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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1103/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2879/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 293 202490008671 74 000 BOLLO 2017
- SOLLECITO n. 293 202490008671 74 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 12.3.2024, depositato il 4.4.2024, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento, meglio specificato in epigrafe, notificato in data 17.1.2024, con il quale veniva sollecitato il pagamento della complessiva somma di €. 330,85, conseguente al mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320200035269168 e n. 29320230012459954, i cui ruoli sono stati formati per tassa auto, anno d'imposta 2017 e 2020. In tale ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atti a prova della notifica delle cartelle di pagamento e contestato le eccezioni di parte ricorrente. Ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile posto che, oltre alla lamentata omessa notifica delle cartelle e alla conseguente decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste è stata eccepita anche l'intervenuta prescrizione.
Detto ciò, i motivi di impugnazione sono infondati, atteso che ADER ha provato che la notifica della cartella di pagamento n. 29320200035269168 è avvenuta il 21.10.2022, ai sensi dell'art. 60, lett e) del DPR 600/73 mediante deposito nella casa comunale, mentre la cartella n. 29320230012459954 è stata notificata a mezzo posta diretta il 27.5.2023.
Non risulta dagli atti che tali cartelle siano state impugnate per cui il credito tributario, in esse indicato, è divenuto definitivo ed eventuali vizi delle cartelle (decadenza e prescrizione) non sono più proponibili, essendo stati sanati dalla mancata impugnazione.
Va aggiunto che anche la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle non si è maturata, posto che tra la data della loro notifica (21.10.2022 e 27.5.2023) e la data di notifica del sollecito impugnato (17.1.2024) è decorso un tempo inferiore a tre anni
(termine oltre il quale si prescrive il bollo auto).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026.
Giudice
NU IA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2879/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 293 202490008671 74 000 BOLLO 2017
- SOLLECITO n. 293 202490008671 74 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 12.3.2024, depositato il 4.4.2024, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento, meglio specificato in epigrafe, notificato in data 17.1.2024, con il quale veniva sollecitato il pagamento della complessiva somma di €. 330,85, conseguente al mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320200035269168 e n. 29320230012459954, i cui ruoli sono stati formati per tassa auto, anno d'imposta 2017 e 2020. In tale ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atti a prova della notifica delle cartelle di pagamento e contestato le eccezioni di parte ricorrente. Ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile posto che, oltre alla lamentata omessa notifica delle cartelle e alla conseguente decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste è stata eccepita anche l'intervenuta prescrizione.
Detto ciò, i motivi di impugnazione sono infondati, atteso che ADER ha provato che la notifica della cartella di pagamento n. 29320200035269168 è avvenuta il 21.10.2022, ai sensi dell'art. 60, lett e) del DPR 600/73 mediante deposito nella casa comunale, mentre la cartella n. 29320230012459954 è stata notificata a mezzo posta diretta il 27.5.2023.
Non risulta dagli atti che tali cartelle siano state impugnate per cui il credito tributario, in esse indicato, è divenuto definitivo ed eventuali vizi delle cartelle (decadenza e prescrizione) non sono più proponibili, essendo stati sanati dalla mancata impugnazione.
Va aggiunto che anche la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle non si è maturata, posto che tra la data della loro notifica (21.10.2022 e 27.5.2023) e la data di notifica del sollecito impugnato (17.1.2024) è decorso un tempo inferiore a tre anni
(termine oltre il quale si prescrive il bollo auto).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026.
Giudice
NU IA