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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.4176/2021 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4176/2021 del R.G.A.C.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 procuratore di rappresenta e difesa dall'avv. Paolo Napolitano, in virtù Parte_2 del mandato ad lites per Notaio 14.12.2010, Rep.68077domiciliato, Persona_1 unitamente alla istante, in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 233, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Balsamo
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Stella, con studio in Controparte_1
Benevento, via E. Goduti, Palazzo De Matteis snc, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale PEC: così come risultante dal registro Reginde, Email_1 nonché corrispondente all'indirizzo depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Benevento, giusta procura del 5.10.2021 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2, e art. 616 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti depositano brevi note con le quali si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 2
procuratore di conveniva in giudizio davanti al Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, esponendo che: con ordinanza resa in data 6.5.2021, il Giudice dell'esecuzione della procedura RGE
110/2020, rigettati quasi tutti i motivi oppositori prospettati dal debitore esecutato, sospendeva, tuttavia, l' esecuzione intrapresa in suo danno, ritenendo che “l'immobile sito in S. Antonio Abate alla via Stabia n. 769, in catasto al fl. 9, p.lla 4, sub. 4, era già divenuto di proprietà del debitore esecutato, pro quota, per effetto della successione legittima del proprio genitore (registrata in data 23.3.1999 e cui faceva seguito Persona_2 accettazione tacita dell'eredità trascritta in data 31.10.2005, ai nn. 59390/32754) rendendosi così necessario, per tale motivo, l'individuazione dell'atto ultraventennale inter vivos ai fini della corretta ed esaustiva ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento”. In via preliminare, parte opponente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., integrando l'asserita inesatta individuazione del bene doglianza riconducibile al quomodo exequendum, non avendo il debitore opponente rispettato il termine perentorio di giorni venti di cui alla richiamata norma, decorrente, nel caso di specie, dalla notifica dell'atto di pignoramento. Quanto al merito, eccepiva l'istante che, in relazione al citato capo della menzionata ordinanza, aveva specifico interesse a promuovere il presente giudizio di merito, al fine di non veder estinguere la già promossa procedura esecutiva e far dichiarare la legittimità della proposta azione esecutiva. In particolare, riteneva l'opponente che il motivo di opposizione, proposto dal debitore esecutato in sede cautelare, era “vago e generico”, avendo più volte chiarito la Suprema Corte che “il complesso delle norme che regolano la procedura esecutiva prevedono solo ed esclusivamente, da un canto, che il cespite pignorato sia esattamente individuato ed identificato nel momento in cui viene pignorato, essendo irrilevanti circostanze e/o fatti storici ultraventennali ovvero eventuali problematiche urbanistiche e, dall'altro, che punto di partenza per la ricostruzione della provenienza ultraventennale è solo ed esclusivamente la data dell'eseguito pignoramento e/o la data di trascrizione dello stesso” Per tale ragione, l'odierno opponente censurava la resa ordinanza cautelare, ritenendola errata ed illegittima nella parte in cui evidenziava che l'acquisto della quota da parte del debitore in virtù “della successione legittima del proprio genitore (registrata in data 23.3.1999 e cui faceva seguito Persona_2 accettazione tacita dell'eredità trascritta in data 31.10.2005, ai nn. 59390/32754), rendeva
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necessario, per tale motivo, l'individuazione dell'atto ultraventennale inter vivos ai fini della corretta ed esaustiva ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento”. A parere dell'istante, infatti, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di , apertasi in Sant'Antonio Abate il 23/09/1998, aveva Persona_2 comportato, da un canto, l'acquisto mortis causa della quota da parte di Controparte_1 dalla suddetta data di apertura della successione e, dall'altro, integrava la richiesta di continuità delle trascrizioni, a far data da detto decesso, rectius dall'apertura della successione, così sussistendo la continuità ultraventennale delle trascrizioni. Contestava, altresì, le presunte criticità urbanistiche, pure sollevate dal debitore esecutato, che giammai incidevano sulla corretta individuazione del cespite pignorato, così concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca della gravata ordinanza cautelare, dovendosi riconoscere la piena sussistenza del diritto di essa istante a procedere esecutivamente in danno di Controparte_1
Si costituiva contestando nel merito l'opposizione, della quale Controparte_1 chiedeva il rigetto. Insisteva, anzitutto, nella già rilevata carenza di legittimazione attiva della società oggi opponente, come ampiamente motivato nel corso del sub-procedimento cautelare, ribadendo, quanto al merito, la permanenza della erronea individuazione del bene immobile pignorato, per come ritento dal Giudice dell'esecuzione. Richiamava, ancora, i motivi di contestazione già sollevati in tale sede e, segnatamente, la “nullità del contratto di mutuo per l'illiceità del tasso di interesse pattuito, per usura e comunque per applicazione di un tasso diverso da quello pattuito”. Insisteva, ancora, nella presunta applicazione dell'interesse composto per effetto dell'ammortamento alla francese applicato al mutuo in questione, ipotizzando infine, la violazione dell'art. 1283 c.c. per il collegamento esistente tra il muto sottoposto a pignoramento e il conto corrente ad esso intestato.
Prodotta documentazione, assegnata la causa allo scrivente in data 13.6.2023 e disattese le istanze istruttorie, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'asserita inammissibilità della originaria opposizione spiegata dal debitore esecutato – cui ha fatto seguito l'introduzione dell'odierno giudizio di merito – per asserita violazione del termine perentorio di cui al comma 2 dell'art. 617
c.p.c., avendo proposto l'esecutato siffatta opposizione ampiamente dopo il maturarsi del
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termine decadenziale di giorni venti di cui alla menzionata norma, decorrente dalla notifica dell'atto di pignoramento. E' noto, infatti, al riguardo che “La deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene.” (Cass. 15.9.2017 n. 21379)
Tanto precisato, rileva lo scrivente che, con l'odierno giudizio di merito oppositorio, introdotto ad iniziativa dal creditore procedente, questi ha inteso contestare il contenuto dell'ordinanza cautelare resa dal Giudice dell'esecuzione in data 6.5.2021, con la quale veniva disposta la sospensione della procedura espropriativa immobiliare n. 110/2020, nella parte in cui aveva ritenuto che “l'immobile sito in S. Antonio Abate alla via Stabia
n. 769, in catasto al fl. 9, p.lla 4, sub. 4, era già divenuto di proprietà del debitore esecutato, pro quota, per effetto della successione legittima del proprio genitore Persona_2
(registrata in data 23.3.1999 e cui faceva seguito accettazione tacita dell'eredità trascritta in data 31.10.2005, ai nn. 59390/32754) rendendosi così necessario, per tale motivo,
l'individuazione dell'atto ultraventennale inter vivos ai fini della corretta ed esaustiva ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.” A parere della società opponente, infatti, tale individuazione non era affatto da considerarsi necessaria, a seguito della documentata accettazione tacita dell'eredità del proprio genitore da parte del debitore esecutato, atteso che “la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di
, apertasi in Sant'Antonio Abate il 23/09/1998, aveva comportato, da un Persona_2 canto, l'acquisto mortis causa della quota da parte di dalla suddetta Controparte_1 data di apertura della successione;
e, dall'altro, integrava la richiesta di continuità delle trascrizioni, a far data da detto decesso, rectius dall'apertura della successione.”
Tanto precisato, rileva anzitutto il Tribunale che la necessità di produrre la certificazione di provenienza ultraventennale oggetto della doglianza dell'opponente, è stata oggetto di un innovativo intervento della Suprema Corte con la pronuncia 15997/2019. Con essa la
Corte ha affermato che il legislatore del processo espropriativo non ha richiesto – come peraltro già noto – che in sede esecutiva si dia lugo ad un compiuto accertamento della
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titolarità in capo all'esecutato del diritto reale del bene sottoposto ad esecuzione, avendo ritenuto il legislatore stesso, novellando l'art. 567 c.p.c., sufficiente il solo deposito, da parte del creditore, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi al ventennio, a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento. La stessa Corte, tuttavia, ha ritenuto che una visura limitata a tale lasso temporale, garantisse una affidabilità della vendita forzata piuttosto limitata, e ciò in quanto, tenuto conto delle modalità con le quali si esegue la visura presso la Conservatoria dei registri immobiliari - su base personale e non reale -
“in carenza di prova che l'ultimo atto antecedente al ventennio sia idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell'esecutato, i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza”. (cfr. Cass. 11.6.2019 n.
15997) In questa prospettiva, infatti, anche ove la visura eseguita ai sensi dell'art. 567
c.p.c. dovese attestare che non si registrano iscrizioni o trascrizioni a carico dell'esecutato, non per questo sarebbe possibile escludere che sul bene pignorato insistano gravami pregiudizievoli in quanto formalizzati avverso la persona che aveva a sua volta trascritto il suo acquisto prima del ventennio. Ha così conclusivamente ritenuto la Corte che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152 e 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.” (Cass. 11.6.2019 n. 15597)
Sulla scorta dei condivisi e condivisibili principi interpretativi testé enunciati – peraltro già richiamati dallo scrivente nei precedenti atti resi quale Giudice dell'esecuzione – non può che derivarne il rigetto dello specifico motivo oppositorio spiegato dalla società oggi opponente, pienamente confermandosi, sul punto, l'ordinanza cautelare resa in data
6.5.2021.
Quanto alle doglianze del debitore esecutato, già manifestate nella fase cautelare con la spiegata opposizione e richiamate nella presente sede, si osserva quanto segue.
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Con riguardo al primo motivo di opposizione, ribadito nella comparsa di costituzione e riposta nel presente giudizio, ha denunciato la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del creditore procedente, (sembrerebbe sussistere una carenza di legittimazione attiva) e ciò in quanto “agli atti di causa non risulta versata copia della Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto la cessione in blocco ricomprendente il credito de quo”, ulteriormente specificando ed integrando siffatta eccezione nel corso del presente procedimento. In proposito, rileva questo Giudice l'eccezione in questione – peraltro inizialmente sollevata con “formula dubitativa” - appare infondata sulla scorta degli atti di causa, avendo il creditore procedente depositato, già in data 13.10.2020, unitamente all'istanza di vendita, copia della Gazzetta Ufficiale del 9.8.2017, contenente la cessione dei crediti pro soluto in favore di ivi compreso il credito all'origine dell'intrapresa Parte_1 espropriazione forzata. E' noto, infatti, conformemente alla consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal Giudice, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario;
la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione – soprattutto in presenza di specifica contestazione del debitore, come nel caso in esame - in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In particolare, si è affermato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale.” (Cass. civ. 7.10.2024
n. 26127) E ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con
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certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ.
22.6.2023 n. 17944; conf., ex multis, Cass. civ.
6.2.2024 n. 3405; 29.2.2024 n. 5478;
24.6.2024 n. 17262; 5.11.2020 n. 24798) Nel caso de quo agitur, gli elementi probatori forniti, anche in questa sede, dalla società resistente, a comprova della propria legittimazione, appaiono ampiamente ed esaustivamente idonei a superare la contestazione – inizialmente generica, di poi parzialmente integrata - sollevata dal debitore esecutato, con particolare riguardo ai documenti prodotti al momento della costituzione in giudizio nonché allegati alla memoria istruttoria, non oggetto di specifica contestazione da parte del debitore esecutato
Quale secondo motivo di doglianza, l'esecutato ha denunciato la pretesa carenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., idoneo a giustificare l'intervenuto pignoramento immobiliare ad istanza di non Parte_1 rivestendo, a suo dire, il contratto di mutuo ipotecario stipulato per notar in data Per_3
27.10.2005, i requisiti propri del titolo esecutivo, versandosi in ipotesi di “mutuo condizionato”, cui non avrebbe fatto seguito l'effettiva messa a disposizione del mutuatario delle somme oggetto del contratto stesso. In particolare, l'opponente lamentava il preteso versamento delle somme oggetto di mutuo “su di un deposito cauzionale infruttifero”, in attesa del verificarsi delle condizioni poste a carico della parte istante, con conseguente indisponibilità delle somme stesse, così difettando, in particolare, il requisito di certezza proprio del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c., come ritenuto da un indirizzo interpretativo ampiamente richiamato in ricorso. Sul punto, rileva lo scrivente che dall'esame dell'art. 1 del mutuo stipulato con atto notarile, si evince che
“l'impresa dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma sopra indicata – al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata all'impresa
e in conformità alle sue istruzioni – e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.”
E' la stessa parte debitrice-opponente, dunque, a riconoscere l'intervenuta ed immediata disponibilità delle somme mutuate da (poi , al Controparte_2 Parte_1 punto da rilasciarne quietanza, apparendo, peraltro, inverosimile che la stessa abbia versato molteplici ratei del mutuo senza averne ricevuto l'effettiva disponibilità. Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza che “Per essere utilizzato come titolo esecutivo,
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il contratto di mutuo condizionato deve avvalersi di quietanze attestanti l'effettiva dazione della somme richieste, certificate dal notaio attraverso formale dichiarazione di recezione.” (Trib. Sassari 18.8.2020 n. 840; conf. Trib. Modena 2.10.2019 n. 1526); E ancora, “Un contratto di mutuo può essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. quando trasmette immediatamente la disponibilità giuridica della somma mutuata, a nulla valendo la successiva riconsegna allo stesso istituto di credito mutuante della medesima somma, convenzionalmente costituita in cauzione a garanzia dell'intavolazione dell'ipoteca, posto che tale successivo atto è ritenuto atto dispositivo che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro”
(Trib. Bolzano 24.4.2020 n. 387; conf., ex multis, Trib. Grosseto 15.2.2020;Trib.
Vasto 4.5.2020 n. 79). La stessa Suprema Corte, più volte ha ribadito che“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ad efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale
e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo.” (Cass. civ. 22.7.2019 n. 19654; conf., ex multis, Cass. civ.
27.10.2017 n. 25632; 27.8.2015 n. 17194; 28.6.2011 n. 14270). Anche sotto i riferiti profili, pertanto, le contestazioni di parte debitrice si manifestano prive di fondamento.
Da ultimo, il debitore esecutato ha denunciato l'asserita natura usuraria dei tassi di interesse applicati, con superamento del cosiddetto “tasso soglia”, “ciò anche per effetto di tutte le voci che concorrono a determinare il tasso effettivo rilevante ai fini dell'usura, ivi compresa la maggiorazione del tasso di mora stabilito in contratto” avendo accertato il proprio consulente di parte il superamento del tasso soglia per effetto “della sommatoria del tasso effettivo globale ed il tasso di mora”. Ciò posto, ritiene lo scrivente, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo formatosi in materia, che l'operata e ribadita sommatoria degli interessi tra loro, unitamente alla commissione per estinzione anticipata (tutte le voci di costo), al fine di denunciare la natura usuraria degli interessi sin dalla loro pattuizione, non appare in alcun modo condivisibile né tantomeno ammissibile.
Proc. n. 4176/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 8 9
E' noto, infatti, che il tasso corrispettivo e quello di mora sono entità tra loro eterogenee e si riferiscono a due basi di calcolo differenti in ragione della loro diversa natura. Il primo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il secondo va calcolato sulla singola rata di ammortamento, laddove la stessa non sia stata pagata alla scadenza. Tale diversità, pertanto, impone due distinte verifiche di usurarietà separate;
è necessario, cioè, che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, singolarmente considerati, senza che si possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi. Si è infatti in presenza di tassi dovuti in via alternativa tra loro, atteso che, come sopra rilevato, gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce quello corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto. Si è così affermato in giurisprudenza che “Nell'ambito del TEG, come previsto dalla L. 108/1996, deve tenersi conto di tutti gli interessi convenuti, quindi, anche degli interessi moratori. Resta fermo che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, non si applica la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, data la diversa funzione ad essi attribuita, salvo che l'interesse di mora non sia stato applicato su rate comprensive anche degli interessi corrispettivi.” (Trib. Torino 2.5.2019 n. 21098) E ancora “Nell'ambito del
TEG, come previsto dalla L. 108/1996, deve tenersi conto di tutti gli interessi convenuti, quindi, anche degli interessi moratori. Resta fermo che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, non si applica la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, data la diversa funzione ad essi attribuita, salvo che l'interesse di mora non sia stato applicato su rate comprensive anche degli interessi corrispettivi.”(Trib. Genova 22.1.2019) “In tema di mutuo, il principio per cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996 deve essere inteso nel senso che è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio senza che però possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione. In altri termini, il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, per cui mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento,
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gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato;
stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.” (Trib. Verbania,
11.1.2019 n. 1; conf., ex multis, Trib. Campobasso 26.3.2020 n. 158; Trib. Treviso
30.10.2018 n. 2130). Anche sul punto, dunque, l'opposizione del debitore si rivela priva di pregio.
Infine, è appena il caso di evidenziare che l'asserita “capitalizzazione composta degli interessi”, derivante dall'applicazione al mutuo in questione del cosiddetto
“ammortamento alla francese”, ha già formato oggetto di precedente e distinta opposizione (RGE 156/2015), con conseguente inammissibilità, in questa sede, di tale specifico motivo.
La particolarità della materia trattata, unitamente al parziale accoglimento dell'opposizione proposta da costituiscono giusti motivi per Controparte_1 compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con atto di citazione in opposizione ex art. 616, così provvede a) rigetta l'opposizione proposta da il tutto come meglio ed Parte_1 ampiamente chiarito nella parte motiva della presente sentenza;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.11.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4176/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4176/2021 del R.G.A.C.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 procuratore di rappresenta e difesa dall'avv. Paolo Napolitano, in virtù Parte_2 del mandato ad lites per Notaio 14.12.2010, Rep.68077domiciliato, Persona_1 unitamente alla istante, in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 233, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Balsamo
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Stella, con studio in Controparte_1
Benevento, via E. Goduti, Palazzo De Matteis snc, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale PEC: così come risultante dal registro Reginde, Email_1 nonché corrispondente all'indirizzo depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Benevento, giusta procura del 5.10.2021 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2, e art. 616 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti depositano brevi note con le quali si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 2
procuratore di conveniva in giudizio davanti al Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, esponendo che: con ordinanza resa in data 6.5.2021, il Giudice dell'esecuzione della procedura RGE
110/2020, rigettati quasi tutti i motivi oppositori prospettati dal debitore esecutato, sospendeva, tuttavia, l' esecuzione intrapresa in suo danno, ritenendo che “l'immobile sito in S. Antonio Abate alla via Stabia n. 769, in catasto al fl. 9, p.lla 4, sub. 4, era già divenuto di proprietà del debitore esecutato, pro quota, per effetto della successione legittima del proprio genitore (registrata in data 23.3.1999 e cui faceva seguito Persona_2 accettazione tacita dell'eredità trascritta in data 31.10.2005, ai nn. 59390/32754) rendendosi così necessario, per tale motivo, l'individuazione dell'atto ultraventennale inter vivos ai fini della corretta ed esaustiva ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento”. In via preliminare, parte opponente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., integrando l'asserita inesatta individuazione del bene doglianza riconducibile al quomodo exequendum, non avendo il debitore opponente rispettato il termine perentorio di giorni venti di cui alla richiamata norma, decorrente, nel caso di specie, dalla notifica dell'atto di pignoramento. Quanto al merito, eccepiva l'istante che, in relazione al citato capo della menzionata ordinanza, aveva specifico interesse a promuovere il presente giudizio di merito, al fine di non veder estinguere la già promossa procedura esecutiva e far dichiarare la legittimità della proposta azione esecutiva. In particolare, riteneva l'opponente che il motivo di opposizione, proposto dal debitore esecutato in sede cautelare, era “vago e generico”, avendo più volte chiarito la Suprema Corte che “il complesso delle norme che regolano la procedura esecutiva prevedono solo ed esclusivamente, da un canto, che il cespite pignorato sia esattamente individuato ed identificato nel momento in cui viene pignorato, essendo irrilevanti circostanze e/o fatti storici ultraventennali ovvero eventuali problematiche urbanistiche e, dall'altro, che punto di partenza per la ricostruzione della provenienza ultraventennale è solo ed esclusivamente la data dell'eseguito pignoramento e/o la data di trascrizione dello stesso” Per tale ragione, l'odierno opponente censurava la resa ordinanza cautelare, ritenendola errata ed illegittima nella parte in cui evidenziava che l'acquisto della quota da parte del debitore in virtù “della successione legittima del proprio genitore (registrata in data 23.3.1999 e cui faceva seguito Persona_2 accettazione tacita dell'eredità trascritta in data 31.10.2005, ai nn. 59390/32754), rendeva
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necessario, per tale motivo, l'individuazione dell'atto ultraventennale inter vivos ai fini della corretta ed esaustiva ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento”. A parere dell'istante, infatti, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di , apertasi in Sant'Antonio Abate il 23/09/1998, aveva Persona_2 comportato, da un canto, l'acquisto mortis causa della quota da parte di Controparte_1 dalla suddetta data di apertura della successione e, dall'altro, integrava la richiesta di continuità delle trascrizioni, a far data da detto decesso, rectius dall'apertura della successione, così sussistendo la continuità ultraventennale delle trascrizioni. Contestava, altresì, le presunte criticità urbanistiche, pure sollevate dal debitore esecutato, che giammai incidevano sulla corretta individuazione del cespite pignorato, così concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca della gravata ordinanza cautelare, dovendosi riconoscere la piena sussistenza del diritto di essa istante a procedere esecutivamente in danno di Controparte_1
Si costituiva contestando nel merito l'opposizione, della quale Controparte_1 chiedeva il rigetto. Insisteva, anzitutto, nella già rilevata carenza di legittimazione attiva della società oggi opponente, come ampiamente motivato nel corso del sub-procedimento cautelare, ribadendo, quanto al merito, la permanenza della erronea individuazione del bene immobile pignorato, per come ritento dal Giudice dell'esecuzione. Richiamava, ancora, i motivi di contestazione già sollevati in tale sede e, segnatamente, la “nullità del contratto di mutuo per l'illiceità del tasso di interesse pattuito, per usura e comunque per applicazione di un tasso diverso da quello pattuito”. Insisteva, ancora, nella presunta applicazione dell'interesse composto per effetto dell'ammortamento alla francese applicato al mutuo in questione, ipotizzando infine, la violazione dell'art. 1283 c.c. per il collegamento esistente tra il muto sottoposto a pignoramento e il conto corrente ad esso intestato.
Prodotta documentazione, assegnata la causa allo scrivente in data 13.6.2023 e disattese le istanze istruttorie, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'asserita inammissibilità della originaria opposizione spiegata dal debitore esecutato – cui ha fatto seguito l'introduzione dell'odierno giudizio di merito – per asserita violazione del termine perentorio di cui al comma 2 dell'art. 617
c.p.c., avendo proposto l'esecutato siffatta opposizione ampiamente dopo il maturarsi del
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termine decadenziale di giorni venti di cui alla menzionata norma, decorrente dalla notifica dell'atto di pignoramento. E' noto, infatti, al riguardo che “La deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene.” (Cass. 15.9.2017 n. 21379)
Tanto precisato, rileva lo scrivente che, con l'odierno giudizio di merito oppositorio, introdotto ad iniziativa dal creditore procedente, questi ha inteso contestare il contenuto dell'ordinanza cautelare resa dal Giudice dell'esecuzione in data 6.5.2021, con la quale veniva disposta la sospensione della procedura espropriativa immobiliare n. 110/2020, nella parte in cui aveva ritenuto che “l'immobile sito in S. Antonio Abate alla via Stabia
n. 769, in catasto al fl. 9, p.lla 4, sub. 4, era già divenuto di proprietà del debitore esecutato, pro quota, per effetto della successione legittima del proprio genitore Persona_2
(registrata in data 23.3.1999 e cui faceva seguito accettazione tacita dell'eredità trascritta in data 31.10.2005, ai nn. 59390/32754) rendendosi così necessario, per tale motivo,
l'individuazione dell'atto ultraventennale inter vivos ai fini della corretta ed esaustiva ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.” A parere della società opponente, infatti, tale individuazione non era affatto da considerarsi necessaria, a seguito della documentata accettazione tacita dell'eredità del proprio genitore da parte del debitore esecutato, atteso che “la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di
, apertasi in Sant'Antonio Abate il 23/09/1998, aveva comportato, da un Persona_2 canto, l'acquisto mortis causa della quota da parte di dalla suddetta Controparte_1 data di apertura della successione;
e, dall'altro, integrava la richiesta di continuità delle trascrizioni, a far data da detto decesso, rectius dall'apertura della successione.”
Tanto precisato, rileva anzitutto il Tribunale che la necessità di produrre la certificazione di provenienza ultraventennale oggetto della doglianza dell'opponente, è stata oggetto di un innovativo intervento della Suprema Corte con la pronuncia 15997/2019. Con essa la
Corte ha affermato che il legislatore del processo espropriativo non ha richiesto – come peraltro già noto – che in sede esecutiva si dia lugo ad un compiuto accertamento della
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titolarità in capo all'esecutato del diritto reale del bene sottoposto ad esecuzione, avendo ritenuto il legislatore stesso, novellando l'art. 567 c.p.c., sufficiente il solo deposito, da parte del creditore, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi al ventennio, a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento. La stessa Corte, tuttavia, ha ritenuto che una visura limitata a tale lasso temporale, garantisse una affidabilità della vendita forzata piuttosto limitata, e ciò in quanto, tenuto conto delle modalità con le quali si esegue la visura presso la Conservatoria dei registri immobiliari - su base personale e non reale -
“in carenza di prova che l'ultimo atto antecedente al ventennio sia idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell'esecutato, i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza”. (cfr. Cass. 11.6.2019 n.
15997) In questa prospettiva, infatti, anche ove la visura eseguita ai sensi dell'art. 567
c.p.c. dovese attestare che non si registrano iscrizioni o trascrizioni a carico dell'esecutato, non per questo sarebbe possibile escludere che sul bene pignorato insistano gravami pregiudizievoli in quanto formalizzati avverso la persona che aveva a sua volta trascritto il suo acquisto prima del ventennio. Ha così conclusivamente ritenuto la Corte che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152 e 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.” (Cass. 11.6.2019 n. 15597)
Sulla scorta dei condivisi e condivisibili principi interpretativi testé enunciati – peraltro già richiamati dallo scrivente nei precedenti atti resi quale Giudice dell'esecuzione – non può che derivarne il rigetto dello specifico motivo oppositorio spiegato dalla società oggi opponente, pienamente confermandosi, sul punto, l'ordinanza cautelare resa in data
6.5.2021.
Quanto alle doglianze del debitore esecutato, già manifestate nella fase cautelare con la spiegata opposizione e richiamate nella presente sede, si osserva quanto segue.
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Con riguardo al primo motivo di opposizione, ribadito nella comparsa di costituzione e riposta nel presente giudizio, ha denunciato la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del creditore procedente, (sembrerebbe sussistere una carenza di legittimazione attiva) e ciò in quanto “agli atti di causa non risulta versata copia della Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto la cessione in blocco ricomprendente il credito de quo”, ulteriormente specificando ed integrando siffatta eccezione nel corso del presente procedimento. In proposito, rileva questo Giudice l'eccezione in questione – peraltro inizialmente sollevata con “formula dubitativa” - appare infondata sulla scorta degli atti di causa, avendo il creditore procedente depositato, già in data 13.10.2020, unitamente all'istanza di vendita, copia della Gazzetta Ufficiale del 9.8.2017, contenente la cessione dei crediti pro soluto in favore di ivi compreso il credito all'origine dell'intrapresa Parte_1 espropriazione forzata. E' noto, infatti, conformemente alla consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal Giudice, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario;
la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione – soprattutto in presenza di specifica contestazione del debitore, come nel caso in esame - in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In particolare, si è affermato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale.” (Cass. civ. 7.10.2024
n. 26127) E ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con
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certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ.
22.6.2023 n. 17944; conf., ex multis, Cass. civ.
6.2.2024 n. 3405; 29.2.2024 n. 5478;
24.6.2024 n. 17262; 5.11.2020 n. 24798) Nel caso de quo agitur, gli elementi probatori forniti, anche in questa sede, dalla società resistente, a comprova della propria legittimazione, appaiono ampiamente ed esaustivamente idonei a superare la contestazione – inizialmente generica, di poi parzialmente integrata - sollevata dal debitore esecutato, con particolare riguardo ai documenti prodotti al momento della costituzione in giudizio nonché allegati alla memoria istruttoria, non oggetto di specifica contestazione da parte del debitore esecutato
Quale secondo motivo di doglianza, l'esecutato ha denunciato la pretesa carenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., idoneo a giustificare l'intervenuto pignoramento immobiliare ad istanza di non Parte_1 rivestendo, a suo dire, il contratto di mutuo ipotecario stipulato per notar in data Per_3
27.10.2005, i requisiti propri del titolo esecutivo, versandosi in ipotesi di “mutuo condizionato”, cui non avrebbe fatto seguito l'effettiva messa a disposizione del mutuatario delle somme oggetto del contratto stesso. In particolare, l'opponente lamentava il preteso versamento delle somme oggetto di mutuo “su di un deposito cauzionale infruttifero”, in attesa del verificarsi delle condizioni poste a carico della parte istante, con conseguente indisponibilità delle somme stesse, così difettando, in particolare, il requisito di certezza proprio del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c., come ritenuto da un indirizzo interpretativo ampiamente richiamato in ricorso. Sul punto, rileva lo scrivente che dall'esame dell'art. 1 del mutuo stipulato con atto notarile, si evince che
“l'impresa dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma sopra indicata – al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata all'impresa
e in conformità alle sue istruzioni – e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.”
E' la stessa parte debitrice-opponente, dunque, a riconoscere l'intervenuta ed immediata disponibilità delle somme mutuate da (poi , al Controparte_2 Parte_1 punto da rilasciarne quietanza, apparendo, peraltro, inverosimile che la stessa abbia versato molteplici ratei del mutuo senza averne ricevuto l'effettiva disponibilità. Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza che “Per essere utilizzato come titolo esecutivo,
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il contratto di mutuo condizionato deve avvalersi di quietanze attestanti l'effettiva dazione della somme richieste, certificate dal notaio attraverso formale dichiarazione di recezione.” (Trib. Sassari 18.8.2020 n. 840; conf. Trib. Modena 2.10.2019 n. 1526); E ancora, “Un contratto di mutuo può essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. quando trasmette immediatamente la disponibilità giuridica della somma mutuata, a nulla valendo la successiva riconsegna allo stesso istituto di credito mutuante della medesima somma, convenzionalmente costituita in cauzione a garanzia dell'intavolazione dell'ipoteca, posto che tale successivo atto è ritenuto atto dispositivo che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro”
(Trib. Bolzano 24.4.2020 n. 387; conf., ex multis, Trib. Grosseto 15.2.2020;Trib.
Vasto 4.5.2020 n. 79). La stessa Suprema Corte, più volte ha ribadito che“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ad efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale
e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo.” (Cass. civ. 22.7.2019 n. 19654; conf., ex multis, Cass. civ.
27.10.2017 n. 25632; 27.8.2015 n. 17194; 28.6.2011 n. 14270). Anche sotto i riferiti profili, pertanto, le contestazioni di parte debitrice si manifestano prive di fondamento.
Da ultimo, il debitore esecutato ha denunciato l'asserita natura usuraria dei tassi di interesse applicati, con superamento del cosiddetto “tasso soglia”, “ciò anche per effetto di tutte le voci che concorrono a determinare il tasso effettivo rilevante ai fini dell'usura, ivi compresa la maggiorazione del tasso di mora stabilito in contratto” avendo accertato il proprio consulente di parte il superamento del tasso soglia per effetto “della sommatoria del tasso effettivo globale ed il tasso di mora”. Ciò posto, ritiene lo scrivente, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo formatosi in materia, che l'operata e ribadita sommatoria degli interessi tra loro, unitamente alla commissione per estinzione anticipata (tutte le voci di costo), al fine di denunciare la natura usuraria degli interessi sin dalla loro pattuizione, non appare in alcun modo condivisibile né tantomeno ammissibile.
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E' noto, infatti, che il tasso corrispettivo e quello di mora sono entità tra loro eterogenee e si riferiscono a due basi di calcolo differenti in ragione della loro diversa natura. Il primo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il secondo va calcolato sulla singola rata di ammortamento, laddove la stessa non sia stata pagata alla scadenza. Tale diversità, pertanto, impone due distinte verifiche di usurarietà separate;
è necessario, cioè, che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, singolarmente considerati, senza che si possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi. Si è infatti in presenza di tassi dovuti in via alternativa tra loro, atteso che, come sopra rilevato, gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce quello corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto. Si è così affermato in giurisprudenza che “Nell'ambito del TEG, come previsto dalla L. 108/1996, deve tenersi conto di tutti gli interessi convenuti, quindi, anche degli interessi moratori. Resta fermo che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, non si applica la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, data la diversa funzione ad essi attribuita, salvo che l'interesse di mora non sia stato applicato su rate comprensive anche degli interessi corrispettivi.” (Trib. Torino 2.5.2019 n. 21098) E ancora “Nell'ambito del
TEG, come previsto dalla L. 108/1996, deve tenersi conto di tutti gli interessi convenuti, quindi, anche degli interessi moratori. Resta fermo che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, non si applica la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, data la diversa funzione ad essi attribuita, salvo che l'interesse di mora non sia stato applicato su rate comprensive anche degli interessi corrispettivi.”(Trib. Genova 22.1.2019) “In tema di mutuo, il principio per cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996 deve essere inteso nel senso che è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio senza che però possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione. In altri termini, il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, per cui mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento,
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gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato;
stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.” (Trib. Verbania,
11.1.2019 n. 1; conf., ex multis, Trib. Campobasso 26.3.2020 n. 158; Trib. Treviso
30.10.2018 n. 2130). Anche sul punto, dunque, l'opposizione del debitore si rivela priva di pregio.
Infine, è appena il caso di evidenziare che l'asserita “capitalizzazione composta degli interessi”, derivante dall'applicazione al mutuo in questione del cosiddetto
“ammortamento alla francese”, ha già formato oggetto di precedente e distinta opposizione (RGE 156/2015), con conseguente inammissibilità, in questa sede, di tale specifico motivo.
La particolarità della materia trattata, unitamente al parziale accoglimento dell'opposizione proposta da costituiscono giusti motivi per Controparte_1 compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con atto di citazione in opposizione ex art. 616, così provvede a) rigetta l'opposizione proposta da il tutto come meglio ed Parte_1 ampiamente chiarito nella parte motiva della presente sentenza;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.11.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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