Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 401
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Giudice Dott.ssa Diletta Calò del Tribunale Ordinario di Trani, riguarda un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da una società contro un atto di precetto per il pagamento di un mutuo edilizio. L'opponente ha contestato l'idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo, sostenendo l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo stesso, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria. La parte opposta ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione, difendendo la validità del titolo esecutivo.

La Giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo l'atto di precetto. Ha argomentato che il contratto di mutuo non soddisfa i requisiti di forma e sostanza previsti dall'art. 474 c.p.c., in quanto mancava l'atto di erogazione e quietanza finale, essenziale per attestare l'effettiva disponibilità della somma mutuata. La Giudice ha sottolineato che il contratto di mutuo, per essere considerato titolo esecutivo, deve documentare un'obbligazione certa e attuale, cosa che nel caso in esame non si verificava. Pertanto, ha ritenuto che il contratto fosse di natura obbligatoria e non reale, non potendo quindi essere azionato in via esecutiva. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 401
    Giurisdizione : Trib. Trani
    Numero : 401
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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