Art. 33. 1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze".
Nota all'art. 33:
L'intero testo vigente dell' art. 272 del codice di procedura penale , comprensivo della modifica recata dal presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 32.
"Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze".
Nota all'art. 33:
L'intero testo vigente dell' art. 272 del codice di procedura penale , comprensivo della modifica recata dal presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 32.