programmato, tenendo conto delle esigenze delle pagina 3 di 5 bimbe e dei genitori stessi, previo espresso avviso in ordine al periodo di vacanza prescelto a mezzo e- mail entro il 30.05 di ogni anno.
-In ogni caso, durante i periodi delle vacanze estive ciascun coniuge si impegna a rendere possibili contatti quotidiani telefonici e/o tramite altri diversi mezzi telematici con le figlie, in modo che queste possano chiamare ed essere chiamati dall'altro genitore, consentendo così alle predette minori di mantenere un rapporto costante e continuativo con il genitore in quel momento assente.
-I coniugi dichiarano di essersi già accordati in relazione alle vacanze estive 2025.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie per il periodo in cui li avrà con sé, impegnandosi tuttavia ad assumere di comune accordo con l'altro, salvo comprovate ragioni di urgenza, le scelte di maggiore interesse per la prole (educative, scolastiche e di assistenza sanitaria). Inoltre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed l padre Per_1 Per_2 corrisponderà, a far data dal mese di marzo 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe, l'importo mensile complessivo di €. 1.000,00# (euromille/00), comprensivo delle rette scolastiche inerenti alle scuole private frequentate dalle bimbe, ovvero €. 500,00# (eurocinquecento/00) per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2026, somma che verserà entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul c.c. iban IBAN IT43 C030 6930 7501 0000 0070 815 giacente presse la Banca Intesa San Paolo Ag. di Pinerolo, P.zza Barbieri, intestato alla moglie . Parte_1
DISPONE che i coniugi provvedano, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese straordinarie inerenti alle spese per visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e medicamentose non coperte dal SSN, le spese di cancelleria di inizio anno scolastico e relative all'abbigliamento e calzature per cambio di stagione, sportive e/o per attività extrascolastica (una per ciascuna figlia), che si renderanno necessarie nell'interesse delle minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati in data 15.03.2016 a regolamentazione delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. Le parti precisano che, ad eccezione delle singole voci di spesa che non necessitano di preventivo ed espresso accordo, le ulteriori voci di spesa dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e verranno corrisposte solo a seguito di esibizione di idonea documentazione, in ossequio alle previsioni del Protocollo sopra richiamato e si obbligano a rimborsarsi reciprocamente le spese straordinarie anticipate dell'interesse dei figli, entro la fine del mese successivo a quello degli esborsi effettuati.
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale previsto per i figli a carico ed erogabile su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sarà di spettanza di entrambi i coniugi, come ad entrambi competeranno le eventuali detrazioni fiscali relative alle figlie nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione del bonus nido e delle rette scolastiche, le cui detrazioni competeranno alla madre nella misura del 100%. Proprio a tal fine entrambi i coniugi assumono il reciproco onere di mettere a disposizione l'uno in favore dell'altro ed entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il proprio Isee minorenni, onde rendere agevole l'accesso al suddetto beneficio.
PRENDE ATTO che, in virtù di specifico accordo, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione in loro favore di un contributo al mantenimento, dando atto di essere entrambi provvisti di occupazione lavorativa.
PRENDE ATTO che l'autovettura Honda HRV tg. FR224PM già intestata a viene CP_1 assegnata in proprietà al marito. L'autovettura Fiat Panda Tg. FW136DY già intestata a Parte_1
viene assegnata in proprietà alla moglie.
[...]
pagina 4 di 5 PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto sopra specificato, per il resto i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale e pertanto dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra e rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa per qualsiasi ragione o titolo.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano il nulla osta per il rilascio del passaporto, visti e rinnovi o documenti equipollenti, con possibilità dell'iscrizione dei figli minori su quello di entrambi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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