Articolo 33 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 32Articolo 34
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25 agosto 1988
Art. 33. 1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze".
Nota all'art. 33:
L'intero testo vigente dell' art. 272 del codice di procedura penale , comprensivo della modifica recata dal presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 32.
Entrata in vigore il 25 agosto 1988