Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 16/12/2021, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2021
N. 00681/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Antonini, Giulia Turetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’atto dell'Azienda-OMISSIS- a firma del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2021 recante “Attuazione decreto legge 1 aprile 2021 n. 44”;
- dell’atto dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS- del 21 settembre 2021 recante “Comunicazione sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito nella L. 28 maggio 2021 n.76, -OMISSIS-ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi al n. -OMISSIS- e all'Albo degli Odontoiatri al n. -OMISSIS-”, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22 settembre 2021;
di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche non noto con particolare riguardo all'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, nonché per quanto occorre, dei seguenti atti e/o provvedimenti:
- atto dell'Azienda-OMISSIS- n. -OMISSIS- del 3 agosto 2021 (non noto, citato nel provvedimento dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS- del 21 settembre 2021);
- comunicazione dell'Azienda-OMISSIS- del 18 agosto 2021 - prot. Ordine n. -OMISSIS- (non nota, citata nel provvedimento dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS- del 21 settembre 2021);
- delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS--OMISSIS- del 14 settembre 2021 (non nota, citata nel provvedimento dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS- del 21 settembre 2021).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa;
Ritenuto, in relazione al periculum, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba comunque riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, stante la situazione di emergenza sanitaria, cui è preordinata la disciplina normativa applicabile (e che è stata applicata) al caso in esame, rispetto alla temporanea compressione della possibilità per il ricorrente, che è in pensione, di esercitare la professione di odontoiatra presso il proprio studio privato e, quindi, al pregiudizio economico dallo stesso patito;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto che la particolarità e delicatezza della vicenda consentano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.