CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5245/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90271017 16 000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 00188175 01 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 01004267 18 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0059950248 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 633/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 30.8.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate – SS di Napoli, nonché al Comune di Napoli,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 07120249027101716000 avente ad oggetto 8 cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 24.423,67, limitando il ricorso esclusivamente a
3 cartelle di pagamento e, in particolare:
- cartella di pagamento nr.07120210018817501000 avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2013;
- cartella di pagamento nr. 07120210100426718000 avente ad oggetto l'omesso versamento della
TARES per l'anno 2013;
- cartella di pagamento nr. 07120230059950248000 avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa
“Registro trasf. fabbr. tassa fissa sanz. pec.”.
Nel ricorso di primo grado, la ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento, nonché
l'intervenuta decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione della pretesa riscossiva.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di
Napoli, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed evidenziando che solo la cartella avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa di registro rientrava nella competenza dell'Ufficio. Ha contestato l'eccezione proposta dalla ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'atto propedeutico, depositando la relativa documentazione.
§ 2.1. – Si è costituito nel giudizio di primo grado anche il Comune di Napoli, eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività rientrante nella competenza dell'ente riscossore e depositando la documentazione relativa alla notifica degli atti propedeutici. § 2.2. - Non si è, invece, costituita l'Agenzia delle Entrate-SS, nonostante la notifica del ricorso avvenuta a mezzo Pec in data 5 agosto 2024, come da ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” depositate in atti.
§ 2.3. - Successivamente, la ricorrente ha depositato “memorie illustrative”, rilevando che l'Agenzia delle
Entrate-SS non si era costituita e non aveva “fornito alcuna prova dell'esistenza delle notifiche di cui alle cartelle esposte”, pur essendo “l'unico soggetto legittimato a contraddire sull'argomento e a produrre la documentazione inerenti la notifica dei contestati atti di riscossione”.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18478 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle
Entrate-D.P.1 Napoli e del Comune di Napoli, liquidandole in euro 700,00 per ciascuna per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori di legge.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata dall'Agenzia dell'Entrate e, nel merito, ha rilevato che quanto all'eccezione relativa alla mancata, regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale I di Napoli ha sostenuto di avere inviato alla ricorrente l'atto propedeutico alla cartella di pagamento ed, in particolare, l'avviso di liquidazione nr.2013IT006793000, notificato in data 6 giugno 2016 mediante consegna a mani del portiere, con successivo invio in pari data della “raccomandata informativa” nr. 76726194739-5.
Anche il Comune di Napoli ha contestato l'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti ed ha depositato la relativa documentazione, dall'esame della quale risulta che l'avviso in rettifica IMU 2013 nr.
290037/67 del 26 marzo 2018 è stato notificato in data 6 settembre 2018 mediante consegna a mani del portiere, con successivo invio in pari data della “raccomandata informativa” nr. 668181884459; l'avviso di accertamento TARES per l'anno 2013 nr. 838633/18267 del 28 settembre 2018 è stato notificato in data 24 ottobre 2018 a mani del “ricevente” e tale consegna non è stata oggetto di contestazione o di disconoscimento da parte della ricorrente.
A parere del giudice di primo grado, pertanto, la regolare notifica dell'avviso di liquidazione e degli avvisi di accertamento -avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali- e la mancata opposizione alle stesse rendono i provvedimenti e la relativa richiesta riscossiva definitivi ed inoppugnabili e precludono la possibilità di sollevare eccezioni mediante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
Il giudice di primo grado ha rilevato, infine, che anche l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione
è stata notificata nel rispetto dei termini prescrizionali, tenuto conto della proroga disposta a seguito della c.d. “emergenza Covid”.
§ 4. – Ha proposto appello la contribuente.
L'appellante ha osservato che la regolarità delle notificazioni non è stata accertata dal giudice di primo grado che avrebbe omesso di rilevare la mancata ottemperanza all'obbligo di produzione in originale della cartella notificata. Ha inoltre contestato la condanna alle spese. § 5. – Si è costituito nel giudizio di appello unicamente il Comune di Napoli.
L'appellato ha ribadito il proprio difetto di legittimazione in ordine agli atti di natura eminentemente riscossiva e ha ribadito la regolare della notifica degli atti precedenti all'intimazione relativamente all'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Attesa la regolarità delle notificazioni relative agli atti propedeutici di accertamento del credito in capo agli enti impositori, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado in relazione alla motivazione carente in ordine alla mancata produzione dell'originale delle cartelle di pagamento notificate, costituenti gli atti precedenti all'intimazione.
Tale irregolarità della notificazione tuttavia non sussiste.
Dalla previsione del quarto comma dell'art.26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, secondo cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", si desume che, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, ai fini della prova della notifica della cartella, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (si veda Cass. n. 20769 del 21/07/2021).
In definitiva, in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento (Cass. Sez. 5, n.
34765 del 12/12/2023).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado dà conto della avvenuta produzione, da parte degli enti impositori, di copie fotostatiche delle relate di notifica. La conformità delle copie agli originali non risulta essere mai stata posta in discussione.
Per altro verso, l'intimazione di pagamento in sé, fondata sugli avvisi di accertamento notificati, non appare raggiunta da eccezioni in ordine a vizi propri mentre la pretesa creditoria appare consolidata dalla mancata impugnazione degli avvisi cui, in parte, la medesima intimazione si riferisce.
La considerazione dei termini prescrizionali di tali pretese, anche alla luce della sospensione derivante dalla disciplina eccezionale introdotta per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, esclude il venir meno dl credito e dunque la legittimità della pretesa richiesta con l'intimazione.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio relative alla parte appellata costituita liquidate in complessivi € 800,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5245/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90271017 16 000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 00188175 01 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 01004267 18 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0059950248 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 633/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 30.8.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate – SS di Napoli, nonché al Comune di Napoli,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 07120249027101716000 avente ad oggetto 8 cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 24.423,67, limitando il ricorso esclusivamente a
3 cartelle di pagamento e, in particolare:
- cartella di pagamento nr.07120210018817501000 avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2013;
- cartella di pagamento nr. 07120210100426718000 avente ad oggetto l'omesso versamento della
TARES per l'anno 2013;
- cartella di pagamento nr. 07120230059950248000 avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa
“Registro trasf. fabbr. tassa fissa sanz. pec.”.
Nel ricorso di primo grado, la ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento, nonché
l'intervenuta decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione della pretesa riscossiva.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di
Napoli, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed evidenziando che solo la cartella avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa di registro rientrava nella competenza dell'Ufficio. Ha contestato l'eccezione proposta dalla ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'atto propedeutico, depositando la relativa documentazione.
§ 2.1. – Si è costituito nel giudizio di primo grado anche il Comune di Napoli, eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività rientrante nella competenza dell'ente riscossore e depositando la documentazione relativa alla notifica degli atti propedeutici. § 2.2. - Non si è, invece, costituita l'Agenzia delle Entrate-SS, nonostante la notifica del ricorso avvenuta a mezzo Pec in data 5 agosto 2024, come da ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” depositate in atti.
§ 2.3. - Successivamente, la ricorrente ha depositato “memorie illustrative”, rilevando che l'Agenzia delle
Entrate-SS non si era costituita e non aveva “fornito alcuna prova dell'esistenza delle notifiche di cui alle cartelle esposte”, pur essendo “l'unico soggetto legittimato a contraddire sull'argomento e a produrre la documentazione inerenti la notifica dei contestati atti di riscossione”.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18478 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle
Entrate-D.P.1 Napoli e del Comune di Napoli, liquidandole in euro 700,00 per ciascuna per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori di legge.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata dall'Agenzia dell'Entrate e, nel merito, ha rilevato che quanto all'eccezione relativa alla mancata, regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale I di Napoli ha sostenuto di avere inviato alla ricorrente l'atto propedeutico alla cartella di pagamento ed, in particolare, l'avviso di liquidazione nr.2013IT006793000, notificato in data 6 giugno 2016 mediante consegna a mani del portiere, con successivo invio in pari data della “raccomandata informativa” nr. 76726194739-5.
Anche il Comune di Napoli ha contestato l'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti ed ha depositato la relativa documentazione, dall'esame della quale risulta che l'avviso in rettifica IMU 2013 nr.
290037/67 del 26 marzo 2018 è stato notificato in data 6 settembre 2018 mediante consegna a mani del portiere, con successivo invio in pari data della “raccomandata informativa” nr. 668181884459; l'avviso di accertamento TARES per l'anno 2013 nr. 838633/18267 del 28 settembre 2018 è stato notificato in data 24 ottobre 2018 a mani del “ricevente” e tale consegna non è stata oggetto di contestazione o di disconoscimento da parte della ricorrente.
A parere del giudice di primo grado, pertanto, la regolare notifica dell'avviso di liquidazione e degli avvisi di accertamento -avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali- e la mancata opposizione alle stesse rendono i provvedimenti e la relativa richiesta riscossiva definitivi ed inoppugnabili e precludono la possibilità di sollevare eccezioni mediante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
Il giudice di primo grado ha rilevato, infine, che anche l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione
è stata notificata nel rispetto dei termini prescrizionali, tenuto conto della proroga disposta a seguito della c.d. “emergenza Covid”.
§ 4. – Ha proposto appello la contribuente.
L'appellante ha osservato che la regolarità delle notificazioni non è stata accertata dal giudice di primo grado che avrebbe omesso di rilevare la mancata ottemperanza all'obbligo di produzione in originale della cartella notificata. Ha inoltre contestato la condanna alle spese. § 5. – Si è costituito nel giudizio di appello unicamente il Comune di Napoli.
L'appellato ha ribadito il proprio difetto di legittimazione in ordine agli atti di natura eminentemente riscossiva e ha ribadito la regolare della notifica degli atti precedenti all'intimazione relativamente all'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Attesa la regolarità delle notificazioni relative agli atti propedeutici di accertamento del credito in capo agli enti impositori, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado in relazione alla motivazione carente in ordine alla mancata produzione dell'originale delle cartelle di pagamento notificate, costituenti gli atti precedenti all'intimazione.
Tale irregolarità della notificazione tuttavia non sussiste.
Dalla previsione del quarto comma dell'art.26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, secondo cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", si desume che, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, ai fini della prova della notifica della cartella, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (si veda Cass. n. 20769 del 21/07/2021).
In definitiva, in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento (Cass. Sez. 5, n.
34765 del 12/12/2023).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado dà conto della avvenuta produzione, da parte degli enti impositori, di copie fotostatiche delle relate di notifica. La conformità delle copie agli originali non risulta essere mai stata posta in discussione.
Per altro verso, l'intimazione di pagamento in sé, fondata sugli avvisi di accertamento notificati, non appare raggiunta da eccezioni in ordine a vizi propri mentre la pretesa creditoria appare consolidata dalla mancata impugnazione degli avvisi cui, in parte, la medesima intimazione si riferisce.
La considerazione dei termini prescrizionali di tali pretese, anche alla luce della sospensione derivante dalla disciplina eccezionale introdotta per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, esclude il venir meno dl credito e dunque la legittimità della pretesa richiesta con l'intimazione.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio relative alla parte appellata costituita liquidate in complessivi € 800,00.