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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4381/2024 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maiorano, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Bilancia, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 15.04.2004;
− di aver generato una IA, nata in data [...];
− di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 13933/2016 RG 5458/2016, reso dal Tribunale di Lecce e pubblicato in data 06.09.2016;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Al'udienza cartolare del 4.11.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i ricorrenti vivranno separatamente;
2) nessuno dei coniugi verserà all'altro alcun assegno divorzile;
Per_
3) la sig.ra verserà alla IA , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, Parte_2 un assegno mensile dell'importo di € 200,00 (duecento/00), quale contributo al suo mantenimento;
Per_
4) sarà a carico della sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA , purché Pt_2 previamente concordate e debitamente documentate dal padre Parte_1
5) i coniugi ricorrenti, comproprietari della casa per civile abitazione sita in Alezio (LE) alla via Pinto nr. 32, provvederanno senza indugio a offrire in vendita l'indicato immobile allo scopo di liquidare tale patrimonio immobiliare con ripartizione del prezzo ricavato in parti uguali fra loro.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 15.04.2004 in Alezio (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 2 parte I anno 2004, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.12.24
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore