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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Parte_1 C.F._1
Luperini
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bellini CP_1 C.F._2
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I IG.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato il Parte_1 CP_1
20/12/2024, deducendo: - di aver contratto matrimonio civile il 26/6/2013 presso il Comune di IS (PI), come risulta dai registri di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte I, atto n. 44, (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione è nato il figlio (9/7/2005), ad oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di IS che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 1568/2023 del 20/12/2023 (doc.
4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“a) nella casa familiare di NA di IS (PI) Via Maiorca 46, continuerà a vivere il IG.
[...]
che del ridetto immobile è proprietario esclusivo. I coniugi concordano sul fatto che diversi Pt_1
mobili, arredi e suppellettili ora contenuti nella casa familiare sono di proprietà esclusiva della sig.ra
e la stessa li potrà ritirare non appena avrà reperito un luogo ove alloggiarli;
CP_1
b) con il IG. nell'abitazione sopra indicata, resterà a vivere anche il figlio il cui Pt_1 Per_1
mantenimento resta ad esclusivo carico del IG. sia in riferimento alle spese ordinarie che Pt_1
straordinarie. Il figlio in quanto maggiorenne, sarà libero di decidere quando Persona_2
vedere la madre e trascorrere il tempo che desidera con lei;
c) la IG.ra si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa familiare entro sei CP_1
mesi dal deposito del ricorso;
d) il IG. riconosce e si impegna a corrispondere alla IG.ra quale Parte_1 CP_1
contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento) rivalutabile annualmente dal dicembre 2025 secondo gli indici ISTAT come per legge, comprensiva del canone di locazione dell'immobile locato dalla sig.ra Le parti concordano che la quota relativa al CP_1
canone di locazione mensile è di € 600,00 e che comunque l'assegno di divorzio non potrà essere inferiore ad € 800 mensili, semmai superiore nel caso in cui l'importo del canone di locazione fosse inferiore ad € 600,00. Il IG. continuerà a provvedere direttamente al pagamento del canone Pt_1 di locazione all'attuale proprietario dell'immobile condotto dalla IG.ra o eventualmente ad CP_1
altro proprietario nel caso di nuova locazione;
il sig. si impegna a provvedere anche per il Pt_1
futuro, come già sta facendo adesso, al pagamento diretto del canone di locazione al proprietario dell'immobile con relativa obbligazione assunta nel contratto di locazione, se richiesto dalla sig.ra
Il sig. verserà quale assegno di mantenimento alla sig.ra entro il 3 di CP_1 Pt_1 CP_1 ogni mese (salvo festivi per i quali la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno feriale successivo), tramite bonifico bancario, la differenza tra € 1.400,00 pattuite ed il canone di locazione stesso e, comunque, una somma non inferiore ad € 800, rivalutabile ogni anno dal dicembre 2025.
e) i coniugi hanno delle partecipazioni all'interno di una società che con il presente accordo intendono regolare, mentre hanno già regolato quelle all'interno della NA Costruzioni s.a.s. di
RL NO & C. P.IV . La società in questione è la IBIEMME s.a.s di AN BA P.IV_1
& C. (doc.10) P.IV di cui la IG.ra è socia accomandataria con una quota del P.IV_2 CP_1
45% del capitale sociale ed il IG. socio accomandante con una quota del 45%. La ridetta Pt_1
società è attualmente inattiva, tanto che i soci concordano nel metterla in liquidazione e poi addivenire alla inevitabile chiusura. Ogni spesa necessaria per la liquidazione e la cessazione sarà
a carico del sig. e niente sarà richiesto e/o dovuto dalla sig.ra . La Parte_1 CP_1
IBIEMME s.a.s di AN BA & C. ha maturato un debito nei confronti della Controparte_2
pari ad € 14.529,84, quale residuo di due prestiti chirografari: 1) mutuo chirografario n.
[...]
40938 di originari € 50.000,00 erogato in data 09/01/2020, debito residuo alla data del 12.10.2024
€ 4.830,00; 2) mutuo chirografario n. 42970 di originari € 22.800,00 erogato in data 01/06/2020, debito residuo alla data del 12.09.204 € 9699,76. Il IG. si impegna a pagare il suddetto Pt_1
debito nei confronti della , estinguendo il finanziamento n. 40938 -debito Controparte_2 residuo € 4830- entro il 30/03/2025 e l'altro - debito residuo € 9699,76- entro il 31/12/2025. Il sig. si accolla altresì ogni obbligazione e/o debito nei confronti di eventuali altri creditori sociali Pt_1
fino alla cessazione della società, rinunciando espressamente al regresso nei confronti della società
IBIEMME e della socia accomandataria Il sig. si accolla altresì il CP_1 Parte_1
pagamento di ogni eventuale debito relativo al mancato pagamento di imposte tasse contributi e quant'altro ricollegato alla società, eventualmente dovuti e non corrisposti dalla sig.ra per il CP_1 passato e di quelli maturati nell'anno in corso e fino al momento del recesso della IG.ra dalla CP_1
società NA Costruzioni sas di RL NO & C, come già concordato nella separazione, e fino alla cessazione della Ibiemme sas di AN BA & C.
f) i coniugi hanno altresì costituito, nel novembre 2013, a favore della propria famiglia un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cc (doc.11), destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia la proprietà dell'immobile sita in NA di IS Via Maiorca 46 di proprietà esclusiva del sig. , residenza familiare dei coniugi fino alla separazione;
onde Parte_1
procedere alla ristrutturazione del suddetto immobile, nel luglio 2016, i coniugi, con il consenso reciproco, hanno costituito ipoteca legale sul suddetto immobile, a garanzia di un mutuo fondiario di € 100.000,00 concesso dalla Controparte_3
(doc.12), di cui il sig. è la parte mutuataria e la sig.ra è altresì fideiussore
[...] Pt_1 CP_1 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di mutuo e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della suddetta per capitale interessi ed accessori di qualsiasi CP_2 natura nei limiti dell'importo di € 100.000,00: le parti con il presente accordo confermano che le rate di mutuo saranno integralmente corrisposte dal sig. fino alla relativa estinzione e Parte_1
la sig.ra dovrà essere integralmente rimborsata dal sig. di quanto CP_1 Pt_1
eventualmente chiamata a corrispondere alla Banca per il suddetto mutuo oltre interessi e rivalutazione.
g) In considerazione dello scioglimento del fondo patrimoniale suddetto a seguito del divorzio, a componimento della crisi coniugale, il sig. si impegna a donare al figlio il 50% Pt_1 Per_1
CP_ del proprio immobile sito in Frazione di NA di IS Via Maiorca n. 46, entro un anno dalla sentenza di divorzio, riservando per sé stesso il diritto di usufrutto.
h) i coniugi convengono la compensazione delle spese del presente procedimento”.
2. L'udienza di comparizione del 19/2/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i IG.ri e è Parte_1 CP_1 fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (12/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di IS nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 20/12/2023; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio, oggi maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, stante la congruità di quanto dagli stessi stabilito.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 CP_1
CP_
il 26/6/2013 (anno 2013, parte I, atto n. 44);
- dispone che:
▪ nella casa familiare di NA di IS (PI) Via Maiorca 46, continuerà a vivere il IG. Parte_1
che del ridetto immobile è proprietario esclusivo. I mobili, arredi e suppellettili ora contenuti nella casa familiare sono di proprietà esclusiva della IG.ra e la stessa li potrà ritirare non appena CP_1
avrà reperito un luogo ove alloggiarli;
▪ con il IG. nell'abitazione sopra indicata, resterà a vivere anche il figlio il cui Pt_1 Per_1
mantenimento resta ad esclusivo carico del IG. sia in riferimento alle spese ordinarie Pt_1
che straordinarie. Il figlio in quanto maggiorenne, sarà libero di decidere Persona_2
quando vedere la madre e trascorrere il tempo che desidera con lei;
▪ la IG.ra trasferirà la propria residenza dalla casa familiare entro sei mesi dal CP_1
deposito del ricorso;
▪ il IG. corrisponderà alla IG.ra quale contributo al suo Parte_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento) rivalutabile annualmente dal dicembre 2025 secondo gli indici ISTAT come per legge, comprensiva del canone di locazione dell'immobile locato dalla IG.ra Le parti concordano che la quota relativa al canone di CP_1 locazione mensile è di € 600,00 e che comunque l'assegno di divorzio non potrà essere inferiore ad € 800 mensili, semmai superiore nel caso in cui l'importo del canone di locazione fosse inferiore ad € 600,00. Il IG. continuerà a provvedere direttamente al pagamento del Pt_1 canone di locazione all'attuale proprietario dell'immobile condotto dalla IG.ra o CP_1
eventualmente ad altro proprietario nel caso di nuova locazione;
il IG. si impegna a Pt_1
provvedere anche per il futuro, come già sta facendo adesso, al pagamento diretto del canone di locazione al proprietario dell'immobile con relativa obbligazione assunta nel contratto di locazione, se richiesto dalla IG.ra Il sig. verserà quale assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
alla IG.ra entro il 3 di ogni mese (salvo festivi per i quali la scadenza si intenderà CP_1
prorogata al primo giorno feriale successivo), tramite bonifico bancario, la differenza tra €
1.400,00 pattuite ed il canone di locazione stesso e, comunque, una somma non inferiore ad €
800, rivalutabile ogni anno dal dicembre 2025;
- da atto che: ▪ i coniugi hanno delle partecipazioni all'interno di una società che con il presente accordo intendono regolare, mentre hanno già regolato quelle all'interno della NA Costruzioni s.a.s. di RL NO & C. P.IV . La società in questione è la IBIEMME s.a.s di AN P.IV_1
BA & C. (doc.10) P.IV di cui la IG.ra è socia accomandataria con una P.IV_2 CP_1
quota del 45% del capitale sociale ed il IG. socio accomandante con una quota del 45%. Pt_1
La ridetta società è attualmente inattiva, tanto che i soci concordano nel metterla in liquidazione e poi addivenire alla inevitabile chiusura. Ogni spesa necessaria per la liquidazione e la cessazione sarà a carico del IG. e niente sarà richiesto e/o dovuto dalla IG.ra . Parte_1 CP_1
La IBIEMME s.a.s di AN BA & C. ha maturato un debito nei confronti della CP_2
pari ad € 14.529,84, quale residuo di due prestiti chirografari: 1) mutuo chirografario
[...]
n. 40938 di originari € 50.000,00 erogato in data 09/01/2020, debito residuo alla data del
12.10.2024 € 4.830,00; 2) mutuo chirografario n. 42970 di originari € 22.800,00 erogato in data
01/06/2020, debito residuo alla data del 12.09.204 € 9699,76. Il IG. si impegna a pagare Pt_1
il suddetto debito nei confronti della , estinguendo il finanziamento n. Controparte_2
40938 -debito residuo € 4830- entro il 30/03/2025 e l'altro - debito residuo € 9699,76- entro il
31/12/2025. Il IG. si accolla altresì ogni obbligazione e/o debito nei confronti di eventuali Pt_1
altri creditori sociali fino alla cessazione della società, rinunciando espressamente al regresso nei confronti della società IBIEMME e della socia accomandataria Il IG. CP_1 [...]
si accolla altresì il pagamento di ogni eventuale debito relativo al mancato pagamento di Pt_1
imposte tasse contributi e quant'altro ricollegato alla società, eventualmente dovuti e non corrisposti dalla IG.ra per il passato e di quelli maturati nell'anno in corso e fino al CP_1
momento del recesso della IG.ra dalla società NA Costruzioni sas di RL NO & CP_1
C, come già concordato nella separazione, e fino alla cessazione della Ibiemme sas di AN
BA & C.;
▪ i coniugi hanno altresì costituito, nel novembre 2013, a favore della propria famiglia un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cc, destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia la proprietà dell'immobile sita in NA di IS Via Maiorca 46 di proprietà esclusiva del IG. , residenza familiare dei coniugi fino alla separazione;
onde Parte_1
procedere alla ristrutturazione del suddetto immobile, nel luglio 2016, i coniugi, con il consenso reciproco, hanno costituito ipoteca legale sul suddetto immobile, a garanzia di un mutuo fondiario di € 100.000,00 concesso dalla Controparte_3
(doc.12), di cui il IG. è la parte mutuataria e la IG.ra è
[...] Pt_1 CP_1 altresì fideiussore per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di mutuo e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della suddetta per capitale interessi ed CP_2 accessori di qualsiasi natura nei limiti dell'importo di € 100.000,00: le parti con il presente accordo confermano che le rate di mutuo saranno integralmente corrisposte dal IG. Parte_1
fino alla relativa estinzione e la IG.ra dovrà essere integralmente rimborsata dal CP_1
IG. di quanto eventualmente chiamata a corrispondere alla Banca per il suddetto mutuo Pt_1
oltre interessi e rivalutazione;
CP_
▪ il IG. si impegna a donare al figlio il 50% del proprio immobile sito in Pt_1 Per_1
Frazione di NA di IS Via Maiorca n. 46, entro un anno dalla sentenza di divorzio, riservando per sé stesso il diritto di usufrutto;
CP_
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di IS, il 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Parte_1 C.F._1
Luperini
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bellini CP_1 C.F._2
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I IG.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato il Parte_1 CP_1
20/12/2024, deducendo: - di aver contratto matrimonio civile il 26/6/2013 presso il Comune di IS (PI), come risulta dai registri di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte I, atto n. 44, (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione è nato il figlio (9/7/2005), ad oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di IS che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 1568/2023 del 20/12/2023 (doc.
4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“a) nella casa familiare di NA di IS (PI) Via Maiorca 46, continuerà a vivere il IG.
[...]
che del ridetto immobile è proprietario esclusivo. I coniugi concordano sul fatto che diversi Pt_1
mobili, arredi e suppellettili ora contenuti nella casa familiare sono di proprietà esclusiva della sig.ra
e la stessa li potrà ritirare non appena avrà reperito un luogo ove alloggiarli;
CP_1
b) con il IG. nell'abitazione sopra indicata, resterà a vivere anche il figlio il cui Pt_1 Per_1
mantenimento resta ad esclusivo carico del IG. sia in riferimento alle spese ordinarie che Pt_1
straordinarie. Il figlio in quanto maggiorenne, sarà libero di decidere quando Persona_2
vedere la madre e trascorrere il tempo che desidera con lei;
c) la IG.ra si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa familiare entro sei CP_1
mesi dal deposito del ricorso;
d) il IG. riconosce e si impegna a corrispondere alla IG.ra quale Parte_1 CP_1
contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento) rivalutabile annualmente dal dicembre 2025 secondo gli indici ISTAT come per legge, comprensiva del canone di locazione dell'immobile locato dalla sig.ra Le parti concordano che la quota relativa al CP_1
canone di locazione mensile è di € 600,00 e che comunque l'assegno di divorzio non potrà essere inferiore ad € 800 mensili, semmai superiore nel caso in cui l'importo del canone di locazione fosse inferiore ad € 600,00. Il IG. continuerà a provvedere direttamente al pagamento del canone Pt_1 di locazione all'attuale proprietario dell'immobile condotto dalla IG.ra o eventualmente ad CP_1
altro proprietario nel caso di nuova locazione;
il sig. si impegna a provvedere anche per il Pt_1
futuro, come già sta facendo adesso, al pagamento diretto del canone di locazione al proprietario dell'immobile con relativa obbligazione assunta nel contratto di locazione, se richiesto dalla sig.ra
Il sig. verserà quale assegno di mantenimento alla sig.ra entro il 3 di CP_1 Pt_1 CP_1 ogni mese (salvo festivi per i quali la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno feriale successivo), tramite bonifico bancario, la differenza tra € 1.400,00 pattuite ed il canone di locazione stesso e, comunque, una somma non inferiore ad € 800, rivalutabile ogni anno dal dicembre 2025.
e) i coniugi hanno delle partecipazioni all'interno di una società che con il presente accordo intendono regolare, mentre hanno già regolato quelle all'interno della NA Costruzioni s.a.s. di
RL NO & C. P.IV . La società in questione è la IBIEMME s.a.s di AN BA P.IV_1
& C. (doc.10) P.IV di cui la IG.ra è socia accomandataria con una quota del P.IV_2 CP_1
45% del capitale sociale ed il IG. socio accomandante con una quota del 45%. La ridetta Pt_1
società è attualmente inattiva, tanto che i soci concordano nel metterla in liquidazione e poi addivenire alla inevitabile chiusura. Ogni spesa necessaria per la liquidazione e la cessazione sarà
a carico del sig. e niente sarà richiesto e/o dovuto dalla sig.ra . La Parte_1 CP_1
IBIEMME s.a.s di AN BA & C. ha maturato un debito nei confronti della Controparte_2
pari ad € 14.529,84, quale residuo di due prestiti chirografari: 1) mutuo chirografario n.
[...]
40938 di originari € 50.000,00 erogato in data 09/01/2020, debito residuo alla data del 12.10.2024
€ 4.830,00; 2) mutuo chirografario n. 42970 di originari € 22.800,00 erogato in data 01/06/2020, debito residuo alla data del 12.09.204 € 9699,76. Il IG. si impegna a pagare il suddetto Pt_1
debito nei confronti della , estinguendo il finanziamento n. 40938 -debito Controparte_2 residuo € 4830- entro il 30/03/2025 e l'altro - debito residuo € 9699,76- entro il 31/12/2025. Il sig. si accolla altresì ogni obbligazione e/o debito nei confronti di eventuali altri creditori sociali Pt_1
fino alla cessazione della società, rinunciando espressamente al regresso nei confronti della società
IBIEMME e della socia accomandataria Il sig. si accolla altresì il CP_1 Parte_1
pagamento di ogni eventuale debito relativo al mancato pagamento di imposte tasse contributi e quant'altro ricollegato alla società, eventualmente dovuti e non corrisposti dalla sig.ra per il CP_1 passato e di quelli maturati nell'anno in corso e fino al momento del recesso della IG.ra dalla CP_1
società NA Costruzioni sas di RL NO & C, come già concordato nella separazione, e fino alla cessazione della Ibiemme sas di AN BA & C.
f) i coniugi hanno altresì costituito, nel novembre 2013, a favore della propria famiglia un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cc (doc.11), destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia la proprietà dell'immobile sita in NA di IS Via Maiorca 46 di proprietà esclusiva del sig. , residenza familiare dei coniugi fino alla separazione;
onde Parte_1
procedere alla ristrutturazione del suddetto immobile, nel luglio 2016, i coniugi, con il consenso reciproco, hanno costituito ipoteca legale sul suddetto immobile, a garanzia di un mutuo fondiario di € 100.000,00 concesso dalla Controparte_3
(doc.12), di cui il sig. è la parte mutuataria e la sig.ra è altresì fideiussore
[...] Pt_1 CP_1 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di mutuo e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della suddetta per capitale interessi ed accessori di qualsiasi CP_2 natura nei limiti dell'importo di € 100.000,00: le parti con il presente accordo confermano che le rate di mutuo saranno integralmente corrisposte dal sig. fino alla relativa estinzione e Parte_1
la sig.ra dovrà essere integralmente rimborsata dal sig. di quanto CP_1 Pt_1
eventualmente chiamata a corrispondere alla Banca per il suddetto mutuo oltre interessi e rivalutazione.
g) In considerazione dello scioglimento del fondo patrimoniale suddetto a seguito del divorzio, a componimento della crisi coniugale, il sig. si impegna a donare al figlio il 50% Pt_1 Per_1
CP_ del proprio immobile sito in Frazione di NA di IS Via Maiorca n. 46, entro un anno dalla sentenza di divorzio, riservando per sé stesso il diritto di usufrutto.
h) i coniugi convengono la compensazione delle spese del presente procedimento”.
2. L'udienza di comparizione del 19/2/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i IG.ri e è Parte_1 CP_1 fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (12/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di IS nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 20/12/2023; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio, oggi maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, stante la congruità di quanto dagli stessi stabilito.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 CP_1
CP_
il 26/6/2013 (anno 2013, parte I, atto n. 44);
- dispone che:
▪ nella casa familiare di NA di IS (PI) Via Maiorca 46, continuerà a vivere il IG. Parte_1
che del ridetto immobile è proprietario esclusivo. I mobili, arredi e suppellettili ora contenuti nella casa familiare sono di proprietà esclusiva della IG.ra e la stessa li potrà ritirare non appena CP_1
avrà reperito un luogo ove alloggiarli;
▪ con il IG. nell'abitazione sopra indicata, resterà a vivere anche il figlio il cui Pt_1 Per_1
mantenimento resta ad esclusivo carico del IG. sia in riferimento alle spese ordinarie Pt_1
che straordinarie. Il figlio in quanto maggiorenne, sarà libero di decidere Persona_2
quando vedere la madre e trascorrere il tempo che desidera con lei;
▪ la IG.ra trasferirà la propria residenza dalla casa familiare entro sei mesi dal CP_1
deposito del ricorso;
▪ il IG. corrisponderà alla IG.ra quale contributo al suo Parte_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento) rivalutabile annualmente dal dicembre 2025 secondo gli indici ISTAT come per legge, comprensiva del canone di locazione dell'immobile locato dalla IG.ra Le parti concordano che la quota relativa al canone di CP_1 locazione mensile è di € 600,00 e che comunque l'assegno di divorzio non potrà essere inferiore ad € 800 mensili, semmai superiore nel caso in cui l'importo del canone di locazione fosse inferiore ad € 600,00. Il IG. continuerà a provvedere direttamente al pagamento del Pt_1 canone di locazione all'attuale proprietario dell'immobile condotto dalla IG.ra o CP_1
eventualmente ad altro proprietario nel caso di nuova locazione;
il IG. si impegna a Pt_1
provvedere anche per il futuro, come già sta facendo adesso, al pagamento diretto del canone di locazione al proprietario dell'immobile con relativa obbligazione assunta nel contratto di locazione, se richiesto dalla IG.ra Il sig. verserà quale assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
alla IG.ra entro il 3 di ogni mese (salvo festivi per i quali la scadenza si intenderà CP_1
prorogata al primo giorno feriale successivo), tramite bonifico bancario, la differenza tra €
1.400,00 pattuite ed il canone di locazione stesso e, comunque, una somma non inferiore ad €
800, rivalutabile ogni anno dal dicembre 2025;
- da atto che: ▪ i coniugi hanno delle partecipazioni all'interno di una società che con il presente accordo intendono regolare, mentre hanno già regolato quelle all'interno della NA Costruzioni s.a.s. di RL NO & C. P.IV . La società in questione è la IBIEMME s.a.s di AN P.IV_1
BA & C. (doc.10) P.IV di cui la IG.ra è socia accomandataria con una P.IV_2 CP_1
quota del 45% del capitale sociale ed il IG. socio accomandante con una quota del 45%. Pt_1
La ridetta società è attualmente inattiva, tanto che i soci concordano nel metterla in liquidazione e poi addivenire alla inevitabile chiusura. Ogni spesa necessaria per la liquidazione e la cessazione sarà a carico del IG. e niente sarà richiesto e/o dovuto dalla IG.ra . Parte_1 CP_1
La IBIEMME s.a.s di AN BA & C. ha maturato un debito nei confronti della CP_2
pari ad € 14.529,84, quale residuo di due prestiti chirografari: 1) mutuo chirografario
[...]
n. 40938 di originari € 50.000,00 erogato in data 09/01/2020, debito residuo alla data del
12.10.2024 € 4.830,00; 2) mutuo chirografario n. 42970 di originari € 22.800,00 erogato in data
01/06/2020, debito residuo alla data del 12.09.204 € 9699,76. Il IG. si impegna a pagare Pt_1
il suddetto debito nei confronti della , estinguendo il finanziamento n. Controparte_2
40938 -debito residuo € 4830- entro il 30/03/2025 e l'altro - debito residuo € 9699,76- entro il
31/12/2025. Il IG. si accolla altresì ogni obbligazione e/o debito nei confronti di eventuali Pt_1
altri creditori sociali fino alla cessazione della società, rinunciando espressamente al regresso nei confronti della società IBIEMME e della socia accomandataria Il IG. CP_1 [...]
si accolla altresì il pagamento di ogni eventuale debito relativo al mancato pagamento di Pt_1
imposte tasse contributi e quant'altro ricollegato alla società, eventualmente dovuti e non corrisposti dalla IG.ra per il passato e di quelli maturati nell'anno in corso e fino al CP_1
momento del recesso della IG.ra dalla società NA Costruzioni sas di RL NO & CP_1
C, come già concordato nella separazione, e fino alla cessazione della Ibiemme sas di AN
BA & C.;
▪ i coniugi hanno altresì costituito, nel novembre 2013, a favore della propria famiglia un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cc, destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia la proprietà dell'immobile sita in NA di IS Via Maiorca 46 di proprietà esclusiva del IG. , residenza familiare dei coniugi fino alla separazione;
onde Parte_1
procedere alla ristrutturazione del suddetto immobile, nel luglio 2016, i coniugi, con il consenso reciproco, hanno costituito ipoteca legale sul suddetto immobile, a garanzia di un mutuo fondiario di € 100.000,00 concesso dalla Controparte_3
(doc.12), di cui il IG. è la parte mutuataria e la IG.ra è
[...] Pt_1 CP_1 altresì fideiussore per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di mutuo e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della suddetta per capitale interessi ed CP_2 accessori di qualsiasi natura nei limiti dell'importo di € 100.000,00: le parti con il presente accordo confermano che le rate di mutuo saranno integralmente corrisposte dal IG. Parte_1
fino alla relativa estinzione e la IG.ra dovrà essere integralmente rimborsata dal CP_1
IG. di quanto eventualmente chiamata a corrispondere alla Banca per il suddetto mutuo Pt_1
oltre interessi e rivalutazione;
CP_
▪ il IG. si impegna a donare al figlio il 50% del proprio immobile sito in Pt_1 Per_1
Frazione di NA di IS Via Maiorca n. 46, entro un anno dalla sentenza di divorzio, riservando per sé stesso il diritto di usufrutto;
CP_
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di IS, il 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina