TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 688/2024 del R.A.C.C. in data
11 aprile 2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2024
d a
- (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santo Stefano Belbo (CN), Fr. San Grato n. 30, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
c o n t r o
- (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Anna Perut e Romano Bottosso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pordenone, via dei Molini n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
avente per oggetto: Vendita di cose mobili trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
Pag. 1 caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
anche in via istruttoria ed incidentale: a. accertare e dichiarare la corretta rescissione contrattuale posta in essere dall'odierno attore nei confronti di
b. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di CP_1
in danno all'odierno attore;
c. nominare un CTU, affinché, CP_1
analizzati i documenti depositati ed a depositarsi con la memoria istruttoria, al fine di quantificare il danno arrecato all'odierno attore e per l'effetto ritenere piena responsabilità in capo a d. per l'effetto condannare CP_1
al risarcimento del danno arrecato all'odierno attore, oltre al danno CP_1
di immagine che si lascia al Giudicante valutare, in analisi alle condotte
poste in essere dalla convenuta e nel limite della soglia di scaglione di causa
o aumentato ne caso di presentazione di domanda riconvenzionale;
e.
rigettare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta,
ritenendo peraltro superflua ed ininfluente il contenuto della memoria
integrativa 2 dalla stessa depositata;
f. emettere sentenza di condanna
immediatamente esecutiva;
g. con vittoria di spese ed onorari, 15% ant.
Forf., CPA ed Iva come per legge, oltre all'aumento previsto dalla legge del
30% per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali. IN VIA ISTRUTTORIA:
a. si insiste e si richiede l'ammissione della prova per interpello testi sui
capitoli di prova, così come formulati nella memoria ex art. 173 cpc, n. 2 e 3,
qui interamente richiamate e formulate e non accolte. Si insiste peraltro sul
rigetto di ogni pretesa di parte convenuta, poiché infondata in fatto e diritto ed opponendosi alle richieste istruttorie, dalla stessa formulate”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pordenone, per le causali
di cui in narrativa e disattesa ogni diversa e contraria istanza, così
giudicare: nel merito in via principale: respingere le domande tutte
presentate nei confronti di dalla società Controparte_1 Parte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata: nella
Pag. 2 denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente una responsabilità
contrattuale di per i fatti di causa, moderare le pretese Controparte_1
attoree nei limiti di quanto previsto nell'art.
4.10 e 4.25 del contratto di
partnership, ovvero con esclusione di qualsiasi risarcimento per la perdita dei profitti e le spese sostenute e in ogni caso limitatamente all'ammontare del prezzo pagato per l'acquisto dei Prodotti Software implicati e dei relativi
aggiornamenti; nel merito in via riconvenzionale: accertare le ulteriori
attività svolte da in favore di rispetto a Controparte_1 Parte_1
quelle contrattualmente previste, ed accertata e dichiarata l'inefficacia del recesso esercitato da condannare per l'effetto Parte_1 Pt_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di
[...] Controparte_1
€ 23.748,50 (ventitremilasettecentoquarantotto/50) oltre IVA. In via istruttoria: qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di dar corso ad ulteriore istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova diretta e contraria così
come indicati nelle memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3, rispettivamente di data
27.09.2024 e 08.10.2024 con i testi ivi indicati sulle circostanze colà
capitolate. Si insiste, infine, per il rigetto della richiesta di CTU, siccome esplorativa. Spese di lite integralmente rifuse, con l'aumento del 30% ai sensi di legge per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali all'interno dell'atto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2024, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di veder accolte le
[...] Controparte_1
seguenti conclusioni di merito: “previa ogni più utile declaratoria del caso o
di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare la corretta rescissione
Pag. 3 contrattuale posta in essere dall'odierno attore nei confronti di CP_1
2. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in danno CP_1
all'odierno attore;
4. per l'effetto condannare al risarcimento del CP_1
danno arrecato all'odierno attore, oltre al danno di immagine che si lascia
al Giudicante valutare, in analisi alle condotte poste in essere dalla
convenuta e nel limite della soglia di scaglione di causa o aumentato ne caso
di presentazione di domanda riconvenzionale;
5. emettere sentenza di condanna immediatamente esecutiva”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto da parte attrice, concludendo nel merito per il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie e formulando in via riconvenzionale una domanda volta all'accertamento delle ulteriori attività svolte in favore di dell'inefficacia del recesso Parte_1
esercitato da quest'ultima nonché una domanda di condanna al pagamento da parte dell'attrice della somma pari ad euro 23.748,50.
Alla prima udienza, differita con decreto del 16 aprile 2024 al 18
ottobre 2024, i procuratori delle parti contestavano specificamente e reciprocamente tutto quando ex adverso dedotto ed insistevano nelle rispettive conclusioni ed istanze;
il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, con ordinanza di pari data, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali effettuate, non ammetteva le istanze istruttorie come formulate in atti e, letti gli artt. 183,
189 e 281-quinquies c.p.c., fissava avanti a sé l'udienza del 14 marzo 2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi di rito e disponendo che la stessa fosse celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 4 Con ordinanza del 14 marzo 2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, lette le note scritte depositate dalle parti,
tratteneva la causa in decisione.
I Fatti
In data 11 maggio 2021, il sig. titolare dell'omonima Parte_2
ditta individuale, sottoscriveva con un contratto di partnership Controparte_1
triennale, aderendo altresì alle condizioni generali di cui all'allegato A, nonché alla proposta “Fluentis early call”, il tutto con decorrenza dal 1°
gennaio 2022 (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice).
L'accordo prevedeva l'impegno del partner (id est, l'odierna attrice) ad acquistare da il diritto alla distribuzione dei servizi e prodotti CP_1
software sotto forma di licenza d'uso agli utenti finali della zona, prestando a favore di questi un servizio completo di assistenza tecnica e di aggiornamento. Tale impegno, mediante l'adesione all'iniziativa “Fluentis early call”, si giustapponeva ad una serie di vantaggi in termini di formazione, co-marketing e demo da parte di oltre che CP_1
all'aggiornamento gratuito del software per le nuove vendite.
Con e-mail del 27 gennaio 2022, il sig. manifestava Pt_2
apertamente la sua preoccupazione per l'affare intrapreso, in quanto sprovvisto del benché “minimo livello di conoscenza del prodotto per iniziare ad approcciare progetti interessanti” (cfr. doc. 9 di parte convenuta), chiedendo l'organizzazione di ulteriori giornate di formazione oltre a quelle già programmate.
Il 10 febbraio 2022, il sig. derogando all'art.
4.3 del contratto Pt_2
sottoscritto, comunicava a l'intenzione di cedere il contratto di Controparte_1
partnership alla società cessione poi Parte_1
concordata e formalizzata con il contraente ceduto (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice).
Pag. 5 La società cessionaria da subito riscontrava alcuni problemi nella distribuzione del prodotto di agli utenti finali, nonché nella CP_1
successiva fase di assistenza tecnico – operativa. Tali difficoltà, ritenute imputabili a venivano denunciate con una serie di Controparte_1
comunicazioni a mezzo p.e.c. tra il marzo ed il giugno 2022 (cfr. docc. 8-10
di parte attrice).
In tale lasso temporale veniva allora intensificata l'attività di supporto in favore del partner, con la chiusura dei ticket aperti (cfr. doc. 12 di parte convenuta), lo svolgimento di apposite call (cfr. doc. 13 di parte convenuta),
l'attuazione e/o programmazione di corsi di formazione (cfr. doc. 17 e 18 di parte convenuta), nonché con la prestazione di una celere attività di riscontro telematico (cfr. docc. 14, 15, 16, 19, 21-26 di parte convenuta).
Ciononostante, i rapporti tra le parti si deterioravano, tanto che all'inizio del mese di luglio 2022 venivano scambiate reciprocamente comunicazioni a mezzo e-mail sulle criticità/inadempienze emerse in corso d'opera, che l'uno imputava all'altro (cfr. docc. 12 e 13 di parte attrice;
doc.
28 di parte convenuta).
Con e-mail del 7 luglio 2022, il sig. di Testimone_1 Parte_1
comunicava al sig. che la direzione della società Parte_3
aveva deciso di sospendere tutte le attività su Fluentis 2021 (cfr. doc. 29 di parte convenuta).
Dopodiché i rapporti tra le parti parevano interrompersi, sino al novembre 2022, quando, con p.e.c. del 14 e 17 novembre, Parte_1
chiedeva all'odierna convenuta copia dei contratti sottoscritti (cfr. docc. 14 e
15 di parte attrice), per poi domandare con p.e.c. del 14 dicembre 2022 quali fossero le modalità di recesso contrattuale (cfr. doc. 16 di parte attrice).
Con p.e.c. del 29 dicembre 2022, comunicava a Parte_1 CP_1
che “a far data dal 31.12.2022 [sarebbero cessati, n.d.r.] i rapporti di
[...]
partenariato sottoscritti” (cfr. doc. 17 di parte attrice).
Pag. 6 Successivamente, il 23 marzo 2023, , tramite il proprio Parte_1
legale, inoltrava a una richiesta di risarcimento danni pari ad Controparte_1
euro 250.000,00 (cfr. doc. 18 di parte attrice). A ciò conseguiva uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali, senza che si giungesse ad una soluzione bonaria della vertenza. Di talché, si Parte_1
determinava ad adire questo Tribunale al fine di tutelare le proprie ragioni.
In Diritto
Nel merito, le domande tutte svolte da parte attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Anzitutto, va rilevato come la domanda attorea di accertamento della rescissione contrattuale, formulata negli stessi termini dall'atto introduttivo sino alle note di precisazione delle conclusioni, sia manifestamente infondata.
E ciò, per due ordini di ragioni. Da un lato, in quanto nessuna delle ipotesi tipiche e tassative di rescissione contrattuale previste dagli artt. 1447 e 1448
c.c. può dirsi applicabile al caso di specie, non essendo stati peraltro né
allegati né tantomeno provati i relativi presupposti legali. Dall'altro, in quanto lo stato di pericolo di cui all'art. 1447 c.c. ovvero la lesione ultra
dimidium per stato di bisogno di cui all'art. 1448 c.c. fanno sorgere in capo al soggetto leso un diritto potestativo al necessario esercizio giudiziale rispondente allo schema norma-fatto-potere-sentenza-effetto che, solo se azionato, può produrre l'effetto previsto dalla legge tramite una sentenza di carattere costitutivo. Di talché, la rescissione del contratto non può
conseguire ad una domanda di mero accertamento, com'è quella formulata da parte attrice.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la domanda, siccome formulata in atti, sia volta all'accertamento del corretto esercizio del diritto di recesso –
e non della rescissione – da parte di , la stessa è a dirsi, Parte_1
comunque, infondata.
Pag. 7 Va osservato, infatti, come il contratto per cui è causa preveda, all'art.
4.24 terzo periodo [cfr. doc. 1 di parte attrice, p. 8: “il contratto si intende
tacitamente rinnovato alla scadenza per un uguale periodo di 36 mesi, salva comunicazione di disdetta di una delle parti da inviarsi all'altra con un
preavviso di 90 giorni rispetto alla data di scadenza, a mezzo raccomandata
A/R o a mezzo PEC”], unicamente il potere delle parti di impedire il rinnovo tacito del rapporto. Di talché, nel caso di specie, il diritto potestativo attribuito ad entrambe le parti dal patto di recesso è volto non all'interruzione del rapporto contrattuale in essere che, dunque, continua per la durata stabilita [36 mesi], bensì all'impedimento della prosecuzione futura dello stesso, tanto che nel contratto si parla di disdetta.
Alla luce di ciò, la comunicazione a mezzo p.e.c. inviata dall'odierna attrice in data 29 dicembre 2022 (cfr. doc. 17 di parte attrice), non può essere letta alla stregua di un negozio unilaterale recettizio in grado di interrompere il rapporto contrattuale in essere, dal momento che, non vertendosi in ipotesi di diritto legale di recesso c.d. di liberazione, il contratto non conferisce alle parti un potere siffatto. Al più, la stessa può ritenersi valida al fine di far cessare l'efficacia del contratto al termine di scadenza ivi previsto, ovvero al
1° gennaio 2025.
Anche con riguardo alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale, ovvero dell'inadempimento, di e di conseguente Controparte_1
condanna della stessa al risarcimento del danno può parlarsi in termini di infondatezza.
Invero, nel caso di specie l'odierna convenuta non può ritenersi inadempiente rispetto alle pattuizioni contrattuali, avendo la stessa: i) fornito i prodotti software, con i relativi aggiornamenti, di cui agli artt. 4.1, 4.2. e
4.14 del contratto [fatto pacifico tra le parti]; ii) prestato l'attività di assistenza al Partner di cui all'art. 4.15, anche oltre i propri impegni contrattuali [l'art.
4.22 prevede che l'obbligo di assistenza dell'utente finale
Pag. 8 gravi sul partner, ovvero ], come dimostrato da tutta la Parte_1
corrispondenza dimessa dall'odierna convenuta da cui risulta la fattiva prestazione di una copiosa attività di supporto telematico, talvolta suppletivo delle carenze del partner (cfr. docc. 12 – 26 di parte convenuta); iii) messo a disposizione e talora organizzato appositamente i corsi di formazione di cui all'art. 4.11 (cfr. docc. 4, 5 e 18 di parte convenuta); iv) fornito anche oltre quanto previsto dall'art.
4.13 le licenze ad uso dimostrativo richieste da
(cfr. docc. 6 e 32 di parte convenuta). Parte_1
In tale ambito, la mancanza di conoscenza del prodotto e della sua gestione da parte di , siccome espressamente ammessa dallo Parte_1
stesso legale rappresentante (cfr. doc. 9 di parte convenuta), causa delle successive problematiche lamentate, non può essere imputata all'odierna convenuta. E ciò, anche tenuto conto di quanto stabilito in contratto all'art. 4.10 [“il partner prende atto che i prodotti software, compresi gli
aggiornamenti e la documentazione, sono forniti così come sono e che
non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite né assume CP_1
qualsivoglia responsabilità in ordine al fatto che i prodotti software siano adatti a soddisfare i bisogni del partner o dell'utente finale, che operino
nelle combinazioni da loro scelte e che siano immuni da errori o che abbiano
funzionalità non previste nelle specifiche tecniche, nella documentazione e nei manuali”], all'art. 4.11 [“il partner si impegna a seguire i percorsi formativi indicati da […] si impegna altresì a ripristinare la CP_1
competenza interna nel caso di fuoriuscita o di indisponibilità protratta del personale certificato”] ed all'art. 4.22 [“l'assistenza ed il servizio di supporto tecnico devono essere forniti all'utente finale dal partner che ha venduto la licenza d'uso”], secondo cui gli obblighi di formazione, assistenza all'utente finale ed adattamento del prodotto agli specifici bisogni del cliente gravavano direttamente ed esclusivamente sull'odierna attrice e non, come lamentato, su
Controparte_1
Pag. 9 Di conseguenza, anche la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da parte attrice, fermo il rilievo dell'assoluta genericità della stessa, stante la mancata indicazione del quantum risarcitorio preteso, deve essere rigettata. E ciò, non solo per quanto poc'anzi rilevato in tema di adempimento, ma soprattutto in virtù di quanto espressamente previsto dal contratto per cui è causa sulla limitazione di responsabilità di Controparte_1
all'art.
4.10 ultimo periodo [“il partner prende atto che, salvo i casi di dolo o
colpa grave, in nessun caso potrà essere tenuta responsabile per CP_1
qualsiasi danno, diretto o indiretto, speciale o consequenziale dovesse derivare al Partner, all'Utente finale o a terzi in conseguenza dell'uso e del
non uso dei prodotti software e in ogni caso la responsabilità di non CP_1
potrà mai eccedere l'ammontare del prezzo pagato per l'acquisto dei prodotti software implicati e dei relativi aggiornamenti”] ed all'art.
4.22 quarto periodo [“nulla sarà dovuto da al Partner uscente per la CP_1
cessazione del contratto di assistenza con l'utente finale per mancati profitti, spese sostenute o per tutto quant'altro eventualmente reclamato”] (cfr. doc. 1
di parte attrice). Tali elementi, rectius, la lettura sistematica delle pattuizioni contrattuali, unitamente all'analisi dell'esecuzione del rapporto, destituiscono di ogni fondamento la pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna attrice che, pertanto, va disattesa anche in punto di danno d'immagine, posto che per costante giurisprudenza, lo stesso integra un danno conseguenza che dev'essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (cfr. ex
plurimis Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2023, n. 19551).
Da ultimo, con riguardo alla domanda riconvenzionale promossa da parte convenuta, si osserva quanto segue.
In primo luogo, l'accertata inefficacia del recesso esercitato da con p.e.c. del 29 dicembre 2022 quale negozio in grado di Parte_1
interrompere dal momento della ricezione il rapporto contrattuale in essere comporta che quest'ultimo sia rimasto in vigore per tutta la durata prevista
Pag. 10 all'art.
4.24 dell'accordo, ovvero sino al 1° gennaio 2025. Di talché, la pretesa di pagamento dei canoni relativi alle annualità 2023 e 2024, pari ad euro 17.000,00 oltre IVA, è fondata e merita accoglimento.
Parimenti fondata è la pretesa relativa all'attività di preparazione delle demo verso i clienti finali di . Sul punto, merita rilevare come Parte_1
l'art.
4.13 del contratto preveda espressamente che si sarebbe CP_1
impegnata a fornire al partner n. 1 licenza ad uso dimostrativo e come l'art. 3 del programma “Fluentis Early Call” limiti a 10 ore l'attività di demo online
(cfr. doc. 1 di parte attrice). Di conseguenza, la predisposizione di n. 8 demo per un totale di 64 ore di attività [fatto dedotto da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e non specificamente contestato da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; cfr. doc. 6 di parte convenuta],
detratte le ore previste dal contratto e ricomprese nel canone annuale, genera un credito di nei confronti di per le restanti 54 Controparte_1 Parte_1
ore di attività che, in base alle tariffe allegate dall'odierna convenuta (cfr.
doc. 32 di parte convenuta) pari ad euro 550,00 die, equivale complessivamente ad euro 3.712,50 oltre IVA.
Per converso, è da rigettarsi la pretesa di pagamento relativa ai servizi di manutenzione e di intermediazione della fatturazione elettronica resi nei confronti degli utenti finali, dal momento che non risultano adeguatamente allegati e provati né il titolo in base al quale sarebbe dovuto il corrispettivo richiesto [sul punto, nel testo contrattuale in atti nulla risulta essere specificato] né l'effettiva prestazione di tale attività [il doc. 33 di parte convenuta, allegato a sostegno della pretesa, rappresenta un mero riepilogo di date e codici identificativi di files formato xml, inidoneo a fondare la pretesa].
Alla luce di quanto sopra, la domanda avanzata in via riconvenzionale dall'odierna convenuta è da accogliersi limitatamente alle voci ed ai valori anzi indicati, complessivamente pari ad euro 20.712,50 oltre IVA di legge.
Pag. 11 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi ed attività effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria a cui si possono applicare i minimi tariffari in quanto le parti si sono limitate a depositare le memorie autorizzate senza alcuna ulteriore attività.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte attrice per le causali di cui in narrativa;
2) accoglie parzialmente la domanda promossa in via riconvenzionale da parte convenuta e, per l'effetto, condanna Parte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, a pagare in favore di (C.F. ) la Controparte_1 P.IVA_2
somma pari a 20.712,50 oltre IVA come per legge;
3) Condanna (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano euro
11.268,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
Pag. 12 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Pag. 13