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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15335/21 R.G.
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Enna, Via Torre Federico 15 P.T. CAP 94100,
elettivamente domiciliata in Catania, Via Ognina Vecchia n.80 presso lo studio dell'Avv. Marco Ossino che la rapp. e dif. giusta procura in atti;
- Opponente -
E
(P.IVA ) con sede legale in Catania, Via Trieste 9 in CP_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catania, Via Mons. Ventimiglia, 228, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fiume che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 7 - Opposta -
- - - - - -
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
- - - - - -
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22/11/2021 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il D.I. n. 4233/2021, emesso dal Tribunale Civile di
Catania, in data 11-12/10/2021, con cui viene chiesto il pagamento della complessiva somma di €. 50.000,00 nella riconsegna di beni mobili, oltre interessi e spese processuali;
in particolare, la dichiarava di vantare tale CP_1
credito sulla base di un contratto per “nolo a freddo attrezzature” sottoscritto in data 09/03/2018. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di €. 4.516,74 per le causali di cui all'atto di CP_1
citazione.
L'opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della detta opposizione.
Preliminarmente, si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non va dichiarata l'improcedibilità del giudizio de quo sul presupposto che la società opposta, malgrado quanto disposto con l'ordinanza del
9/03/2022, non avrebbe avviato la procedura di mediazione entro l'udienza di verifica della procedura de qua, a tal uopo fissata per il 26/10/2022. Infatti, per come legittimamente dedotto dall'opposta, la citata ordinanza del 09/03/2022 con cui è stata sciolta la riserva, concessa la provvisoria esecuzione e disposto l'espletamento della procedura di mediazione non è stata comunicata all'opposta pagina 2 di 7 ex art. 176 c.p.c., per come accertato da questo decidente presso la cancelleria della quinta sezione civile. Si deve ritenere che di tale ordinanza l'opposta non abbia avuto conoscenza solamente in data 17/10/2022 a seguito della comunicazione da parte della cancelleria dell'orario specifico dell'udienza del 16 ottobre 2022; pertanto, correttamente l'istanza di mediazione è stata poi presentata dall'opposta prima della detta udienza e precisamente in data 24/10/2022, accettata ed iscritta nel registro dell'organismo il 26/10/2022, per come documentato in atti.
Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Infondato è il primo motivo di opposizione con cui si lamenta che il contratto posto a fondamento del credito ingiunto non sarebbe mai stato redatto né firmato dal Presidente, o dal Vicepresidente del C.d.A., , CP_2 Controparte_3
della al riguardo, si rileva che: 1) l'esistenza del contratto di nolo a Parte_1
freddo è stata ammessa dallo stesso nella richiesta di estensione CP_3
contrattuale del 12/04/2019 nonché nella ulteriore richiesta del 21 aprile 2020 (vd. all. nn. 2 e 4 del ricorso per D.I.); 3) ulteriore prova dell'esistenza del contratto inter partes è costituita dal documento contabile di trasporto del 18/01/2020, con il quale l'opponente ha certificato il trasferimento delle attrezzature presso la
Microservizi di Francofonte (vd. doc. 12); in particolare, tale documento riporta come causale “Nolo a freddo allocato su server farm” e tra le annotazioni risulta che “I beni sono comprensivi di tutti i componenti software per il corretto funzionamento come riportato nel contratto del 09 marzo 2019 ed integrazioni del
12 aprile 2019 allegato al presente”. Vi è quindi un costante ed incontrovertibile pagina 3 di 7 riferimento ante causam da parte della stessa opponente al contratto in questione,
per cui il detto motivo di opposizione appare veramente pretestuoso e temerario.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione con cui si lamenta un'asserita erroneità del contenuto del contratto per cui è causa;
infatti, l'opposta ha dato la prova della consegna dei beni indicati nel detto contratto attraverso il già citato documento contabile di trasporto del 18 gennaio 2020 in cui sono stati specificati i beni de quibus con la precisazione che gli stessi erano proprio quelli indicati nel contratto e nella successiva integrazione di cui già si è detto. Si aggiunge che comunque non viene contestata da parte dell'opponente la misura del corrispettivo contrattuale pattuito e posto a base del decreto ingiuntivo in esame.
Con riferimento al terzo motivo di opposizione denominato “Inesatta
rappresentazione della realtà in danno di al fine di attestare Controparte_3
l'esistenza di documentazione la cui esistenza in realtà non è dimostrabile”, si rileva che lo stesso contiene tutta una serie di considerazioni e deduzioni di nessuna rilevanza giuridica al fine precipuo di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Circa il quarto motivo di opposizione denominato “travisamento dell'effettivo accordo verbale tra le parti” secondo cui vi sarebbe stato solo un semplice accordo verbale che non riguarderebbe il nolo a freddo ma il disegno di mappe digitali e il caricamento di tali dati in Geodatabase, si osserva che lo stesso viene palesemente smentito dalle specifiche pattuizioni contrattuali per iscritto tra le parti, nonché dai bonifici effettuati dalla opponente in pagamento delle fatture pagina 4 di 7 emesse dall'opposta che riportano nella causale proprio la dicitura “nolo a freddo”.
Anche il quinto motivo di opposizione denominato “Illogicità della pretesa creditoria circa la natura dei servizi resi da ” si basa su tutta una CP_1
serie di considerazioni e deduzioni di nessuna rilevanza giuridica al fine precipuo di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo de quo;
anzi, da tali deduzioni si ricava che vi sia stata l'effettiva volontà dell'opponente di affittare da le CP_1
attrezzature in questione dietro pagamento del corrispettivo pattuito.
Infondato è il sesto motivo di opposizione denominato “Illogicità della pretesa creditoria circa il quantum dell'asserito, da parte ricorrente, esistente contratto di nolo a freddo” secondo cui “il prospettato nolo non avrebbe potuto (se mai esistito) che essere “a freddo”: ciò perché nessuno dei due soci della CP_1
aveva (né aveva maturato sino alla fine del 2019) competenze informatiche
[...]
diverse da quelle di un normale operatore”; al riguardo, si osserva che l'opponente avrebbe dovuto eventualmente chiedere l'annullamento del contratto de quo per errore: tra l'altro, laddove parte opponente deduce nell'ambito di tale motivo che avrebbe di gran lunga potuto comprare i beni de quibus o sottoscrivere contratti di locazione operativa ben più convenienti, al contempo viene comprovata l'effettiva esistenza del contratto de quo nei termini pattuiti, oltre alla volontà successiva di sottrarsi al relativo adempimento a seguito dei mutati rapporti personali tra i soggetti coinvolti nella fattispecie concreta.
Infondato è il settimo motivo di opposizione denominato “inconfigurabilità del nolo a freddo nella prospettazione del ricorrente”; lo stesso risulta fondato solo pagina 5 di 7 sulla circostanza di fatto secondo cui l'opponente condivideva con l'opposta l'immobile sito in S.A. Li Battiati, Viale Kennedy n. 51/B, di proprietà di moglie del già citato e che quindi gli impianti Parte_2 CP_3
noleggiati si trovassero nel detto immobile;
trattasi di circostanza irrilevante ed inidonea a comportare la revoca del decreto ingiuntivo.
Infine, circa la disposta riconsegna dei beni de quibus in favore dell'opposta sembrerebbe che la stessa sia avvenuta in corso di causa per come dedotto dall'opponente anche nella memoria di replica, ma non vi è allo stato degli atti prova certa di ciò.
Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente; la stessa, per stessa ammissione dell'opposta, risulta fondata con riferimento alla restituzione della somma non dovuta di €. 2.000,00, bonificata in data 28/08/2018 con riferimento alla fattura 3/2018 cui fa riferimento, già precedentemente saldata per intero. La detta domanda risulta invece infondata in relazione alla somma di €.
2.516,74 che Microservizi ha addebitato a per la co-location del server dal Pt_1
30/01/2020 al 19/03/2021; infatti, non vi è alcuna prova che tale obbligazione sia stata assunta su richiesta e nell'interesse esclusivo di , viste anche le CP_1
specifiche contestazioni di quest'ultima al riguardo.
Pertanto, va disposta la condanna dell'opposta al pagamento in favore dell'opponente solo della somma di euro 2.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 6 di 7 In virtù del principio della soccombenza l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15335/21 R.G.:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo in questione;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 2.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'opposta.
Deciso in Catania il 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15335/21 R.G.
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Enna, Via Torre Federico 15 P.T. CAP 94100,
elettivamente domiciliata in Catania, Via Ognina Vecchia n.80 presso lo studio dell'Avv. Marco Ossino che la rapp. e dif. giusta procura in atti;
- Opponente -
E
(P.IVA ) con sede legale in Catania, Via Trieste 9 in CP_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catania, Via Mons. Ventimiglia, 228, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fiume che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 7 - Opposta -
- - - - - -
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
- - - - - -
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22/11/2021 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il D.I. n. 4233/2021, emesso dal Tribunale Civile di
Catania, in data 11-12/10/2021, con cui viene chiesto il pagamento della complessiva somma di €. 50.000,00 nella riconsegna di beni mobili, oltre interessi e spese processuali;
in particolare, la dichiarava di vantare tale CP_1
credito sulla base di un contratto per “nolo a freddo attrezzature” sottoscritto in data 09/03/2018. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di €. 4.516,74 per le causali di cui all'atto di CP_1
citazione.
L'opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della detta opposizione.
Preliminarmente, si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non va dichiarata l'improcedibilità del giudizio de quo sul presupposto che la società opposta, malgrado quanto disposto con l'ordinanza del
9/03/2022, non avrebbe avviato la procedura di mediazione entro l'udienza di verifica della procedura de qua, a tal uopo fissata per il 26/10/2022. Infatti, per come legittimamente dedotto dall'opposta, la citata ordinanza del 09/03/2022 con cui è stata sciolta la riserva, concessa la provvisoria esecuzione e disposto l'espletamento della procedura di mediazione non è stata comunicata all'opposta pagina 2 di 7 ex art. 176 c.p.c., per come accertato da questo decidente presso la cancelleria della quinta sezione civile. Si deve ritenere che di tale ordinanza l'opposta non abbia avuto conoscenza solamente in data 17/10/2022 a seguito della comunicazione da parte della cancelleria dell'orario specifico dell'udienza del 16 ottobre 2022; pertanto, correttamente l'istanza di mediazione è stata poi presentata dall'opposta prima della detta udienza e precisamente in data 24/10/2022, accettata ed iscritta nel registro dell'organismo il 26/10/2022, per come documentato in atti.
Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Infondato è il primo motivo di opposizione con cui si lamenta che il contratto posto a fondamento del credito ingiunto non sarebbe mai stato redatto né firmato dal Presidente, o dal Vicepresidente del C.d.A., , CP_2 Controparte_3
della al riguardo, si rileva che: 1) l'esistenza del contratto di nolo a Parte_1
freddo è stata ammessa dallo stesso nella richiesta di estensione CP_3
contrattuale del 12/04/2019 nonché nella ulteriore richiesta del 21 aprile 2020 (vd. all. nn. 2 e 4 del ricorso per D.I.); 3) ulteriore prova dell'esistenza del contratto inter partes è costituita dal documento contabile di trasporto del 18/01/2020, con il quale l'opponente ha certificato il trasferimento delle attrezzature presso la
Microservizi di Francofonte (vd. doc. 12); in particolare, tale documento riporta come causale “Nolo a freddo allocato su server farm” e tra le annotazioni risulta che “I beni sono comprensivi di tutti i componenti software per il corretto funzionamento come riportato nel contratto del 09 marzo 2019 ed integrazioni del
12 aprile 2019 allegato al presente”. Vi è quindi un costante ed incontrovertibile pagina 3 di 7 riferimento ante causam da parte della stessa opponente al contratto in questione,
per cui il detto motivo di opposizione appare veramente pretestuoso e temerario.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione con cui si lamenta un'asserita erroneità del contenuto del contratto per cui è causa;
infatti, l'opposta ha dato la prova della consegna dei beni indicati nel detto contratto attraverso il già citato documento contabile di trasporto del 18 gennaio 2020 in cui sono stati specificati i beni de quibus con la precisazione che gli stessi erano proprio quelli indicati nel contratto e nella successiva integrazione di cui già si è detto. Si aggiunge che comunque non viene contestata da parte dell'opponente la misura del corrispettivo contrattuale pattuito e posto a base del decreto ingiuntivo in esame.
Con riferimento al terzo motivo di opposizione denominato “Inesatta
rappresentazione della realtà in danno di al fine di attestare Controparte_3
l'esistenza di documentazione la cui esistenza in realtà non è dimostrabile”, si rileva che lo stesso contiene tutta una serie di considerazioni e deduzioni di nessuna rilevanza giuridica al fine precipuo di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Circa il quarto motivo di opposizione denominato “travisamento dell'effettivo accordo verbale tra le parti” secondo cui vi sarebbe stato solo un semplice accordo verbale che non riguarderebbe il nolo a freddo ma il disegno di mappe digitali e il caricamento di tali dati in Geodatabase, si osserva che lo stesso viene palesemente smentito dalle specifiche pattuizioni contrattuali per iscritto tra le parti, nonché dai bonifici effettuati dalla opponente in pagamento delle fatture pagina 4 di 7 emesse dall'opposta che riportano nella causale proprio la dicitura “nolo a freddo”.
Anche il quinto motivo di opposizione denominato “Illogicità della pretesa creditoria circa la natura dei servizi resi da ” si basa su tutta una CP_1
serie di considerazioni e deduzioni di nessuna rilevanza giuridica al fine precipuo di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo de quo;
anzi, da tali deduzioni si ricava che vi sia stata l'effettiva volontà dell'opponente di affittare da le CP_1
attrezzature in questione dietro pagamento del corrispettivo pattuito.
Infondato è il sesto motivo di opposizione denominato “Illogicità della pretesa creditoria circa il quantum dell'asserito, da parte ricorrente, esistente contratto di nolo a freddo” secondo cui “il prospettato nolo non avrebbe potuto (se mai esistito) che essere “a freddo”: ciò perché nessuno dei due soci della CP_1
aveva (né aveva maturato sino alla fine del 2019) competenze informatiche
[...]
diverse da quelle di un normale operatore”; al riguardo, si osserva che l'opponente avrebbe dovuto eventualmente chiedere l'annullamento del contratto de quo per errore: tra l'altro, laddove parte opponente deduce nell'ambito di tale motivo che avrebbe di gran lunga potuto comprare i beni de quibus o sottoscrivere contratti di locazione operativa ben più convenienti, al contempo viene comprovata l'effettiva esistenza del contratto de quo nei termini pattuiti, oltre alla volontà successiva di sottrarsi al relativo adempimento a seguito dei mutati rapporti personali tra i soggetti coinvolti nella fattispecie concreta.
Infondato è il settimo motivo di opposizione denominato “inconfigurabilità del nolo a freddo nella prospettazione del ricorrente”; lo stesso risulta fondato solo pagina 5 di 7 sulla circostanza di fatto secondo cui l'opponente condivideva con l'opposta l'immobile sito in S.A. Li Battiati, Viale Kennedy n. 51/B, di proprietà di moglie del già citato e che quindi gli impianti Parte_2 CP_3
noleggiati si trovassero nel detto immobile;
trattasi di circostanza irrilevante ed inidonea a comportare la revoca del decreto ingiuntivo.
Infine, circa la disposta riconsegna dei beni de quibus in favore dell'opposta sembrerebbe che la stessa sia avvenuta in corso di causa per come dedotto dall'opponente anche nella memoria di replica, ma non vi è allo stato degli atti prova certa di ciò.
Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente; la stessa, per stessa ammissione dell'opposta, risulta fondata con riferimento alla restituzione della somma non dovuta di €. 2.000,00, bonificata in data 28/08/2018 con riferimento alla fattura 3/2018 cui fa riferimento, già precedentemente saldata per intero. La detta domanda risulta invece infondata in relazione alla somma di €.
2.516,74 che Microservizi ha addebitato a per la co-location del server dal Pt_1
30/01/2020 al 19/03/2021; infatti, non vi è alcuna prova che tale obbligazione sia stata assunta su richiesta e nell'interesse esclusivo di , viste anche le CP_1
specifiche contestazioni di quest'ultima al riguardo.
Pertanto, va disposta la condanna dell'opposta al pagamento in favore dell'opponente solo della somma di euro 2.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 6 di 7 In virtù del principio della soccombenza l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15335/21 R.G.:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo in questione;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 2.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'opposta.
Deciso in Catania il 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 7 di 7