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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3729/21 r. g., vertente
TRA
, in persona Parte_1 del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_2
Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
in proprio e quale legale rappresentante della obbligata in CP_1 Parte_3 solido, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ursumando, presso la quale elettivamente domicilia, in Pozzuoli, via Domiziana n. 18
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il , Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 6296 del 2021 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta avverso il Decreto n. 746237/A/NA, notificato al trasgressore il 7 ottobre 2020, emesso dalla con il quale Controparte_2 si ingiungeva a in proprio e quale legale rappresentante dell' CP_1 Parte_3 obbligata in solido, il pagamento della somma di euro 3.000,00 per violazione dell'art. 49, comma
5, del d.l.vo n. 231 del 2007 e succ. mod., per avere acquisito in trasferimento la somma di euro
2.600,00, a mezzo assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità. 1 Censurava la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto erroneamente determinato il termine biennale previsto dalla norma per la conclusione del procedimento sanzionatorio, da ritenersi decorrente dalla data di notifica all'Amministrazione della contestazione effettuata dall'organo verbalizzante al trasgressore (20 novembre 2018) e non dal momento anteriore della segnalazione dell'Istituto bancario (17 settembre 2018). In ogni caso, anche a voler ritenere diversamente, la biennalità risultava rispettata, stante la sospensione prevista dal d.l. n. 18 del 2020, nonché, ulteriormente, la proroga semestrale prevista in caso di richiesta di audizione, avutasi nell'ipotesi in esame.
Contestava, poi, l'ulteriore argomento speso dal Tribunale, pur inutilmente, in quanto il profilo precedente era assorbente, che nel caso di specie sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 63, comma 1 bis, del d.l.vo n. 231 del 2007, per l'applicazione della riduzione. Rilevava, al riguardo, la sussistenza di precedenti da parte del trasgressore.
Confutava, infine, l'ulteriore argomento posto a base dell'originaria opposizione, basato sull'assenza di intenti fraudolenti e sulla buona fede.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta da anche nella qualità indicata, con il ricorso di primo grado. CP_1
Quest'ultimo si costituiva, resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134, qui ratione temporis applicabile, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
2 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifici motivi di impugnazione, peraltro fondati, come si dirà, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Quanto al mancato rispetto del termine biennale per la definizione del procedimento, va rilevato che, se anche si volesse accogliere la tesi dell'opponente, odierno appellato, il relativo motivo sollevato dall' sarebbe comunque da disattendere. CP_1
L'.art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, come connvertito in l . n. 27 del 2020, testualmente dispsone:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'.ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.”
Atteso che il termine finale sarebbe scaduto, nella prospettazione azionato , il 17 settembre 2020
(due anni dopo la segnalazione dell'Istituto bancato, del 17 settembre 2018), mentre si è concluso il
7 ottobre 2020, è del tutto evidente che la sfasatura temporale è ampiamente coperta dalla sospensione in discorso.
Parte appellata eccepisce in primo luogo che detta sospensione non si applicherebbe ai procedimenti sanzionatori, tesi tuttavia priva di riscontro, attesa l'onnicomprensività della nozione di procedimento amministrativo intrapresi d'ufficio.
La medesima parte, poi, eccepisce che detta sospensione è stata dedotta solamente nel presente grado, quindi a suo dire tardivamente.
L'assunto non ha fondamento.
Come ci insegna la S.C. (arg. ex Cass., 27.10.2021 n. 30303 elemento costitutivo di un'eccezione basata sul decorso del tempo, è sufficiente la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento. La determinazione, invece, della durata configura una quaestio iuris sulla identificazione del diritto stesso e del regime normativo applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al Giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione non implica altri onere delle parti di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere- dovere del Giudice.
D'altronde, in un ambito logico-giuridico analogo, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla
3 base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (così, ex plurimis. Cass., VI, 22.4.2022 n. 12900).
Venendo, ora, all'eccezione fondata sul disposto dell'art. 9 bis del d.l. n. 119 del 2018, come conv. in l. n. 136 del 2018, va rilevato che detta norma, novativa dell'art. 63 del d.l.vo n. 231 del 2007, testualmente prevede:
"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative
a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67".
L'art. 67, da ultimo cit. nella norma, a sua volta prevede:
”Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il e le autorità di vigilanza di settore, per i Parte_1
profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
…..
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
….
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”.
In tale contesto normativo, reputa la Corte, atteso che la sussistenza di precedenti contestazioni è pacifica e data la dimensione professionale del trasgressore, a capo di una società commerciale, che, anche a prescindere dal parere della Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie e
Antiriciclaggio, l'esclusione dell'ipotesi attenuata sia ragionevole.
Del tutto infondato, infine, è l'argomento della buona fede, peraltro nemmeno specificamente riproposto dall'odierna parte appellata.
Può, in ogni caso, per completezza rilevarsi che l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 testualmente reciuta:
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Va, quindi, correttamente ritenuto irrilevante l'eventuale buona fede del trasgressore, di per sé ininfluente ad escludere la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato, per il quale è appunto sufficiente la coscienza e volontà della condotta.
4 Anche di recente la (arg., ex plurimis, da Cass., II, 29.3.2024 n. 8588) ha puntualizzato Parte_4
che in tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa;
ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come
"buona fede", può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, essendo a tal fine è necessaria la ricorrenza di un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta. Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza.
A quanto esposto consegue, pacifica la commissione del fatto, che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione spiegata da in CP_1 proprio e quale legale rappresentata dell'obbligata in solido con il ricorso di primo Parte_3
grado
In considerazione dell'obiettiva e complessiva peculiarità della questione di diritto coinvolta vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione spiegata da in proprio e quale legale rappresentata dell'obbligata in solido CP_1 Parte_3
con il ricorso di primo grado. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3729/21 r. g., vertente
TRA
, in persona Parte_1 del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_2
Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
in proprio e quale legale rappresentante della obbligata in CP_1 Parte_3 solido, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ursumando, presso la quale elettivamente domicilia, in Pozzuoli, via Domiziana n. 18
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il , Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 6296 del 2021 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta avverso il Decreto n. 746237/A/NA, notificato al trasgressore il 7 ottobre 2020, emesso dalla con il quale Controparte_2 si ingiungeva a in proprio e quale legale rappresentante dell' CP_1 Parte_3 obbligata in solido, il pagamento della somma di euro 3.000,00 per violazione dell'art. 49, comma
5, del d.l.vo n. 231 del 2007 e succ. mod., per avere acquisito in trasferimento la somma di euro
2.600,00, a mezzo assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità. 1 Censurava la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto erroneamente determinato il termine biennale previsto dalla norma per la conclusione del procedimento sanzionatorio, da ritenersi decorrente dalla data di notifica all'Amministrazione della contestazione effettuata dall'organo verbalizzante al trasgressore (20 novembre 2018) e non dal momento anteriore della segnalazione dell'Istituto bancario (17 settembre 2018). In ogni caso, anche a voler ritenere diversamente, la biennalità risultava rispettata, stante la sospensione prevista dal d.l. n. 18 del 2020, nonché, ulteriormente, la proroga semestrale prevista in caso di richiesta di audizione, avutasi nell'ipotesi in esame.
Contestava, poi, l'ulteriore argomento speso dal Tribunale, pur inutilmente, in quanto il profilo precedente era assorbente, che nel caso di specie sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 63, comma 1 bis, del d.l.vo n. 231 del 2007, per l'applicazione della riduzione. Rilevava, al riguardo, la sussistenza di precedenti da parte del trasgressore.
Confutava, infine, l'ulteriore argomento posto a base dell'originaria opposizione, basato sull'assenza di intenti fraudolenti e sulla buona fede.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta da anche nella qualità indicata, con il ricorso di primo grado. CP_1
Quest'ultimo si costituiva, resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134, qui ratione temporis applicabile, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
2 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifici motivi di impugnazione, peraltro fondati, come si dirà, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Quanto al mancato rispetto del termine biennale per la definizione del procedimento, va rilevato che, se anche si volesse accogliere la tesi dell'opponente, odierno appellato, il relativo motivo sollevato dall' sarebbe comunque da disattendere. CP_1
L'.art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, come connvertito in l . n. 27 del 2020, testualmente dispsone:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'.ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.”
Atteso che il termine finale sarebbe scaduto, nella prospettazione azionato , il 17 settembre 2020
(due anni dopo la segnalazione dell'Istituto bancato, del 17 settembre 2018), mentre si è concluso il
7 ottobre 2020, è del tutto evidente che la sfasatura temporale è ampiamente coperta dalla sospensione in discorso.
Parte appellata eccepisce in primo luogo che detta sospensione non si applicherebbe ai procedimenti sanzionatori, tesi tuttavia priva di riscontro, attesa l'onnicomprensività della nozione di procedimento amministrativo intrapresi d'ufficio.
La medesima parte, poi, eccepisce che detta sospensione è stata dedotta solamente nel presente grado, quindi a suo dire tardivamente.
L'assunto non ha fondamento.
Come ci insegna la S.C. (arg. ex Cass., 27.10.2021 n. 30303 elemento costitutivo di un'eccezione basata sul decorso del tempo, è sufficiente la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento. La determinazione, invece, della durata configura una quaestio iuris sulla identificazione del diritto stesso e del regime normativo applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al Giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione non implica altri onere delle parti di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere- dovere del Giudice.
D'altronde, in un ambito logico-giuridico analogo, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla
3 base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (così, ex plurimis. Cass., VI, 22.4.2022 n. 12900).
Venendo, ora, all'eccezione fondata sul disposto dell'art. 9 bis del d.l. n. 119 del 2018, come conv. in l. n. 136 del 2018, va rilevato che detta norma, novativa dell'art. 63 del d.l.vo n. 231 del 2007, testualmente prevede:
"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative
a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67".
L'art. 67, da ultimo cit. nella norma, a sua volta prevede:
”Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il e le autorità di vigilanza di settore, per i Parte_1
profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
…..
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
….
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”.
In tale contesto normativo, reputa la Corte, atteso che la sussistenza di precedenti contestazioni è pacifica e data la dimensione professionale del trasgressore, a capo di una società commerciale, che, anche a prescindere dal parere della Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie e
Antiriciclaggio, l'esclusione dell'ipotesi attenuata sia ragionevole.
Del tutto infondato, infine, è l'argomento della buona fede, peraltro nemmeno specificamente riproposto dall'odierna parte appellata.
Può, in ogni caso, per completezza rilevarsi che l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 testualmente reciuta:
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Va, quindi, correttamente ritenuto irrilevante l'eventuale buona fede del trasgressore, di per sé ininfluente ad escludere la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato, per il quale è appunto sufficiente la coscienza e volontà della condotta.
4 Anche di recente la (arg., ex plurimis, da Cass., II, 29.3.2024 n. 8588) ha puntualizzato Parte_4
che in tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa;
ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come
"buona fede", può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, essendo a tal fine è necessaria la ricorrenza di un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta. Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza.
A quanto esposto consegue, pacifica la commissione del fatto, che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione spiegata da in CP_1 proprio e quale legale rappresentata dell'obbligata in solido con il ricorso di primo Parte_3
grado
In considerazione dell'obiettiva e complessiva peculiarità della questione di diritto coinvolta vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione spiegata da in proprio e quale legale rappresentata dell'obbligata in solido CP_1 Parte_3
con il ricorso di primo grado. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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