TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 492/2021, promossa da:
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dagli avv.ti Antonio Azzollini e Antonia
Ragno, giusta procura alle liti in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Davide Romano, giusta mandato in atti
-opposta-
E in persona del rappresentante Controparte_3 legale pro tempore;
-opposta contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'ordinanza del 9 novembre 2020 resa all'esito dell'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c., proposta dinanzi al G.E. dott. Marangio (R.G.
Es. Imm. 232/2019) da vverso l'atto di precetto notificatole il 09.04.2019 CP_1
1 dalla con cui le è stato intimato il pagamento di Controparte_3 complessivi € 1.199.100,55, in forza del contratto di mutuo edilizio del 3 febbraio 2011 rep.
32635/14854 stipulato con il ridetto istituto di credito, del successivo atto di frazionamento ipotecario del 8 agosto 2016 rep. 80743/21978 e del contratto di mutuo fondiario del 20 ottobre 2005 rep. 16865/6573 stipulato con nelle more fusa per Controparte_4 incorporazione nella stessa Controparte_3
Segnatamente, nel termine assegnato dal G.E., l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito, giusta atto di citazione del 29 gennaio 2021 con cui ha reiterato le contestazioni mosse nella fase cautelare in ordine al contratto di mutuo edilizio del 3 febbraio 2011 rep. 32635/148 stipulato con il ridetto istituto di credito, del successivo atto di frazionamento ipotecario del 8 agosto 2016 rep. 80743/21978. In particolare, la società attrice ha eccepito l'inidoneità del contratto in questione a valere come titolo esecutivo e l'infondatezza nel quantum della pretesa creditoria.
Sulla scorta di tali doglianze, l'opponente ha chiesto di “accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla relativamente a tutte le domande formulate, anche in via subordinata - Controparte_1 che di seguito si trascrivono - e per l'effetto dichiarare, relativamente al contratto di mutuo edilizio,
l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva esercitata, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione radicale del potere in capo alla di CP_5 iniziare o di proseguire il processo esecutivo in danno della . Il tutto con vittoria di Controparte_1 spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio sia nei confronti della sia Controparte_3 nei confronti della cessionaria del credito, si è costituita soltanto nella ridetta CP_2 qualità, contestando specificamente le avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di trattazione, fissata a seguito di un rinvio disposto in attesa della definizione del giudizio di ricusazione (conclusosi poi con il rigetto della relativa istanza), sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
A seguito di svariati rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, all'udienza del 18 dicembre
2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con
2 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Non è inutile ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione viene instaurato un processo di cognizione -non già nell'ambito del processo esecutivo ma esternamente ad esso- inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata o intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per, la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione.
Ebbene, come innanzi rilevato, nella presente controversia la società opponente ha contestato l'idoneità del contratto di mutuo del 3 febbraio 2011 a rogito del Notaio Per_1
(rep. 32635 racc. 14854) a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
[...]
Risulta per tabulas che:
- tale contratto, stipulato dalla (quale mutuante) e Controparte_3 dalla (mutuataria) prevede la concessione, da parte della prima e in favore della CP_1 seconda, di un mutuo pari ad euro 1.100.000,00 (all'interesse determinato nella misura del
3,89% nominale annuo, salvo diverso interesse stabilito nell'atto di erogazione e quietanza finale), destinato al finanziamento della costruzione di un fabbricato (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte opponente);
- la clausola n. 4 statuisce “….la Banca mutuante si riserva di fissare i termini e le modalità di definizione dell'operazione e di stabilire l'inizio dell'erogazione del mutuo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”;
- la clausola n. 5 prevede, altresì, che “La parte mutuataria si obbliga per sé, successori e aventi causa
a restituire la somma mutuata entro massimo anni 30 (trenta) mediante corresponsione di rate comprendenti quote di capitale ed interessi da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante con le modalità, alle condizioni e alle scadenze che saranno tutte precisate nell'atto di erogazione e quietanza finale, anche
3 in relazione al tipo di provvedimento utilizzato, secondo quanto previsto dal patto n.3 del capitolato allegato”;
- nel capitolato allegato al contratto è concordato che “…l'inizio dell'ammortamento, i termini e le modalità di rimborso, le date di scadenza delle rate di interessi e di ammortamento, nonché gli interessi di preammortamento saranno stabiliti con l'atto di erogazione e quietanza finale…”;
- con atto del 16 marzo 2011, a rogito del medesimo Notaio, è stato erogato l'importo di €
770.000,00 (doc. n. 4);
- con successivo atto del 27 gennaio 2012, sempre rogato dal Notaio è stato erogato Per_1
l'ulteriore importo di € 110.000,00 (doc. n. 5);
Non risulta invece prodotto l'atto di erogazione e quietanza finale.
A fronte di tali emergenze processuali, mette conto rimarcare che il contratto di mutuo
(diversamente da quello di apertura di credito) può essere qualificato come titolo esecutivo proprio perchè attesta la dazione di una somma di danaro definita (ad un tasso d'interesse determinato), sicché consente di individuare senza incertezza la misura della somma dovuta dal mutuatario;
inoltre, il contratto di mutuo, per poter fungere da titolo esecutivo, non deve essere sottoposto a condizione e deve essere corredato da atto di quietanza della somma mutuata, incorporata nel contratto stesso o separato -coevo o successivo- purché stipulato sempre per atto pubblico (in ossequio all'art. 474 c.p.c.). Il mutuatario, peraltro, può conseguire la disponibilità materiale, ma anche solo giuridica della somma, senza che ciò comporti alcuna conseguenza in ordine all'idoneità del contratto a fungere da titolo esecutivo. Altresì, deve precisarsi che, pur essendo il contratto di mutuo un contratto reale, il quale si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo (che concreta elemento costitutivo del contratto), l'atto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza si possono integrare reciprocamente, cosicché il secondo può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel primo.
Detto altrimenti, il contratto non va considerato in maniera atomistica, ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori e, segnatamente, all'atto di quietanza, per verificare se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Giova inoltre ricordare che “Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale,
4 benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (cfr., da ultimo: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021, Rv. 663693 – 01). È stato in proposito chiarito
(nella motivazione della decisione appena richiamata) che già con riguardo all'originaria formulazione del n. 3 del secondo comma della disposizione di cui all'art. 474 c.p.c. non si era mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente a oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile (in continuità con una giurisprudenza risalente e costante, tra cui, proprio con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del
19/07/1979, Rv. 400808 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv. 425280 – 01; nello stesso senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15219 del 19/07/2005, Rv. 583283 – 01; Sez.
3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636305 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9389 del
10/05/2016, Rv. 639901 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv. 657140 – 01).
Ancora, si è osservato che non sarebbe possibile ritenere che la riformulazione dell'art. 474
c.p.c., operata nel 2005 con il solo scopo di ampliare il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, abbia inteso pure modificare l'ambito dell'efficacia esecutiva degli atti pubblici, estendendola alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate, in quanto la necessità che la certezza del credito risulti dall'atto notarile, sia esso in forma pubblica, sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, e non si tratti, quindi, di una obbligazione solo eventuale e altrimenti dimostrabile, deriva dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni, con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva.
Dall'applicazione di coordinate ermeneutiche, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, e
5 dalle complessive emergenze processuali a disposizione di questa Giudice non resta che dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo azionato dalla parte opposta a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Risulta dirimente la constatazione che difetta l'atto di erogazione finale e relativa quietanza, cui -secondo le stesse previsioni contrattuali- sono ancorati “…l'inizio dell'ammortamento, i termini e le modalità di rimborso, le date di scadenza delle rate di interessi e di ammortamento, nonché gli interessi di preammortamento”.
D'altronde, dal solo contratto di finanziamento posto a base del precetto opposto, stipulato in forma pubblica notarile, non emerge l'esistenza attuale di obbligazioni restitutorie della società finanziata, in quanto l'importo del suddetto finanziamento non risulta corrisposto per intero, essendo per vero oggetto di un mero impegno alla sua erogazione futura (da effettuarsi, al verificarsi di una serie di condizioni dettagliatamente specificate nel contratto).
Trattasi, quindi, di un contratto cd. di mutuo obbligatorio e non a carattere reale, in quanto da esso non risulta l'avvenuta corresponsione della somma mutuata alla parte mutuataria, che la parte mutuante si è impegnata invece a erogare successivamente per stati di avanzamento lavori.
Si soggiunga che, in mancanza dell'atto di erogazione finale e quindi della pattuizione dell'ammortamento, dei termini, delle modalità di rimborso e della misura degli interessi, difetta anche il requisito della liquidità del credito azionato che, evidentemente, non è determinato né determinabile.
Né tantomeno le carenze appena indicate sono surrogabili con l'atto di frazionamento, predisposto a seguito di ricorso ex art. 39, comma sesto, TUB dal Notaio (cfr. Per_2 doc. n. 7) e dalle contabili prodotte dall'istituto di credito (cfr. ordine di erogazione del 6 febbraio 2017).
Invero, l'atto di frazionamento riguarda soltanto gli acquirenti e la parte di mutuo che gli stessi si sono accollati e, in ogni caso, lo stesso ha natura meramente dichiarativa (cfr. Cass.
n. 7453/2008), donde lo stesso non può essere fonte di obbligazioni, né può valere a integrare l'atto di mutuo.
Quanto poi all'atto di erogazione, lo stesso -lungi dal rivestire la forma dell'atto pubblico- si sostanzia in una mera scrittura contabile della banca, per di più non recante la sottoscrizione di nessuna delle parti.
Per di più, neppure vi è prova dell'effettiva messa a disposizione della parte mutuataria della
6 somma ivi indicata.
Di conseguenza, in base ai principi di diritto sopra esposti, per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, quindi, essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto, tale contratto non solo avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione avrebbe dovuto avere le forme previste dall'art. 474 c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Conclusivamente, sulla scorta della documentazione acquisita, il rapporto intercorso fra le parti non è qualificabile come un contratto di mutuo volto a trasmettere con immediatezza
(in virtù della realità tipica del contratto di mutuo) la disponibilità giuridica della intera somma mutuata e, quindi, non integra un contratto di mutuo idoneo a essere azionato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27-08-2015, n. 17194; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 05/03/2020, n. 6174; Cass. n. 52/2023, nonché
S.U. n. 5968/2023 che a contrario confermano l'inidoneità ex art. 474 c.p.c. di un contratto di mutuo come quello in esame), essendo invece l'individuazione della decorrenza e delle modalità di rimborso (e, quindi, evidentemente, l'esigibilità dell'obbligo restitutorio) legata all'atto di erogazione e di quietanza finale che, però, non è stato prodotto.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esaminata la nota spese degli avv.ti Ragno
e Azzollini, si procede alla liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività in concreto svolta, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 come da ultimo modificato, scaglione di valore fino da € 520.000,01
a € 1.000.000,00 in base al valore del credito di cui all'atto di precetto opposto riferibile al titolo oggetto di causa, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4 e minimi per la fase istruttoria stante la natura documentale della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 12-19 marzo 2019 limitatamente al credito di cui al contratto di mutuo del 3 febbraio 2011 a rogito del Notaio (rep. 32635 racc. Persona_1
7 14854);
3. condanna l'opposto al pagamento in favore dei procuratori antistatari della società opponente, avv. ta Antonia Ragno e avv. Antonio Azzollini, delle spese processuali del giudizio che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trani, in data 7 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 492/2021, promossa da:
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dagli avv.ti Antonio Azzollini e Antonia
Ragno, giusta procura alle liti in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Davide Romano, giusta mandato in atti
-opposta-
E in persona del rappresentante Controparte_3 legale pro tempore;
-opposta contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'ordinanza del 9 novembre 2020 resa all'esito dell'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c., proposta dinanzi al G.E. dott. Marangio (R.G.
Es. Imm. 232/2019) da vverso l'atto di precetto notificatole il 09.04.2019 CP_1
1 dalla con cui le è stato intimato il pagamento di Controparte_3 complessivi € 1.199.100,55, in forza del contratto di mutuo edilizio del 3 febbraio 2011 rep.
32635/14854 stipulato con il ridetto istituto di credito, del successivo atto di frazionamento ipotecario del 8 agosto 2016 rep. 80743/21978 e del contratto di mutuo fondiario del 20 ottobre 2005 rep. 16865/6573 stipulato con nelle more fusa per Controparte_4 incorporazione nella stessa Controparte_3
Segnatamente, nel termine assegnato dal G.E., l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito, giusta atto di citazione del 29 gennaio 2021 con cui ha reiterato le contestazioni mosse nella fase cautelare in ordine al contratto di mutuo edilizio del 3 febbraio 2011 rep. 32635/148 stipulato con il ridetto istituto di credito, del successivo atto di frazionamento ipotecario del 8 agosto 2016 rep. 80743/21978. In particolare, la società attrice ha eccepito l'inidoneità del contratto in questione a valere come titolo esecutivo e l'infondatezza nel quantum della pretesa creditoria.
Sulla scorta di tali doglianze, l'opponente ha chiesto di “accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla relativamente a tutte le domande formulate, anche in via subordinata - Controparte_1 che di seguito si trascrivono - e per l'effetto dichiarare, relativamente al contratto di mutuo edilizio,
l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva esercitata, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione radicale del potere in capo alla di CP_5 iniziare o di proseguire il processo esecutivo in danno della . Il tutto con vittoria di Controparte_1 spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio sia nei confronti della sia Controparte_3 nei confronti della cessionaria del credito, si è costituita soltanto nella ridetta CP_2 qualità, contestando specificamente le avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di trattazione, fissata a seguito di un rinvio disposto in attesa della definizione del giudizio di ricusazione (conclusosi poi con il rigetto della relativa istanza), sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
A seguito di svariati rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, all'udienza del 18 dicembre
2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con
2 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Non è inutile ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione viene instaurato un processo di cognizione -non già nell'ambito del processo esecutivo ma esternamente ad esso- inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata o intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per, la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione.
Ebbene, come innanzi rilevato, nella presente controversia la società opponente ha contestato l'idoneità del contratto di mutuo del 3 febbraio 2011 a rogito del Notaio Per_1
(rep. 32635 racc. 14854) a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
[...]
Risulta per tabulas che:
- tale contratto, stipulato dalla (quale mutuante) e Controparte_3 dalla (mutuataria) prevede la concessione, da parte della prima e in favore della CP_1 seconda, di un mutuo pari ad euro 1.100.000,00 (all'interesse determinato nella misura del
3,89% nominale annuo, salvo diverso interesse stabilito nell'atto di erogazione e quietanza finale), destinato al finanziamento della costruzione di un fabbricato (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte opponente);
- la clausola n. 4 statuisce “….la Banca mutuante si riserva di fissare i termini e le modalità di definizione dell'operazione e di stabilire l'inizio dell'erogazione del mutuo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”;
- la clausola n. 5 prevede, altresì, che “La parte mutuataria si obbliga per sé, successori e aventi causa
a restituire la somma mutuata entro massimo anni 30 (trenta) mediante corresponsione di rate comprendenti quote di capitale ed interessi da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante con le modalità, alle condizioni e alle scadenze che saranno tutte precisate nell'atto di erogazione e quietanza finale, anche
3 in relazione al tipo di provvedimento utilizzato, secondo quanto previsto dal patto n.3 del capitolato allegato”;
- nel capitolato allegato al contratto è concordato che “…l'inizio dell'ammortamento, i termini e le modalità di rimborso, le date di scadenza delle rate di interessi e di ammortamento, nonché gli interessi di preammortamento saranno stabiliti con l'atto di erogazione e quietanza finale…”;
- con atto del 16 marzo 2011, a rogito del medesimo Notaio, è stato erogato l'importo di €
770.000,00 (doc. n. 4);
- con successivo atto del 27 gennaio 2012, sempre rogato dal Notaio è stato erogato Per_1
l'ulteriore importo di € 110.000,00 (doc. n. 5);
Non risulta invece prodotto l'atto di erogazione e quietanza finale.
A fronte di tali emergenze processuali, mette conto rimarcare che il contratto di mutuo
(diversamente da quello di apertura di credito) può essere qualificato come titolo esecutivo proprio perchè attesta la dazione di una somma di danaro definita (ad un tasso d'interesse determinato), sicché consente di individuare senza incertezza la misura della somma dovuta dal mutuatario;
inoltre, il contratto di mutuo, per poter fungere da titolo esecutivo, non deve essere sottoposto a condizione e deve essere corredato da atto di quietanza della somma mutuata, incorporata nel contratto stesso o separato -coevo o successivo- purché stipulato sempre per atto pubblico (in ossequio all'art. 474 c.p.c.). Il mutuatario, peraltro, può conseguire la disponibilità materiale, ma anche solo giuridica della somma, senza che ciò comporti alcuna conseguenza in ordine all'idoneità del contratto a fungere da titolo esecutivo. Altresì, deve precisarsi che, pur essendo il contratto di mutuo un contratto reale, il quale si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo (che concreta elemento costitutivo del contratto), l'atto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza si possono integrare reciprocamente, cosicché il secondo può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel primo.
Detto altrimenti, il contratto non va considerato in maniera atomistica, ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori e, segnatamente, all'atto di quietanza, per verificare se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Giova inoltre ricordare che “Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale,
4 benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (cfr., da ultimo: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021, Rv. 663693 – 01). È stato in proposito chiarito
(nella motivazione della decisione appena richiamata) che già con riguardo all'originaria formulazione del n. 3 del secondo comma della disposizione di cui all'art. 474 c.p.c. non si era mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente a oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile (in continuità con una giurisprudenza risalente e costante, tra cui, proprio con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del
19/07/1979, Rv. 400808 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv. 425280 – 01; nello stesso senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15219 del 19/07/2005, Rv. 583283 – 01; Sez.
3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636305 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9389 del
10/05/2016, Rv. 639901 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv. 657140 – 01).
Ancora, si è osservato che non sarebbe possibile ritenere che la riformulazione dell'art. 474
c.p.c., operata nel 2005 con il solo scopo di ampliare il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, abbia inteso pure modificare l'ambito dell'efficacia esecutiva degli atti pubblici, estendendola alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate, in quanto la necessità che la certezza del credito risulti dall'atto notarile, sia esso in forma pubblica, sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, e non si tratti, quindi, di una obbligazione solo eventuale e altrimenti dimostrabile, deriva dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni, con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva.
Dall'applicazione di coordinate ermeneutiche, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, e
5 dalle complessive emergenze processuali a disposizione di questa Giudice non resta che dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo azionato dalla parte opposta a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Risulta dirimente la constatazione che difetta l'atto di erogazione finale e relativa quietanza, cui -secondo le stesse previsioni contrattuali- sono ancorati “…l'inizio dell'ammortamento, i termini e le modalità di rimborso, le date di scadenza delle rate di interessi e di ammortamento, nonché gli interessi di preammortamento”.
D'altronde, dal solo contratto di finanziamento posto a base del precetto opposto, stipulato in forma pubblica notarile, non emerge l'esistenza attuale di obbligazioni restitutorie della società finanziata, in quanto l'importo del suddetto finanziamento non risulta corrisposto per intero, essendo per vero oggetto di un mero impegno alla sua erogazione futura (da effettuarsi, al verificarsi di una serie di condizioni dettagliatamente specificate nel contratto).
Trattasi, quindi, di un contratto cd. di mutuo obbligatorio e non a carattere reale, in quanto da esso non risulta l'avvenuta corresponsione della somma mutuata alla parte mutuataria, che la parte mutuante si è impegnata invece a erogare successivamente per stati di avanzamento lavori.
Si soggiunga che, in mancanza dell'atto di erogazione finale e quindi della pattuizione dell'ammortamento, dei termini, delle modalità di rimborso e della misura degli interessi, difetta anche il requisito della liquidità del credito azionato che, evidentemente, non è determinato né determinabile.
Né tantomeno le carenze appena indicate sono surrogabili con l'atto di frazionamento, predisposto a seguito di ricorso ex art. 39, comma sesto, TUB dal Notaio (cfr. Per_2 doc. n. 7) e dalle contabili prodotte dall'istituto di credito (cfr. ordine di erogazione del 6 febbraio 2017).
Invero, l'atto di frazionamento riguarda soltanto gli acquirenti e la parte di mutuo che gli stessi si sono accollati e, in ogni caso, lo stesso ha natura meramente dichiarativa (cfr. Cass.
n. 7453/2008), donde lo stesso non può essere fonte di obbligazioni, né può valere a integrare l'atto di mutuo.
Quanto poi all'atto di erogazione, lo stesso -lungi dal rivestire la forma dell'atto pubblico- si sostanzia in una mera scrittura contabile della banca, per di più non recante la sottoscrizione di nessuna delle parti.
Per di più, neppure vi è prova dell'effettiva messa a disposizione della parte mutuataria della
6 somma ivi indicata.
Di conseguenza, in base ai principi di diritto sopra esposti, per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, quindi, essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto, tale contratto non solo avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione avrebbe dovuto avere le forme previste dall'art. 474 c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Conclusivamente, sulla scorta della documentazione acquisita, il rapporto intercorso fra le parti non è qualificabile come un contratto di mutuo volto a trasmettere con immediatezza
(in virtù della realità tipica del contratto di mutuo) la disponibilità giuridica della intera somma mutuata e, quindi, non integra un contratto di mutuo idoneo a essere azionato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27-08-2015, n. 17194; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 05/03/2020, n. 6174; Cass. n. 52/2023, nonché
S.U. n. 5968/2023 che a contrario confermano l'inidoneità ex art. 474 c.p.c. di un contratto di mutuo come quello in esame), essendo invece l'individuazione della decorrenza e delle modalità di rimborso (e, quindi, evidentemente, l'esigibilità dell'obbligo restitutorio) legata all'atto di erogazione e di quietanza finale che, però, non è stato prodotto.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esaminata la nota spese degli avv.ti Ragno
e Azzollini, si procede alla liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività in concreto svolta, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 come da ultimo modificato, scaglione di valore fino da € 520.000,01
a € 1.000.000,00 in base al valore del credito di cui all'atto di precetto opposto riferibile al titolo oggetto di causa, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4 e minimi per la fase istruttoria stante la natura documentale della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 12-19 marzo 2019 limitatamente al credito di cui al contratto di mutuo del 3 febbraio 2011 a rogito del Notaio (rep. 32635 racc. Persona_1
7 14854);
3. condanna l'opposto al pagamento in favore dei procuratori antistatari della società opponente, avv. ta Antonia Ragno e avv. Antonio Azzollini, delle spese processuali del giudizio che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trani, in data 7 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò
8