Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 608/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Parte_1 STATO DI BOLOGNA appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Marcello MENDOGNI Controparte_1 appellato
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi – pubblico impiego posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 27/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1.Con ricorso depositato in data 7.12.2021, ha chiesto al Tribunale di Parma di Controparte_1 accertare l'illegittimità delle valutazioni della commissione esaminatrice del bando di concorso n. 315.49 del 6.8.2020 del Parte_2 all'esito del quale il ricorrente si è posizionato nella undicesima posizione della graduatoria e non ha pertanto ottenuto l'assegnazione di uno dei dieci posti di Dirigente di ricerca – I livello professionale messi a concorso per l'area strategica di Parte Ingegneria industriale e civile, e di condannare il a collocarlo alla nona o alla decima posizione, conseguendo così l'avanzamento alla posizione messa a concorso.
2. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna del Consiglio convenuto al risarcimento del danno da lui subito per perdita di chance lavorativa, da quantificarsi pag. 1 di 6
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_2 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Il ricorrente ha altresì convenuto in giudizio la controinteressata CP_2
collocata alla 10° posizione della graduatoria, la quale non si è costituita in
[...] giudizio nonostante regolare notifica ed è stata dichiarata contumace.
5. All'udienza del 28.6.2022, il ricorrente ha dato atto di avere conseguito la qualifica di Dirigente di ricerca – I livello per effetto del provvedimento del Direttore Generale dell'Ente convenuto del 10.5.2022, con decorrenza dal giugno 2022.
6. Il ricorrente, previa autorizzazione del giudice, ha pertanto modificato le proprie conclusioni, chiedendo il risarcimento del danno consistente nelle differenze retributive cui avrebbe avuto diritto dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022 e all'incidenza delle stesse sulla pensione, dal momento della collocazione in pensione fino agli 80 anni di età.
7. È stata disposta CTU contabile volta alla quantificazione delle differenze retributive cui il ricorrente avrebbe eventualmente avuto diritto e della loro incidenza sul trattamento pensionistico”. Il Tribunale, dopo aver riepilogato i dati desumibili dagli atti del concorso (criteri di assegnazione dei punteggi e punteggi assegnati al e ai concorrenti) e dopo CP_1 avere richiamato l'ipotesi di una corrispondenza numerica tra aggettivi e punti come prospettata dal ricorrente1, ha comparato i giudizi resi in favore dei diversi candidati e accolto la domanda del (per la parte ancora di interesse), ritenendo che “... CP_1 la valutazione del suo curriculum con identico punteggio a quello attribuito al curriculum di non appare coerente con le valutazioni descrittive operate dalla CP_2 commissione: utilizzando infatti lo schema di “conversione degli aggettivi” proposto dal ricorrente, risulta che il curriculum del ricorrente avrebbe ottenuto 17 punti, contro i 12 di e precisando che “il fatto che entrambi i candidati abbiano CP_2 conseguito 32 punti mostra sicuramente che lo “schema di conversione” utilizzato dalla commissione è stato di diverso tipo, ma ciò che rileva non sono gli specifici pag. 2 di 6 valori numerici dei punteggi, quanto la proporzione tra gli stessi: essendo stati utilizzati dalla commissione per tutti i candidati i medesimi aggettivi, gli stessi devono ritenersi corrispondenti a una scala crescente di giudizio di meritevolezza, sicché non appare ragionevole che venga attribuito lo stesso punteggio a due candidati se, nella valutazione di uno, sono presenti più aggettivi “di alto livello” rispetto a quella dell'altro. La valutazione equivalente del curriculum del ricorrente è di risulta CP_2 difficilmente spiegabile anche ipotizzando che la commissione, esercitando la propria discrezionalità, abbia ritenuto di operare una “ponderazione” dei giudizi delle diverse aree di valutazione, attribuendo un peso specifico maggiore a determinate caratteristiche in quanto maggiormente rilevanti per la posizione messa a concorso”. Il primo giudice ha ulteriormente chiarito la ratio della decisione, escludendo di operare un qualsivoglia sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione e affermando invece di aver rilevato una contraddittorietà tra i parametri di valutazione come dalla Commissione stessa dichiarati.
2. Ha proposto appello il , eccependo in via Parte_2 pregiudiziale il difetto di giurisdizione e contestando, nel merito, le valutazioni del primo giudice quanto a sindacabilità dell'operato della Commissione nei termini proposti dal e condivisi dal Tribunale. CP_1
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che – ricordato il riparto di giurisdizione come tratteggiato da SU 8985/2018 – ha ribadito le ragioni vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Premesso che sussiste la giurisdizione di questa autorità, trattandosi di controversia relativa all'attribuzione di una superiore qualifica e relativa progressione economica – cfr. oltre a Cass. civ. SU 8985/18, Cass. civ. SU n. 18653/24 secondo cui “in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito”) - l'appello è fondato. Per quanto il Tribunale abbia correttamente tratteggiato, in astratto, il perimetro del possibile sindacato giudiziale, la valutazione operata in concreto si è spinta oltre il confine: la diversa e più favorevole “somma” cui perviene il Tribunale a favore del interferisce con valutazioni discrezionali proprie dell'Amministrazione. CP_1
pag. 3 di 6 Elemento decisivo è infatti ravvisato nella valorizzazione come “buono” per entrambi i concorrenti di rilievo e del curriculum, anche se risulterebbe CP_1 CP_2 CP_1 aver avuto un numero maggiore di aggettivi positivi rispetto all'altra candidata2. Parte Sul punto si ritiene corretta la difesa del laddove afferma che “Nel caso di specie la commissione, esercitando la propria discrezionalità tecnica in ossequio ai dettami della lex specialis, ha ritenuto di operare una “ponderazione” dei giudizi delle diverse aree di valutazione, attribuendo un peso specifico maggiore a determinate caratteristiche, in quanto maggiormente rilevanti per la posizione di Dirigenza scientifica messa a concorso, con particolare riferimento al criterio sostanziale delle responsabilità di progetto (livello più che accettabile per la dott.ssa livello Per_1 modesto raggiunto nelle responsabilità di progetto per il dott. che ha CP_1 determinato, nonostante la presenza di più aggettivi “di alto livello” rispetto a quella dell'altro, la valutazione sostanzialmente equivalente dei candidati”. 2 così alle pagg.
6-7 della sentenza impugnata (enfasi aggiunta): “17. La scheda della produzione complessiva di ricerca del ricorrente è stata valutata dalla commissione esaminatrice nei seguenti termini (doc. 13 ricorrente): «L'attività di ricerca di ha espresso un contributo significativo all'area strategica Controparte_1
“ingegneria industriale e civile”, con un livello molto considerevole di mutidisciplinarietà. La qualità, originalità, innovatività e continuità complessiva della produzione scientifica risulta rilevante, con un livello molto considerevole di internazionalizzazione, una capacità molto considerevole di cooperare con altri ricercatori in modo non occasionale, ed un contributo individuale significativo alla produzione bibliografica. Infine, la qualità dei prodotti di tipo non bibliografico, presenti nel curriculum, è considerata molto considerevole. Pertanto il giudizio complessivo formulato dalla commissione sugli ulteriori prodotti della ricerca (A2) è quasi eccellente».
18. Il curriculum del ricorrente, valutato 32 punti su 40, ha ricevuto il seguente giudizio (doc. 14 ricorrente):
«La valutazione del curriculum di è composta da un giudizio sul ruolo di dirigenza Controparte_1Part scientifica svolto nel ritenuto significativo, da un contributo più che accettabile relativo ad altri incarichi operativi di altro profilo e da un livello modesto raggiunto nelle responsabilità di progetto. Il profilo accademico del candidato è molto rilevante mentre il lavoro svolto nell'ambito della terza missione Part del è giudicato scarso/assente. Infine il contributo di altri titoli è stato valutato scarso/assente. Pertanto il giudizio finale sulla parte B del curriculum è buono».
19. Venendo ai giudizi espressi sulla candidata la scheda sugli ulteriori prodotti della ricerca è CP_2 stata così valutata: «L'attività di ricerca di ha espresso un contributo rilevante all'area strategica Controparte_2
“ingegneria industriale e civile”, con un livello considerevole di multidisciplinarietà. La qualità, originalità, innovatività e continuità complessiva della produzione scientifica risulta considerevole, con un livello rilevante di internazionalizzazione, una capacità molto considerevole di cooperare con altri ricercatori in modo non occasionale, ed un contributo individuale significativo alla produzione bibliografica. Infine, la qualità dei prodotti di tipo non bibliografico, presenti nel curriculum, è considerata considerevole. Pertanto il giudizio complessivo formulato dalla commissione sugli ulteriori prodotti della ricerca (A2) è quasi eccellente».
20. Il curriculum di è stato invece giudicato in questi termini: CP_3 «La valutazione del curriculum di è composta da un giudizio sul ruolo di dirigenza Controparte_2Part scientifica svolto nel ritenuto scarso/assente, da un contributo molto significativo relativo ad altri incarichi operativi di altro profilo e da un livello più che accettabile raggiunto nelle responsabilità di progetto. Il profilo accademico del candidato è abbastanza significativo mentre il lavoro svolto nell'ambito Part della terza missione del è giudicato scarso/assente. Infine il contributo di altri titoli è stato valutato scarso/assente. Pertanto il giudizio finale sulla parte B del curriculum è buono».
pag. 4 di 6 In buona sostanza, all'interno dei vari gruppi tematici vi erano aspetti diversi e il giudizio riassuntivo poteva essere uguale anche se diverse erano le valutazioni dei diversi aspetti al suo interno. Lo stesso ragionamento del Tribunale è dichiaratamente ipotetico (attribuendo maggior valore alla “dirigenza scientifica ...– ossia aspetto che, plausibilmente, assume maggiore importanza in un concorso per la posizione di Dirigente di ricerca...”) e del resto non sarebbe potuto essere diversamente, il che costituisce una conferma del fatto che in questa sede sono censurabili solo violazioni o illogicità del metodo valutativo, mentre altri aspetti (come appunto la graduazione degli elementi di merito) va necessariamente a confluire nella discrezionalità amministrativa. Condivisibilmente afferma la giurisprudenza amministrativa, nell'ambito suo proprio, che “in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantanti nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, graduando così la rilevanza e l'importanza dei titoli stessi, e ciò all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando, sia alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito della categoria generale predeterminata dal bando;
segue da ciò che l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice amministrativo, impinguendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà” (Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2007, n.3745). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche qui. Diversamente opinando, si trasferirebbero in sede contenziosa tutti i concorsi quali quello di specie, poichè sarebbe sempre possibile demandare al giudice di verificare se condivide il merito della scelta dell'Amministrazione, alla luce dei criteri di volta in volta indicati dall'interessato, insoddisfatto – criteri che bensì possono avere, come nel caso di specie, una plausibilità, ma che non esauriscono lo strumentario a disposizione del datore di lavoro pubblico per la selezione e valorizzazione del proprio personale. In conclusione, non può il Tribunale sostituirsi alla valutazione discrezionale della commissione, dando maggiore rilievo ad alcuni aspetti rispetto ad altri per la loro presumibile maggiore pertinenza all'incarico. La valutazione è complessiva e serve a spiegare l'attribuzione di un giudizio riassuntivo (buono per entrambi i candidati in comparazione quanto al curriculum) e deriva da una ponderazione che necessariamente è rimessa alla Commissione e non vede alcuna contraddizione rispetto al bando, che costituisce la cornice di riferimento del sindacato consentito all'autorità giudiziaria. L'appello deve dunque essere accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
4. Le spese del doppio grado meritano integrale compensazione, alla luce dell'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. sent. 77/2018, in ragione della mancanza di riferimenti sufficientemente specifici nella giurisprudenza di legittimità.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 462/2024 Parte_1 del Tribunale di Parma, resa e pubblicata il giorno 22/5/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma dell'impugnata sentenza, 1. rigetta il ricorso di;
Controparte_1
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 27/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il ricorrente ha ipotizzato la seguente corrispondenza numerica degli aggettivi utilizzati nelle valutazioni descrittive della commissione:
- Scarso/assente 0
- Modesto 1
- Accettabile 2
- Più che accettabile 3
- Abbastanza significativo 4
- Significativo 5
- Molto significativo 6
- Rilevante 7
- Molto rilevante 8
- Considerevole 9
- Molto considerevole 10”