TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 571
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, errore manifesto e sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione regionale dimostra che l'opera ricade entro i 300 metri dalla linea di battigia artificiale, rendendo irrilevanti le doglianze relative alla distanza dalle zone umide e dall'oasi faunistica.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione delle norme e principi generali in materia urbanistica e paesaggistica

    Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti queste doglianze poiché l'opera ricade in area vincolata ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004, e che la questione relativa all'art. 5, comma 1-septies L. n. 84 del 1994 è stata dichiarata incostituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 571
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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