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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.7.2025, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Carola Salvagnin e Alessandro Villa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vimercate (MB), Via Torri Bianche n. 1;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Andrea Mombelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cavenago di Brianza (MB) in via Roma n. 19;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor e la signora in data 15 maggio 1985 a Saronno (VA) iscritto nel Parte_1 Parte_2
Registro dello stato civile del Comune di Saronno, atto n. 45, parte II, serie A, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare che i coniugi danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto e questione patrimoniale,
e di non aver tra loro pendenze di natura economica e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro in ordine a rispettivi crediti e debiti;
• dichiarare compensate le spese legali.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
15.5.1985 a Saronno;
- Dall'unione sono nati in data 25.7.1986, , in data 7.12.1990, in data 26.2.1996. Per_1 Per_2 Per_3
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.4.2011.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (8.4.2011) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 22.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Saronno in data 15.5.1985 (Atto n. 45, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Saronno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Saronno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025 Il Presidente Claudia Bonomi pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.7.2025, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Carola Salvagnin e Alessandro Villa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vimercate (MB), Via Torri Bianche n. 1;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Andrea Mombelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cavenago di Brianza (MB) in via Roma n. 19;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor e la signora in data 15 maggio 1985 a Saronno (VA) iscritto nel Parte_1 Parte_2
Registro dello stato civile del Comune di Saronno, atto n. 45, parte II, serie A, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare che i coniugi danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto e questione patrimoniale,
e di non aver tra loro pendenze di natura economica e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro in ordine a rispettivi crediti e debiti;
• dichiarare compensate le spese legali.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
15.5.1985 a Saronno;
- Dall'unione sono nati in data 25.7.1986, , in data 7.12.1990, in data 26.2.1996. Per_1 Per_2 Per_3
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.4.2011.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (8.4.2011) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 22.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Saronno in data 15.5.1985 (Atto n. 45, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Saronno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Saronno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025 Il Presidente Claudia Bonomi pagina 3 di 3