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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3619/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Vittorio Veneto n. 41, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Ciro Di Nola, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/1829/GP del 25.07.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Castellammare di stabia al Viale Europa C.F._2
n. 184, presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Apuzzo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 07.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente e la resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto. In particolare, i procuratori delle parti, rilevato che i coniugi avevano raggiunto un accordo circa la loro separazione, accordo sottoscritto unitamente ai procuratori costituiti in data 06.11.2024 e già depositato in atti al quale si riportavano, concludevano affinché il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la sussistenza dei presupposti di legge per pronunciare sentenza sulla separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ed emettere sentenza sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere
[...] separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ,con ordine al competente Ufficiale di
Stato Civile di provvedere alla annotazione e con l'assunzione di ogni conseguente.
Il P.M., in data 09.06.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge, nulla disponendo a suo carico in favore della per il mantenimento suo e dei figli della coppia (entrambi maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti). Il ricorrente, tenuto conto del suo stato di disoccupazione, chiedeva di disporre l'obbligo in capo alla di corrispondergli la somma CP_1 mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento personale.
Il Di MA premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con in data 16.01.1993 in Gragnano e che dall'unione erano nati due Controparte_1 figli: , in data 13.05.1993, e , in data 01.09.1994. Persona_1 Per_2
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, deducendo che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo bonario sulle condizioni della separazione sottoscritto da entrambi e che riportava integralmente nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 19.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori delle parti ribadivano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Il Giudice delegato, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separatamente e fissava, ex art. 437-bis 22 c.p.c. comma 3, per la trattazione della causa l'udienza del 07.04.2025
2 All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., in data 09.06.2025, esprimeva parere favorevole.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta ormai evidente alla luce delle concordi allegazioni, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Considerato che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, così come lo sono i figli maggiorenni della coppia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi, difatti, solo sullo status.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e della autosufficienza economica dei figli maggiorenni della coppia, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1. pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] Parte_1 il 26.01.1966) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.
5, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1993);
3. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4. dà atto che ha già lasciato la casa coniugale portando con sé i propri Parte_1 beni ed effetti personali e che continuerà ad abitare in Controparte_1
Gragnano alla via Marinai d'Italia n. 2;
5. dà atto che i coniugi hanno dichiarato di aver già regolato i rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale;
6. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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