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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/02/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3908/2012 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "accertamento e condanna"
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Pugliesi, dom.to come in Parte_1
atti;
- attore in riassunzione-
E
, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Controparte_1
Guerriero e Lucia Bonavita, dom.ta come in atti;
- convenuta in riassunzione -
E
e , nella qualità di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , rappr.ti e difesi dall'avv. Elena Tordela, dom.ti come in SO
atti;
- convenuti in riassunzione -
E
Controparte_5
- convenuto contumace -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
i convenuti in epigrafe indicati deducendo che: con scrittura privata datata 8.4.1995 aveva acquistato l'immobile sito in Solofra alla via Selvapiana, di proprietà di versando £ 80.000.000 SO essendosi pattuito che il saldo di € 200.000.000 sarebbe stato versato all'atto della stipula del definitivo;
alla data della stipula, (più volte rinviata) fissata per febbraio 2002, parte attrice apprendeva che nelle more l'immobile era stato venduto, in data 9.5.2000, alla di;
Controparte_1 Controparte_1
con la sentenza n. 60/2012, depositata il 11.1.2012, il Tribunale di Avellino dichiarava la nullità, per simulazione assoluta, della vendita del 9.5.2000 intercorsa tra e la , e rigettava la domanda del ex art. SO Controparte_1 Pt_1
2932 c.c. previa qualificazione del contratto stipulato dall'odierno attore, in data
8.4.1995, non quale preliminare di vendita, ma quale contratto di compravendita stipulato nelle forme della scrittura privata;
con contratto del 2.12.2018 la concedeva in locazione alla Controparte_1 [...]
di l'immobile in oggetto per un canone di € 500,00 CP_6 Controparte_5
mensili; con ordinanza del 28.6.2012 il Tribunale di Avellino disponeva, su domanda del
, il sequestro giudiziario dell'immobile con conseguente versamento dei Pt_1
canoni dovuti nelle mani del custode giudiziario.
Il riconosceva l'autenticità della sottoscrizione a suo nome apposta alla Pt_1
scrittura in oggetto e chiedeva, previo accertamento della autenticità della sottoscrizione a nome di , dichiararsi l'avvenuto trasferimento SO all'attore, giusto contratto del 8.4.1995, del bene oggetto del trasferimento con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione;
condannarsi SO
e la al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni dal
[...] Controparte_1
febbraio 2002 per il mancato godimento del bene acquistato;
rideterminarsi il saldo spettante all'alienante a titolo di prezzo della compravendita previa compensazione con quanto dovuto dal all'attore a titolo di danni;
ancora dichiararsi la SO
successione nel contratto di locazione in corso tra e Controparte_1 CP_5
con assegnazione delle somme già versate al custode quali canoni. Vinte
[...]
le spese.
Si costituiva la che contestava la domanda attorea, dichiarava di Controparte_1
aver impugnato la sentenza n. 60/2012, chiedeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio di appello ed eccepiva la ignoranza della scrittura privata di compravendita intercorsa tra le parti. Chiedeva il rigetto della domanda nei propri confronti.
In data 2.4.2015 il giudice istruttore disponeva con ordinanza la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 60/2012, a seguito del rigetto dell'appello con sentenza n. 4682/2018, il giudizio veniva riassunto.
Dopo la riassunzione del giudizio si costituiva anche il quale SO
contestava la domanda ed eccepiva il giudicato della sentenza n. 60/2012, che, coprendo il dedotto e il deducibile, precluderebbe nel presente giudizio la formulazione della domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento sulla base della scrittura del 8.4.1995; chiedeva con riconvenzionale lo svincolo a proprio favore delle somme versate quali canoni di locazione, in forza della dichiarata simulazione del contratto di compravendita tra e SO CP_1
.
[...]
A seguito del decesso di (15.6.2022) si costituivano in SO
giudizio gli eredi e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
riportandosi agli atti difensivi già depositati.
Non si costituiva ritualmente evocato in giudizio. Controparte_5
Sulla eccezione di giudicato.
La prima questione che necessita di risoluzione è l'eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti in comparsa di costituzione e, comunque, sempre rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 1153/2003).
Va tuttavia fatta una premessa in ordine alle azioni svolte da parte attrice nel presente giudizio.
Parte attrice svolge varie azioni: la prima meramente dichiarativa dell'avvenuto trasferimento dei beni giusta la scrittura privata del 8.4.1995; una seconda avente ad oggetto l'accertamento della proprietà, e la conseguente richiesta di restituzione del bene, che va qualificata quale tipica azione petitoria di rivendica;
con altra domanda la parte chiede dichiararsi l'inadempimento di SO
in ordine alla mancata stipula dell'atto pubblico ed emettere sentenza
[...] con gli stessi effetti dell'atto non concluso.
La rivendica sarà trattata al paragrafo successivo.
In ordine alla domanda con la quale la parte domanda una sentenza costitutiva degli stessi effetti dell'atto pubblico è fondata l'eccezione di giudicato, trattandosi di domanda sovrapponibile a quella già giudicata in maniera definitiva in quanto la parte reitera la domanda di emettere una sentenza che abbia gli stessi effetti dell'atto non concluso, ovvero una sentenza costitutiva ottenibile solo nella ipotesi in cui si verta in ambito di preliminare, circostanza questa esclusa dalla sentenza passata in giudicato.
Orbene, è noto che il giudicato si estende anche agli accertamenti che formano il fondamento giuridico della decisione;
ne consegue che anche l'accertamento già compiuto in ordine ad una determinata situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che incide su un punto fondamentale comune ad entrambe le controversie, formando la premessa logicamente indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza, con autorità di giudicato, precludono il riesame sul punto accertato e risolto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituto lo scopo ed il petitum del primo ed anche se nel primo giudizio la questione è stata risolta a causa di prova mancante o insufficiente (vedi Cass. 1995, n. 10999 chiara in motivazione sulla preclusione del giudicato su una questione fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti seppur aventi diverso oggetto;
vedi anche Cass. 2002, n. 349:
“Gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di pronuncia di rigetto della domanda, non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma a tutte le statuizioni inerenti all'esistenza ed alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto”).
Tanto premesso ad eguale conclusione deve giungersi anche in ordine all'azione di accertamento.
Ed infatti non è revocabile in dubbio che proprio l'accertamento del carattere immediatamente traslativo della scrittura privata datata 8.4.1995, compiuto nel giudizio n. 4133/02, conclusosi con la sentenza n. 60/2012, passata in giudicato, abbia costituito il necessario antecedente logico della pronuncia di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. ( respinta in quanto il contratto in questione non era qualificabile come preliminare di vendita ma quale compravendita immediatamente traslativa) cosicchè sulla detta questione si è formato il giudicato implicito, favorevole a parte attrice, che dovrà solo procedere alla trascrizione della scrittura.
Né a tale conclusione osta il mancato pagamento del totale prezzo da parte del atteso che la compravendita è un contratto ad effetti reali in cui l'effetto Pt_1
traslativo si produce per effetto del solo consenso, mentre il pagamento del corrispettivo e la consegna del bene costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti con la stipula dell'atto.
Né controparte ha formulato domanda, anche subordinata, del pagamento della differenza.
Del tutto infondata è altresì l'eccezione, formulata dalla , relativa Controparte_1
alla omessa registrazione del preliminare ed alla conseguente nullità, non solo per la preclusione determinata da una tardiva formulazione della domanda ma in quanto anch'essa coperta dal giudicato in relazione al giudizio conclusosi con la sentenza n. 60/2012 al quale ha preso parte la che ha accertato, in via Controparte_1
definitiva, che alcun preliminare è stato concluso tra le parti.
Sulla azione di rivendica.
L'attore svolge poi una ulteriore azione con la quale chiede, previo accertamento della proprietà in capo all'attore di cui al paragrafo precedente (diritto acquistato con il contratto del 8.4.1995), la condanna dei convenuti alla restituzione del bene compravenduto, con conseguente successione nel contratto di locazione vigente.
Tale azione ha come causa petendi il diritto di proprietà e come petitum la restituzione del bene oggetto della proprietà da parte di chiunque la possegga o detenga, e va qualificata come azione petitoria di rivendica prevista dall'art. 948
c.c.
Va premesso che la prova della proprietà nel giudizio di rivendica è particolarmente rigorosa tanto da essere definita probatio diabolica.
All'attore non basta esibire il titolo di acquisto derivativo (come nel caso in esame) poiché tale titolo prova il trasferimento consensuale del diritto ma non che è divenuto proprietario del bene (potendo ad es. aver acquistato a non domino).
È pertanto sempre necessario dare la prova che l'alienante o uno dei precedenti danti causa erano sicuramente proprietari potendo vantare un acquisto a titolo originario. O ancora il rivendicante dovrà provare un proprio titolo originario di acquisto quando, ad es. abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo
(anche sommando il proprio possesso a quello dei precedenti danti causa).
Nel giudizio di revindica l'attore pertanto deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero deve provare che tale serie di trasferimenti si è protratta per il tempo necessario ad usucapire o infine che il bene rivendicato è stato da lui o alcuno dei suoi danti causa posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Nel caso che ricorre parte attrice non ha articolato la minima prova al riguardo e parte convenuta contesta l'acquisto del diritto da parte del . Pt_1
L'attore si è limitato ad allegare il titolo di trasferimento (scrittura privata) e nulla più.
Vero che la sentenza n. 60/2012 ha dichiarato la simulazione assoluta, e quindi la nullità, dell'atto di trasferimento del medesimo bene da SO
a , ma tanto prova esclusivamente che il bene non è mai stato Controparte_1 trasferito, con altro atto inter vivos, a , ma non prova che l'attore Controparte_1 può vantare un acquisto derivativo “integro” nel senso di derivare da un pregresso acquisto a titolo originario dei pregressi danti causa nel senso illustrato, così determinandosi quello stato di certezza circa il diritto di proprietà sul bene in capo all'attore.
In altri termini l'attore ha provato di aver acquistato il diritto di proprietà sul bene per effetto della scrittura privata ma non ha provato che il suo diritto scaturisce da un acquisto a titolo originario dei precedenti danti causa o di avere egli stesso maturato un acquisto a titolo originario, prova necessaria al fine della revindica.
Ed infatti non ha prodotto certificazione ipocatastale utile né ha allegato e provato il proprio acquisto a titolo originario.
La domanda pertanto va rigettata.
Sulla verifica giudiziale delle sottoscrizioni.
Parte attrice ha domandato anche accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 8.4.1995 a nome proprio e di . SO La ctu, dr.ssa nella relazione depositata in data 17.3.2023, ha verificato Per_2
che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 8.4.1995 sono autentiche, e pertanto devono ritenersi apposte da e Parte_1 SO
.
[...]
Va pertanto dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni al fine di poter procedere alla trascrizione dell'atto datato 8.4.1995 ai sensi degli artt. 2643 e 2657 c.c.
Sulla successione nel contratto di locazione di . Parte_1
La domanda è infondata.
Trattasi di locazione di immobile ad uso non abitativo per cui si applica l'art. 37 L.
392/78, norma che non prevede, tra le ipotesi di successione ex lege nel contratto di locazione la cessione dell'immobile, come invece previsto per le locazioni abitative.
Sulla domanda di svincolo di somme.
E' infondata la domanda di svincolo delle somme versate al custode dell'immobile a titolo di canoni di locazione, da parte degli eredi , atteso che la SO dichiarata simulazione, con pronuncia definitiva, dell'atto di compravendita da parte degli eredi alla del bene immobile locato non SO Controparte_1 comporta l'inefficacia e caducazione ipso iure del contratto di locazione stipulato dalla con la essendo necessario esperire, al fine, Controparte_1 CP_6 autonoma azione di accertamento, né, tantomeno importa l'automatico subingresso del simulato alienante nella qualità di locatore,
Per l'effetto i canoni non possono che restare di spettanza dell'attuale locatore fatta salva la ripetizione dell'indebito a seguito dell'azione di accertamento.
Sul sequestro. Va revocato il provvedimento di sequestro giudiziario essendo venuta meno, con la decisione, la situazione di conflitto in ordine al trasferimento del diritto di proprietà sul bene.
Resta assorbita ogni altra questione.
Restano compensate le spese tra tutte le parti in ragione della soccombenza reciproca, anche per la fase cautelare.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'autenticità delle firme apposte da e Parte_1 SO
in calce alla scrittura privata datata 8.4.1995 avente ad oggetto la
[...]
vendita da a del bene immobile sito in SO Parte_1
Solofra alla via Selvapiana, come descritto nel detto atto;
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Revoca il sequestro di cui all'ordinanza del 28.6.2012, resa nel procedimento cautelare n. 1916/2012.
4. Compensa le spese di lite tra le parti.
5. Pone le spese della ctu a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Avellino, lì 15.2.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3908/2012 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "accertamento e condanna"
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Pugliesi, dom.to come in Parte_1
atti;
- attore in riassunzione-
E
, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Controparte_1
Guerriero e Lucia Bonavita, dom.ta come in atti;
- convenuta in riassunzione -
E
e , nella qualità di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , rappr.ti e difesi dall'avv. Elena Tordela, dom.ti come in SO
atti;
- convenuti in riassunzione -
E
Controparte_5
- convenuto contumace -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
i convenuti in epigrafe indicati deducendo che: con scrittura privata datata 8.4.1995 aveva acquistato l'immobile sito in Solofra alla via Selvapiana, di proprietà di versando £ 80.000.000 SO essendosi pattuito che il saldo di € 200.000.000 sarebbe stato versato all'atto della stipula del definitivo;
alla data della stipula, (più volte rinviata) fissata per febbraio 2002, parte attrice apprendeva che nelle more l'immobile era stato venduto, in data 9.5.2000, alla di;
Controparte_1 Controparte_1
con la sentenza n. 60/2012, depositata il 11.1.2012, il Tribunale di Avellino dichiarava la nullità, per simulazione assoluta, della vendita del 9.5.2000 intercorsa tra e la , e rigettava la domanda del ex art. SO Controparte_1 Pt_1
2932 c.c. previa qualificazione del contratto stipulato dall'odierno attore, in data
8.4.1995, non quale preliminare di vendita, ma quale contratto di compravendita stipulato nelle forme della scrittura privata;
con contratto del 2.12.2018 la concedeva in locazione alla Controparte_1 [...]
di l'immobile in oggetto per un canone di € 500,00 CP_6 Controparte_5
mensili; con ordinanza del 28.6.2012 il Tribunale di Avellino disponeva, su domanda del
, il sequestro giudiziario dell'immobile con conseguente versamento dei Pt_1
canoni dovuti nelle mani del custode giudiziario.
Il riconosceva l'autenticità della sottoscrizione a suo nome apposta alla Pt_1
scrittura in oggetto e chiedeva, previo accertamento della autenticità della sottoscrizione a nome di , dichiararsi l'avvenuto trasferimento SO all'attore, giusto contratto del 8.4.1995, del bene oggetto del trasferimento con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione;
condannarsi SO
e la al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni dal
[...] Controparte_1
febbraio 2002 per il mancato godimento del bene acquistato;
rideterminarsi il saldo spettante all'alienante a titolo di prezzo della compravendita previa compensazione con quanto dovuto dal all'attore a titolo di danni;
ancora dichiararsi la SO
successione nel contratto di locazione in corso tra e Controparte_1 CP_5
con assegnazione delle somme già versate al custode quali canoni. Vinte
[...]
le spese.
Si costituiva la che contestava la domanda attorea, dichiarava di Controparte_1
aver impugnato la sentenza n. 60/2012, chiedeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio di appello ed eccepiva la ignoranza della scrittura privata di compravendita intercorsa tra le parti. Chiedeva il rigetto della domanda nei propri confronti.
In data 2.4.2015 il giudice istruttore disponeva con ordinanza la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 60/2012, a seguito del rigetto dell'appello con sentenza n. 4682/2018, il giudizio veniva riassunto.
Dopo la riassunzione del giudizio si costituiva anche il quale SO
contestava la domanda ed eccepiva il giudicato della sentenza n. 60/2012, che, coprendo il dedotto e il deducibile, precluderebbe nel presente giudizio la formulazione della domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento sulla base della scrittura del 8.4.1995; chiedeva con riconvenzionale lo svincolo a proprio favore delle somme versate quali canoni di locazione, in forza della dichiarata simulazione del contratto di compravendita tra e SO CP_1
.
[...]
A seguito del decesso di (15.6.2022) si costituivano in SO
giudizio gli eredi e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
riportandosi agli atti difensivi già depositati.
Non si costituiva ritualmente evocato in giudizio. Controparte_5
Sulla eccezione di giudicato.
La prima questione che necessita di risoluzione è l'eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti in comparsa di costituzione e, comunque, sempre rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 1153/2003).
Va tuttavia fatta una premessa in ordine alle azioni svolte da parte attrice nel presente giudizio.
Parte attrice svolge varie azioni: la prima meramente dichiarativa dell'avvenuto trasferimento dei beni giusta la scrittura privata del 8.4.1995; una seconda avente ad oggetto l'accertamento della proprietà, e la conseguente richiesta di restituzione del bene, che va qualificata quale tipica azione petitoria di rivendica;
con altra domanda la parte chiede dichiararsi l'inadempimento di SO
in ordine alla mancata stipula dell'atto pubblico ed emettere sentenza
[...] con gli stessi effetti dell'atto non concluso.
La rivendica sarà trattata al paragrafo successivo.
In ordine alla domanda con la quale la parte domanda una sentenza costitutiva degli stessi effetti dell'atto pubblico è fondata l'eccezione di giudicato, trattandosi di domanda sovrapponibile a quella già giudicata in maniera definitiva in quanto la parte reitera la domanda di emettere una sentenza che abbia gli stessi effetti dell'atto non concluso, ovvero una sentenza costitutiva ottenibile solo nella ipotesi in cui si verta in ambito di preliminare, circostanza questa esclusa dalla sentenza passata in giudicato.
Orbene, è noto che il giudicato si estende anche agli accertamenti che formano il fondamento giuridico della decisione;
ne consegue che anche l'accertamento già compiuto in ordine ad una determinata situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che incide su un punto fondamentale comune ad entrambe le controversie, formando la premessa logicamente indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza, con autorità di giudicato, precludono il riesame sul punto accertato e risolto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituto lo scopo ed il petitum del primo ed anche se nel primo giudizio la questione è stata risolta a causa di prova mancante o insufficiente (vedi Cass. 1995, n. 10999 chiara in motivazione sulla preclusione del giudicato su una questione fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti seppur aventi diverso oggetto;
vedi anche Cass. 2002, n. 349:
“Gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di pronuncia di rigetto della domanda, non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma a tutte le statuizioni inerenti all'esistenza ed alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto”).
Tanto premesso ad eguale conclusione deve giungersi anche in ordine all'azione di accertamento.
Ed infatti non è revocabile in dubbio che proprio l'accertamento del carattere immediatamente traslativo della scrittura privata datata 8.4.1995, compiuto nel giudizio n. 4133/02, conclusosi con la sentenza n. 60/2012, passata in giudicato, abbia costituito il necessario antecedente logico della pronuncia di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. ( respinta in quanto il contratto in questione non era qualificabile come preliminare di vendita ma quale compravendita immediatamente traslativa) cosicchè sulla detta questione si è formato il giudicato implicito, favorevole a parte attrice, che dovrà solo procedere alla trascrizione della scrittura.
Né a tale conclusione osta il mancato pagamento del totale prezzo da parte del atteso che la compravendita è un contratto ad effetti reali in cui l'effetto Pt_1
traslativo si produce per effetto del solo consenso, mentre il pagamento del corrispettivo e la consegna del bene costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti con la stipula dell'atto.
Né controparte ha formulato domanda, anche subordinata, del pagamento della differenza.
Del tutto infondata è altresì l'eccezione, formulata dalla , relativa Controparte_1
alla omessa registrazione del preliminare ed alla conseguente nullità, non solo per la preclusione determinata da una tardiva formulazione della domanda ma in quanto anch'essa coperta dal giudicato in relazione al giudizio conclusosi con la sentenza n. 60/2012 al quale ha preso parte la che ha accertato, in via Controparte_1
definitiva, che alcun preliminare è stato concluso tra le parti.
Sulla azione di rivendica.
L'attore svolge poi una ulteriore azione con la quale chiede, previo accertamento della proprietà in capo all'attore di cui al paragrafo precedente (diritto acquistato con il contratto del 8.4.1995), la condanna dei convenuti alla restituzione del bene compravenduto, con conseguente successione nel contratto di locazione vigente.
Tale azione ha come causa petendi il diritto di proprietà e come petitum la restituzione del bene oggetto della proprietà da parte di chiunque la possegga o detenga, e va qualificata come azione petitoria di rivendica prevista dall'art. 948
c.c.
Va premesso che la prova della proprietà nel giudizio di rivendica è particolarmente rigorosa tanto da essere definita probatio diabolica.
All'attore non basta esibire il titolo di acquisto derivativo (come nel caso in esame) poiché tale titolo prova il trasferimento consensuale del diritto ma non che è divenuto proprietario del bene (potendo ad es. aver acquistato a non domino).
È pertanto sempre necessario dare la prova che l'alienante o uno dei precedenti danti causa erano sicuramente proprietari potendo vantare un acquisto a titolo originario. O ancora il rivendicante dovrà provare un proprio titolo originario di acquisto quando, ad es. abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo
(anche sommando il proprio possesso a quello dei precedenti danti causa).
Nel giudizio di revindica l'attore pertanto deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero deve provare che tale serie di trasferimenti si è protratta per il tempo necessario ad usucapire o infine che il bene rivendicato è stato da lui o alcuno dei suoi danti causa posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Nel caso che ricorre parte attrice non ha articolato la minima prova al riguardo e parte convenuta contesta l'acquisto del diritto da parte del . Pt_1
L'attore si è limitato ad allegare il titolo di trasferimento (scrittura privata) e nulla più.
Vero che la sentenza n. 60/2012 ha dichiarato la simulazione assoluta, e quindi la nullità, dell'atto di trasferimento del medesimo bene da SO
a , ma tanto prova esclusivamente che il bene non è mai stato Controparte_1 trasferito, con altro atto inter vivos, a , ma non prova che l'attore Controparte_1 può vantare un acquisto derivativo “integro” nel senso di derivare da un pregresso acquisto a titolo originario dei pregressi danti causa nel senso illustrato, così determinandosi quello stato di certezza circa il diritto di proprietà sul bene in capo all'attore.
In altri termini l'attore ha provato di aver acquistato il diritto di proprietà sul bene per effetto della scrittura privata ma non ha provato che il suo diritto scaturisce da un acquisto a titolo originario dei precedenti danti causa o di avere egli stesso maturato un acquisto a titolo originario, prova necessaria al fine della revindica.
Ed infatti non ha prodotto certificazione ipocatastale utile né ha allegato e provato il proprio acquisto a titolo originario.
La domanda pertanto va rigettata.
Sulla verifica giudiziale delle sottoscrizioni.
Parte attrice ha domandato anche accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 8.4.1995 a nome proprio e di . SO La ctu, dr.ssa nella relazione depositata in data 17.3.2023, ha verificato Per_2
che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 8.4.1995 sono autentiche, e pertanto devono ritenersi apposte da e Parte_1 SO
.
[...]
Va pertanto dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni al fine di poter procedere alla trascrizione dell'atto datato 8.4.1995 ai sensi degli artt. 2643 e 2657 c.c.
Sulla successione nel contratto di locazione di . Parte_1
La domanda è infondata.
Trattasi di locazione di immobile ad uso non abitativo per cui si applica l'art. 37 L.
392/78, norma che non prevede, tra le ipotesi di successione ex lege nel contratto di locazione la cessione dell'immobile, come invece previsto per le locazioni abitative.
Sulla domanda di svincolo di somme.
E' infondata la domanda di svincolo delle somme versate al custode dell'immobile a titolo di canoni di locazione, da parte degli eredi , atteso che la SO dichiarata simulazione, con pronuncia definitiva, dell'atto di compravendita da parte degli eredi alla del bene immobile locato non SO Controparte_1 comporta l'inefficacia e caducazione ipso iure del contratto di locazione stipulato dalla con la essendo necessario esperire, al fine, Controparte_1 CP_6 autonoma azione di accertamento, né, tantomeno importa l'automatico subingresso del simulato alienante nella qualità di locatore,
Per l'effetto i canoni non possono che restare di spettanza dell'attuale locatore fatta salva la ripetizione dell'indebito a seguito dell'azione di accertamento.
Sul sequestro. Va revocato il provvedimento di sequestro giudiziario essendo venuta meno, con la decisione, la situazione di conflitto in ordine al trasferimento del diritto di proprietà sul bene.
Resta assorbita ogni altra questione.
Restano compensate le spese tra tutte le parti in ragione della soccombenza reciproca, anche per la fase cautelare.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'autenticità delle firme apposte da e Parte_1 SO
in calce alla scrittura privata datata 8.4.1995 avente ad oggetto la
[...]
vendita da a del bene immobile sito in SO Parte_1
Solofra alla via Selvapiana, come descritto nel detto atto;
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Revoca il sequestro di cui all'ordinanza del 28.6.2012, resa nel procedimento cautelare n. 1916/2012.
4. Compensa le spese di lite tra le parti.
5. Pone le spese della ctu a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Avellino, lì 15.2.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino