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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1141/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. DE FLAVIIS MARCO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. TENERELLI GUIDO ANTONIO, Controparte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. Appello avverso la sentenza n. 1299/2024 del 19/11/2024, emessa dal Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20/12/2024 il ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 19/11/2024, depositata in pari data e notificata il 22/11/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellata Controparte_1 assegnataria in regime di e.r.p. di alloggio sito in alla via Via Tavo n.221/D, di Pt_1 proprietà dell'ATER, era stata dichiarata l'inefficacia del decreto n. 60 del 16/11/2023, con cui la era stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio ex artt. 33 e 34 CP_1
l.r. Abruzzo n. 96/1996, avendo il di lei figlio convivente riportato Persona_1 condanne definitive per il reato ex art. 73 c. 5 d.P.R. n. 309/1990, ostative alla permanenza dell'assegnazione dell'alloggio ex art. 2 lett. b – bis della l.r. n. 96/1996, in base a sentenze del Tribunale di Pescara dell'08/01/2017, e di questa Corte di Appello del 15/02/2018 e del
10/10/2018, per fatti commessi negli anni 2000 e 2011.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'art. 2 c. 1 lett. b-bis della l.r. n. 96/1996, introdotto dall'art. 1 c. 1 l.r., n. 18/2018 e successivamente modificato dall'art. 1 c. 1 l.r. n. 34/2019, che prevedeva, quale requisito per la permanenza dell'assegnazione degli alloggi di e.r.p., il non avere riportato, da parte dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, non poteva applicarsi retroattivamente, sicché era irrilevante, agli effetti della decadenza dall'assegnazione, la commissione di reati ostativi in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 2, c. 1 lett. b bis) e c. 5, e 34 c. 1 l.r. Abruzzo n. 96/1996, poiché i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio devono permanere per tutta la durata dell'assegnazione, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le modifiche normative devono applicarsi a tutti i rapporti in corso, ed anche con riferimento alle condanne penali precedenti all'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici dei requisiti per l'assegnazione, e ciò non comportava violazione del principio di irretroattività della legge trattandosi di rapporti di durata ed essendo la norma innovatrice diretta a regolare non il fatto o atto generatore del rapporto ma il suo perdurare nel tempo.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'appellata in primo grado. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni. L'art. 34 l.r. Abruzzo 96/1996, in base alla quale il Comune appellante ha disposto la decadenza dell'odierna appellata dall'assegnazione dell'alloggio per cui è causa, così dispone:
1. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;
b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;
c) egli o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35;
e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;
e-ter) egli e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo
Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di CP_2 reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto;
e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.
(…)
3.Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33.
La lettera e-ter) è stata aggiunta dall'art. 3 c. 2 lett. b) l.r. Abruzzo 23/07/2018 n. 18, e poi sostituita dall'art. 8 c. 3 l.r. Abruzzo 31/10/2019 n. 34, a sua volta abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. n. 34/2019, dall'art. 5 c. 4 l.r. Abruzzo 02/03/2020
n. 8, che ha altresì disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera così come aggiunta dall'articolo 3 c. 1 lett. b) l.r. n. 18/2018.
L'art. 2 l.r. Abruzzo n. 96/1996 prevede tra i requisiti per l'assegnazione, alla lett. b-bis), il non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, e alla lett. b-ter) il non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi.
Nella fattispecie, l'esistenza di condanne penali di cui al c. e-ter dell'art. 34 l.r. Abruzzo n.
96/1996 a carico di pacificamente familiare convivente dell'appellata, Persona_1 ostative alla permanenza dell'assegnazione, sulla base della normativa richiamata nel decreto di decadenza, non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avendo ella unicamente fondato le proprie difese sulla base del fatto che i presupposti per l'assegnazione dell'alloggio sarebbero venuti meno successivamente all'assegnazione ed alla stipula del contratto di locazione, e precedentemente all'introduzione della relativa disposizione di legge. Ciò posto, ritiene la Corte, contrariamente all'impugnata sentenza, che lo ius superveniens di cui alla disciplina sopra richiamata sia applicabile alla fattispecie in esame, relativa a contratto di durata (locazione) stipulato prima della sua introduzione.
In primo luogo, la disciplina invocata è chiara nel disporre la decadenza, con effetti dunque per il futuro, dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale, non configurandosi dunque un'ipotesi di retroattività in senso proprio, poiché la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei relativi requisiti non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi, sicché la normativa sopravvenuta che disponga detta decadenza trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge (giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. Sez. 1 n. 13314 del 29/11/1999 rv. 531642 –
01; Cass. Sez. 2 n. 1876 del 11/02/2002 rv. 552151 – 01; Cass. Sez. 3 nn. 16039 del
02/08/2016 rv. 641670 – 01 e 25323 del 20/09/2024 rv. 672118 - 01).
L'odierna appellata pone in realtà una questione che presuppone la qualificazione della norma come retroattiva in senso improprio (modificando solo per il futuro di un rapporto giuridico stabilito nel passato e ancora pendente) in relazione alla lesione del legittimo affidamento che, al di là della chiara espressione letterale, potrebbe semmai essere vagliata in termini di compatibilità con la Costituzione, anche alla luce dell'art. 1 prot. 1 della CEDU.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la disciplina in esame sia pienamente compatibile con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU, considerato che la misura è: prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo, appare proporzionata in relazione allo scopo perseguito, anche tenuto conto della limitata disponibilità delle unità di edilizia residenziale pubblica e della necessità di permettere l'accesso a persone in possesso di particolari requisiti, anche di onorabilità, e tenuto peraltro conto della pluralità dei reati per i quali il familiare convivente dell'appellante è stato condannato, che evidenziano un'abitualità nella commissione di reati, e dell'esigenza che l'edilizia residenziale pubblica non sia utilizzata anche per la commissione di reati.
Quanto alle ulteriori deduzioni dell'appellata, va osservato che: la l.r. n. 96/1996 prevede un limite temporale di dieci anni, in relazione alle condanne penali, solo in ordine ai requisiti per l'assegnazione (art. 1 lett. b-bis), ma non anche per la decadenza (cfr. l'art. 34 lett.
3-ter), e comunque ha riportato le condanne di cui al certificato del casellario in atti Persona_1 (cfr. nn. 10 e 12), entro il decennio precedente l'introduzione della relativa causa di decadenza, e non risulta che gli sia stata impedita la possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione a causa dell'intervenuta decadenza;
la decadenza da prestazioni di sostegno, assistenza o sicurezza sociale non ha natura afflittiva penalistica (cfr. Corte Cost. n. 169/2023 sulla revoca dell'assegno sociale per i soggetti che hanno commesso taluni tipi di reati), sicché alcuna violazione dell'art. 27 Cost. è ravvisabile.
Infine, va osservato che le sopravvenute modifiche alla l.r. n. 96/1996 introdotte con la l.r. n.
15/2024 sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, poiché il requisito di cui all'art. 34 c.
1 lett. e-ter) della legge, compreso, ex art. 2 c. 5 del testo novellato della legge, tra i requisiti per l'assegnazione, deve essere tuttora posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande proposte dall'odierna appellata in primo grado.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1299/2024 in data 19/11/2024 del Tribunale di Pescara, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da nei confronti del con ricorso del 15/01/2024 Controparte_1 Parte_1 avanti il Tribunale di Pescara;
condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €. 388,50 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 10/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. DE FLAVIIS MARCO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. TENERELLI GUIDO ANTONIO, Controparte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. Appello avverso la sentenza n. 1299/2024 del 19/11/2024, emessa dal Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20/12/2024 il ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 19/11/2024, depositata in pari data e notificata il 22/11/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellata Controparte_1 assegnataria in regime di e.r.p. di alloggio sito in alla via Via Tavo n.221/D, di Pt_1 proprietà dell'ATER, era stata dichiarata l'inefficacia del decreto n. 60 del 16/11/2023, con cui la era stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio ex artt. 33 e 34 CP_1
l.r. Abruzzo n. 96/1996, avendo il di lei figlio convivente riportato Persona_1 condanne definitive per il reato ex art. 73 c. 5 d.P.R. n. 309/1990, ostative alla permanenza dell'assegnazione dell'alloggio ex art. 2 lett. b – bis della l.r. n. 96/1996, in base a sentenze del Tribunale di Pescara dell'08/01/2017, e di questa Corte di Appello del 15/02/2018 e del
10/10/2018, per fatti commessi negli anni 2000 e 2011.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'art. 2 c. 1 lett. b-bis della l.r. n. 96/1996, introdotto dall'art. 1 c. 1 l.r., n. 18/2018 e successivamente modificato dall'art. 1 c. 1 l.r. n. 34/2019, che prevedeva, quale requisito per la permanenza dell'assegnazione degli alloggi di e.r.p., il non avere riportato, da parte dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, non poteva applicarsi retroattivamente, sicché era irrilevante, agli effetti della decadenza dall'assegnazione, la commissione di reati ostativi in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 2, c. 1 lett. b bis) e c. 5, e 34 c. 1 l.r. Abruzzo n. 96/1996, poiché i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio devono permanere per tutta la durata dell'assegnazione, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le modifiche normative devono applicarsi a tutti i rapporti in corso, ed anche con riferimento alle condanne penali precedenti all'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici dei requisiti per l'assegnazione, e ciò non comportava violazione del principio di irretroattività della legge trattandosi di rapporti di durata ed essendo la norma innovatrice diretta a regolare non il fatto o atto generatore del rapporto ma il suo perdurare nel tempo.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'appellata in primo grado. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni. L'art. 34 l.r. Abruzzo 96/1996, in base alla quale il Comune appellante ha disposto la decadenza dell'odierna appellata dall'assegnazione dell'alloggio per cui è causa, così dispone:
1. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;
b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;
c) egli o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35;
e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;
e-ter) egli e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo
Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di CP_2 reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto;
e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.
(…)
3.Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33.
La lettera e-ter) è stata aggiunta dall'art. 3 c. 2 lett. b) l.r. Abruzzo 23/07/2018 n. 18, e poi sostituita dall'art. 8 c. 3 l.r. Abruzzo 31/10/2019 n. 34, a sua volta abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. n. 34/2019, dall'art. 5 c. 4 l.r. Abruzzo 02/03/2020
n. 8, che ha altresì disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera così come aggiunta dall'articolo 3 c. 1 lett. b) l.r. n. 18/2018.
L'art. 2 l.r. Abruzzo n. 96/1996 prevede tra i requisiti per l'assegnazione, alla lett. b-bis), il non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, e alla lett. b-ter) il non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi.
Nella fattispecie, l'esistenza di condanne penali di cui al c. e-ter dell'art. 34 l.r. Abruzzo n.
96/1996 a carico di pacificamente familiare convivente dell'appellata, Persona_1 ostative alla permanenza dell'assegnazione, sulla base della normativa richiamata nel decreto di decadenza, non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avendo ella unicamente fondato le proprie difese sulla base del fatto che i presupposti per l'assegnazione dell'alloggio sarebbero venuti meno successivamente all'assegnazione ed alla stipula del contratto di locazione, e precedentemente all'introduzione della relativa disposizione di legge. Ciò posto, ritiene la Corte, contrariamente all'impugnata sentenza, che lo ius superveniens di cui alla disciplina sopra richiamata sia applicabile alla fattispecie in esame, relativa a contratto di durata (locazione) stipulato prima della sua introduzione.
In primo luogo, la disciplina invocata è chiara nel disporre la decadenza, con effetti dunque per il futuro, dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale, non configurandosi dunque un'ipotesi di retroattività in senso proprio, poiché la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei relativi requisiti non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi, sicché la normativa sopravvenuta che disponga detta decadenza trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge (giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. Sez. 1 n. 13314 del 29/11/1999 rv. 531642 –
01; Cass. Sez. 2 n. 1876 del 11/02/2002 rv. 552151 – 01; Cass. Sez. 3 nn. 16039 del
02/08/2016 rv. 641670 – 01 e 25323 del 20/09/2024 rv. 672118 - 01).
L'odierna appellata pone in realtà una questione che presuppone la qualificazione della norma come retroattiva in senso improprio (modificando solo per il futuro di un rapporto giuridico stabilito nel passato e ancora pendente) in relazione alla lesione del legittimo affidamento che, al di là della chiara espressione letterale, potrebbe semmai essere vagliata in termini di compatibilità con la Costituzione, anche alla luce dell'art. 1 prot. 1 della CEDU.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la disciplina in esame sia pienamente compatibile con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU, considerato che la misura è: prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo, appare proporzionata in relazione allo scopo perseguito, anche tenuto conto della limitata disponibilità delle unità di edilizia residenziale pubblica e della necessità di permettere l'accesso a persone in possesso di particolari requisiti, anche di onorabilità, e tenuto peraltro conto della pluralità dei reati per i quali il familiare convivente dell'appellante è stato condannato, che evidenziano un'abitualità nella commissione di reati, e dell'esigenza che l'edilizia residenziale pubblica non sia utilizzata anche per la commissione di reati.
Quanto alle ulteriori deduzioni dell'appellata, va osservato che: la l.r. n. 96/1996 prevede un limite temporale di dieci anni, in relazione alle condanne penali, solo in ordine ai requisiti per l'assegnazione (art. 1 lett. b-bis), ma non anche per la decadenza (cfr. l'art. 34 lett.
3-ter), e comunque ha riportato le condanne di cui al certificato del casellario in atti Persona_1 (cfr. nn. 10 e 12), entro il decennio precedente l'introduzione della relativa causa di decadenza, e non risulta che gli sia stata impedita la possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione a causa dell'intervenuta decadenza;
la decadenza da prestazioni di sostegno, assistenza o sicurezza sociale non ha natura afflittiva penalistica (cfr. Corte Cost. n. 169/2023 sulla revoca dell'assegno sociale per i soggetti che hanno commesso taluni tipi di reati), sicché alcuna violazione dell'art. 27 Cost. è ravvisabile.
Infine, va osservato che le sopravvenute modifiche alla l.r. n. 96/1996 introdotte con la l.r. n.
15/2024 sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, poiché il requisito di cui all'art. 34 c.
1 lett. e-ter) della legge, compreso, ex art. 2 c. 5 del testo novellato della legge, tra i requisiti per l'assegnazione, deve essere tuttora posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande proposte dall'odierna appellata in primo grado.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1299/2024 in data 19/11/2024 del Tribunale di Pescara, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da nei confronti del con ricorso del 15/01/2024 Controparte_1 Parte_1 avanti il Tribunale di Pescara;
condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €. 388,50 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 10/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -