CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1888 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.VA_1 difesa drea GI e GI LA LL con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51 Int. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P.VA ) in persona del Curatore e legale Controparte_1 P.VA_2 ntato v. Rocco Demitri con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Via Nervi n. 4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE 1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1492/2022 pubblicata in data 12 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda istanza eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto e così statuire: Nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, l'appello incidentale della sentenza n. 1492/2022 del Tribunale di Padova (RG n. 2933/2018 R.G. emessa in data 10/08/2022 e depositata il 12/08/2022) proposto dal ed ogni domanda ed istanza ex adverso Controparte_1 formulata in quanto infondati
- in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Parte_1 per i motivi formulati in atti, riformare i capi impugnati e indicati con l'atto di appello
[...] enza n. 1492/2022 del Tribunale di Padova (RG n. 2933/2018 R.G. emessa in data 10/08/2022 e depositata il 12/08/2022), e per l'effetto:
- in principalità: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierna appellata e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 991/2018 del 28/03/2018 emesso dal Tribunale di Padova con conseguente accertamento e dichiarazione che la Parte_1 nulla deve restituire ad alcun tit
[...] Controparte_1 potesi di revoca del decreto ingiuntivo re che l'appellata va comunque debitrice nei confronti dell'appellante principale per i motivi esposti in atti, e conseguentemente condannare il a pagare in favore della Controparte_1 [...]
di € 43.901,94 in line Parte_1
oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002, o ai diversi interessi risultanti di giustizia, dal giorno della debenza sino al saldo effettivo.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali (aumentate del 30% ex art. 4, co.1 bis, D.M. 55/2014), oltre a spese, generali, CPA e VA, per entrambi i gradi di giudizio In via Istruttoria Si insiste affinché venga disposta:
- l'ammissione della prova per testi, come richiesto dall'odierna appellante con le proprie memorie ex art. 183 ex art. 183, VI co, n. 2 e 3 cpc, con i seguenti testi e da sentire Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente la prima sui cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della propr ru 3, VI co., n. 2 cpc, mentre il secondo sui cap. 21 e 27 delle proprie memorie istruttoria ex art. 183, VI co, n. 2 e 3 cpc;
- l'ammissione di CTU diretta all'accertamento dell'effettiva realizzazione delle opere, distinguendo tra opere da capitolato e lavorazioni in economia, così come descritte nei SAL n. 6, 7 e 8 (doc. 20, 21, 22)
2 nonché della loro corretta contabilizzazione da parte di alla luce Parte_1 della documentazione prodotta in causa.”.
Per la parte appellata:
"IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello proposto da Parte_1 in persona del suo l.r.p.t., avver data 10/08/2022, depositata il 12/08/2022, resa nel giudizio n. 2933/2018 R.G., in quanto infondato, per le ragioni meglio esposte in narrativa: e, conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per i motivi e le ragioni tutte meglio esposte nella narrativa del presente atto;
in ogni caso e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1492/2022 pronunciata dal Tribunale di Padova in data 10/08/2022, depositata il 12/08/2022, resa nel giudizio n. 2933/2018 R.G, ad eccezione dei capi oggetto dell'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
IN VIA DI APPELLO INCI accogliere l'appello incidentale proposto dal , in persona del suo curatore p.t., Controparte_1 avverso la sentenza impugnata come megl al punto primo e secondo, per i motivi tutti e le ragioni ivi esposte e, conseguentemente, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui “...condanna in persona del suo legale rappresentate pro-tempore a Controparte_1 pagare a , e in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_3 rapprese ter dal 24./01/2018, fino all'effettivo soddisfo”; ed anche nella parte in cui “Condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro-tempore a pagare a e Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in CP_3
e cioè “...spese e competenze sia del presente giudizio che di quelle afferenti il procedimento monitorio” quantificate “in € 286,00 per esborsi, ed € 5.400,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a.” e per l'effetto: in accoglimento del Primo motivo di appello incidentale, ritenendo dimostrato che l'opposto ( Parte_1 aveva svolto lavori previsti in contratto, in misura inferiore a quelli pattuiti, così come emerge . nn. 2 e 7, ma anche docc. 14, 15, 16 e 17, il cui contenuto è stato confermato dai testi assunti, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.991/2018 e quindi condannare l'odierno appellante a restituire al in persona del suo legale rappresentante p.t., tutto quanto incassato in forza di Controparte_1 ltre agli interessi;
in accoglimento del Secondo motivo di appello incidentale, relativo ad un diverso regolamento delle spese, porre le spese e competenze di lite del giudizio di primo grado a carico della parte opposta. In via istruttoria dichiarare inammissibili, comunque, infondate, le istanze istruttorie formulate dalla
Parte_1
a di spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché di ogni precedente grado e fase, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, VA e CPA, come per legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di CP_1
Padova avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente esecutivo, n. 991/2018 emesso in favore della
[...]
Controparte_4
La pretesa creditoria veniva azionata a fronte di due contratti di subappalto inter partes aventi ad oggetto lavori edili ed assistenza ad opere impiantistiche per la ristrutturazione del Centro per gli anziani denominato “Villa Agopian” situato in Corbola (RO).
A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunta eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita in forza della sussistenza di clausola arbitrale contestando, nel merito, l'inadempimento dell'impresa subappaltatrice nonché la violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà nell'esecuzione dei contratti.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini minimi di comparizione richiedendo la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
Fissata nuova udienza, Controparte_4
[...] Parte_1 Controparte_3 [...]
) rinnovava la propria Controparte_4 tando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento nel merito della azionata pretesa creditoria deducendo altresì la nullità del libello introduttivo a mente dell'art. 164 quarto comma c.p.c.
Sopravvenuto il Fallimento della opponente, disposta l'interruzione del processo, esso veniva ritualmente riassunto dalla Procedura concorsuale.
La causa risulta essere stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali dimesse dalle parti contendenti ed assunzione di prove narrative.
Con sentenza n. 1492/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n.991/2018 emesso da questo Tribunale il 27/3/2018 e depositato il 28/3/2018, accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_2 pagare a in persona del Controparte_4 Controparte_3 suo lega far data dal 24/01/2018, fino all'effettivo soddisfo. 4 Condanna in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire a in persona del suo legale Parte_2 rappresentante protempore, quanto da quest'ultima in forza del suindicato decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a Parte_2
in persona del suo legale Controparte_4
Il Tribunale, in particolare, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta, ha disconosciuto il diritto al maggior importo richiesto monitoriamente dalla impresa subappaltatrice, rilevando l'assenza di autorizzazione scritta, come contrattualmente previsto, dei lavori extracontratto giustificativi di esso.
Ha interposto tempestivo appello, per quanto di sancita soccombenza,
[...]
Parte_1
• Violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo);
• Erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme contrattuali applicabili nonché erronea ammissione delle prove, comunque incoerente loro valutazione ed omesso espletamento di CTU (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio il
[...] er resistere, previa eccezione di sua inammissibilità, al proposto gravame, CP_1 iegando appello incidentale nella parte in cui la statuizione di prime cure non è pervenuta a disconoscere, in ritenuta violazione dell'acquisito quadro probatorio, anche il maggior avere rivendicato in via monitoria dalla ingiungente, nonché per aver fatto malgoverno delle norme in punto di regolamentazione delle spese di lite.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, respinta con ordinanza del 17 febbraio 2023 l'istanza per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, all'udienza del 18 aprile 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa del ai sensi dell''art. Controparte_1
342 c.p.c.,, invero esplicitando, il grav ione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
5 Ciò posto il Collegio osserva in limine litis come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrottosi per il sopravvenuto fallimento della Parte_2 indipendentemente dall'inutile riassunzione della Curatela fallime ingiunzione di pagamento non sarebbe stata opponibile, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile dal Giudice di primo grado.
Infatti, l'accertamento del credito nei confronti del fallimento deve necessariamente avvenire attraverso la richiesta di ammissione al passivo ex artt. 52 e 93 l. fall., con competenza a conoscere l'eventuale opposizione riservata al Tribunale fallimentare. Ne consegue che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (come ricorre nel caso che occupa), trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” che può essere appunto dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (in termini cfr. Cass. n. 11021 del 26 aprile 2023).
L'attore ha proseguito l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore fallito, al quale è subentrato il curatore. La domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa. Infatti, non è dato rinvenire nella fattispecie, che il creditore abbia dichiarato espressamente di voler utilizzare tale titolo solo dopo la chiusura del fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
L'impugnazione incidentale spiegata dal vverso la pronuncia di CP_1 CP_1 condanna compiuta dal Giudice di pri che la statuizione di condanna sia divenuta definitiva, legittima la Corte di Appello a una declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria da
[...]
. Parte_1
L'improcedibilità della domanda porta a respingere l'appello principale, mentre il gravame incidentale spiegato dalla rimane assorbito. CP_5
La declaratoria, in riforma della sentenza appellata, di improcedibilità della domanda proposta da Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio dovendosi dare atto dell'inutile riassunzione del giudizio interrotto da parte della Curatela fallimentare, quantunque il decreto fosse divenuto inopponibile ai creditori concorsuali.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante principale - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal
6 vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1888/2022 di Ruolo Generale promossa da
[...]
Parte_1
92/2022 Controparte_1 pubblicata in data 12 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile la domanda proposta da Parte_1
[...]
2. Parte_1
a restituire al
[...] Controparte_1 el decreto ingi legali dalla data del pagamento a quello dell'effettiva restituzione;
3. COMPENSA integralmente le spese processuali di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché
[...]
Parte_1 re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
7
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1888 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.VA_1 difesa drea GI e GI LA LL con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51 Int. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P.VA ) in persona del Curatore e legale Controparte_1 P.VA_2 ntato v. Rocco Demitri con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Via Nervi n. 4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE 1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1492/2022 pubblicata in data 12 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda istanza eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto e così statuire: Nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, l'appello incidentale della sentenza n. 1492/2022 del Tribunale di Padova (RG n. 2933/2018 R.G. emessa in data 10/08/2022 e depositata il 12/08/2022) proposto dal ed ogni domanda ed istanza ex adverso Controparte_1 formulata in quanto infondati
- in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Parte_1 per i motivi formulati in atti, riformare i capi impugnati e indicati con l'atto di appello
[...] enza n. 1492/2022 del Tribunale di Padova (RG n. 2933/2018 R.G. emessa in data 10/08/2022 e depositata il 12/08/2022), e per l'effetto:
- in principalità: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierna appellata e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 991/2018 del 28/03/2018 emesso dal Tribunale di Padova con conseguente accertamento e dichiarazione che la Parte_1 nulla deve restituire ad alcun tit
[...] Controparte_1 potesi di revoca del decreto ingiuntivo re che l'appellata va comunque debitrice nei confronti dell'appellante principale per i motivi esposti in atti, e conseguentemente condannare il a pagare in favore della Controparte_1 [...]
di € 43.901,94 in line Parte_1
oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002, o ai diversi interessi risultanti di giustizia, dal giorno della debenza sino al saldo effettivo.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali (aumentate del 30% ex art. 4, co.1 bis, D.M. 55/2014), oltre a spese, generali, CPA e VA, per entrambi i gradi di giudizio In via Istruttoria Si insiste affinché venga disposta:
- l'ammissione della prova per testi, come richiesto dall'odierna appellante con le proprie memorie ex art. 183 ex art. 183, VI co, n. 2 e 3 cpc, con i seguenti testi e da sentire Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente la prima sui cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della propr ru 3, VI co., n. 2 cpc, mentre il secondo sui cap. 21 e 27 delle proprie memorie istruttoria ex art. 183, VI co, n. 2 e 3 cpc;
- l'ammissione di CTU diretta all'accertamento dell'effettiva realizzazione delle opere, distinguendo tra opere da capitolato e lavorazioni in economia, così come descritte nei SAL n. 6, 7 e 8 (doc. 20, 21, 22)
2 nonché della loro corretta contabilizzazione da parte di alla luce Parte_1 della documentazione prodotta in causa.”.
Per la parte appellata:
"IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello proposto da Parte_1 in persona del suo l.r.p.t., avver data 10/08/2022, depositata il 12/08/2022, resa nel giudizio n. 2933/2018 R.G., in quanto infondato, per le ragioni meglio esposte in narrativa: e, conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per i motivi e le ragioni tutte meglio esposte nella narrativa del presente atto;
in ogni caso e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1492/2022 pronunciata dal Tribunale di Padova in data 10/08/2022, depositata il 12/08/2022, resa nel giudizio n. 2933/2018 R.G, ad eccezione dei capi oggetto dell'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
IN VIA DI APPELLO INCI accogliere l'appello incidentale proposto dal , in persona del suo curatore p.t., Controparte_1 avverso la sentenza impugnata come megl al punto primo e secondo, per i motivi tutti e le ragioni ivi esposte e, conseguentemente, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui “...condanna in persona del suo legale rappresentate pro-tempore a Controparte_1 pagare a , e in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_3 rapprese ter dal 24./01/2018, fino all'effettivo soddisfo”; ed anche nella parte in cui “Condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro-tempore a pagare a e Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in CP_3
e cioè “...spese e competenze sia del presente giudizio che di quelle afferenti il procedimento monitorio” quantificate “in € 286,00 per esborsi, ed € 5.400,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a.” e per l'effetto: in accoglimento del Primo motivo di appello incidentale, ritenendo dimostrato che l'opposto ( Parte_1 aveva svolto lavori previsti in contratto, in misura inferiore a quelli pattuiti, così come emerge . nn. 2 e 7, ma anche docc. 14, 15, 16 e 17, il cui contenuto è stato confermato dai testi assunti, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.991/2018 e quindi condannare l'odierno appellante a restituire al in persona del suo legale rappresentante p.t., tutto quanto incassato in forza di Controparte_1 ltre agli interessi;
in accoglimento del Secondo motivo di appello incidentale, relativo ad un diverso regolamento delle spese, porre le spese e competenze di lite del giudizio di primo grado a carico della parte opposta. In via istruttoria dichiarare inammissibili, comunque, infondate, le istanze istruttorie formulate dalla
Parte_1
a di spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché di ogni precedente grado e fase, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, VA e CPA, come per legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di CP_1
Padova avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente esecutivo, n. 991/2018 emesso in favore della
[...]
Controparte_4
La pretesa creditoria veniva azionata a fronte di due contratti di subappalto inter partes aventi ad oggetto lavori edili ed assistenza ad opere impiantistiche per la ristrutturazione del Centro per gli anziani denominato “Villa Agopian” situato in Corbola (RO).
A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunta eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita in forza della sussistenza di clausola arbitrale contestando, nel merito, l'inadempimento dell'impresa subappaltatrice nonché la violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà nell'esecuzione dei contratti.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini minimi di comparizione richiedendo la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
Fissata nuova udienza, Controparte_4
[...] Parte_1 Controparte_3 [...]
) rinnovava la propria Controparte_4 tando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento nel merito della azionata pretesa creditoria deducendo altresì la nullità del libello introduttivo a mente dell'art. 164 quarto comma c.p.c.
Sopravvenuto il Fallimento della opponente, disposta l'interruzione del processo, esso veniva ritualmente riassunto dalla Procedura concorsuale.
La causa risulta essere stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali dimesse dalle parti contendenti ed assunzione di prove narrative.
Con sentenza n. 1492/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n.991/2018 emesso da questo Tribunale il 27/3/2018 e depositato il 28/3/2018, accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_2 pagare a in persona del Controparte_4 Controparte_3 suo lega far data dal 24/01/2018, fino all'effettivo soddisfo. 4 Condanna in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire a in persona del suo legale Parte_2 rappresentante protempore, quanto da quest'ultima in forza del suindicato decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a Parte_2
in persona del suo legale Controparte_4
Il Tribunale, in particolare, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta, ha disconosciuto il diritto al maggior importo richiesto monitoriamente dalla impresa subappaltatrice, rilevando l'assenza di autorizzazione scritta, come contrattualmente previsto, dei lavori extracontratto giustificativi di esso.
Ha interposto tempestivo appello, per quanto di sancita soccombenza,
[...]
Parte_1
• Violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo);
• Erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme contrattuali applicabili nonché erronea ammissione delle prove, comunque incoerente loro valutazione ed omesso espletamento di CTU (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio il
[...] er resistere, previa eccezione di sua inammissibilità, al proposto gravame, CP_1 iegando appello incidentale nella parte in cui la statuizione di prime cure non è pervenuta a disconoscere, in ritenuta violazione dell'acquisito quadro probatorio, anche il maggior avere rivendicato in via monitoria dalla ingiungente, nonché per aver fatto malgoverno delle norme in punto di regolamentazione delle spese di lite.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, respinta con ordinanza del 17 febbraio 2023 l'istanza per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, all'udienza del 18 aprile 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa del ai sensi dell''art. Controparte_1
342 c.p.c.,, invero esplicitando, il grav ione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
5 Ciò posto il Collegio osserva in limine litis come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrottosi per il sopravvenuto fallimento della Parte_2 indipendentemente dall'inutile riassunzione della Curatela fallime ingiunzione di pagamento non sarebbe stata opponibile, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile dal Giudice di primo grado.
Infatti, l'accertamento del credito nei confronti del fallimento deve necessariamente avvenire attraverso la richiesta di ammissione al passivo ex artt. 52 e 93 l. fall., con competenza a conoscere l'eventuale opposizione riservata al Tribunale fallimentare. Ne consegue che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (come ricorre nel caso che occupa), trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” che può essere appunto dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (in termini cfr. Cass. n. 11021 del 26 aprile 2023).
L'attore ha proseguito l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore fallito, al quale è subentrato il curatore. La domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa. Infatti, non è dato rinvenire nella fattispecie, che il creditore abbia dichiarato espressamente di voler utilizzare tale titolo solo dopo la chiusura del fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
L'impugnazione incidentale spiegata dal vverso la pronuncia di CP_1 CP_1 condanna compiuta dal Giudice di pri che la statuizione di condanna sia divenuta definitiva, legittima la Corte di Appello a una declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria da
[...]
. Parte_1
L'improcedibilità della domanda porta a respingere l'appello principale, mentre il gravame incidentale spiegato dalla rimane assorbito. CP_5
La declaratoria, in riforma della sentenza appellata, di improcedibilità della domanda proposta da Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio dovendosi dare atto dell'inutile riassunzione del giudizio interrotto da parte della Curatela fallimentare, quantunque il decreto fosse divenuto inopponibile ai creditori concorsuali.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante principale - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal
6 vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1888/2022 di Ruolo Generale promossa da
[...]
Parte_1
92/2022 Controparte_1 pubblicata in data 12 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile la domanda proposta da Parte_1
[...]
2. Parte_1
a restituire al
[...] Controparte_1 el decreto ingi legali dalla data del pagamento a quello dell'effettiva restituzione;
3. COMPENSA integralmente le spese processuali di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché
[...]
Parte_1 re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
7