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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, NG EL, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
19.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 9789/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Archidiacono Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal Dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in motivazione;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della relativa somma spettante, pari €.1.477,42 oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Archidiacono dichiaratasi anticipataria.
Foggia, all' esito della trattazione cartolare dell' udienza del 19.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(NG EL)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la ricorrente, premessa la propria qualifica di docente temporaneo in forza di reiterati contratti d'insegnamento a tempo determinato per periodi puntualmente indicati in ricorso, pari a 178 giorni per l'anno scolastico 2019/2020 e a 76 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, ha adito l'intestato Tribunale, esponendo di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti, prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Ha, quindi, chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma spettantigli a titolo CP_2 di retribuzione professionale docenti, quantificata in euro 1.477,42, con vittoria di spese.
2.Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, non si è opposto all'accoglimento della CP_2 domanda attorea, aderendo alla quantificazione del credito azionato dalla ricorrente.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata all' udienza tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
* * * 3.È pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che parte ricorrente sia stata docente temporanea di scuola secondaria di I grado, per i periodi analiticamente indicati in ricorso (cfr.
Contratti di lavoro a tempo determinato allegati al fascicolo di parte ricorrente).
La ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n. 20015; Cass. Sez. Lav. nr. 33140/19
e nr. 34546/19) che di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169; Trib. Milano n. 1634 del 28.09.2019), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del CE;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
CE NS, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_2 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
Ed invero, parte resistente ha aderito alla quantificazione del credito azionato dalla ricorrente, ritenendolo correttamente elaborato sulla scorta dei parametri contrattuali applicabili.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto di quest' ultima di percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per la complessiva somma di euro 1.477,42, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della bassa complessità della causa, delle fasi espletate e del valore della stessa.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
LA GIUDICE DEL LAVORO
NG EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, NG EL, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
19.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 9789/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Archidiacono Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal Dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in motivazione;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della relativa somma spettante, pari €.1.477,42 oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Archidiacono dichiaratasi anticipataria.
Foggia, all' esito della trattazione cartolare dell' udienza del 19.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(NG EL)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la ricorrente, premessa la propria qualifica di docente temporaneo in forza di reiterati contratti d'insegnamento a tempo determinato per periodi puntualmente indicati in ricorso, pari a 178 giorni per l'anno scolastico 2019/2020 e a 76 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, ha adito l'intestato Tribunale, esponendo di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti, prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Ha, quindi, chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma spettantigli a titolo CP_2 di retribuzione professionale docenti, quantificata in euro 1.477,42, con vittoria di spese.
2.Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, non si è opposto all'accoglimento della CP_2 domanda attorea, aderendo alla quantificazione del credito azionato dalla ricorrente.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata all' udienza tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
* * * 3.È pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che parte ricorrente sia stata docente temporanea di scuola secondaria di I grado, per i periodi analiticamente indicati in ricorso (cfr.
Contratti di lavoro a tempo determinato allegati al fascicolo di parte ricorrente).
La ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n. 20015; Cass. Sez. Lav. nr. 33140/19
e nr. 34546/19) che di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169; Trib. Milano n. 1634 del 28.09.2019), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del CE;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
CE NS, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_2 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
Ed invero, parte resistente ha aderito alla quantificazione del credito azionato dalla ricorrente, ritenendolo correttamente elaborato sulla scorta dei parametri contrattuali applicabili.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto di quest' ultima di percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per la complessiva somma di euro 1.477,42, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della bassa complessità della causa, delle fasi espletate e del valore della stessa.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
LA GIUDICE DEL LAVORO
NG EL